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Decisione

34.2006.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2007Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti di assicurazione in parola sono e restano integralmente vincolanti

per le parti. Da cui l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere al qui

attore, sussistendo l'invalidità al 50% di questi, le rendite trimestrali

dovutegli (al 50%) quali prestazioni complementari e non corrispostegli. Oltre

interessi al saggio del 5% a decorrere dalla loro esigibilità.

8.2.

Nella via subordinata l'inapplicabilità

della reticenza alla fattispecie è giustificata dalle seguenti motivazioni.

a)

L'istituto della reticenza costituisce

nella sistematica della legge la sanzione all'accertata violazione dell'obbligo

imposto ad ogni proponente ex art. 4 LCA di fornire all'assicuratore ogni

informazione su ogni fatto rilevante.

La reticenza - per consacrata

giurisprudenza - deve essere ammessa con particolare prudenza (DTF 101 II 339,

116 II 338) e questo in considerazione del fatto che la legge, quale sua

conseguenza, prevede solo la rescissione e non invece la possibilità di

adeguare il contratto all'informazione oggetto di reticenza; gli artt. 4-8 LCA

- per altro - regolano esclusivamente l'apprezzamento come le conseguenze di

una reticenza dolosa o commessa in mala fede.

Considerandi

II che suppone che il proponente - al

momento di proporre - indichi informazioni oggettivamente inesatte

all'assicuratore o gli sottaccia con dolo informazioni di carattere essenziale

ai sensi dell'offerta assicurativa.

È cioè necessario che la reticenza

proceda da colpa.

Da cui la necessità di apprezzare in

concreto l'aspetto soggettivo di ogni fattispecie allo scopo di comprendere

se il fatto pretesamente sottaciuto o indicato oggettivamente in termini

fuorvianti fosse noto al proponente, valutare insomma se il proponente sapesse

soggettivamente della falsità della sua dichiarazione/mancata dichiarazione

all'assicuratore.

E meglio:

"Pour

apprécier la conformité des réponses,rminer (sic) si le proposant connaissait ou

devait connaître fausseté ou leur inexactitude, et on tiendra compte, pour

cela, de tout le contexte personnel, soit de son intelligence, de sa formation

et de son experience » (OLIVIER CARRE, Loi

fédéral sur le contrat d'assurance,ed. Annotata, Losanna, 2000, pag.

131.

e giurispudenza ivi citata).

b)

Nel caso in oggetto CV 1 ravvisa

comportamento reticente nelle proposte del sig. AT 1 nel fatto che questi, a

partire dal 1988, avrebbe presentato ripetuti episodi depressivi reattivi,

rispettivamente che egli, nel 1993, sarebbe stato in cura presso

l'Organizzazione __________; a mente dell'assicuratore l'attore in causa, dal

1996, avrebbe nuovamente sofferto di episodi depressivi (doc. H).

CV 1, implicitamente, considera quale

reticenza la risposta `NO' indicata da AT 1 alla domanda soffrite od avete

sofferto di malattie, di disturbi o d'affezioni del sistema nervoso o

psichico (quali epilessia, depressione altri ? di cui all'allegato 1 al

doc. H, come alla domanda 3c di medesimo tenore dell'allegato 2 al doc. H.

A torto.

Dalla documentazione in atti - in

effetti - e come sarà meglio accertato in sede istruttoria, è ampiamente

dimostrato che AT 1 si era rivolto al Servizio __________ non perché fosse

all'epoca depresso (o, nella contestata ipotesi contraria, sapesse di essere

depresso) ma in base a quanto era stato concluso da un perito giudiziario (dr. __________,

__________) designato dal Giudice del divorzio AT 1, nella prospettiva di

determinare la possibilità e le modalità di un ripristino del diritto di visita

del qui attore sulla figlia __________, affidata alla madre.

E meglio:

"Da quanto discusso ritengo

indispensabile procedere al ripristino del diritto di visita del sig. AT 1 alla

figlia __________. Vista la situazione particolare ritengo però necessario che

questo avvenga tramite un adeguato intervento su entrambi i genitori in

separata sede, e questo alfine di permettere loro di comprendere che per la

bambina è necessario sentire la loro disponibilità per una reciproca

collaborazione sulla base di un minimo di fiducia dell'uno nei confronti

dell'altro e viceversa. Questo intervento potrebbe essere effettuato da un

medesimo terapeuta, o da un'équipe terapeutica...(doc. T).

