34.2006.39
Versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. Accollo a quest'ultimo di tasse e spese di giustizia per temerarietà.
26 ottobre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
34.2006.39
Data decisione, Autorità:
26.10.2006, TCA
Titolo:
Versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. Accollo a quest'ultimo di tasse e spese di giustizia per temerarietà.
CONTRIBUTI
ONERE PROCESSUALE
art. 66 LPP
art. 20 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.39
rg/gm
Lugano
26 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 31 luglio
2006 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto
e in diritto
che - con
contratto 13 novembre 1998 CV 1 quale datore di lavoro e titolare del __________
a __________, ha aderito con effetto dal 1. ottobre 1998 alla AT 1 (in seguito:
Fondazione), allo scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria dei
suoi dipendenti;
-
a fronte del mancato pagamento dei premi (e spese) non soluti per fr. 12'416.70
e di cui alla fattura 6 dicembre 2004 (doc. A/3), adite le vie esecutive nel
giugno 2006, con petizione 31 luglio 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna
di CV 1 al pagamento di fr. 13'882.45 (comprensivi di fr. 12'416.70 per
contributi, fr. 965.75 per interessi di mora, fr. 200.-- per danni di mora e
fr. 100.-- per anticipo versato all’ufficio esecuzione) oltre interessi al 5 %
dal 31 luglio 2006, postulando pure il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
- il
convenuto non è intervenuto in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro
dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitsgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti
di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nel
caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro
si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A2);
- l’obbligo
contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni
contrattuali - dev’essere quindi riconosciuto;
- le
modalità di calcolo e versamento dei contributi sono previste nel contratto d'adesione
e nel relativo piano di previdenza __________ la cui applicazione è stata
concordata tra le parti (doc. A2, A4-6);
- le
persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc.
A/3). Il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, rimasti insoluti, si
fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente. Dalla
documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato effettuato
conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del salario coordinato
LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute. Il calcolo tiene altresì conto dei versamenti effettuati dal
datore di lavoro durante il periodo litigioso.
Per
il che la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali
scoperti per fr. 12'416.70;
-
l’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’11
gennaio 2005 al 30 luglio 2006 sui contributi non soluti, nonché ulteriori
interessi di mora al 5% dal 31 luglio 2006 sull'ammontare dei contributi
sommato agli interessi di ritardo relativi al succitato periodo.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione).
In
concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta, ma, contrariamente a quanto richiesto,
limitatamente agli interessi sul capitale di fr. 12'416.70 decorrenti dall’11
gennaio 2005, la legge - come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di
ricordare alla Winterthur-Columna (cfr. STCA 3 aprile 2006 nella causa
T.B. SA, 22 settembre 2005 nella causa A.B. Sagl, 2 dicembre 2004 nella causa
Fatti
D. SA, 14 ottobre 2004 nella causa G. SA) - vietando il cd. anatocismo (art.
105 cpv. 3 CO; STFA 11 dicembre 2002 nella causa S., B 21/02);
- per
quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr.
200.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il debitore
è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli
interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali
spese affinché possano essere riconosciute - come lo scrivente Tribunale ha più
volte avuto modo di ricordare alla AT 1 (cfr. STCA 30 giugno 2006 nella
causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa
L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B.
SA) - devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice
non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi
addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti;
- per
quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione - e
che la Fondazione chiede venga posto a carico della ditta convenuta - va
precisato che tale spesa, come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo
di ricordare alla AT 1 (cfr. STCA 30 giugno 2006 nella causa N.LCC, 30
giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile
2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA), segue le
sorti dell’esecu-zione in quanto costituisce un accessorio del credito, e
meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla
somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF
71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993
nella causa R.B.). Né l’ammi-nistrazione né il giudice possono quindi porre
tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);
-
con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione
ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può
chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la
procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo
stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia
emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o
del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é
che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti
un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990,
pp. 241ss, 251 e 252). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il
giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale
delle assicura-zioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e ri-getti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in
virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA
vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319;
SZS 1998 p. 64; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è anche
previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono
di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere
temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale
anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza
della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione
di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è
temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere
accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF
124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella
causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un
obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal
compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di
un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP contro P. Sagl).
Nel
caso in esame il convenuto non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviategli dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuto in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza tale comportamento
del convenuto va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a
carico del convenuto tasse e spese di procedura per fr. 200.--;
-
il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in
vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a
ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kom-mentar,
2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso
valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF
contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore
sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF
114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere
dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la
LPTCA che prevede che "il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio". Il diritto è riservato, analogamente alle
norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo
privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W.
(pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato
da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133,
126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella
causa F.P. c. S. SA). Se però il comportamento processuale della controparte si
dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori
sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona
qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza,
devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le
ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad
una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere
valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli
sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V
135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione
di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è condannato a versare alla AT 1 fr. 12'416.70 oltre interessi
al 5% dall’11 gennaio 2005.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 12'416.70 oltre
interessi al 5% dall’11 gennaio 2005.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico di CV 1.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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