34.2006.37
Richiesta di pensionamento anticipato. Assoggettamento al CCL PEAN. Assicurato con funzioni direttive
29 maggio 2007Italiano61 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2006.37
Data decisione, Autorità:
29.05.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di pensionamento anticipato. Assoggettamento al CCL PEAN. Assicurato con funzioni direttive
CONTRIBUTI
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
PREPENSIONAMENTO
art. 73 cpv. 1 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.37
fc/sc
Lugano
29 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Raffaello Balerna (in sostituzione del
Giudice Daniele Cattaneo, astenuto)
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 luglio 2006
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Fondazione CV 1,
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nato
nel __________, ha lavorato alle dipendenze di diverse imprese nel settore
edile in qualità di operaio, muratore, capo muratore e caposquadra, da ultimo
per la __________, dal luglio 1987 al 31 marzo 2004 e in seguito, sino alla
fine del 2005, per la __________ (doc. 16, VIII/3). Dal 1. gennaio 2006 è
disoccupato.
1.2. Nel novembre
2004 AT 1 ha inoltrato alla Fondazione CV 1 (in seguito Fondazione CV 1) una
richiesta di pensionamento anticipato in applicazione del Contratto collettivo
di lavoro per il __________e del relativo Regolamento (Regolamento __________)
(doc. 16)
In risposta,
il 14 aprile 2005 la Fondazione CV 1, tramite l’Ufficio di pagamento, ha
comunicato all’istante che la richiesta non poteva essere accolta per mancato
adempimento dei requisiti per le prestazioni, considerato come egli, iscritto a
registro di commercio come firmatario riconosciuto con procura individuale della
__________ dal 1986 al 2004, rientrava di conseguenza nel personale con
funzioni direttive della ditta e come tale escluso esplicitamente
dall’assoggettamento al CCL __________ giusta l’art. 3 cpv. 3 CCL __________.
D’altra parte, nell’arco degli ultimi venti anni l’unica attività lavorativa che
potesse essere presa in considerazione come periodo di lavoro rientrante nel
campo d’applicazione del CCL __________ risultava quindi essere quella per la __________
per 14 mesi e, quindi, per una durata d’occupazione computabile non sufficiente
per il riconoscimento della chiesta prestazione (doc. 13).
In data 10
maggio 2005 l’interessato, tramite l’RA 1si è nuovamente rivolto alla Fondazione
CV 1 ribadendo la sua richiesta e l’adempimento dei relativi presupposti
considerato come il conferimento della procura non attribuisse, a suo dire, al
procuratore qualità e funzione di dirigente. Determinante a suo dire era
infatti che egli non avesse in realtà mai svolto attività dirigenziali in seno
alla ditta, come attestato espressamente dall’amministratore unico della __________
(doc. 11).
Il 21 giugno
2005 la Fondazione CV 1 ha comunicato che per decisione della Commissione
ricorsi la domanda di AT 1 veniva respinta (doc. 8).
1.3. Con
petizione 4 luglio 2006 al TCA AT 1, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto il
riconoscimento del prepensionamento e, quindi, di una rendita transitoria
ordinaria a decorrere dal 1. gennaio 2006 con le seguenti motivazioni:
"
(...)
8.
AT 1 ha lavorato presso la __________ dal 1986
fino al 31 marzo 2004 in qualità di caposquadra. Dopo tale data è stato assunto
dalla __________ di __________.
Dall'ottobre 1986 fino alla fine del rapporto di
lavoro egli risultava procuratore con diritto di firma, regolarmente iscritto a
Registro di Commercio.
Le ragioni della concessione della procura
individuale sono state illustrate dall'Amministratore Unico, dott. __________,
il quale ha chiaramente spiegato nella sua missiva del 22 aprile 2005 le
motivazioni poste a fondamento di questa procura:
" La procura individuale gli è
stata concessa con l'unico scopo di permettergli di rappresentare la società a
fronte di vari fornitori, essendo egli caposquadra e svolgendo anche mansioni
di magazziniere e autista. Infatti è chiaro che non posso seguire ogni giorno
gli acquisti dei materiali necessari e pertanto ho delegato il signor AT 1 per
tale compito."
Da quanto dichiarato dall'Amministratore della __________
emerge, con prepotente chiarezza, che l'attore non ha mai avuto il potere di
influenzare la volontà sociale e di essere quindi considerato a tutti gli
effetti "dirigente" ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 CCL __________.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla CV 1
nella sua presa di posizione del 21 giugno 2005, determinante ai fini del
giudizio non è la questione meramente formale dell'iscrizione o meno a Registro
di commercio della funzione di procuratore bensì l'aspetto sostanziale, vale a
dire il fatto se AT 1 svolgesse o meno funzioni direttive in seno alla __________;
circostanza questa negata dall'amministratore della società.
Ci si può inoltre chiedere se un semplice
procuratore possa essere considerato "corresponsabile della direzione
dell'azienda", come sostiene la CV 1 nella sua precedente lettera del 14
aprile 2005.
Infatti, le funzioni direttive in una società
anonima sono conferite al Consiglio di amministrazione (art. 716 cpv. 1 cifra 1
CO) e nel caso in cui lo statuto Io consente, a singoli amministratori o a
terzi (direttori) conformemente ad un regolamento d'organizzazione (art. 716 b
cpv. 1 CO), che ne stabilisce le modalità di gestione e ne definisce le
attribuzioni (art. 76b cpv. 2 CO). E' questo il caso di grandi società anonime.
Nel caso della __________, le funzioni direttive
della società erano di competenza dell'amministratore unico, il quale, per una
semplice ragione dì praticità, aveva concesso la procura all'attore per
consentirgli di rappresentare la società di fronte ai vari fornitori, non
potendo il dott. __________ seguire giornalmente gli acquisti dei materiali
necessari, che incombevano a AT 1, che oltre a essere caposquadra svolgeva pure
le mansioni di magazziniere ed autista.
Alla luce di queste circostanze è un puro gioco
di fantasia sostenere che l'attore, munito di una semplice procura, fosse
corresponsabile della direzione dell'impresa di costruzioni.
II periodo di lavoro svolto presso la __________
va quindi computato integralmente.
Le condizioni dell'art. 14 cpv. 1 CC __________
sono realizzate e l'attore ha pertanto diritto al prepensionamento e al
riconoscimento di una rendita transitoria ordinaria." (Doc. I)
1.4. Con risposta
del 25 agosto 2006 la Fondazione CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha
chiesto la reiezione della petizione osservando quanto segue:
"
(...)
1. La Fondazione convenuta deve tuttavia
rilevare, a valere quale eccezione d'ordine introduttiva, come la petizione,
che segue (ad oltre un anno di distanza) il rifiuto della Fondazione CV 1 di
accordare prestazioni all'attore, debba d'acchito venir respinta in quanto
inammissibile, considerato che il 20 ottobre 2005 (cfr. incarto allegato) il
signor __________ per conto di __________ e di __________, abbia richiesto il
rimborso dei contributi versati per conto delle due società alla Fondazione
convenuta: ne discende che con siffatta richiesta le due società hanno
chiaramente espresso la volontà di farsi rimborsare i premi versati alla
Fondazione convenuta, con ciò precludendo all'attore la possibilità di
rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti della Fondazione: in effetti,
come risulta chiaramente dai documenti costitutivi della Fondazione CV 1,
ovvero i suoi statuti (art. 3 cpv. 1 seconda frase), il CCL __________ (art.
7-9) il relativo Regolamento __________ (art. 5-10) ed il decreto di
obbligatorietà generale del CF (art. 1 che rinvia in particolare all'art. 8 del
CCL __________ circa le modalità di finanziamento del pensionamento anticipato
dei lavoratori), il diritto a qualsivoglia prestazione a carico della
Fondazione convenuta può maturare unicamente se il datore di lavoro (ed il
lavoratore) ha pagato i contributi destinati al finanziamento delle rendite
erogate dalla Fondazione convenuta.
Chiedendo il
rimborso di quanto pagato, le due società hanno esplicitamente dedotto che la
posizione in precedenza assunta dalla Fondazione convenuta (cfr. allegato
incarto), ovvero la negazione del diritto a qualsivoglia rendita per l'attore,
fosse corretta, cosicché la richiesta ora formulata dall'attore stesso di
condanna della Fondazione convenuta al pagamento di una rendita a suo favore,
oltre ad essere palesemente contraddittoria, non può essere in ogni caso
accolta: di conseguenza la petizione va respinta in ordine.
Prove: doc.,
richiamo doc., testi, interrogatorio formale delle parti, ispezione RC.
2. Nel merito si rileva come la vertenza
in sostanza ruoti attorno alla nozione di personale dirigenziale, ritenuto che
se l'attore ha avuto nel passato questa funzione nel lungo periodo di attività
svolto presso la ditta __________ egli non avrebbe maturato sufficienti anni
per avere diritto a qualsivoglia rendita (art. 14 cpv. 1 CCL __________),
computabile essendo solo il breve periodo di attività presso la ditta __________.
Dal 1987 al 2004
l'attore era iscritto a RC quale procuratore della società __________: orbene
nelle "Informazioni importanti" pubblicate dalla Fondazione convenuta
all'indirizzo sia dei datori di lavoro che dei lavoratori risulta chiaramente
che fra il personale direttivo cui non torna applicabile il CCL __________
(art. 3 cpv. 3 CCL __________) figurano i procuratori di società anonime; che
la Fondazione convenuta, per il tramite del suo consiglio, fosse legittimata ad
emettere una siffatta direttiva è dato di fatto incontrovertibile costituito
sui combinati art. 23 cpv. 1 e 24 cpv. 3 CCL __________: non va dimenticato in
effetti che gli organi della Fondazione sono paritari, rispetto ai
sottoscrittori del CCL __________, e che il Consiglio di Fondazione,
"prima di prendere decisioni consulta le parti contraenti" proprio
nell'ambito applicativo del CCL __________ (art. 24 cpv. 3 CCL __________) .
La fissazione di un
criterio formale quale quello dell'iscrizione a RC in determinate funzioni è
peraltro operazione assolutamente logica, conseguente ed ineluttabile: il CCL __________
ha per scopo di "tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche
cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia principale e di
attenuarne le conseguenze in età avanzata" (cfr. preambolo del CCL __________),
ragion per cui dall'ambito applicativo dello stesso andava forzatamente escluso
il personale dirigente, così come quello amministrativo e tecnico non soggetto
appunto a queste sollecitazioni; siccome non è assolutamente concepibile che
alla Fondazione convenuta venga affibbiato l'onere di determinare in ogni
singolo caso - operazione sicuramente foriera di disparità di trattamento - se
un dipendente di una SA abbia svolto durante la sua carriera aziendale attività
dirigenziale o no, non poteva che soccorrere un criterio formale, quale è appunto
quello dell'iscrizione a RC.
Questo criterio
concretizza legittimamente, come visto sopra, l'art. 3 cpv. 3 CCL __________.
Prove: doc.,
richiamo doc., testi, interrogatorio formale delle parti, ispezione RC.
3. La Fondazione convenuta osserva poi,
a titolo abbondanziale, come la società abbia quale ragione sociale "__________",
ovvero coincida con il cognome dell'attore, dato di fatto esistente fin dal
1987 e tuttora in essere, circostanza che costituisce un ulteriore serio
indizio circa la titolarità dell'attività commerciale, aldilà dello schermo
societario frapposto.
La dichiarazione 22
aprile 2005 del signor __________ (doc. C), fiduciario commercialista iscritto
all'albo dei fiduciari (cfr. doc. 3 e cfr. www.ti.ch/DI/DG/approfondimenti/vigilanza-fiduciari/albo/completo.asp),
assai impegnato (cfr. allegata lista dei consigli di amministrazione, doc. 4),
appare conseguentemente come perlomeno singolare, per usare un eufemismo
cortese, la società in queste circostanze essendo diretta appunto dal suo
proprietario, dato oggettivo che esclude d'acchito qualsivoglia diritto ad una
rendita (cfr., tra l'altro, le allegate informazioni importanti della
Fondazione CV 1); in questo contesto, vista l'attività del signor __________,
appunto di fiduciario commercialista (doc. 1) e la sua dichiarazione (in questo
senso "classica" ed addirittura scontata) per cui gli azionisti di __________
non si troverebbero neppure in Svizzera appare ancora più evidente che l'unico
che poteva svolgere la funzione dirigenziale nel day by day era proprio
l'attore: trattasi in effetti di un caso scolastico di impresa gestita dal
titolare.
Prove: doc.,
richiamo doc., testi, interrogatorio formale delle parti, ispezione RC.
Si richiamano
dall'ufficio circondariale di tassazione di __________ e/o di __________ le
dichiarazioni fiscali del signor AT 1 in __________ ed in particolare gli
elenchi titoli, per gli anni (periodi fiscali) 1995-2004." (Doc. III)
1.5. In data 18 settembre 2006 il
richiedente, sempre tramite il suo patrocinatore, ha fatto valere quanto segue:
"
(...)
1.
La convenuta ritiene che la petizione vada
respinta poiché il signor __________, a nome e per conto della __________ e
della __________, ha richiesto la restituzione dei contributi pagati per AT 1.
Ora se è vero che con lettera 20 ottobre 2005 __________
ha chiesto il rimborso immediato dei contributi __________ (doc. 1), è
altrettanto vero che, malgrado le assicurazioni fornite dalla CV 1 con lettera
del 14 novembre 2005 (doc. 2), la restituzione non è mai intervenuta.
Da qui la necessità di presentare la petizione
per rivendicare il diritto al prepensionamento, con rinuncia automatica ad
ottenere la restituzione dei contributi versati.
2.
Francamente mal si comprende come dal profilo
formale un semplice procuratore possa essere considerato un
"dirigente" di una società, ritenuto che secondo gli art. 716 e 716 b
CO questa denominazione è riservata ai membri del Consiglio di amministrazione
e ai direttori. Un semplice procuratore non ha infatti il potere di influenzare
la volontà sociale.
Dal momento che, dal profilo formale, un
procuratore non é un dirigente, bisogna verificare sotto l'aspetto materiale
quali mansioni effettivamente svolgeva __________ e se le stesse erano atte ad
influenzare la volontà sociale. In proposito, appare opportuno riportare di
seguito il testo della lettera di data 18 settembre 2006 (doc. 3), indirizzata
allo scrivente legale dal dott. __________, A.U. della società, che così
recita:
" Egregio
Avvocato,
confermo la mia dichiarazione del 22.04.2005 e, nella mia qualità di
A.U. della __________, aggiungo pure che il signor AT 1:
1. in tutti gli anni dall'ottobre 1986
al marzo 2004 (quindi per ben 18 anni) ha svolto le funzioni di capo-squadra
(classe Q) esclusivamente, lavorando con qualsiasi tempo con i nostri operai,
sottoposto quindi alle loro medesime sollecitazioni fisiche, proprio quelle
previste dallo scopo del __________, come ha sempre fatto precedentemente
presso le precedenti 6 imprese dal 1963 di __________ e di __________, citate
nell'allegata lista dei suoi precedenti datori di lavoro.
2. non ha mai svolto presso la __________
una qualsiasi mansione amministrativa, contabile o dirigenziale, opere sempre
tutte effettuate dal sottoscritto o dalla mia fiduciaria.
3. non ha mai svolto mansioni tecniche,
di cui del resto non è all'altezza, che sono sempre state eseguite da diversi
architetti indipendenti, quale direzione dei lavori.
4. il sottoscritto testimonia inoltre
che in occasione delle sue frequenti visite sui vari cantieri __________ ha
sempre visto il sig. AT 1 con gli attrezzi da muratore in mano, fatto che può
confermare l'ultimo muratore alle nostre dipendenze da 10 anni, il sig. __________,
nato il __________ domiciliato in __________ a __________.
5. in quanto alla ragione sociale
"__________" è subito spiegata in quanto tutte le azioni appartengono
ai suoi parenti esteri.
(...)
Si chiede pertanto l'audizione dell'A.U. Dott. __________
e del signor __________, __________, __________.
Da ultimo, giova altresì rilevare che solo il CCL
__________ è stato approvato dal Consiglio Federale (conferendogli forza
obbligatoria), e non anche la direttiva interna emanata dal Consiglio di
Fondazione CV 1.
Pertanto, si contesta che l'interpretazione data
alla nozione di dirigente, con l'inclusione dei procuratori nella categoria,
sia conforme al CCL __________.
Il fatto poi che la ragione sociale della __________
coincida con il cognome dell'attore è un fatto irrilevante.
Si contesta infine la richiesta documentale delle
dichiarazioni fiscali dell'attore per gli anni 1995-2004.
Infatti, per determinare la cerchia degli aventi
diritto al pensionamento anticipato, la proprietà delle azioni è irrilevante.
L'art. 3 cpv. 3 così come la stessa direttiva
emanata dal Consiglio di Fondazione non includono gli azionisti di persone
giuridiche fra i dirigenti.
In altre parole anche gli azionisti di
maggioranza di una SA hanno diritto al pensionamento anticipato se non
rientrano nella categoria dei dirigenti." (Doc. VIII)
A sua volta, la convenuta,
assistita dal suo patrocinatore, ha ribadito le proprie conclusioni con allegato
del 5 ottobre 2006 argomentando, tra l’altro, quanto segue:
"
(...)
Ad 1. La Fondazione CV 1 ha
erroneamente ritardato il rimborso dei contributi versati: essa ancora il 5
settembre 2006 (doc. 6) si è scusata nei confronti della ditta __________ per
il ritardo; ma quando poi di lì a poco voleva effettuare il pagamento
l'amministratore unico di __________ si è rifiutato di fornire le modalità di
pagamento poiché nel frattempo aveva avviato la presente procedura (doc. 7).
