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Decisione

34.2006.37

Richiesta di pensionamento anticipato. Assoggettamento al CCL PEAN. Assicurato con funzioni direttive

29 maggio 2007Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di applicazione di questi concetti indeterminati: siccome al suo

interno la rappresentanza è paritetica fra datori di lavoro e rappresentanti

dei lavoratori il formalizzato processo decisionale, di cui si dirà tra poco, gode

di una legittimità importante che si traduce nell'interpretazione comune alle

parti contraenti del CCL __________ e che non può essere sovvertita da diversa

opinione di un associato, sia esso di parte padronale o di parte sindacale.

Illustriamo ora l'iter

decisionale: l'ufficio pagamenti della Fondazione CV 1 aveva dubbi circa

l'interpretazione del concetto "personale dirigente"; di conseguenza

ebbe ad interpellare la delegazione competente per la trattazione dei ricorsi

("Ausschuss Rekurse" - SRARK) affinché adottasse una deliberazione

sul tema. II 16 giugno 2004 la SRARK non poté giungere ad una conclusione

univoca ragion per cui il dossier venne rinviato all'ufficio pagamenti (doc.

8); nel seguito l'ufficio pagamenti presentò un progetto di risoluzione allo

SRARK (doc. 9) che nella sua seduta del 9 luglio 2004 decise di costituire un

gruppo di lavoro per la trattazione della problematica (doc. 10); questi

avrebbe dovuto elaborare una decisione definitiva all'indirizzo del consiglio

di fondazione.

Sulla scorta dei

risultati del gruppo di lavoro l'ufficio pagamenti presentò al consiglio di

fondazione un progetto di definizione elaborata del concetto di "personale

dirigente" (doc. 11), che venne accettata con una piccola modificazione

(doc. 12).

Nel seguito

l'ufficio pagamenti informò tutte le imprese soggette al CCL __________ circa

la nuova definizione di questo concetto (doc. 13) che venne pure pubblicata nel

sito WEB della Fondazione CV 1.

Risulta da questa

formalizzazione procedurale che la definizione di "personale

dirigente" è stata oggetto di una lunga ed approfondita discussione in

seno agli organismi della Fondazione CV 1 con ampio coinvolgimento paritetico

delle parti contraenti al CCL __________.

Questa

formalizzazione ha pure evidenziato la necessità di trovare una soluzione

comune per tutte le 4'000 imprese assoggettate ed i circa 70'000 potenziali

beneficiari delle rendite-ponte, con l'obbiettivo di evitare abusi e facendo

chiaro e ripetuto riferimento alle normative già adottate dal legislatore

federale (e cantonale, con riferimento al Canton __________) in altri contesti

assicurativi ed in particolare nell'ambito della LADI.

Si osserva peraltro

che sia il legislatore federale, sia la Fondazione CV 1 hanno evitato in ogni

modo di adottare quale discriminante la proprietà dell'azienda, proprio per le

difficoltà di indagine connesse con la verifica di questa circostanza fattuale

(azioni al portatore!): in questo senso l'affermazione di controparte per cui

anche gli azionisti di maggioranza di una SA hanno diritto al pensionamento

anticipato, preziosa quale implicita ammissione, non ha nessun valore ai fini

del giudizio; resta comunque la circostanza che la rendita deve essere

corrisposta a chi ha contribuito con il fattore lavoro e non con il fattore

capitale a creare la ricchezza aziendale.

A fronte di queste

emergenze la Fondazione CV 1 rinuncia al richiamo documentale dall'ufficio

tributario competente posto in calce al punto n. 3 (pagina 4) della risposta

del 25 agosto 2006.

In conclusione la

Fondazione CV 1 ribadisce la necessità di escludere dalle sue prestazioni

previdenziali i membri dell'azienda considerati quale personale dirigente, tra

i quali figurano i procuratori." (Doc. X)

1.6. Il 17

ottobre 2006 l’attore, assistito dal suo legale, ha ulteriormente fatto

valere:

"

(...)

2.

La lunga ricostruzione del processo decisionale

illustrato dalla Fondazione CV 1 non fa altro che avvalorare la tesi

dell'attore secondo cui la definizione del concetto di "personale

dirigente" ai sensi del CCL __________ è tutt'altro che scontata.

Si veda a tal proposito l'estratto del verbale

della seduta della SRARK del 16 giugno 2004 (doc. X8) dove a chiare lettere si

dice che "die Definition des leitenden Personals sehr umstritten ist".

Fa inoltre piacere vedere che controparte

corregge il tiro per rapporto alle affermazioni esternate in sede responsiva ed

ammette che la titolarità delle azioni di una società anonima non preclude la

facoltà di postulare il prepensionamento! Si prende pure atto della rinuncia

all'edizione da parte del competente ufficio di tassazione delle partite

fiscali dell'attore.

Per definire la tipologia di personale dirigente

nel caso di un procuratore non é determinante la questione formale

dell'iscrizione o meno a Registro di commercio della funzione bensì l'aspetto

sostanziale, vale a dire il fatto se AT 1 svolgesse o meno funzioni direttive

in seno alla società; circostanza questa negata dall'amministratore unico della

società.

La riprova del fatto che l'aspetto materiale

prevale su quello formale si deduce dalla circolare emanata dalla CV 1 stessa

nella quale, secondo la convenuta, possono rientrare nella definizione di

dirigente anche procuratori senza diritto di firma (doc. 1).

L'inclusione di questa categoria nella definizione

di personale dirigente significa che, nel caso dei procuratori, il punto nodale

è quello di sapere se, indipendentemente dall'iscrizione della funzione a RC,

il procuratore sia corresponsabile della direzione della impresa di

costruzioni, determinandone la volontà sociale. Aspetto questo escluso nel caso

di AT 1.

Come già ribadito in sede ricorsuale, nel caso

della __________, le funzioni direttive della società erano infatti di

competenza dell'amministratore unico, il quale, solo per una semplice ragione

di praticità, aveva concesso la procura all'attore per consentirgli di

rappresentare la società di fronte ai vari fornitori, non potendo il dott. __________

seguire giornalmente gli acquisti dei materiali necessari, che incombevano a AT

1, che oltre ad essere caposquadra svolgeva pure le mansioni di magazziniere ed

autista.

