34.2006.36
Versamento di contributi previdenziale da parte del datore di lavoro. Tasse e spese di giustizia a carico del datore di lavoro convenuto a motivo di temerarietà.
20 ottobre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2006.36
Data decisione, Autorità:
20.10.2006, TCA
Titolo:
Versamento di contributi previdenziale da parte del datore di lavoro. Tasse e spese di giustizia a carico del datore di lavoro convenuto a motivo di temerarietà.
CONTRIBUTI
ONERE PROCESSUALE
art. 66 LPP
art. 20 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.36
rg/gm
Lugano
20 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 30 giugno
2006 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che - ai
fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la CV 1
si è affiliata alla AT 1 (in seguito: Fondazione), con effetto dal 1° gennaio
2001;
- a
fronte del mancato pagamento dei contributi e delle spese dovute nel periodo
2001-2005 e malgrado la notifica di diverse diffide, la Fondazione ha fatto spiccare
nei confronti della società il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE
di __________ dell’11 luglio 2005, per un importo di fr. 148'775.40 a cui
l’escussa ha interposto opposizione;
- con
la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA la condanna della CV 1 al
pagamento di suddetto importo oltre interessi al 3.5% dal 7 luglio 2005 e delle
spese di precetto esecutivo (fr. 200.-), postulando altresì il rigetto
definitivo dell'opposizione a suddetto precetto nonché la rifusione delle spese
ripetibili;
- malgrado
l'assegnazione di due termini e di una ulteriore proroga per la presentazione
della risposta, la convenuta è rimasta silente;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG;
- l'art.
11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato.
Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare
dei contributi - che non è contestato in questa sede - l'art. 66 LPP prevede
che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo
dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore
di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il
datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario
la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht, 1998, p.
46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsor-gestiftung,
1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli
istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I
primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a
stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nella
fattispecie, le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato,
dei contributi e del loro versamento sono regolati nel contratto di
affiliazione e nel relativo regolamento (doc. 3-4);
- l'importo
dei contributi dovuti, così come quello delle spese addebitate e degli
interessi, non è contestato. Dall’esame della documentazione agli atti risulta
che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato
conformemente alle disposizioni contrattuali e regolamentari e a quelle della
LPP. L'importo chiesto con la petizione di fr. 148'775.40 (comprensivo delle
spese) oltre interessi del 3.5% dal 7 luglio 2005 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP) può
quindi essere riconosciuto integralmente;
- l’attrice
chiede anche la condanna della convenuta al pagamento delle spese del precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (fr. 200.--). Tale richiesta deve
essere disattesa. In effetti, tali spese non sono oggetto della sentenza di
rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzio-ne, e
meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza
che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR 1995 KV Nr.
57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 in re R.B.; DTF 71 III
144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106). In tal caso
esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto
dell’opposizione;
-
l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo
del-l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dall’UE di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione
ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può
chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la
procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo
stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia
emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o
del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é
che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti
un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, pp. 241ss, 251 e 252). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il
giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale
delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- secondo
la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù
dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in
caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un
principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali
(DTF 124 V 285-287; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del
17 luglio 1998 in re T.). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o
sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o
dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in
cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso
in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di
collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V
288-289, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il
solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario
Fatti
il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento
della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che
l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di
lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione
palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione
dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in
modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28
gennaio 1998 in re FICLPP).
Nel
caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini e di
un’ulteriore proroga per la presentazione della risposta. In tali circostanze,
alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 400.--;
- il
tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv.
2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso
semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i
fatti. L’art. 22 LPTCA prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto
Considerandi
nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei
disborsi e delle spese di patrocinio. Il diritto è dunque riservato,
analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto in STFA 7 dicembre 1989 nella causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione
del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato
vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate
all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133
consid. 5, 126 V 150 consid. 4; SZS 2001 p. 174). Se però il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ulti-ma
abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati
da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In
assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla
leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste
per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa
deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un
notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s, 323,
127.
V 207, 126 V 150; AHI Praxis 2000 p. 337).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere
riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 l'importo di fr. 148'775.40 oltre interessi al 3.5 % dal 7 luglio
2005.
§§ E' rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'UE di __________ dell’11 luglio 2005.
2.- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico
della CV 1.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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