34.2006.35
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Impossibilità di procedere ad una divisione giusta gli articoli 142 CC e 25a LFLP.
6 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2006.35
Data decisione, Autorità:
06.11.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Impossibilità di procedere ad una divisione giusta gli articoli 142 CC e 25a LFLP.
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.35
rg/gm
Lugano
6 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 23
giugno 2006 dal Pretore della Giurisdizione di __________ (art. 142 CC) e che
oppone
AT 1
a
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in caso
di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 28 dicembre 2005, cresciuta in giudicato il 22 giugno 2006, il Pretore
della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra i coniugi AT 1
e CV 1 (nata __________). Al dispositivo n. 2 il Pretore - eccezione fatta per
il contributo di mantenimento dei figli - ha omologato la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________ il 28
gennaio 2004. Al dispositivo n. 2.1 il Pretore ha stabilito che “la differenza
Considerandi
delle prestazioni di libero passaggio acquisite dai coniugi a partire dal 3 settembre
1998.
(data del matrimonio) fino alla data del divorzio, nel caso in cui non sia
ancora sopraggiunto un caso di previdenza, verrà ripartita metà per parte”.
Al dispositivo n. 2.2. ha quindi statuito che “alla crescita in
giudicato della presente sentenza, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, per il quantum da trasferire”;
- il 23
giugno 2006 il Pretore, richiamati i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza,
ha ordinato la trasmissione dell’intero incarto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per il calcolo del quantum da trasferire;
- ricevuto
l’incarto il 26 giugno 2006, in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP il TCA
ha quindi assegnato alle parti interessate (a __________, d’ignota dimora, per
via edittale) un termine per presentare le rispettive conclusioni;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- dopo
attenta lettura dei dispositivi della sentenza 28 dicembre 2005, risulta che al
n. 2 il Pretore ha omologato le pattuizioni contenute nella convenzione 28
gennaio 2004 precisando che esse, ad eccezione del punto II.1 (contributo di
mantenimento dei figli), “sono considerate parte integrante del dispositivo”;
-
al punto V (“Previdenza professionale”) della
convenzione 28 gennaio 2004 i coniugi __________ hanno stabilito che “in
applicazione dell’art. 122 CCS, il fondo previdenziale del marito verserà al
conto di libero passaggio della moglie la metà dell’avere accumulato in
costanza di matrimonio”. In virtù di suddetto dispositivo n. 2, tale
pattuizione, che prevede unicamente la ripartizione a metà dell’avere
previdenziale del marito, ha a valere quale parte integrante del dispositivo;
-
al dispositivo n. 2.1. il Pretore, come visto,
ha per contro disposto che “la differenza delle prestazioni di libero passaggio
acquisite dai coniugi a partire dal 3 settembre 1998 (data del matrimonio) fino
alla data del divorzio, nel caso in cui non sia ancora sopraggiunto un caso di
previdenza, verrà ripartita metà per parte”;
-
le soluzioni quo al riparto della previdenza
professionale contenute nei due menzionati dispositivi (2 e 2.1) risultano
all’evidenza contraddittorie. Se da un lato infatti secondo il n. 2 è
unicamente l’avere del marito accumulato durante il matrimonio a dover essere
diviso a metà, d’altro lato il n. 2.1 sancisce una ripartizione a metà dei
rispettivi averi accumulati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
-
tale contraddizione - proceduralmente non più
sanabile il rimedio di un’eventuale revisione giusta gli artt. 340 lett. c e
342.
CPC non essendo più esperibile - non permette allo scrivente TCA, stante
l’impossibilità di sapere quale sia la chiave di ripartizione applicabile in
concreto, di procedere ad una divisione ex art. 25a LFLP.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non
si fa luogo ad alcuna divisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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