Questo per la chiarezza; resta il fatto che proprio lo stesso l'amministratore
unico, prima di dare avvio alla presente procedura, ovvero nel 2005, ha
postulato il rimborso del contribuito pagati (sua lettera del 20 ottobre 2005)
poiché l'attore non aveva e non ha alcun diritto alle prestazioni della
Fondazione CV 1.
Ad 2. II 12 novembre 2002 la Società
Svizzera Impresari Costruttori (SSIC) ed i sindacati UNIA e SYNA (e SIC
posteriormente) hanno sottoscritto il contratto collettivo di lavoro per il
pensionamento anticipato nel settore della costruzione (CCL __________),
entrato poi in vigore il 1. luglio 2003 e dichiarato di obbligatorietà generale
con decreto del Consiglio federale del 5 giugno 2003.
Il CCL __________
regola il "pensionamento anticipato" per i lavoratori del settore
della costruzione: il lavoratore che adempie i criteri ed i requisiti elencati
nel CCL __________ (ad es.: art. 2, 3, 14) può chiedere ed ottenere a partire
dal 60° anno di età il versamento di una rendita-ponte, fino al compimento
dell'età AVS.
La rendita erogata
dalla fondazione CV 1 è sussidiaria rispetto alle prestazioni di altri
assicuratori sociali (art. 18 CCL __________).
Le rendite vengono
finanziate con contributi del 4% del datore di lavoro e dell'1% del dipendente,
che vengono versati alla fondazione CV 1.
A dipendenza della
dichiarazione di obbligatorietà generale, ogni impresa attiva nel settore della
costruzione è soggetta all'obbligo contributivo, indipendentemente dalla sua
appartenenza alla SSIC.
Lo scopo del CCL __________
è di consentire ai lavoratori del settore della costruzione il pensionamento
anticipato poiché non si può da essi pretendere che assolvano la loro attività
lavorativa fino al compimento del 65° anno di età a causa dell'importante onere
fisico connesso con le attività professionali di cui all'art. 3 cpv. 1 CCL __________.
La Fondazione CV 1 è
stata costituita dalle parti contraenti quale organo esecutivo (art. 23 CCL __________)
; essa è responsabile per l'amministrazione delle domande di rendita e la foro
erogazione e d'altro canto essa deve verificare che le imprese assoggettate al
CCL __________ facciano fronte ai loro obblighi contributivi.
La Fondazione CV 1 è
stata costituita ai sensi dell'art. 357b CO e quale organismo previdenziale non
iscritto ed è soggetta alla vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS).
Le parti contraenti
al CCL __________ hanno chiaramente definito la tipologia di lavoratore avente
diritto ad una rendita (art. 3 CCL __________); indipendentemente dal fatto che
esso sia o no attivo su un cantiere e che svolga attività fisicamente impegnativa,
giusta l'art. 3 cpv. 3 CCL __________ il lavoratore che fa parte del personale
dirigente non ha diritto ad una rendita: pertanto la circostanza invocata nella
lettera 18 settembre 2006 che si sono scambiati l'amministratore unico di __________
ed il patrocinatore dell'attore, di nullo valore probatorio, giusta la quale
l'attore stesso avrebbe sempre svolto attività su un cantiere non è di nessun
pregio ed aiuto ai fini della decisione nella presente fattispecie; occorre
dunque davvero e solamente concretizzare il concetto indeterminato di "personale
dirigente". A proposito di questa lettera, tanto per non nascondere a
questo tribunale la disinvoltura del sig. __________, si rileva che egli
afferma che l'attore avrebbe svolto funzioni di caposquadra "in tutti
gli anni dall'ottobre del 1986" allorché egli è amministratore di __________
dal 31 agosto/10 settembre 1987 (doc. 2).
A norma del CCL __________
compete al consiglio di fondazione della Fondazione CV 1 di concretizzare
questi concetti indeterminati; tale facoltà discende dalla sua qualità di
organo supremo chiamato ad applicare il CCL __________, pure competente ad
emanare i regolamenti di applicazione necessari (art. 23 CCL __________); non
può e non deve stupire che il consiglio di fondazione sia competente a fissare
Fatti
i criteri di applicazione di questi concetti indeterminati: siccome al suo
interno la rappresentanza è paritetica fra datori di lavoro e rappresentanti
dei lavoratori il formalizzato processo decisionale, di cui si dirà tra poco, gode
di una legittimità importante che si traduce nell'interpretazione comune alle
parti contraenti del CCL __________ e che non può essere sovvertita da diversa
opinione di un associato, sia esso di parte padronale o di parte sindacale.
Illustriamo ora l'iter
decisionale: l'ufficio pagamenti della Fondazione CV 1 aveva dubbi circa
l'interpretazione del concetto "personale dirigente"; di conseguenza
ebbe ad interpellare la delegazione competente per la trattazione dei ricorsi
("Ausschuss Rekurse" - SRARK) affinché adottasse una deliberazione
sul tema. II 16 giugno 2004 la SRARK non poté giungere ad una conclusione
univoca ragion per cui il dossier venne rinviato all'ufficio pagamenti (doc.
8); nel seguito l'ufficio pagamenti presentò un progetto di risoluzione allo
SRARK (doc. 9) che nella sua seduta del 9 luglio 2004 decise di costituire un
gruppo di lavoro per la trattazione della problematica (doc. 10); questi
avrebbe dovuto elaborare una decisione definitiva all'indirizzo del consiglio
di fondazione.
Sulla scorta dei
risultati del gruppo di lavoro l'ufficio pagamenti presentò al consiglio di
fondazione un progetto di definizione elaborata del concetto di "personale
dirigente" (doc. 11), che venne accettata con una piccola modificazione
(doc. 12).
Nel seguito
l'ufficio pagamenti informò tutte le imprese soggette al CCL __________ circa
la nuova definizione di questo concetto (doc. 13) che venne pure pubblicata nel
sito WEB della Fondazione CV 1.
Risulta da questa
formalizzazione procedurale che la definizione di "personale
dirigente" è stata oggetto di una lunga ed approfondita discussione in
seno agli organismi della Fondazione CV 1 con ampio coinvolgimento paritetico
delle parti contraenti al CCL __________.
Questa
formalizzazione ha pure evidenziato la necessità di trovare una soluzione
comune per tutte le 4'000 imprese assoggettate ed i circa 70'000 potenziali
beneficiari delle rendite-ponte, con l'obbiettivo di evitare abusi e facendo
chiaro e ripetuto riferimento alle normative già adottate dal legislatore
federale (e cantonale, con riferimento al Canton __________) in altri contesti
assicurativi ed in particolare nell'ambito della LADI.
Si osserva peraltro
che sia il legislatore federale, sia la Fondazione CV 1 hanno evitato in ogni
modo di adottare quale discriminante la proprietà dell'azienda, proprio per le
difficoltà di indagine connesse con la verifica di questa circostanza fattuale
(azioni al portatore!): in questo senso l'affermazione di controparte per cui
anche gli azionisti di maggioranza di una SA hanno diritto al pensionamento
anticipato, preziosa quale implicita ammissione, non ha nessun valore ai fini
del giudizio; resta comunque la circostanza che la rendita deve essere
corrisposta a chi ha contribuito con il fattore lavoro e non con il fattore
capitale a creare la ricchezza aziendale.
A fronte di queste
emergenze la Fondazione CV 1 rinuncia al richiamo documentale dall'ufficio
tributario competente posto in calce al punto n. 3 (pagina 4) della risposta
del 25 agosto 2006.
In conclusione la
Fondazione CV 1 ribadisce la necessità di escludere dalle sue prestazioni
previdenziali i membri dell'azienda considerati quale personale dirigente, tra
i quali figurano i procuratori." (Doc. X)
1.6. Il 17
ottobre 2006 l’attore, assistito dal suo legale, ha ulteriormente fatto
valere:
"
(...)
2.
La lunga ricostruzione del processo decisionale
illustrato dalla Fondazione CV 1 non fa altro che avvalorare la tesi
dell'attore secondo cui la definizione del concetto di "personale
dirigente" ai sensi del CCL __________ è tutt'altro che scontata.
Si veda a tal proposito l'estratto del verbale
della seduta della SRARK del 16 giugno 2004 (doc. X8) dove a chiare lettere si
dice che "die Definition des leitenden Personals sehr umstritten ist".
Fa inoltre piacere vedere che controparte
corregge il tiro per rapporto alle affermazioni esternate in sede responsiva ed
ammette che la titolarità delle azioni di una società anonima non preclude la
facoltà di postulare il prepensionamento! Si prende pure atto della rinuncia
all'edizione da parte del competente ufficio di tassazione delle partite
fiscali dell'attore.
Per definire la tipologia di personale dirigente
nel caso di un procuratore non é determinante la questione formale
dell'iscrizione o meno a Registro di commercio della funzione bensì l'aspetto
sostanziale, vale a dire il fatto se AT 1 svolgesse o meno funzioni direttive
in seno alla società; circostanza questa negata dall'amministratore unico della
società.