Nello stesso senso del testè citato

stralcio del rapporto peritale dr. med. __________, vedasi l'allegato 12

febbraio 2003 al qui prodotto doc. I.

Ne viene che le frequentazioni

dell'attore con il servizio __________ del 1993-1994, come i contatti fra AT 1

ed il dr. med. __________ assolutamente nulla a che fare avevano con un preteso

(e sempre contestato) suo stato depressivo.

L'attore non ha mai accusato

depressioni di sorta; nell'ipotesi - contestata - in cui lo fosse mai stato

prima della stipula dei contratti con CV 1, sarebbe altrettanto evidente che AT

1.

- di tale stato depressivo - non ne avrebbe mai avuto coscienza in quanto

nessuno mai glielo diagnosticò.

Non avendone mai avuto conoscenza -

sempre in tale eventualità - AT 1 neppure avrebbe potuto avere, ancor meno

colpevolmente, un comportamento reticente ex art. 6 LCA verso l'assicuratore.

Vedasi a tale proposito lo scritto 11

febbraio 2003 del dr. med. __________ tramite il quale questi ha sostenuto

l'affezione depressiva di AT 1 solo retroattivamente, ossia sulla base di

sintomi ed altri dati anamnestici forniti dal paziente stesso, e non su

precedenti diagnosi poste da colleghi (doc. M). Da cui la riconosciuta

possibilità del fatto che eventuali e precedenti episodi depressivi di AT 1 non

sono mai stati noti allo stesso attore.

Anche lo stesso dr. med. __________,

con la sua lettera 10 febbraio 2003 all'indirizzo del proprio ex-paziente,

riconosce di non avere mai diagnosticato a AT 1 un episodio depressivo od una

qualsivoglia forma di ansietà (doc. U).

Difettando un'esplicita diagnosi in tal

senso all'indirizzo dello stesso paziente, questi, qualora avesse accusato

depressione, non lo sapeva di modo che neppure avrebbe potuto colpevolmente

sottacerlo configurando quella pretesa e contestata reticenza opposta

dall'assicuratore.

A meno che da AT 1, nell'ipotesi,

contestata, in cui si volesse ritenere la versione dei fatti imposta dalla

convenuta, si sarebbe pretesa quella diagnosi di depressione che i suoi stessi

medici curanti non furono mai in grado di prospettargli.

II proponente AT 1 è dunque sempre

stato in buona fede. E la prova contraria come della sua pretesa reticenza è

posta a carico dell'assicuratore.

c)

In ogni modo, indulgendo l'attore in

causa al principio processuale dell'eventualità, non si esclude, in

qualsivoglia modo e per riferimento al ricorso da parte di AT 1 al Servizio __________

di __________, che la pretesa e contestata reticenza di cui egli sarebbe stato

autore, configura la fattispecie di cui all'art. 8 cifra 2 LCA. A questo

proposito l'attore si riserva di assumere specifici mezzi di prova nella sede

istruttoria.

(…)." (Doc. I)

1.6

Con

risposta 5 ottobre 2006 CV 1, assistita dal suo legale, sollevata l’eccezione

di incompetenza ratione materiae e loci, ha chiesto al TCA di respingere la

petizione in ordine e pure nel merito.

Nel

merito, la convenuta ha, tra l’altro, fatto valere:

" In

considerazione delle circostanze appena esposte, sostenere che l'attore non sapesse

di aver sofferto degli episodi di depressione prima della conclusione dei due

contratti in questione e tantomeno di essere stato in cura, trattato o

consigliato da degli specialisti nel settore, è sicuramente una tesi, forse

l'unica rimasta da percorrere, insostenibile, in quanto, prima della

conclusione dei due contratti oggetto del presente contenzioso, il Signor AT 1:

- era stato sottoposto a più di 70 consultazioni

presso il suo psichiatria;

- era stato inabile

al lavoro per molto tempo;

- aveva preso, anche se per breve tempo, degli psicofarmaci ("Reaktive

Angstsymptomatik und reaktive depressive Zustände sowie Schlafstörungen wurden

punktuell mit Medikamenten angegangen, jedoch immer nur sehr kurzfristig",

v. doc. 12 pag. 2 domanda 4 in fine).