Si ribadisce pertanto la necessità di procedere

all'audizione dell'AU dott. __________ e del signor __________, per diversi

anni alle dipendenze dell'impresa di costruzioni.

Da ultimo, non si comprende per quale recondita

ragione la dichiarazione 18 settembre 2006 dell'amministratore unico della __________

sia, a mente della controparte, priva di valore probatorio." (Doc. XII)

Dal canto suo,

il 19 ottobre 2006 il patrocinatore della Fondazione CV 1 si è ribadito nelle

sue posizioni facendo valere:

"

(...)

Nel merito la Fondazione per il pensionamento

anticipato CV 1 ribadisce quanto esposto chiaramente con le osservazioni del 5

ottobre 2006, ovvero che è stato l'amministratore unico di __________ a

rifiutare di fornire gli estremi per il rimborso dei premi pagati, che aveva in

precedenza postulato, con ciò esplicitamente riconoscendo che l'attore non ha

diritto ad alcuna prestazione derivante dal CCL __________.

Controparte farebbe poi bene a non mettere in

bocca parole che la Fondazione per il pensionamento anticipato CV 1 non ha

pronunciato (o scritto): mai infatti si è detto che la titolarità del pacchetto

azionario di una società - nella fattispecie di AT 1 e della __________, nomen

est omen - non escluda il diritto alle prestazioni derivanti dal CCL __________;

abbiamo sostenuto, e qui lo ribadiamo, che il criterio della proprietà del

pacchetto azionario (azioni al portatore!; patti fiduciari!) di una società non

costituisce una discriminante valida, come è confermato, ad esempio, dalla

prassi degli organismi amministrativi chiamati ad applicare la LADI, prassi

menzionata nell'iter decisionale in seno alla Fondazione convenuta, illustrato

con le osservazioni del 5 ottobre 2006.

La Fondazione per il pensionamento anticipato CV

1, quale ente che, attraverso i suoi organi attua il CCL __________, ha

adottato un legittimo criterio discriminante che si rifà ad inequivocabili

decisioni del datore di lavoro, che vengono consegnate nelle iscrizioni a RC,;

tale scelta è stata fatta proprio perché non può da pretendersi dalla

Fondazione convenuta che faccia indagini nel merito di ogni singolo caso, delle

migliaia possibili (4'000 imprese, 70'000 potenziali beneficiari); proprio

l'esclusione dei procuratori senza diritto di firma per l'azienda, rilevata da controparte,

comprova che a maggior ragione procuratori con diritto di firma, che cioè

impegnano la società verso terzi - come era l'attore - sono da considerare come

personale dirigente e quindi esclusi dalla cerchia di applicabilità del CCL __________.

Non è infatti determinante sapere se l'attore abbia svolto funzione

dirigenziale indipendentemente dalla sua iscrizione a RC, quanto il sapere se

egli abbia ricoperto una delle funzioni considerate come dirigenziali dalla

Fondazione CV 1, la cui formazione di volontà, lo si ribadisce, avviene in

organismi paritetici. Le affermazioni dell'amministratore unico di __________,

che, tra l'altro, come sopra ricordato, aveva postulato il rimborso dei premi

pagati, sono in questo senso, oltre che manifestamente di parte, assolutamente

irrilevanti, così come irrilevante può essere qualsivoglia altra testimonianza.

Si sottolinea infatti come controparte non possa né negare la sua funzione di

procuratore iscritto a RC né contestare con argomenti pertinenti che la

discriminante scelta dalla Fondazione CV 1 per stabilire la cerchia delle

persone escluse dalle pretese pensionistiche poiché comprese fra il personale

dirigente sia in qualche modo errata o priva di logica." (Doc. XIV)

1.7. Su richiesta

del il TCA (XVI), in data 4 maggio 2007 la convenuta ha versato agli atti della

documentazione che è stata inviata per osservazioni all’attore (XVI-XVIII). Con

scritto 14 maggio 2007 quest'ultimo, apportando alcune precisazioni e senza

contestare nella sostanza la documentazione prodotta, si è riconfermato nella

propria domanda di petizione (XIX).

in

diritto

In ordine

2.1. Preliminarmente

va rilevato che la convenuta, tramite il suo legale, con le proprie osservazioni

del 5 ottobre 2006 ha chiesto al TCA di non considerare l’allegato, con i

documenti annessi, presentato dalla controparte il 18 settembre 2006 in quanto

presentato fuori dal termine di 10 giorni assegnato in data 28 agosto 2006

(cfr. doc. X).

Ora, in

proposito va osservato che in data 5 settembre 2006 l’attore ha chiesto e

ottenuto la proroga del termine di 10 giorni assegnato dal TCA con ordinanza

del 28 agosto 2006 per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV, V,

VI) e che l’allegato del successivo 18 settembre 2006, corredato da diversi

documenti (doc. VIII), è stato presentato nel pieno rispetto del termine

prorogato, ragione per cui l’obiezione sollevata dall’attore appare del tutto

inammissibile.

Ma a

prescindere da questa considerazione, si ricorda che nell’ambito del diritto

delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio: gli organi e,

in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il

giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente, qualunque ne

sia la provenienza, nel senso che non sono limitati da regole formali di

procedura (Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5; cfr. anche DTF 122 V 157 e STFA non

pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97; STFA del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00, STFA

del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00).

2.2. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza

cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73

LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto

privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle

minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a

favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono

il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994

p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a,

112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p.

47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege

nach BVG, in SZS 1983 p. 174). Con la 1. revisione

della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è aperta anche per controversie in

essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese

derivanti dal 3. pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a nel tenore in vigore dal 1.

gennaio 2005).

E’

d’altra parte irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico

o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e

gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se

la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in

senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127

V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V

112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die

beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987

I p. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e

aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie

degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni

o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio

di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di

accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser,

Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988

p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare

effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia

non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF

128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);

Per

quanto attiene a controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro,

per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti

relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e

siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere “riversate”, vale a

dire inserite, (anche) negli statuti o nel regolamento dell’istituto di

previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è

data la competenza ex art. 73 LPP (cfr. SVR 1995 BVG n. 29 p. 85; Meyer-Blaser,

in SZS 1995 p. 106).

