34.2006.43
Divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio.
5 dicembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2006.43
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita a seguito di divorzio.
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.43
rg/sc
Lugano
5 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 7/8 settembre 2006 dalla
Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 12 luglio 2006, cresciuta in giudicato il 6 settembre 2006, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 riconoscendo
a quest’ultima il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata dal
marito durante il matrimonio;
- il 7/8
settembre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il
TCA ha richiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di
determinarsi al proposito;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrispon-de per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- in
concreto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del
matrimonio (18 novembre 1993) CV 1 disponeva presso l’istituto di previdenza
della ditta __________ di una prestazione di libero passaggio di fr. 12'651.20
(XI, XIII). Al momento del divorzio per contro egli disponeva di una
prestazione d’uscita di fr. 78'844.-- presso la CV 2 (V);
- ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divor-ce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al
momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma
Considerandi
spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase
LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n.
698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- l'avere
di spettanza di CV 1 al momento del matrimonio (fr. 12'651.20) aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 7'256.70) - calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) -
deve quindi essere cifrato in fr. 19'907.90;
-
di conseguenza l’avere accumulato da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a
divisione deve essere cifrato in fr. 58'936.10 (78'844 - 19'907.90);
- stante la chiave di ripartizione fissata dal giudice del
divorzio, a favore di AT 1 spetta quindi un accredito di fr. 29'468.05;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- l’importo
di fr. 29'468.05, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 6 settembre e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di AT 1 sul
conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (IV/bis);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 58'936.10.
2.- E'
fatto ordine alla CV 2 (contratto __________; ass. n. __________) di versare a
favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________,
la somma di fr. 29'468.05 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi
a datare dal 6 settembre 2006.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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