Se l'assicurazione

avesse avuto conoscenza di tali circostanze, sicuramente non avrebbe

sottoscritto le polizze in questione o perlomeno non senza una riserva per dei

disturbi per i quali ora invece se ne pretenderebbe la copertura assicurativa:

e questo il Signor AT 1 lo sapeva benissimo...

Ad. 6. Contestato

Pur seguendo la

contestata tesi di parte attrice, cioè che il Signor AT 1 non fosse a

conoscenza dello stato di depressione di cui soffriva da tempo (confronta quanto

esposto al punto 4 precedente), ciò non toglie però che tale evento non poteva,

giusta la giurisprudenza del TF relativa all'art. 9 LCA, essere assicurato.

Ad ogni modo il

contenuto di cui al doc. M è talmente generico che nemmeno può essere

considerato una perizia di parte, in quanto non si riferisce in alcun modo al

caso concreto.

Ad. 8.1 Contestato

La convenuta ha

effettivamente continuato a pagare per errore alcune prestazioni, in relazione

alla polizza no. __________.

Il Signor AT 1 era

comunque a conoscenza della ferma intenzione di parte convenuta di non rivedere

la sua posizione in relazione alla disdetta per reticenza (vedi lettera del 28

marzo 2003 della convenuta di cui al doc. L), motivo per cui egli non può di

certo prevalersi ora di un errore a livello amministrativo e contabile di parte

convenuta, per sostenere che quest'ultima avesse rinunciato per atti

concludenti a prevalersi della reticenza.

Tale circostanza è

pure ravvisabile dal fatto che parte convenuta non ha versato la rendita

prevista dalla polizza n. 23'266'398 N (v. doc. 3). Trattavasi quindi di un errore

chiaro e manifesto.

Ad 8.2 Contestato

Il Signor AT 1 poteva

fors'anche essere in buona fede, quando affermava di non aver mai sofferto di

depressioni in precedenza (sarà comunque l'istruttoria ad accertarlo), ma non

poteva di certo essere ignaro di essere stato in trattamento da dei psicologi.

Alla domanda precisa se

fosse stato consigliato in passato da uno psicoterapeuta, psicologo o

psichiatria (v. doc. 9 punto 8.10 e doc. 10 punto 6 lett. d), egli avrebbe

quindi dovuto rispondere affermativamente.

La convenuta in tale

evenienza avrebbe di certo richiesto dei chiarimenti ed avrebbe emesso una

riserva per problemi di depressione." (Doc. VI)

1.7

Con

replica dell’8 novembre 2006 rispettivamente duplica dell’11 dicembre 2006 le

parti si sono sostanzialmente confermate nelle loro motivazioni e domande (XI,

XV).

1.8

Il

TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti che sono stati intimati alle parti,

alle quali ha pure comunicato di aver acquisito agli atti l’incarto AI

dell’assicurato (XVII-XXXV).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

Eccezione

di incompetenza “ratione materiae”

CV 1 ha sollevato

l’eccezione di incompetenza materiale del TCA, considerato come la polizza n. __________

costituisce a suo dire un contratto della previdenza libera, non vincolata, e

come tale non sottostante alla giurisdizione speciale sancita dall’art. 73 cpv.

1.

lett. b LPP. Inoltre, alla competenza del TCA osterebbero comunque problemi

di diritto intertemporale.

Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza

cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73

LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto

privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle

minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a

favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono

il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p.

195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a,

112.

V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, La

jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de

procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG,

in SZS 1983 p. 174). E’ irrilevante che le pretese

invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le controversie tra

gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia

a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza

professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129,

119.

V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem

Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608, 613). Vertenze

tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle

concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a

questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per

esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da

annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni

costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d;

RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, Aktuelle

rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la

via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio

fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b,

127.

V 35 consid. 3b e i riferimenti).

Con la 1a revisione della

LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la

competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata segnatamente

estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale

sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni

bancarie o istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento

della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1

lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono

forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti

dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). In

sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche

per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A (cfr. Messaggio sulla

1.

Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche Stauffer, Berufliche

Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655).