Il TFA ha

avuto per esempio modo di stabilire che il giudice LPP è competente per

determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può

riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta

secondo la legge e il regolamento, solo se le pattuizioni del contratto

collettivo di lavoro sono state recepite a livello statutario e regolamentare

dell’istituto di previdenza (SVR 1995 BVG no. 29 pag. 85).

Nel caso

di specie la controversia oppone la Fondazione CV 1 (fondazione istituita nel

marzo 2003 con lo scopo di applicare il CCL __________, doc. 20-22), vale a

dire un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza

professionale ai sensi dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CC, ad un assicurato

e ha per oggetto un tema di natura previdenziale. Si tratta infatti di decidere

se AT 1 ha diritto al pensionamento anticipato volontario mediante versamento

di una rendita transitoria giusta le norme del CCL __________ e del Regolamento

__________ e, quindi, un quesito concreto e di natura prettamente

previdenziale. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto

collettivo recepita integralmente nel Regolamento __________ della Fondazione CV

1, con la conseguenza che, anche da questo profilo, giusta la ricordata

giurisprudenza, nulla osta alla via ex art. 73 LPP.

Il TCA si

trova quindi confrontato con una vertenza che ha come oggetto una controversia

in materia previdenziale in senso stretto ai sensi della suesposta

giurisprudenza (STFA 24 maggio 1993 in re F.P. per il personale della B.C.L. c/P.R.;

RDAT 1993 I n° 91 pag. 234, DTF 117 V 341 consid. 1a,

DTF 116 V 113, DTF 115 V 228 consid. 1a; Riemer, Das Recht der beruflichen

Vorsorge in der Schweiz, pag. 127-128; Meyer, "Die Rechts­wege nach dem

BVG" in RDS 106/1987 I pag. 613 e 629).

Dal

punto di vista materiale questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta

l’art. 73 LPP, è quindi competente a dirimere la vertenza e la petizione è ricevibile.

Alla

competenza del TCA per statuire nella lite concreta non può evidentemente

mutare “la proroga di foro” contenuta all’art. 26 cpv. 1 del CCL __________ che

dispone che la composizione delle controversie è di competenza dei tribunali

ordinari (doc. 16) e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino

anche i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.

In

effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di

natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria,

circostanza che per la parte più autorevole della dottrina esclude la

possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza arbitrale (Meyer Blaser,

op. cit. in RDS 1987 I pag. 617; Meyer Blaser, op. cit. in SZS 1995 p. 110; Riemer,

op. cit. , pag. 131; cfr. STCA del 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e LLC,

34.2001.12-21).

2.3. Data è anche

la competenza dal punto di vista territoriale avuto riguardo all’art. 73 cpv. 2

LPP per il quale il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o

nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Nella specie la

stessa è data pacificatamene visto che l’attore, al momento della presentazione

della domanda di pensionamento anticipato, lavorava per conto di una ditta attiva

nel settore edile, la __________ e precedentemente per la __________ appunto, entrambe

con sede a __________ (doc. 2 e 4).

In virtù

della giurisprudenza dianzi esposta quindi, questo TCA è competente a dirimere

la vertenza.

2.4. Rimane da

osservare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, riferendosi

all'art. 73 LPP, che la legge, in materia di previdenza professionale, non

prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, contrariamente

a quanto predisposto per altre amministrazioni delle assicurazioni sociali

(casse di compensazione, casse malati, casse dell'assicurazione disoccupazione,

gli assicuratori che partecipano all'applicazione dell'assicurazione infortuni

obbliga­toria), di rendere decisioni vincolanti, in applica­zione del diritto

federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).

Le loro

prese di posizione rivestono quindi il valore di semplici dichiara­zioni di

parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il

riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di

regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di

prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.

129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).

Esse sono

pertanto suscettibili di imporsi solo in virtù di una decisione di un

tribunale, tramite l’introduzione, presso l'autorità giudicante, di una

petizione. Esse non crescono in giudicato, contrariamente alle decisioni, e non

possono quindi diventare esecutive (RDAT I-1994 p. 196, DTF 118 V 162, DTF 117

V 242, DTF 117 V 343, DTF 115 V 229, DTF 115 V 242-243; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

pag. 241-242; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I pag.

615ss; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la

procédure cantonale" in RJN 1984 pag. 15 nota 3; Schwarzenbach-Hanhart,

"Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 182-183; Walser,

"Der Rechtschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflichen Vorsorge"

in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°

anniversario del TFA, pag. 473).

Nel caso di

specie, visto il diniego della chiesta prestazione da parte della Fondazione CV

1, il rimedio giuridico è quindi quello dell’azione, non del ricorso.

Correttamente ha quindi proceduto AT 1 adendo con petizione il TCA.

2.5. Infine va

osservato che a titolo d’”eccezione d’ordine introduttiva” la convenuta ha

chiesto di ritenere la petizione inammissibile, considerato come l’attore

avesse richiesto il rimborso dei contributi versati per la durata della sua

attività lavorativa. Ora, tale rimborso avrebbe precluso all’interessato il

diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione CV 1, tale diritto

presupponendo il pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi

destinati al finanziamento delle prestazioni (I).

Aperto il tema

di sapere se tale eccezione sia da considerare di natura procedurale o

sostanziale, la stessa va comunque respinta avendo l’istruttoria dimostrato che

il rimborso dei contributi versati dalle datrici di lavoro di AT 1 non è in

realtà avvenuto (cfr. doc. 6)

Nel

merito

2.6. Il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.

1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

Di conseguenza nel caso in

esame, visto che l’attore ha postulato il pensionamento anticipato dal 1. giugno

2005 e oggetto della lite è il diritto alla relativa rendita dovuta da quel

momento, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1.

revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,

eventualmente pertinenti (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03;

STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).

2.7. Oggetto

della lite è la richiesta dell’attore di beneficiare, a far tempo dal 1° gennaio

2006, vale a dire ad avvenuto compimento dei 61 anni d’età, del pensionamento

anticipato mediante attribuzione della rendita transitoria prevista dal CCL __________

e dal Regolamento __________.

La fondazione

convenuta respinge la pretesa ritenendo che il richiedente non soddisfi un

requisito cumulativo per l’attribuzione della stessa quale quello

dell’adempimento, prima della domanda, di un periodo d’attività lavorativa di 15

anni, rispettivamente gli ultimi sette ininterrottamente, presso un’azienda

sottoposta al CCL.

