Lexipedia

Decisione

34.2006.36

Versamento di contributi previdenziale da parte del datore di lavoro. Tasse e spese di giustizia a carico del datore di lavoro convenuto a motivo di temerarietà.

20 ottobre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento

della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che

l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28

gennaio 1998 in re FICLPP).

Nel

caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini e di

un’ulteriore proroga per la presentazione della risposta. In tali circostanze,

alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va

considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di

procedura per fr. 400.--;

- il

tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv.

2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso

semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i

fatti. L’art. 22 LPTCA prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto

Considerandi

nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei

disborsi e delle spese di patrocinio. Il diritto è dunque riservato,

analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo di questo privilegio è esposto in STFA 7 dicembre 1989 nella causa

D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108

LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione

del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto

pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133

consid. 5, 126 V 150 consid. 4; SZS 2001 p. 174). Se però il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ulti-ma

abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati

da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In

assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla

leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste

per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa

deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un

notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s, 323,

127.

V 207, 126 V 150; AHI Praxis 2000 p. 337).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere

riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 l'importo di fr. 148'775.40 oltre interessi al 3.5 % dal 7 luglio

2005.

§§ E' rigettata in via

definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell'UE di __________ dell’11 luglio 2005.

2.- La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico

della CV 1.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster