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Decisione

34.2006.39

Versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. Accollo a quest'ultimo di tasse e spese di giustizia per temerarietà.

26 ottobre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

D. SA, 14 ottobre 2004 nella causa G. SA) - vietando il cd. anatocismo (art.

105 cpv. 3 CO; STFA 11 dicembre 2002 nella causa S., B 21/02);

- per

quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr.

200.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il debitore

è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli

interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali

spese affinché possano essere riconosciute - come lo scrivente Tribunale ha più

volte avuto modo di ricordare alla AT 1 (cfr. STCA 30 giugno 2006 nella

causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa

L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B.

SA) - devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice

non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi

addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti;

- per

quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione - e

che la Fondazione chiede venga posto a carico della ditta convenuta - va

precisato che tale spesa, come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo

di ricordare alla AT 1 (cfr. STCA 30 giugno 2006 nella causa N.LCC, 30

giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile

2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA), segue le

sorti dell’esecu-zione in quanto costituisce un accessorio del credito, e

meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con

successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla

somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF

71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993

nella causa R.B.). Né l’ammi-nistrazione né il giudice possono quindi porre

tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);

-

con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione

ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può

chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la

procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo

stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia

emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o

del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é

che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti

un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990,

pp. 241ss, 251 e 252). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il

giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale

delle assicura-zioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e ri-getti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente

sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione;

-

per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente

procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in

virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA

vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di

procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319;

SZS 1998 p. 64; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è anche

previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono

di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte

fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere

l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si

attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere

temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale

anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza

della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione

di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è

temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere

accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere

l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF

124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella

causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un

obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal

compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di

un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in

causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere

valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non

rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a

inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto

esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa

FICLPP contro P. Sagl).

Nel

caso in esame il convenuto non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviategli dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuto in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza tale comportamento

del convenuto va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a

carico del convenuto tasse e spese di procedura per fr. 200.--;

-

il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in

vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a

ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kom-mentar,

2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso

valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF

contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore

sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF

114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere

dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai

cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la

LPTCA che prevede che "il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio". Il diritto è riservato, analogamente alle

norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo

privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W.

(pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF,

precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente

debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative

senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,

un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del

diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto

pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato

da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133,

126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella

causa F.P. c. S. SA). Se però il comportamento processuale della controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori

sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona

qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza,

devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le

ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad

una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere

valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli

sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V

135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel

caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione

di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ CV 1 è condannato a versare alla AT 1 fr. 12'416.70 oltre interessi

al 5% dall’11 gennaio 2005.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 12'416.70 oltre

interessi al 5% dall’11 gennaio 2005.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico di CV 1.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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