2.8. Secondo

l’art. 13 cpv. 1 LPP, hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b) le donne che hanno compiuto i 64 anni.

Il capoverso 2 dell’art. 13 LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari

dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il

diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività

lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente

adattata.

2.9. Nella

fattispecie la pretesa dell’attore è fondata sul Contratto collettivo di lavoro

per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL __________)

concluso il 12 novembre 2002 e entrato in vigore il 1. luglio 2003 e sul

relativo Regolamento __________ (doc. 16).

Il CCL __________

è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società __________, da una

parte, e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita

considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel

settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata

e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato

volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono

l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 16).

Preposta

all’attuazione del CCL è la “Fondazione per il pensionamento anticipato nel

settore dell’edilizia principale (Fondazione CV 1)”, la quale è competente per

l’intera attuazione del CCL (art. 23 CCL __________, doc. 16). La stessa è

stata istituita nel marzo 2003 (doc. 20-22) e, in applicazione dei suoi statuti

e in osservanza del CCL, ha emanato il Regolamento __________ (doc. 16) che

disciplina concretamente il pensionamento anticipato (cfr. il Preambolo e

l’art. 1 del Regolamento __________) e che è applicabile alle imprese e alle

categorie di lavoratori assoggettate al CCL __________ nonché alle imprese e

alle categorie di lavoratori assoggettate mediante la dichiarazione di

obbligatorietà generale (art. 3 Regolamento __________, doc. 16).

I fondi per il

finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dai

contributi dei lavoratori (1% del salario determinante) e dei datori di lavoro

(4% del salario determinante) (cfr. gli art. 7 e 8 CCL e gli art. 5, 7, 8

Regolamento __________, doc. 16).

Va detto infine

che in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 del CCL, le parti contraenti

hanno postulato la dichiarazione di obbligatorietà generale al CCL.

Con

Decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003) il Consiglio

Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del

carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28

settembre 1956 (SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL __________

per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune

imprese espressamente designate (doc. 22).

2.10. Facendo uso

della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà

contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile

con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP, cfr.

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247;

Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht,

SZS 1987, p. 123/124) il CCL __________ e il relativo

regolamento della fondazione convenuta prevedono dunque la possibilità di

chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria.

L’art.

13 del Regolamento __________ (Rendita transitoria) (di tenore analogo l’art.

14 CCL __________) prevede:

"

Art.13 Rendita transitoria

1 Il

lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i

seguenti requisiti:

a) ha compiuto il 60' anno d'età (fatto

salvo I'art. 36 cpv. 1),

b)

non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS,

c)

negli ultimi vent'anni ha lavorato almeno quindici anni - di cui gli ultimi

sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - presso un'impresa

rientrante nel campo di applicazione del CCL __________,

d) si ritira definitivamente

dall'attività lavorativa.

Considerandi

2.

Il

lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata

dell'occupazione (cpv. 1 lett. c) può chiedere una rendita transitoria ridotta

se

a) negli

ultimi vent'anni ha lavorato soltanto dieci anni nel settore dell'edilizia

principale in Svizzera, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le

prestazioni ininterrottamente e/o

b)

negli ultimi sette anni prima del pensionamento è stato disoccupato per un

periodo massimo di due anni.

3.

In

singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione

può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato

disoccupato per un periodo più lungo ai sensi del cpv. 2 lett. b e se ha svolto

un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia principale

per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio

di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi

pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può inoltre prevedere

una riduzione della rendita.

4.

Le

persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL __________, beneficiano

già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione aziendale, possono

chiedere una rendita transitoria della Fondazione CV 1 se soddisfano i

requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS.

Il diritto alla rendita esistente è da computare." (doc. 16)

Ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 CCL __________ (Disposizioni transitorie), durante la fase

introduttiva i lavoratori possono andare in pensione:

● dal

1° luglio 2003: al compimento del 63° anno (classi d'età 1938, 1939, 1940)

● dal

1° gennaio 2004: al compimento del 62° anno (classi d'età 1941 e 1942)

● dal

1° gennaio 2005: al compimento del 61° anno (classi d'età 1943 e 1944)

● dal

1°gennaio 2006: al compimento del 60° anno (classi d'età 1945 e 1946)

Quanto alle

norme di applicazione previste dal contratto collettivo, le parti hanno

concordato l’attuazione congiunta ai sensi dell’art. 357b CO e a tale scopo

hanno istituito, come detto, la Fondazione CV 1.

Riguardo alla

procedura di domanda per il pensionamento anticipato, l’art. 25 del Regolamento

__________ dispone quanto segue:

"

Art. 25 Presentazione

della domanda

1.

I lavoratori che desiderano beneficiare del pensionamento

anticipato e i loro datori di lavoro presentano congiuntamente o a titolo

individuale una domanda in tal senso alla Fondazione CV 1 al più tardi sei mesi

prima dell'inizio auspicato della prestazione. Nei primi sei mesi dopo

l'entrata in vigore del regolamento vige un termine più breve deciso dal

Consiglio di fondazione.

2.

Unitamente alla domanda, o in un secondo tempo, occorre

presentare una dichiarazione nella quale il richiedente attesta di rinunciare

definitivamente a un'attività lucrativa (fatto salvo l'art. 15 CCL __________)

e di essere a conoscenza del fatto che dovrà restituire le presta­zioni

previste dal presente regolamento se svolgerà delle attività a tenore dell'art.

24.

cpv. 1.

3.

Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia

alle prestazioni sostitutive per casi di rigore.

4.

La Fondazione può prescrivere l'uso di determinati

moduli." (doc. 16)

La fondazione

decide sulla domanda; se la risposta è negativa il richiedente può sottoporre

la stessa al Consiglio di fondazione per verifica, riservato altresì un

controllo giudiziario della stessa (art. 28 del Regolamento __________, doc. 16).

2.11

Decisiva ai

fini del presente contendere risulta la definizione del campo d’applicazione

del CCL.

Pacificatamene

data l’applicazione dal profilo geografico (art. 1 CCL), e dal profilo

aziendale (art. 2), dal profilo personale il campo d’applicazione è

regolato dall’art. 3 come segue:

"

Art. 3 Dal profilo personale

1.