La riprova del fatto che l'aspetto materiale
prevale su quello formale si deduce dalla circolare emanata dalla CV 1 stessa
nella quale, secondo la convenuta, possono rientrare nella definizione di
dirigente anche procuratori senza diritto di firma (doc. 1).
L'inclusione di questa categoria nella definizione
di personale dirigente significa che, nel caso dei procuratori, il punto nodale
è quello di sapere se, indipendentemente dall'iscrizione della funzione a RC,
il procuratore sia corresponsabile della direzione della impresa di
costruzioni, determinandone la volontà sociale. Aspetto questo escluso nel caso
di AT 1.
Come già ribadito in sede ricorsuale, nel caso
della __________, le funzioni direttive della società erano infatti di
competenza dell'amministratore unico, il quale, solo per una semplice ragione
di praticità, aveva concesso la procura all'attore per consentirgli di
rappresentare la società di fronte ai vari fornitori, non potendo il dott. __________
seguire giornalmente gli acquisti dei materiali necessari, che incombevano a AT
1, che oltre ad essere caposquadra svolgeva pure le mansioni di magazziniere ed
autista.
Si ribadisce pertanto la necessità di procedere
all'audizione dell'AU dott. __________ e del signor __________, per diversi
anni alle dipendenze dell'impresa di costruzioni.
Da ultimo, non si comprende per quale recondita
ragione la dichiarazione 18 settembre 2006 dell'amministratore unico della __________
sia, a mente della controparte, priva di valore probatorio." (Doc. XII)
Dal canto suo,
il 19 ottobre 2006 il patrocinatore della Fondazione CV 1 si è ribadito nelle
sue posizioni facendo valere:
"
(...)
Nel merito la Fondazione per il pensionamento
anticipato CV 1 ribadisce quanto esposto chiaramente con le osservazioni del 5
ottobre 2006, ovvero che è stato l'amministratore unico di __________ a
rifiutare di fornire gli estremi per il rimborso dei premi pagati, che aveva in
precedenza postulato, con ciò esplicitamente riconoscendo che l'attore non ha
diritto ad alcuna prestazione derivante dal CCL __________.
Controparte farebbe poi bene a non mettere in
bocca parole che la Fondazione per il pensionamento anticipato CV 1 non ha
pronunciato (o scritto): mai infatti si è detto che la titolarità del pacchetto
azionario di una società - nella fattispecie di AT 1 e della __________, nomen
est omen - non escluda il diritto alle prestazioni derivanti dal CCL __________;
abbiamo sostenuto, e qui lo ribadiamo, che il criterio della proprietà del
pacchetto azionario (azioni al portatore!; patti fiduciari!) di una società non
costituisce una discriminante valida, come è confermato, ad esempio, dalla
prassi degli organismi amministrativi chiamati ad applicare la LADI, prassi
menzionata nell'iter decisionale in seno alla Fondazione convenuta, illustrato
con le osservazioni del 5 ottobre 2006.
La Fondazione per il pensionamento anticipato CV
1, quale ente che, attraverso i suoi organi attua il CCL __________, ha
adottato un legittimo criterio discriminante che si rifà ad inequivocabili
decisioni del datore di lavoro, che vengono consegnate nelle iscrizioni a RC,;
tale scelta è stata fatta proprio perché non può da pretendersi dalla
Fondazione convenuta che faccia indagini nel merito di ogni singolo caso, delle
migliaia possibili (4'000 imprese, 70'000 potenziali beneficiari); proprio
l'esclusione dei procuratori senza diritto di firma per l'azienda, rilevata da controparte,
comprova che a maggior ragione procuratori con diritto di firma, che cioè
impegnano la società verso terzi - come era l'attore - sono da considerare come
personale dirigente e quindi esclusi dalla cerchia di applicabilità del CCL __________.
Non è infatti determinante sapere se l'attore abbia svolto funzione
dirigenziale indipendentemente dalla sua iscrizione a RC, quanto il sapere se
egli abbia ricoperto una delle funzioni considerate come dirigenziali dalla
Fondazione CV 1, la cui formazione di volontà, lo si ribadisce, avviene in
organismi paritetici. Le affermazioni dell'amministratore unico di __________,
che, tra l'altro, come sopra ricordato, aveva postulato il rimborso dei premi
pagati, sono in questo senso, oltre che manifestamente di parte, assolutamente
irrilevanti, così come irrilevante può essere qualsivoglia altra testimonianza.
Si sottolinea infatti come controparte non possa né negare la sua funzione di
procuratore iscritto a RC né contestare con argomenti pertinenti che la
discriminante scelta dalla Fondazione CV 1 per stabilire la cerchia delle
persone escluse dalle pretese pensionistiche poiché comprese fra il personale
dirigente sia in qualche modo errata o priva di logica." (Doc. XIV)
1.7. Su richiesta
del il TCA (XVI), in data 4 maggio 2007 la convenuta ha versato agli atti della
documentazione che è stata inviata per osservazioni all’attore (XVI-XVIII). Con
scritto 14 maggio 2007 quest'ultimo, apportando alcune precisazioni e senza
contestare nella sostanza la documentazione prodotta, si è riconfermato nella
propria domanda di petizione (XIX).
in
diritto
In ordine
2.1. Preliminarmente
va rilevato che la convenuta, tramite il suo legale, con le proprie osservazioni
del 5 ottobre 2006 ha chiesto al TCA di non considerare l’allegato, con i
documenti annessi, presentato dalla controparte il 18 settembre 2006 in quanto
presentato fuori dal termine di 10 giorni assegnato in data 28 agosto 2006
(cfr. doc. X).
Ora, in
proposito va osservato che in data 5 settembre 2006 l’attore ha chiesto e
ottenuto la proroga del termine di 10 giorni assegnato dal TCA con ordinanza
del 28 agosto 2006 per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV, V,
VI) e che l’allegato del successivo 18 settembre 2006, corredato da diversi
documenti (doc. VIII), è stato presentato nel pieno rispetto del termine
prorogato, ragione per cui l’obiezione sollevata dall’attore appare del tutto
inammissibile.
Ma a
prescindere da questa considerazione, si ricorda che nell’ambito del diritto
delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio: gli organi e,
in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il
giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente, qualunque ne
sia la provenienza, nel senso che non sono limitati da regole formali di
procedura (Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5; cfr. anche DTF 122 V 157 e STFA non
pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97; STFA del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00, STFA
del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00).
2.2. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73
LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994
p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a,
112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p.
47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege
nach BVG, in SZS 1983 p. 174). Con la 1. revisione
della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è aperta anche per controversie in
essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese
derivanti dal 3. pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a nel tenore in vigore dal 1.
gennaio 2005).
E’
d’altra parte irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico
o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e
gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se
la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in
senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127
V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V
112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die
beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987
I p. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e
aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie
degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni
o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio
di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di
accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser,
Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988
p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare
effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia
non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF
128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);
Per
quanto attiene a controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro,
per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti
relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e
siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere “riversate”, vale a
dire inserite, (anche) negli statuti o nel regolamento dell’istituto di
previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è
data la competenza ex art. 73 LPP (cfr. SVR 1995 BVG n. 29 p. 85; Meyer-Blaser,
in SZS 1995 p. 106).
Il TFA ha
avuto per esempio modo di stabilire che il giudice LPP è competente per
determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può
riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta
secondo la legge e il regolamento, solo se le pattuizioni del contratto
collettivo di lavoro sono state recepite a livello statutario e regolamentare
dell’istituto di previdenza (SVR 1995 BVG no. 29 pag. 85).
Nel caso
di specie la controversia oppone la Fondazione CV 1 (fondazione istituita nel
marzo 2003 con lo scopo di applicare il CCL __________, doc. 20-22), vale a
dire un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza
professionale ai sensi dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CC, ad un assicurato
e ha per oggetto un tema di natura previdenziale. Si tratta infatti di decidere
se AT 1 ha diritto al pensionamento anticipato volontario mediante versamento
di una rendita transitoria giusta le norme del CCL __________ e del Regolamento
__________ e, quindi, un quesito concreto e di natura prettamente
previdenziale. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto
collettivo recepita integralmente nel Regolamento __________ della Fondazione CV
1, con la conseguenza che, anche da questo profilo, giusta la ricordata
giurisprudenza, nulla osta alla via ex art. 73 LPP.
Il TCA si
trova quindi confrontato con una vertenza che ha come oggetto una controversia
in materia previdenziale in senso stretto ai sensi della suesposta
giurisprudenza (STFA 24 maggio 1993 in re F.P. per il personale della B.C.L. c/P.R.;
RDAT 1993 I n° 91 pag. 234, DTF 117 V 341 consid. 1a,
DTF 116 V 113, DTF 115 V 228 consid. 1a; Riemer, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, pag. 127-128; Meyer, "Die Rechtswege nach dem
BVG" in RDS 106/1987 I pag. 613 e 629).
