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Decisione

34.2006.35

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Impossibilità di procedere ad una divisione giusta gli articoli 142 CC e 25a LFLP.

6 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

34.2006.35

Data decisione, Autorità:

06.11.2006, TCA

Titolo:

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Impossibilità di procedere ad una divisione giusta gli articoli 142 CC e 25a LFLP.

DIVORZIO

art. 122 CC

art. 25 let. a LFLP

Raccomandata

Incarto n.

34.2006.35

rg/gm

Lugano

6 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 23

giugno 2006 dal Pretore della Giurisdizione di __________ (art. 142 CC) e che

oppone

AT 1

a

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

(divisione delle prestazioni d’uscita in caso

di divorzio)

considerato

in fatto e in diritto

che - con

sentenza 28 dicembre 2005, cresciuta in giudicato il 22 giugno 2006, il Pretore

della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra i coniugi AT 1

e CV 1 (nata __________). Al dispositivo n. 2 il Pretore - eccezione fatta per

il contributo di mantenimento dei figli - ha omologato la convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________ il 28

gennaio 2004. Al dispositivo n. 2.1 il Pretore ha stabilito che “la differenza

Considerandi

delle prestazioni di libero passaggio acquisite dai coniugi a partire dal 3 settembre

1998.

(data del matrimonio) fino alla data del divorzio, nel caso in cui non sia

ancora sopraggiunto un caso di previdenza, verrà ripartita metà per parte”.

Al dispositivo n. 2.2. ha quindi statuito che “alla crescita in

giudicato della presente sentenza, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano, per il quantum da trasferire”;

- il 23

giugno 2006 il Pretore, richiamati i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza,

ha ordinato la trasmissione dell’intero incarto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni per il calcolo del quantum da trasferire;

- ricevuto

l’incarto il 26 giugno 2006, in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP il TCA

ha quindi assegnato alle parti interessate (a __________, d’ignota dimora, per

via edittale) un termine per presentare le rispettive conclusioni;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- dopo

attenta lettura dei dispositivi della sentenza 28 dicembre 2005, risulta che al

n. 2 il Pretore ha omologato le pattuizioni contenute nella convenzione 28

gennaio 2004 precisando che esse, ad eccezione del punto II.1 (contributo di

mantenimento dei figli), “sono considerate parte integrante del dispositivo”;

-

al punto V (“Previdenza professionale”) della

convenzione 28 gennaio 2004 i coniugi __________ hanno stabilito che “in

applicazione dell’art. 122 CCS, il fondo previdenziale del marito verserà al

conto di libero passaggio della moglie la metà dell’avere accumulato in

costanza di matrimonio”. In virtù di suddetto dispositivo n. 2, tale

pattuizione, che prevede unicamente la ripartizione a metà dell’avere

previdenziale del marito, ha a valere quale parte integrante del dispositivo;

-

al dispositivo n. 2.1. il Pretore, come visto,

ha per contro disposto che “la differenza delle prestazioni di libero passaggio

acquisite dai coniugi a partire dal 3 settembre 1998 (data del matrimonio) fino

alla data del divorzio, nel caso in cui non sia ancora sopraggiunto un caso di

previdenza, verrà ripartita metà per parte”;

-

le soluzioni quo al riparto della previdenza

professionale contenute nei due menzionati dispositivi (2 e 2.1) risultano

all’evidenza contraddittorie. Se da un lato infatti secondo il n. 2 è

unicamente l’avere del marito accumulato durante il matrimonio a dover essere

diviso a metà, d’altro lato il n. 2.1 sancisce una ripartizione a metà dei

rispettivi averi accumulati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;

-

tale contraddizione - proceduralmente non più

sanabile il rimedio di un’eventuale revisione giusta gli artt. 340 lett. c e

342.

CPC non essendo più esperibile - non permette allo scrivente TCA, stante

l’impossibilità di sapere quale sia la chiave di ripartizione applicabile in

concreto, di procedere ad una divisione ex art. 25a LFLP.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Non

si fa luogo ad alcuna divisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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