Il

CCL __________ vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente

dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte

ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 2. Ciò vale in

particolare per:

a) capi

muratori e capi fabbrica

b)

capi squadra

c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori

stradali, selciatori

d) lavoratori edili (con o senza

conoscenze professionali)

e)

specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a

condizione che rientrino anche nel campo di applicazione del CNM.

2.

I

lavoratori sono assoggettati al CCL __________ dal momento in cui sorge

l’obbligo contributivo AVS.

3.

Il CCL __________ non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e

amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese

assoggettate. (doc. 16)

Alla luce di

quanto disposto dal CCL __________, il Consiglio di fondazione ha emanato un

fascicolo denominato “Informazioni importanti”, fra le quali, alla pagina 5,

figura una definizione della categoria di “dirigenti” del seguente tenore:

"

In linea di massima si applica l'art. 3 cpv. 3

CCL __________. Sono considerate dirigenti le persone che per esempio svolgono

le attività o ricoprono le funzioni indicate qui di seguito.

Queste persone non possono beneficiare del

pensionamento anticipato e non devono pagare i relativi contributi.

● Capi cantiere (persone che hanno assolto o meno i

corsi di perfezionamento, che quindi hanno il titolo di capo cantiere e/o

svolgono un'attività generalmente affidata a un capo cantiere).

● Ditte individuali - titolari di una

ditta

● Società per azioni - persone iscritte nel registro di

commercio, quali:

presidente del

Consiglio di amministrazione, membri del Consiglio di amministrazione gerenti,

direttori, procuratori con o senza diritto di firma

● Società a garanzia limitata (sagl) - persone iscritte

nel registro di commercio, quali:

soci, indipendentemente dall'importo della

quota sociale, gerenti

● Società in nome collettivo - persone iscritte nel

registro di commercio, quali:

soci, gerenti, procuratori

● Società in accomandita - persone iscritte nel registro

di commercio, quali:

soci, gerenti, procuratori

(gli accomandanti non

sono considerati dirigenti poiché non hanno nessun potere direttivo e

decisionale)

● Società cooperativa - persone iscritte nel registro di

commercio, quali:

persone

incaricate dell'amministrazione e della gestione, procuratori

● Che riveste una delle funzioni o svolge una delle attività

summenzionate e ha già versato contributi per il pensionamento anticipato, è

pregato di inviarci un estratto del registro di commercio. L'importo

indebitamente pagato gli verrà rimborsato.

Comproprietari o partecipazioni a

un'azienda senza iscrizione nel registro di commercio

Se una persona detiene una partecipazione superiore

al 20% al capitale di un'impresa, la Fondazione CV 1 parte dal presupposto che

occupi una posizione dirigenziale. In tal caso occorre appurare l'esatta

funzione svolta da questa persona e la sua posizione in seno all'azienda.

● Chi pensa di rientrare in questa categoria, è pregato di

comunicarci la propria partecipazione e di indicarci la sua funzione esatta, i

compiti e le attività svolti come pure la sua posizio­ne in seno all'azienda,

in modo da permetterci di appurare se fa parte del personale dirigente.

Oltre ai dirigenti, dal CCL __________ sono

esclusi il personale tecnico e amministrativo come pure il personale addetto

alle mense e alle pulizie." (Doc. 17 pag. 5)

Il testo

di questo parafrago contenuto nel libretto “Informazioni importanti” è la

ripresa integrale di una direttiva emanata dalla Fondazione nell’agosto 2004

(doc. X/12), la quale è completata da un “Promemoria PERSONALE CON FUNZIONI

DIRETTIVE” del seguente contenuto:

"II CCL __________ non si applica ai dirigenti,

al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e

alle pulizie delle imprese assoggettate"

(art. 3 cpv. 3 CCL __________).

Esempi di attività / funzioni di cui non si potrà

tener conto nell'ambito del calcolo dei periodi di contribuzioni poiché vengono

considerate di competenza del personale con funzioni direttive:

■ Lavoratori in generale:

- capo cantiere (ovvero persone con o senza una

corrispettiva formazione che hanno questo titolo e/o che esercitano un'attività

di competenza, abitualmente, di un capo cantiere).

■ Azienda individuale:

- titolare dell'azienda

■ Società anonima - persone iscritte nel

registro di commercio quali:

- presidenti del consiglio di amministrazione 1 membri

del consiglio di amministrazione

- amministratori / direttori /

procuratori

■ Sagl - persone iscritte nel registro

di commercio quali:

- soci (indipendentemente dalla quota

sociale)

- gerenti

Società in nome collettivo - persone iscritte nel registro di commercio

quali:

- soci

- amministratori / procuratori

■ Società

in accomandita - persone iscritte nel registro di commercio quali:

- soci accomandatari

- amministratori / procuratori

(i soci accomandanti

non fanno parte del personale con funzioni direttive poiché privi del diritto

di gestione e di decisione).

■ Società

cooperative - persone iscritte nel registro di commercio quali:

- membri dell'amministrazione

- amministratori / procuratori

■ Persone non iscritte nel registro di

commercio quali:

- comproprietari e persone con una partecipazione

finanziaria all'azienda di almeno il 20% (ad esempio possessori di azioni):

occorre accertare la funzione e la posizione esatte in seno all'azienda."

(Doc. G, pag. 4)

2.12

Nella

fattispecie la Fondazione CV 1 ha negato a AT 1 il riconoscimento della rendita

transitoria ai sensi dell’art. 13 del Regolamento __________ con la motivazione

che egli, in quanto iscritto a registro di commercio in qualità di procuratore

della __________ dall’ottobre 1986 al marzo 2004, faceva parte del personale

con funzioni direttive esplicitamente escluso dal campo di applicazione del CCL

__________ giusta l’art. 3 cpv. 3 CCL __________. D’altra parte, nell’arco

degli ultimi venti anni l’unica attività lavorativa computabile risultava

quella svolta per conto della __________. La durata d’occupazione per questa

ditta, di soli 14 mesi, era comunque insufficiente, l’art. 14 CCL __________

richiedendo almeno 15 anni (di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le

prestazioni ininterrottamente) (cfr. sopra consid. 1.2 e 1.3).