Dal
punto di vista materiale questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta
l’art. 73 LPP, è quindi competente a dirimere la vertenza e la petizione è ricevibile.
Alla
competenza del TCA per statuire nella lite concreta non può evidentemente
mutare “la proroga di foro” contenuta all’art. 26 cpv. 1 del CCL __________ che
dispone che la composizione delle controversie è di competenza dei tribunali
ordinari (doc. 16) e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino
anche i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.
In
effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di
natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria,
circostanza che per la parte più autorevole della dottrina esclude la
possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza arbitrale (Meyer Blaser,
op. cit. in RDS 1987 I pag. 617; Meyer Blaser, op. cit. in SZS 1995 p. 110; Riemer,
op. cit. , pag. 131; cfr. STCA del 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e LLC,
34.2001.12-21).
2.3. Data è anche
la competenza dal punto di vista territoriale avuto riguardo all’art. 73 cpv. 2
LPP per il quale il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o
nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Nella specie la
stessa è data pacificatamene visto che l’attore, al momento della presentazione
della domanda di pensionamento anticipato, lavorava per conto di una ditta attiva
nel settore edile, la __________ e precedentemente per la __________ appunto, entrambe
con sede a __________ (doc. 2 e 4).
In virtù
della giurisprudenza dianzi esposta quindi, questo TCA è competente a dirimere
la vertenza.
2.4. Rimane da
osservare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, riferendosi
all'art. 73 LPP, che la legge, in materia di previdenza professionale, non
prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, contrariamente
a quanto predisposto per altre amministrazioni delle assicurazioni sociali
(casse di compensazione, casse malati, casse dell'assicurazione disoccupazione,
gli assicuratori che partecipano all'applicazione dell'assicurazione infortuni
obbligatoria), di rendere decisioni vincolanti, in applicazione del diritto
federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).
Le loro
prese di posizione rivestono quindi il valore di semplici dichiarazioni di
parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il
riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di
regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di
prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.
129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).
Esse sono
pertanto suscettibili di imporsi solo in virtù di una decisione di un
tribunale, tramite l’introduzione, presso l'autorità giudicante, di una
petizione. Esse non crescono in giudicato, contrariamente alle decisioni, e non
possono quindi diventare esecutive (RDAT I-1994 p. 196, DTF 118 V 162, DTF 117
V 242, DTF 117 V 343, DTF 115 V 229, DTF 115 V 242-243; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
pag. 241-242; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I pag.
615ss; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984 pag. 15 nota 3; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 182-183; Walser,
"Der Rechtschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflichen Vorsorge"
in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°
anniversario del TFA, pag. 473).
Nel caso di
specie, visto il diniego della chiesta prestazione da parte della Fondazione CV
1, il rimedio giuridico è quindi quello dell’azione, non del ricorso.
Correttamente ha quindi proceduto AT 1 adendo con petizione il TCA.
2.5. Infine va
osservato che a titolo d’”eccezione d’ordine introduttiva” la convenuta ha
chiesto di ritenere la petizione inammissibile, considerato come l’attore
avesse richiesto il rimborso dei contributi versati per la durata della sua
attività lavorativa. Ora, tale rimborso avrebbe precluso all’interessato il
diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione CV 1, tale diritto
presupponendo il pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi
destinati al finanziamento delle prestazioni (I).
Aperto il tema
di sapere se tale eccezione sia da considerare di natura procedurale o
sostanziale, la stessa va comunque respinta avendo l’istruttoria dimostrato che
il rimborso dei contributi versati dalle datrici di lavoro di AT 1 non è in
realtà avvenuto (cfr. doc. 6)
Nel
merito
2.6. Il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.
1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del
10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza nel caso in
esame, visto che l’attore ha postulato il pensionamento anticipato dal 1. giugno
2005 e oggetto della lite è il diritto alla relativa rendita dovuta da quel
momento, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1.
revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03;
STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).
2.7. Oggetto
della lite è la richiesta dell’attore di beneficiare, a far tempo dal 1° gennaio
2006, vale a dire ad avvenuto compimento dei 61 anni d’età, del pensionamento
anticipato mediante attribuzione della rendita transitoria prevista dal CCL __________
e dal Regolamento __________.
La fondazione
convenuta respinge la pretesa ritenendo che il richiedente non soddisfi un
requisito cumulativo per l’attribuzione della stessa quale quello
dell’adempimento, prima della domanda, di un periodo d’attività lavorativa di 15
anni, rispettivamente gli ultimi sette ininterrottamente, presso un’azienda
sottoposta al CCL.
2.8. Secondo
l’art. 13 cpv. 1 LPP, hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:
a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b) le donne che hanno compiuto i 64 anni.
Il capoverso 2 dell’art. 13 LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari
dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il
diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività
lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente
adattata.
2.9. Nella
fattispecie la pretesa dell’attore è fondata sul Contratto collettivo di lavoro
per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL __________)
concluso il 12 novembre 2002 e entrato in vigore il 1. luglio 2003 e sul
relativo Regolamento __________ (doc. 16).
Il CCL __________
è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società __________, da una
parte, e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita
considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel
settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata
e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato
volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono
l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 16).
Preposta
all’attuazione del CCL è la “Fondazione per il pensionamento anticipato nel
settore dell’edilizia principale (Fondazione CV 1)”, la quale è competente per
l’intera attuazione del CCL (art. 23 CCL __________, doc. 16). La stessa è
stata istituita nel marzo 2003 (doc. 20-22) e, in applicazione dei suoi statuti
e in osservanza del CCL, ha emanato il Regolamento __________ (doc. 16) che
disciplina concretamente il pensionamento anticipato (cfr. il Preambolo e
l’art. 1 del Regolamento __________) e che è applicabile alle imprese e alle
categorie di lavoratori assoggettate al CCL __________ nonché alle imprese e
alle categorie di lavoratori assoggettate mediante la dichiarazione di
obbligatorietà generale (art. 3 Regolamento __________, doc. 16).
I fondi per il
finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dai
contributi dei lavoratori (1% del salario determinante) e dei datori di lavoro
(4% del salario determinante) (cfr. gli art. 7 e 8 CCL e gli art. 5, 7, 8
Regolamento __________, doc. 16).
Va detto infine
che in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 del CCL, le parti contraenti
hanno postulato la dichiarazione di obbligatorietà generale al CCL.
Con
Decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003) il Consiglio
Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del
carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28
settembre 1956 (SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL __________
per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune
imprese espressamente designate (doc. 22).
2.10. Facendo uso
della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà
contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile
con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP, cfr.
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247;
Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht,
SZS 1987, p. 123/124) il CCL __________ e il relativo
regolamento della fondazione convenuta prevedono dunque la possibilità di
chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria.
L’art.
13 del Regolamento __________ (Rendita transitoria) (di tenore analogo l’art.
14 CCL __________) prevede:
"
Art.13 Rendita transitoria
1 Il
lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i
seguenti requisiti:
a) ha compiuto il 60' anno d'età (fatto
salvo I'art. 36 cpv. 1),
b)
non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS,
c)
negli ultimi vent'anni ha lavorato almeno quindici anni - di cui gli ultimi
sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - presso un'impresa
rientrante nel campo di applicazione del CCL __________,
d) si ritira definitivamente
dall'attività lavorativa.
Considerandi
2.
Il
lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata
dell'occupazione (cpv. 1 lett. c) può chiedere una rendita transitoria ridotta
se
a) negli
ultimi vent'anni ha lavorato soltanto dieci anni nel settore dell'edilizia
principale in Svizzera, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le
prestazioni ininterrottamente e/o
b)
negli ultimi sette anni prima del pensionamento è stato disoccupato per un
periodo massimo di due anni.
3.
In
singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione
può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato
disoccupato per un periodo più lungo ai sensi del cpv. 2 lett. b e se ha svolto
un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia principale
per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio
di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi
pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può inoltre prevedere
una riduzione della rendita.
4.
Le
persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL __________, beneficiano
già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione aziendale, possono
chiedere una rendita transitoria della Fondazione CV 1 se soddisfano i
requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS.
Il diritto alla rendita esistente è da computare." (doc. 16)
Ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 CCL __________ (Disposizioni transitorie), durante la fase
introduttiva i lavoratori possono andare in pensione:
● dal
1° luglio 2003: al compimento del 63° anno (classi d'età 1938, 1939, 1940)
● dal
1° gennaio 2004: al compimento del 62° anno (classi d'età 1941 e 1942)
● dal
1° gennaio 2005: al compimento del 61° anno (classi d'età 1943 e 1944)
● dal
1°gennaio 2006: al compimento del 60° anno (classi d'età 1945 e 1946)
Quanto alle
norme di applicazione previste dal contratto collettivo, le parti hanno
concordato l’attuazione congiunta ai sensi dell’art. 357b CO e a tale scopo
hanno istituito, come detto, la Fondazione CV 1.