Dal canto

suo l’attore contesta questo assunto sostenendo di non aver mai ricoperto, in

seno alla __________, funzioni dirigenziali, la concessione della facoltà di

procura essendo legata unicamente a esigenze pratiche e meglio per

permettergli, nella sua qualità di caposquadra, magazziniere e autista, di rappresentare

la società a fronte dei vari fornitori. Egli contesta in sostanza che il solo

conferimento di una procura possa attribuire al procuratore qualità e funzione

di dirigente.

2.13

Preposta

all’attuazione del CCL quale organo esecutivo è la “Fondazione per il

pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (Fondazione CV

1)”, la quale è competente per l’intera attuazione del CCL (art. 23 CCL __________,

doc. 16). La stessa è stata istituita nel marzo 2003 ai sensi dell’art. 357b CO

quale organismo previdenziale non iscritto ed è soggetta alla vigilanza

dell’UFAS (cfr. doc. 20-22).

D’altra parte,

giusta l’art. 24 del CCL __________, responsabile dell’amministrazione è il Consiglio

di fondazione, il quale costituisce contemporaneamente la commissione

paritetica e controlla il rispetto del CCL __________ ai sensi dell’art. 357b

CO (cfr. esplicitamente l’art. 24 dell’Appendice al Decreto del CF del 5 marzo

2003, RS 221.215.311).

Il Consiglio

di Fondazione è costituito pariteticamente da 16 persone e meglio da 6

rappresentanti SSIC, da una parte, e 3 rappresentanti del Sindacato UNIA, 2 del

Sindacato Syna e uno dell’Associazione Quadri dell’Edilizia svizzera,

dall’altra, e fa capo ad un Ufficio Riscossione, ad un Segretariato e ad un Ufficio

pagamento oltre che ad un ufficio di revisione esterno e alle sezioni CPP

regionali.

Il Consiglio

di Fondazione è responsabile delle attività di controllo globale

dell’applicazione del CCL __________ in conformità agli statuti della Fondazione

(cfr. anche art. 34 Regolamento __________), emana i regolamenti necessari per

l’attuazione e deve consultare le parti contraenti prima di prendere decisioni

(art. 24 CCL __________). Inoltre, disciplina i compiti, le responsabilità e le

competenze degli organi amministrativi incaricati dell’incasso e dei pagamenti

ed emana direttive sull’attuazione (l’evidenziatura è della redattrice).

Conferisce infine mandati al Segretariato della Fondazione __________ e ne

controlla l’operato, designa l’amministratore e l’ufficio di revisione esterno

e incarica terzi di chiarire determinati aspetti in relazione all’applicazione

e all’attuazione degli accordi del CCL __________.

Per adempiere

ai compiti che gli incombono, il Consiglio di Fondazione è stato suddiviso in

tre commissioni: Sorveglianza, Asset Management, Ricorsi (cfr. “Modello per i

processi della fondazione __________” pubblicato sul sito della CV 1).

Infine, giusta

l’art. 24 cpv. 4 CCL __________ il regolamento può disciplinare in modo più

particolareggiato la riscossione dei contributi, i requisiti per beneficiare

delle prestazioni e l’erogazione delle stesse. Come detto, facendo uso delle

facoltà conferitegli dal CCL, il Consiglio di Fondazione ha emanato il

Regolamento __________ (doc. 16) che disciplina concretamente il pensionamento

anticipato (cfr. il Preambolo e l’art. 1 del Regolamento __________).

2.14

Venendo al

tema del contendere, come è stato esposto sopra, l’art. 3 cpv. 3 CCL __________

- che regola il campo d’applicazione del contratto collettivo medesimo dal

profilo personale - prevede quanto segue:

3.

Il CCL __________ non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e

amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese

assoggettate. (doc. 16)

Al fine di meglio

definire la categoria dei “dirigenti”, il Consiglio di fondazione ha emanato la

già evocata direttiva denominata “Definizione Dirigenti” recitante, tra

l’altro, quanto segue:

"

In linea di massima si applica l'art. 3 cpv. 3

CCL __________. Sono considerate dirigenti le persone che per esempio svolgono

le attività o ricoprono le funzioni indicate qui di seguito.

Queste persone non possono beneficiare del

pensionamento anticipato e non devono pagare i relativi contributi.

● Capi cantiere (persone che hanno assolto o meno i

corsi di perfezionamento, che quindi hanno il titolo di capo cantiere e/o

svolgono un'attività generalmente affidata a un capo cantiere).

● Ditte individuali - titolari di una

ditta

● Società per azioni - persone iscritte nel registro di

commercio, quali:

presidente del

Consiglio di amministrazione, membri del Consiglio di amministrazione gerenti,

direttori, procuratori con o senza diritto di firma

(…)

Come

anticipato, il testo di questo parafrago, contenuto nell’opuscolo “Informazioni

importanti”, è la ripresa integrale di una direttiva emanata dal Consiglio di Fondazione

nell’agosto 2004, la quale è completata da un “Promemoria PERSONALE CON

FUNZIONI DIRETTIVE” di analogo tenore (cfr. sopra per esteso al consid. 2.11).

Tale direttiva è pure pubblicata integralmente nel sito della Fondazione __________

(www.far-suisse.ch).

Pacifica

(vista peraltro l’approvazione da parte del Consiglio Federale) la liceità

dell’art. 3 cpv. 3 CCL __________, decisivo per il presente contendere è il

tema di sapere se la relativa direttiva, proposta ed elaborata dall’Ufficio di

pagamento e in seguito approvata all’unanimità dal Consiglio di fondazione

nella sua seduta del 18 agosto 2004 (doc. X/8-12), sia conforme al CCL, ai

principi generali, e quindi vincolante.

La

convenuta ha illustrato l’iter di approvazione della direttiva per il

“personale dirigente” sino alla sua approvazione nella seduta del Consiglio di

Fondazione del 18 agosto 2004. Risulta in particolare che in occasione della

seduta del 16 giugno 2004 la Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione ha

sollevato la problematica della definizione del “Personale dirigente”

sottolineando come il possesso di azioni non fosse un valido criterio discriminante

ed evidenziando la necessità di elaborare una proposta (doc. X/8). Il progetto

che fu in seguito presentato non fu ritenuto soddisfacente, ragione per cui fu

deciso, in occasione della seduta della Commissione Ricorsi del 9 luglio 2004, di

costituire un gruppo di lavoro formato da esperti provenienti, tra l’altro,

dall’Ufficio pagamenti, dal Segretariato, da giuristi rappresentanti della

parte padronale e della parte salariata (doc. X/9 e 10). Ne scaturì quindi una

proposta di tale gruppo di lavoro paritetico e, quindi, del Segretariato, al

Consiglio di Fondazione, il quale, nella sua seduta del 18 agosto 2004, la

approvò all’unanimità con l’unico cambiamento che per quanto riferito alle

società per azioni in luogo della formulazione

● Società per azioni - persone iscritte nel registro di

commercio, quali:

presidente del

Consiglio di amministrazione, membri del Consiglio di amministrazione gerenti,

direttori, procuratori con o senza diritto di firma

optò per quella

senza la dicitura “con o senza diritto di firma”,

poiché ritenuta poco chiara (doc.X/12).

Da quanto

precede risulta pertanto che l’elaborazione della direttiva sul “Personale

dirigente” è stato il frutto di un approfondito processo decisionale in seno

agli organi della Fondazione CV 1, nel pieno rispetto della rappresentanza

paritetica (cfr. anche XVII).

D’altra parte,

visto quanto precede (cfr. in particolare sopra al consid. 2.13), non vi può

essere dubbio alcuno che al Consiglio di Fondazione

della convenuta spetti la facoltà di concretizzare eventuali concetti

indeterminati contenuti nel CCL __________ o nelle sue norme regolamentari.

Come detto, a tale organo, rappresentato pariteticamente, è affidato il

controllo globale dell’applicazione del CCL __________ in conformità degli

statuti della Fondazione e, quindi, anche il compito di emanare i regolamenti e

le necessarie norme d’attuazione (art. 24 CCL __________; cfr. sito CV 1).

Se ne

deve concludere che anche nella concreta fattispecie la resa di una direttiva

di definizione del concetto di “personale dirigente”, finalizzata alla concreta

attuazione e applicazione dei principi previsti all’art. 3 CCL __________,

rientrava a non averne dubbio nel potere di disposizione della fondazione

convenuta e più in particolare nelle competenze del Consiglio di Fondazione.

Quanto al

contenuto della normativa in questione, l’esame delle motivazioni per cui i

lavoratori in posizione dirigenziale sono stati esclusi dall’assoggettamento al

CCL __________, esula di principio dalle competenze del TCA. Parimenti vale del

resto per la definizione più concreta del concetto di dirigente, trattandosi di

una scelta presa liberamente e, come visto, con modalità e forma che non

prestano il fianco a censura alcuna, dalle parti contraenti del CCL (tramite i

loro rappresentanti nell’organo esecutivo della fondazione; cfr. anche XVII) nell’ambito

della previdenza sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP).

Questo

TCA si limita comunque ad osservare con riferimento alla direttiva in parola, che

la medesima appare conforme allo scopo del CCL e rispettosa dei principi

costituzionali, in particolare del principio dell’uguaglianza di trattamento

tra gli assicurati e del divieto d’arbitrio (cfr. con riferimento ai

cambiamenti delle norme regolamentari previdenziali: Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2005, p. 209).

In effetti,

come rileva con pertinenza la convenuta, lo scopo del CCL __________ è quello

di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono

sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le

conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un

pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi

cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo,

doc. 16).

In linea con

questo scopo, le parti contraenti, in sede di costituzione, hanno chiaramente

definito la tipologia del lavoratore avente diritto alla rendita transitoria.

Trattasi segnatamente di lavoratori che sono concretamente sottoposti a

sollecitazioni fisiche importanti e dai quali non si può di conseguenza, a

causa dell’onere fisico importante sopportato, esigere che lavorino sino al

compimento del 65esimo anno di età. Solo questi lavoratori devono poter beneficiare

del pensionamento anticipato. Di conseguenza, giusta l’art. 3 cpv. 3 del CCL __________,

lo stesso non è applicabile ai dirigenti, al personale tecnico e

amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese

assoggettate. Questo nella - legittima - presunzione che queste categorie di

lavoratori non siano soggette alle sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i

lavoratori dell’edilizia e che giustificano la rendita transitoria prevista dal

CCL __________.

Considerato

come il concetto di “dirigenti” necessitasse di essere meglio precisato, il

Consiglio di fondazione ha emanato la direttiva in oggetto, ritenendo di

doversi ispirare agli art. 459 segg. CO (cfr. doc. 8). Il contenuto della

stessa non può certo ritenersi sprovvisto di ragione o di logica ed è il frutto

non di una decisione unilaterale della Fondazione convenuta, ma in definitiva della

comune volontà delle parti del CCL, visto che, come si è visto (cfr. consid.

2.

), il Consiglio di Fondazione che l’ha presa (all’unanimità) è un organo

rappresentato pariteticamente (cfr. anche XVII).

Va

altresì osservato che se si considera che il pensionamento anticipato nel

settore dell’edilizia principale è un’istituzione nazionale fondata e gestita

indipendentemente dai datori di lavoro e dai lavoratori nell’edilizia

principale, tramite le loro associazioni (art. 2 Regolamento __________, art. 7

CCL __________, doc. 16) e che i fondi per il finanziamento del pensionamento

anticipato provengono essenzialmente dai contributi dei datori di lavoro e dei

lavoratori (art. 5 Regolamento __________), i severi requisiti personali (e

temporali) previsti dal CCL __________ e dal Regolamento __________ per la

concessione della rendita transitoria appaiono del tutto legittimi.

Questo TCA non

ha d’altra parte motivo per dubitare della veridicità dell’affermazione della

convenuta per la quale di tale direttiva sono state informate tutte le imprese

soggette al CCL. In effetti, tale direttiva, unitamente ad altre, è anche

pubblicata nel sito ufficiale della Fondazione convenuta, fatto questo che la

rende di principio accessibile e quindi vincolante per tutte le ditte e gli

assicurati interessati (cfr. Stauffer, op. cit. p. 505 e 509). Del resto tale

circostanza non è contestata nemmeno dall’attore.

In proposito

va detto che a torto l’attore rileva come solo il CCL __________, non invece la

direttiva in parola, sia stato approvato dal Consiglio Federale, fatto questo

che la priverebbe di legittimità. A questo proposito va infatti detto che la Fondazione

CV 1 è stata costituita dalle parti contraenti del contratto collettivo quale

organo esecutivo ai sensi dell’art. 23 CCL __________ con la conseguente

attribuzione di competenza e autonomia. Inoltre, risulta evidente che all’Esecutivo

federale non può competere l’approvazione anche delle singole norme esecutive emanate

dagli organi, formati pariteticamente, preposti all’attuazione di un contratto

collettivo.