Riguardo alla
procedura di domanda per il pensionamento anticipato, l’art. 25 del Regolamento
__________ dispone quanto segue:
"
Art. 25 Presentazione
della domanda
1.
I lavoratori che desiderano beneficiare del pensionamento
anticipato e i loro datori di lavoro presentano congiuntamente o a titolo
individuale una domanda in tal senso alla Fondazione CV 1 al più tardi sei mesi
prima dell'inizio auspicato della prestazione. Nei primi sei mesi dopo
l'entrata in vigore del regolamento vige un termine più breve deciso dal
Consiglio di fondazione.
2.
Unitamente alla domanda, o in un secondo tempo, occorre
presentare una dichiarazione nella quale il richiedente attesta di rinunciare
definitivamente a un'attività lucrativa (fatto salvo l'art. 15 CCL __________)
e di essere a conoscenza del fatto che dovrà restituire le prestazioni
previste dal presente regolamento se svolgerà delle attività a tenore dell'art.
24.
cpv. 1.
3.
Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia
alle prestazioni sostitutive per casi di rigore.
4.
La Fondazione può prescrivere l'uso di determinati
moduli." (doc. 16)
La fondazione
decide sulla domanda; se la risposta è negativa il richiedente può sottoporre
la stessa al Consiglio di fondazione per verifica, riservato altresì un
controllo giudiziario della stessa (art. 28 del Regolamento __________, doc. 16).
2.11
Decisiva ai
fini del presente contendere risulta la definizione del campo d’applicazione
del CCL.
Pacificatamene
data l’applicazione dal profilo geografico (art. 1 CCL), e dal profilo
aziendale (art. 2), dal profilo personale il campo d’applicazione è
regolato dall’art. 3 come segue:
"
Art. 3 Dal profilo personale
1.
Il
CCL __________ vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente
dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte
ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 2. Ciò vale in
particolare per:
a) capi
muratori e capi fabbrica
b)
capi squadra
c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori
stradali, selciatori
d) lavoratori edili (con o senza
conoscenze professionali)
e)
specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a
condizione che rientrino anche nel campo di applicazione del CNM.
2.
I
lavoratori sono assoggettati al CCL __________ dal momento in cui sorge
l’obbligo contributivo AVS.
3.
Il CCL __________ non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e
amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese
assoggettate. (doc. 16)
Alla luce di
quanto disposto dal CCL __________, il Consiglio di fondazione ha emanato un
fascicolo denominato “Informazioni importanti”, fra le quali, alla pagina 5,
figura una definizione della categoria di “dirigenti” del seguente tenore:
"
In linea di massima si applica l'art. 3 cpv. 3
CCL __________. Sono considerate dirigenti le persone che per esempio svolgono
le attività o ricoprono le funzioni indicate qui di seguito.
Queste persone non possono beneficiare del
pensionamento anticipato e non devono pagare i relativi contributi.
● Capi cantiere (persone che hanno assolto o meno i
corsi di perfezionamento, che quindi hanno il titolo di capo cantiere e/o
svolgono un'attività generalmente affidata a un capo cantiere).
● Ditte individuali - titolari di una
ditta
● Società per azioni - persone iscritte nel registro di
commercio, quali:
presidente del
Consiglio di amministrazione, membri del Consiglio di amministrazione gerenti,
direttori, procuratori con o senza diritto di firma
● Società a garanzia limitata (sagl) - persone iscritte
nel registro di commercio, quali:
soci, indipendentemente dall'importo della
quota sociale, gerenti
● Società in nome collettivo - persone iscritte nel
registro di commercio, quali:
soci, gerenti, procuratori
● Società in accomandita - persone iscritte nel registro
di commercio, quali:
soci, gerenti, procuratori
(gli accomandanti non
sono considerati dirigenti poiché non hanno nessun potere direttivo e
decisionale)
● Società cooperativa - persone iscritte nel registro di
commercio, quali:
persone
incaricate dell'amministrazione e della gestione, procuratori
● Che riveste una delle funzioni o svolge una delle attività
summenzionate e ha già versato contributi per il pensionamento anticipato, è
pregato di inviarci un estratto del registro di commercio. L'importo
indebitamente pagato gli verrà rimborsato.
Comproprietari o partecipazioni a
un'azienda senza iscrizione nel registro di commercio
Se una persona detiene una partecipazione superiore
al 20% al capitale di un'impresa, la Fondazione CV 1 parte dal presupposto che
occupi una posizione dirigenziale. In tal caso occorre appurare l'esatta
funzione svolta da questa persona e la sua posizione in seno all'azienda.
● Chi pensa di rientrare in questa categoria, è pregato di
comunicarci la propria partecipazione e di indicarci la sua funzione esatta, i
compiti e le attività svolti come pure la sua posizione in seno all'azienda,
in modo da permetterci di appurare se fa parte del personale dirigente.
Oltre ai dirigenti, dal CCL __________ sono
esclusi il personale tecnico e amministrativo come pure il personale addetto
alle mense e alle pulizie." (Doc. 17 pag. 5)
Il testo
di questo parafrago contenuto nel libretto “Informazioni importanti” è la
ripresa integrale di una direttiva emanata dalla Fondazione nell’agosto 2004
(doc. X/12), la quale è completata da un “Promemoria PERSONALE CON FUNZIONI
DIRETTIVE” del seguente contenuto:
"II CCL __________ non si applica ai dirigenti,
al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e
alle pulizie delle imprese assoggettate"
(art. 3 cpv. 3 CCL __________).
Esempi di attività / funzioni di cui non si potrà
tener conto nell'ambito del calcolo dei periodi di contribuzioni poiché vengono
considerate di competenza del personale con funzioni direttive:
■ Lavoratori in generale:
- capo cantiere (ovvero persone con o senza una
corrispettiva formazione che hanno questo titolo e/o che esercitano un'attività
di competenza, abitualmente, di un capo cantiere).
■ Azienda individuale:
- titolare dell'azienda
■ Società anonima - persone iscritte nel
registro di commercio quali:
- presidenti del consiglio di amministrazione 1 membri
del consiglio di amministrazione
- amministratori / direttori /
procuratori
■ Sagl - persone iscritte nel registro
di commercio quali:
- soci (indipendentemente dalla quota
sociale)
- gerenti
■
Società in nome collettivo - persone iscritte nel registro di commercio
quali:
- soci
- amministratori / procuratori
■ Società
in accomandita - persone iscritte nel registro di commercio quali:
- soci accomandatari
- amministratori / procuratori
(i soci accomandanti
non fanno parte del personale con funzioni direttive poiché privi del diritto
di gestione e di decisione).
■ Società
cooperative - persone iscritte nel registro di commercio quali:
- membri dell'amministrazione
- amministratori / procuratori
■ Persone non iscritte nel registro di
commercio quali:
- comproprietari e persone con una partecipazione
finanziaria all'azienda di almeno il 20% (ad esempio possessori di azioni):
occorre accertare la funzione e la posizione esatte in seno all'azienda."
(Doc. G, pag. 4)
2.12
Nella
fattispecie la Fondazione CV 1 ha negato a AT 1 il riconoscimento della rendita
transitoria ai sensi dell’art. 13 del Regolamento __________ con la motivazione
che egli, in quanto iscritto a registro di commercio in qualità di procuratore
della __________ dall’ottobre 1986 al marzo 2004, faceva parte del personale
con funzioni direttive esplicitamente escluso dal campo di applicazione del CCL
__________ giusta l’art. 3 cpv. 3 CCL __________. D’altra parte, nell’arco
degli ultimi venti anni l’unica attività lavorativa computabile risultava
quella svolta per conto della __________. La durata d’occupazione per questa
ditta, di soli 14 mesi, era comunque insufficiente, l’art. 14 CCL __________
richiedendo almeno 15 anni (di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le
prestazioni ininterrottamente) (cfr. sopra consid. 1.2 e 1.3).
Dal canto
suo l’attore contesta questo assunto sostenendo di non aver mai ricoperto, in
seno alla __________, funzioni dirigenziali, la concessione della facoltà di
procura essendo legata unicamente a esigenze pratiche e meglio per
permettergli, nella sua qualità di caposquadra, magazziniere e autista, di rappresentare
la società a fronte dei vari fornitori. Egli contesta in sostanza che il solo
conferimento di una procura possa attribuire al procuratore qualità e funzione
di dirigente.
2.13
Preposta
all’attuazione del CCL quale organo esecutivo è la “Fondazione per il
pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (Fondazione CV
1)”, la quale è competente per l’intera attuazione del CCL (art. 23 CCL __________,
doc. 16). La stessa è stata istituita nel marzo 2003 ai sensi dell’art. 357b CO
quale organismo previdenziale non iscritto ed è soggetta alla vigilanza
dell’UFAS (cfr. doc. 20-22).
D’altra parte,
giusta l’art. 24 del CCL __________, responsabile dell’amministrazione è il Consiglio
di fondazione, il quale costituisce contemporaneamente la commissione
paritetica e controlla il rispetto del CCL __________ ai sensi dell’art. 357b
CO (cfr. esplicitamente l’art. 24 dell’Appendice al Decreto del CF del 5 marzo
2003, RS 221.215.311).
Il Consiglio
di Fondazione è costituito pariteticamente da 16 persone e meglio da 6
rappresentanti SSIC, da una parte, e 3 rappresentanti del Sindacato UNIA, 2 del
Sindacato Syna e uno dell’Associazione Quadri dell’Edilizia svizzera,
dall’altra, e fa capo ad un Ufficio Riscossione, ad un Segretariato e ad un Ufficio
pagamento oltre che ad un ufficio di revisione esterno e alle sezioni CPP
regionali.
Il Consiglio
di Fondazione è responsabile delle attività di controllo globale
dell’applicazione del CCL __________ in conformità agli statuti della Fondazione
(cfr. anche art. 34 Regolamento __________), emana i regolamenti necessari per
l’attuazione e deve consultare le parti contraenti prima di prendere decisioni
(art. 24 CCL __________). Inoltre, disciplina i compiti, le responsabilità e le
competenze degli organi amministrativi incaricati dell’incasso e dei pagamenti
ed emana direttive sull’attuazione (l’evidenziatura è della redattrice).
Conferisce infine mandati al Segretariato della Fondazione __________ e ne
controlla l’operato, designa l’amministratore e l’ufficio di revisione esterno
e incarica terzi di chiarire determinati aspetti in relazione all’applicazione
e all’attuazione degli accordi del CCL __________.
Per adempiere
ai compiti che gli incombono, il Consiglio di Fondazione è stato suddiviso in
tre commissioni: Sorveglianza, Asset Management, Ricorsi (cfr. “Modello per i
processi della fondazione __________” pubblicato sul sito della CV 1).
Infine, giusta
l’art. 24 cpv. 4 CCL __________ il regolamento può disciplinare in modo più
particolareggiato la riscossione dei contributi, i requisiti per beneficiare
delle prestazioni e l’erogazione delle stesse. Come detto, facendo uso delle
facoltà conferitegli dal CCL, il Consiglio di Fondazione ha emanato il
Regolamento __________ (doc. 16) che disciplina concretamente il pensionamento
anticipato (cfr. il Preambolo e l’art. 1 del Regolamento __________).
2.14
Venendo al
tema del contendere, come è stato esposto sopra, l’art. 3 cpv. 3 CCL __________
- che regola il campo d’applicazione del contratto collettivo medesimo dal
profilo personale - prevede quanto segue:
3.
Il CCL __________ non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e
amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese
assoggettate. (doc. 16)
Al fine di meglio
definire la categoria dei “dirigenti”, il Consiglio di fondazione ha emanato la
già evocata direttiva denominata “Definizione Dirigenti” recitante, tra
l’altro, quanto segue:
"
In linea di massima si applica l'art. 3 cpv. 3
CCL __________. Sono considerate dirigenti le persone che per esempio svolgono
le attività o ricoprono le funzioni indicate qui di seguito.
Queste persone non possono beneficiare del
pensionamento anticipato e non devono pagare i relativi contributi.
● Capi cantiere (persone che hanno assolto o meno i
corsi di perfezionamento, che quindi hanno il titolo di capo cantiere e/o
svolgono un'attività generalmente affidata a un capo cantiere).
● Ditte individuali - titolari di una
ditta
● Società per azioni - persone iscritte nel registro di
commercio, quali:
presidente del
Consiglio di amministrazione, membri del Consiglio di amministrazione gerenti,
direttori, procuratori con o senza diritto di firma
(…)
Come
anticipato, il testo di questo parafrago, contenuto nell’opuscolo “Informazioni
importanti”, è la ripresa integrale di una direttiva emanata dal Consiglio di Fondazione
nell’agosto 2004, la quale è completata da un “Promemoria PERSONALE CON
FUNZIONI DIRETTIVE” di analogo tenore (cfr. sopra per esteso al consid. 2.11).
Tale direttiva è pure pubblicata integralmente nel sito della Fondazione __________
(www.far-suisse.ch).
Pacifica
(vista peraltro l’approvazione da parte del Consiglio Federale) la liceità
dell’art. 3 cpv. 3 CCL __________, decisivo per il presente contendere è il
tema di sapere se la relativa direttiva, proposta ed elaborata dall’Ufficio di
pagamento e in seguito approvata all’unanimità dal Consiglio di fondazione
nella sua seduta del 18 agosto 2004 (doc. X/8-12), sia conforme al CCL, ai
principi generali, e quindi vincolante.
La
convenuta ha illustrato l’iter di approvazione della direttiva per il
“personale dirigente” sino alla sua approvazione nella seduta del Consiglio di
Fondazione del 18 agosto 2004. Risulta in particolare che in occasione della
seduta del 16 giugno 2004 la Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione ha
sollevato la problematica della definizione del “Personale dirigente”
sottolineando come il possesso di azioni non fosse un valido criterio discriminante
ed evidenziando la necessità di elaborare una proposta (doc. X/8). Il progetto
che fu in seguito presentato non fu ritenuto soddisfacente, ragione per cui fu
deciso, in occasione della seduta della Commissione Ricorsi del 9 luglio 2004, di
costituire un gruppo di lavoro formato da esperti provenienti, tra l’altro,
dall’Ufficio pagamenti, dal Segretariato, da giuristi rappresentanti della
parte padronale e della parte salariata (doc. X/9 e 10). Ne scaturì quindi una
proposta di tale gruppo di lavoro paritetico e, quindi, del Segretariato, al
Consiglio di Fondazione, il quale, nella sua seduta del 18 agosto 2004, la
approvò all’unanimità con l’unico cambiamento che per quanto riferito alle
società per azioni in luogo della formulazione
● Società per azioni - persone iscritte nel registro di
commercio, quali:
presidente del
Consiglio di amministrazione, membri del Consiglio di amministrazione gerenti,
direttori, procuratori con o senza diritto di firma
optò per quella
senza la dicitura “con o senza diritto di firma”,
poiché ritenuta poco chiara (doc.X/12).
Da quanto
precede risulta pertanto che l’elaborazione della direttiva sul “Personale
dirigente” è stato il frutto di un approfondito processo decisionale in seno
agli organi della Fondazione CV 1, nel pieno rispetto della rappresentanza
paritetica (cfr. anche XVII).
D’altra parte,
visto quanto precede (cfr. in particolare sopra al consid. 2.13), non vi può
essere dubbio alcuno che al Consiglio di Fondazione
della convenuta spetti la facoltà di concretizzare eventuali concetti
indeterminati contenuti nel CCL __________ o nelle sue norme regolamentari.
Come detto, a tale organo, rappresentato pariteticamente, è affidato il
controllo globale dell’applicazione del CCL __________ in conformità degli
statuti della Fondazione e, quindi, anche il compito di emanare i regolamenti e
le necessarie norme d’attuazione (art. 24 CCL __________; cfr. sito CV 1).
Se ne
deve concludere che anche nella concreta fattispecie la resa di una direttiva
di definizione del concetto di “personale dirigente”, finalizzata alla concreta
attuazione e applicazione dei principi previsti all’art. 3 CCL __________,
rientrava a non averne dubbio nel potere di disposizione della fondazione
convenuta e più in particolare nelle competenze del Consiglio di Fondazione.
Quanto al
contenuto della normativa in questione, l’esame delle motivazioni per cui i
lavoratori in posizione dirigenziale sono stati esclusi dall’assoggettamento al
CCL __________, esula di principio dalle competenze del TCA. Parimenti vale del
resto per la definizione più concreta del concetto di dirigente, trattandosi di
una scelta presa liberamente e, come visto, con modalità e forma che non
prestano il fianco a censura alcuna, dalle parti contraenti del CCL (tramite i
loro rappresentanti nell’organo esecutivo della fondazione; cfr. anche XVII) nell’ambito
della previdenza sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP).
Questo
TCA si limita comunque ad osservare con riferimento alla direttiva in parola, che
la medesima appare conforme allo scopo del CCL e rispettosa dei principi
costituzionali, in particolare del principio dell’uguaglianza di trattamento
tra gli assicurati e del divieto d’arbitrio (cfr. con riferimento ai
cambiamenti delle norme regolamentari previdenziali: Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2005, p. 209).
In effetti,
come rileva con pertinenza la convenuta, lo scopo del CCL __________ è quello
di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono
sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le
conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un
pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi
cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo,
doc. 16).
In linea con
questo scopo, le parti contraenti, in sede di costituzione, hanno chiaramente
definito la tipologia del lavoratore avente diritto alla rendita transitoria.