Questo TCA

deve quindi concludere che la direttiva in oggetto, in quanto è stata emanata

dall’organo preposto all’attuazione del CCL __________ al fine di precisare la

portata di una norma del CCL il cui concetto era bisognoso di precisazione,

deve ritenersi il frutto dell’esplicita volontà delle parti contrattuali e,

quindi, conforme allo scopo del CCL __________ oltre che rispettosa dei

principi costituzionali generali. Nulla osta pertanto alla sua applicabilità.

2.15

Appurata la

legittimità della citata direttiva, anche l’applicazione della stessa nel caso

concreto non presta il fianco a censura alcuna.

In effetti,

dalla documentazione versata agli atti emerge che l’attore ha lavorato per quasi

venti anni nel settore edile ticinese (doc. C). Dal luglio 1987 sino al marzo

2004.

è stato alle dipendenze della __________, società attiva nel ramo

dell’edilizia, con la qualifica di capo operaio (doc. 14). Dall’estratto dal

registro di commercio risulta che AT 1 risultava iscritto con la funzione di

procuratore con modalità di firma individuale per tale società dall’ottobre

1986.

alla fine di marzo 2004 (doc. A).

Ne

discende che l’applicazione della direttiva in oggetto al caso concreto

comporta l’esclusione dell’attore dal CCL __________ ai sensi dell’art. 3 CCL __________.

In effetti,

essendo la __________ una società anonima, torna applicabile la definizione di

dirigente contenuta nella direttiva emanata nell’agosto 2004 dal Consiglio di

Fondazione che nel caso di “società per azioni” considera dirigenti le “persone

iscritte a registro di commercio quali presidente del CdA, membri del CdA gerenti,

direttori e procuratori”. Ritenuto come l’attore sia stato iscritto a RC

come procuratore (con diritto di firma) della __________ praticamente per tutta

la durata della sua collaborazione, e debba quindi essere ritenuto un

“dirigente” ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 CCL __________, legittimo appare il

diniego pronunciato dalla fondazione convenuta, l’attore non potendo in effetti

beneficiare del pensionamento anticipato in quanto escluso dall’applicabilità

del contratto collettivo. Questa conclusione si basa su una corretta

applicazione delle norme del CCL __________ e deve essere condivisa da questo

TCA.

2.16

L’attore

censura questa conclusione sostenendo che non può essere determinante l’aspetto

meramente formale dell’iscrizione a RC bensì l’aspetto sostanziale, vale a dire

il fatto se egli svolgesse o meno funzioni direttive in seno alla società.

A tale

argomentazione questo tribunale non può aderire.

In

effetti, da quanto precede emerge in modo evidente che la Fondazione CV 1, e

per essa il Consiglio di fondazione, ha inteso porre dei criteri precisi al

fine di definire il campo d’applicazione personale del CCL __________. Nel caso

delle società, verosimilmente proprio per evitare problemi di interpretazione e

applicazione nel caso concreto, ha optato per un criterio meramente formale

quale l’iscrizione a RC di determinate funzioni adattate alle singole società.

Nell’eventualità della società anonima (come la __________), così come anche in

quelle della società in nome collettivo, della società in accomandita e della

società cooperativa, le persone iscritte a RC quali “procuratori” sono

considerate automaticamente dirigenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 CCL __________

con conseguente esclusione dal pensionamento anticipato, e questo a prescindere

dal fatto che nel caso concreto l’interessato sia effettivamente

corresponsabile della direzione della società datrice di lavoro o meno o che

sia contemporaneamente anche un lavoratore operante sui cantieri ai

sensi dell’art. 3 cpv. 1 CCL __________ (cfr. consid. 2.11). È in effetti la

funzione di procuratore in sé che viene considerata di competenza del “personale

con funzioni direttive” escluso dal CCL (cfr. esplicitamente nel “Promemoria

personale con funzioni direttive”, cfr. sopra consid. 2.10).

Né il CCL

__________ né la direttiva in oggetto lasciano quindi spazio per eccezioni,

segnatamente basate sull’esame del caso concreto.

Unicamente

nel caso della comproprietà o partecipazione a un’azienda senza iscrizione a

RC, la direttiva prevede l’esame della situazione particolare nel senso che

presume l’esistenza di una posizione dirigenziale, ma lascia aperta la

possibilità di rovesciare tale presunzione e, quindi, appurare l’esatta

funzione svolta da questa persona e la sua posizione in seno all’azienda.

Non

invece, come detto, se l’iscrizione a RC è data: in questo caso, come visto, la

direttiva non prevede la possibilità di considerare la situazione particolare.

Trattasi a non averne dubbio di un silenzio qualificato che esclude chiaramente

che la presunzione istituita dalla direttiva con riferimento al criterio

formale dell’iscrizione a RC possa venir rovesciata.

Per i medesimi

motivi appare del tutto sprovvista di fondamento e pertinenza l’allegazione

dell’attore per la quale secondo il Codice delle Obbligazioni le funzioni

direttive in una SA siano affidate al Consiglio di amministratore o a singoli

amministratori, non invece ai procuratori.

Inoltre, alla

luce di queste considerazioni appare del tutto ininfluente la questione di

sapere se le mansioni effettivamente svolte dall’attore all’interno della __________

fossero atte o meno ad influenzare la volontà sociale della società sua datrice

di lavoro.

2.17

Da

ultimo, l’attore ha chiesto l’audizione di alcuni testi al fine di dimostrare

quali mansioni egli svolgesse effettivamente presso la __________.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Inoltre, come si è visto sopra, al fine del

presente contendere risulta ininfluente l’esame delle effettive mansioni svolte

dall’attore, rilevante essendo unicamente la sua iscrizione a RC in qualità di

procuratore.

Non è

pertanto necessario procedere all’audizione di alcun teste.

2.18

Per quanto

precede la petizione di AT 1 non può che essere respinta.

2.19

Nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli

organismi con compiti di diritto pubblico.

Ciò vale

anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid.

7).

Ne

consegue che alla Fondazione convenuta, benché vincente, non sono assegnate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione é respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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