Trattasi segnatamente di lavoratori che sono concretamente sottoposti a
sollecitazioni fisiche importanti e dai quali non si può di conseguenza, a
causa dell’onere fisico importante sopportato, esigere che lavorino sino al
compimento del 65esimo anno di età. Solo questi lavoratori devono poter beneficiare
del pensionamento anticipato. Di conseguenza, giusta l’art. 3 cpv. 3 del CCL __________,
lo stesso non è applicabile ai dirigenti, al personale tecnico e
amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese
assoggettate. Questo nella - legittima - presunzione che queste categorie di
lavoratori non siano soggette alle sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i
lavoratori dell’edilizia e che giustificano la rendita transitoria prevista dal
CCL __________.
Considerato
come il concetto di “dirigenti” necessitasse di essere meglio precisato, il
Consiglio di fondazione ha emanato la direttiva in oggetto, ritenendo di
doversi ispirare agli art. 459 segg. CO (cfr. doc. 8). Il contenuto della
stessa non può certo ritenersi sprovvisto di ragione o di logica ed è il frutto
non di una decisione unilaterale della Fondazione convenuta, ma in definitiva della
comune volontà delle parti del CCL, visto che, come si è visto (cfr. consid.
2.
), il Consiglio di Fondazione che l’ha presa (all’unanimità) è un organo
rappresentato pariteticamente (cfr. anche XVII).
Va
altresì osservato che se si considera che il pensionamento anticipato nel
settore dell’edilizia principale è un’istituzione nazionale fondata e gestita
indipendentemente dai datori di lavoro e dai lavoratori nell’edilizia
principale, tramite le loro associazioni (art. 2 Regolamento __________, art. 7
CCL __________, doc. 16) e che i fondi per il finanziamento del pensionamento
anticipato provengono essenzialmente dai contributi dei datori di lavoro e dei
lavoratori (art. 5 Regolamento __________), i severi requisiti personali (e
temporali) previsti dal CCL __________ e dal Regolamento __________ per la
concessione della rendita transitoria appaiono del tutto legittimi.
Questo TCA non
ha d’altra parte motivo per dubitare della veridicità dell’affermazione della
convenuta per la quale di tale direttiva sono state informate tutte le imprese
soggette al CCL. In effetti, tale direttiva, unitamente ad altre, è anche
pubblicata nel sito ufficiale della Fondazione convenuta, fatto questo che la
rende di principio accessibile e quindi vincolante per tutte le ditte e gli
assicurati interessati (cfr. Stauffer, op. cit. p. 505 e 509). Del resto tale
circostanza non è contestata nemmeno dall’attore.
In proposito
va detto che a torto l’attore rileva come solo il CCL __________, non invece la
direttiva in parola, sia stato approvato dal Consiglio Federale, fatto questo
che la priverebbe di legittimità. A questo proposito va infatti detto che la Fondazione
CV 1 è stata costituita dalle parti contraenti del contratto collettivo quale
organo esecutivo ai sensi dell’art. 23 CCL __________ con la conseguente
attribuzione di competenza e autonomia. Inoltre, risulta evidente che all’Esecutivo
federale non può competere l’approvazione anche delle singole norme esecutive emanate
dagli organi, formati pariteticamente, preposti all’attuazione di un contratto
collettivo.
Questo TCA
deve quindi concludere che la direttiva in oggetto, in quanto è stata emanata
dall’organo preposto all’attuazione del CCL __________ al fine di precisare la
portata di una norma del CCL il cui concetto era bisognoso di precisazione,
deve ritenersi il frutto dell’esplicita volontà delle parti contrattuali e,
quindi, conforme allo scopo del CCL __________ oltre che rispettosa dei
principi costituzionali generali. Nulla osta pertanto alla sua applicabilità.
2.15
Appurata la
legittimità della citata direttiva, anche l’applicazione della stessa nel caso
concreto non presta il fianco a censura alcuna.
In effetti,
dalla documentazione versata agli atti emerge che l’attore ha lavorato per quasi
venti anni nel settore edile ticinese (doc. C). Dal luglio 1987 sino al marzo
2004.
è stato alle dipendenze della __________, società attiva nel ramo
dell’edilizia, con la qualifica di capo operaio (doc. 14). Dall’estratto dal
registro di commercio risulta che AT 1 risultava iscritto con la funzione di
procuratore con modalità di firma individuale per tale società dall’ottobre
1986.
alla fine di marzo 2004 (doc. A).
Ne
discende che l’applicazione della direttiva in oggetto al caso concreto
comporta l’esclusione dell’attore dal CCL __________ ai sensi dell’art. 3 CCL __________.
In effetti,
essendo la __________ una società anonima, torna applicabile la definizione di
dirigente contenuta nella direttiva emanata nell’agosto 2004 dal Consiglio di
Fondazione che nel caso di “società per azioni” considera dirigenti le “persone
iscritte a registro di commercio quali presidente del CdA, membri del CdA gerenti,
direttori e procuratori”. Ritenuto come l’attore sia stato iscritto a RC
come procuratore (con diritto di firma) della __________ praticamente per tutta
la durata della sua collaborazione, e debba quindi essere ritenuto un
“dirigente” ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 CCL __________, legittimo appare il
diniego pronunciato dalla fondazione convenuta, l’attore non potendo in effetti
beneficiare del pensionamento anticipato in quanto escluso dall’applicabilità
del contratto collettivo. Questa conclusione si basa su una corretta
applicazione delle norme del CCL __________ e deve essere condivisa da questo
TCA.
2.16
L’attore
censura questa conclusione sostenendo che non può essere determinante l’aspetto
meramente formale dell’iscrizione a RC bensì l’aspetto sostanziale, vale a dire
il fatto se egli svolgesse o meno funzioni direttive in seno alla società.
A tale
argomentazione questo tribunale non può aderire.
In
effetti, da quanto precede emerge in modo evidente che la Fondazione CV 1, e
per essa il Consiglio di fondazione, ha inteso porre dei criteri precisi al
fine di definire il campo d’applicazione personale del CCL __________. Nel caso
delle società, verosimilmente proprio per evitare problemi di interpretazione e
applicazione nel caso concreto, ha optato per un criterio meramente formale
quale l’iscrizione a RC di determinate funzioni adattate alle singole società.
Nell’eventualità della società anonima (come la __________), così come anche in
quelle della società in nome collettivo, della società in accomandita e della
società cooperativa, le persone iscritte a RC quali “procuratori” sono
considerate automaticamente dirigenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 CCL __________
con conseguente esclusione dal pensionamento anticipato, e questo a prescindere
dal fatto che nel caso concreto l’interessato sia effettivamente
corresponsabile della direzione della società datrice di lavoro o meno o che
sia contemporaneamente anche un lavoratore operante sui cantieri ai
sensi dell’art. 3 cpv. 1 CCL __________ (cfr. consid. 2.11). È in effetti la
funzione di procuratore in sé che viene considerata di competenza del “personale
con funzioni direttive” escluso dal CCL (cfr. esplicitamente nel “Promemoria
personale con funzioni direttive”, cfr. sopra consid. 2.10).
Né il CCL
__________ né la direttiva in oggetto lasciano quindi spazio per eccezioni,
segnatamente basate sull’esame del caso concreto.
Unicamente
nel caso della comproprietà o partecipazione a un’azienda senza iscrizione a
RC, la direttiva prevede l’esame della situazione particolare nel senso che
presume l’esistenza di una posizione dirigenziale, ma lascia aperta la
possibilità di rovesciare tale presunzione e, quindi, appurare l’esatta
funzione svolta da questa persona e la sua posizione in seno all’azienda.
Non
invece, come detto, se l’iscrizione a RC è data: in questo caso, come visto, la
direttiva non prevede la possibilità di considerare la situazione particolare.
Trattasi a non averne dubbio di un silenzio qualificato che esclude chiaramente
che la presunzione istituita dalla direttiva con riferimento al criterio
formale dell’iscrizione a RC possa venir rovesciata.
Per i medesimi
motivi appare del tutto sprovvista di fondamento e pertinenza l’allegazione
dell’attore per la quale secondo il Codice delle Obbligazioni le funzioni
direttive in una SA siano affidate al Consiglio di amministratore o a singoli
amministratori, non invece ai procuratori.
Inoltre, alla
luce di queste considerazioni appare del tutto ininfluente la questione di
sapere se le mansioni effettivamente svolte dall’attore all’interno della __________
fossero atte o meno ad influenzare la volontà sociale della società sua datrice
di lavoro.
2.17
Da
ultimo, l’attore ha chiesto l’audizione di alcuni testi al fine di dimostrare
quali mansioni egli svolgesse effettivamente presso la __________.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Inoltre, come si è visto sopra, al fine del
presente contendere risulta ininfluente l’esame delle effettive mansioni svolte
dall’attore, rilevante essendo unicamente la sua iscrizione a RC in qualità di
procuratore.
Non è
pertanto necessario procedere all’audizione di alcun teste.
2.18
Per quanto
precede la petizione di AT 1 non può che essere respinta.
2.19
Nessuna
indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli
organismi con compiti di diritto pubblico.
Ciò vale
anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid.
7).
Ne
consegue che alla Fondazione convenuta, benché vincente, non sono assegnate
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione é respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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