2.2

In

concreto litigioso è il versamento a AT 1 di prestazioni per incapacità al

guadagno scaturenti da due polizze assicurative concluse con CV 1.

Ai

fini dell’esame della competenza del TCA, bisogna quindi esaminare se trattasi

- ratione materiae - di vertenza concernente una questione contrattuale

assicurativa pertinente alla previdenza libera (Pilastro 3B) - di

competenza della giurisdizione civile - o alla previdenza vincolata

conclusa su base contrattuale con un istituto d’assicurazione ai sensi

dell’art. 1 cpv. lett. a OPP3 (Pilastro 3A), di competenza del tribunale ex

art. 73 LPP.

Occorre

quindi verificare attentamente la natura delle due polizze assicurative sulle

quali si basano le prestazioni litigiose.

2.3

Giusta

il precitato art. 73 cpv. 1 lett. b LPP il Tribunale competente per decidere le

controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto è

pure competente, tra l’altro, per derimere le controversie con istituti

risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP.

Secondo

l’art. 82 LPP (Equiparazione di altre forme di previdenza):

" 1 I

salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme

previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla

previdenza professionale.

2.

Il Consiglio

Federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme di previdenza

riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi."

Tali

forme di previdenza vengono comunemente denominate Pilastro 3A. In ossequio al

mandato di cui all’art. 82 cpv. 2 LPP, il Consiglio Federale ha quindi emanato

l’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a

forme di previdenza riconosciute (OPP3) del 13 novembre 1985 che, al suo art.

1, prevede quanto segue:

"

Art. 1 Forme

di previdenza

1Ai sensi

dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute;

a. il

contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;

b. la

convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

2Per contratti

di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di

capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese

eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o

d'invalidità, che

a. sono

conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle

assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo

l'articolo 67 capoverso 1 LPP e

b. sono destinati esclusivamente e

irrevocabilmente alla previdenza.

3.

Per

convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio

conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza.

Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

4I modelli di

contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza

vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la

quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni

legali e comunica il risultato."

2.4

La

previdenza individuale è iscritta nella Costituzione Federale sin dal 1972 e

costituisce uno degli elementi di concetto dei tre pilastri della previdenza

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. In virtù di questo concetto la Confederazione,

in collaborazione con i Cantoni, è invitata a incentivare la previdenza

individuale, intesa quale complemento flessibile e individuale alla previdenza

obbligatoria per colmare eventuali lacune previdenziali, tra l’altro mediante

agevolazioni fiscali e una politica che faciliti l’accesso alla proprietà (cfr.

anche sul tema DTF 124 II 383). I due tipi di previdenza individuali privata sono

essenzialmente:

- la

previdenza individuale vincolata (Pilastro 3A) che costituisce la forma di

previdenza che, conformemente alla Costituzione, merita di essere incoraggiata

per il tramite di misure fiscali e tramite una politica che faciliti l’accesso

alla proprietà. È orientata a lungo termine ed è soggetta a prescrizioni ben

precise per quanto riguarda durata del contratto, versamenti e beneficiari.

- la

previdenza individuale libera (Pilastro 3B) che è per sua natura flessibile

ed è costituita dai risparmi personali quali denaro contante, libretti di

risparmio, assicurazioni vita, depositi bancari, ecc. La persona può disporre

liberamente e in ogni momento di questi averi. Non sono date delle deduzioni

fiscali.

Il

Pilastro 3A ha la sua base legale nel secondo pilastro e fa oggetto della

citata OPP3 emanata in adempimento del mandato contenuto all’art. 82 cpv. 2 LPP.

La

caratteristica essenziale del Pilastro 3A risiede nei suoi privilegi fiscali:

in virtù della legge i premi versati per il pilastro 3A sono fiscalmente

deducibili mentre che le prestazioni sono imposte integralmente, come del resto

è il caso per il secondo pilastro (cfr. art. 6segg. OPP3). Inoltre, altra

caratteristica fondamentale, è quella che la persona non può disporre

liberamente e in ogni tempo dei suoi averi di Pilastro 3A, gli stessi essendo,

come recita l’art. 1 cpv. 2 lett. b OPP3, “destinati esclusivamente e

irrevocabilmente alla previdenza”.

La

legge riconosce solo due forme di previdenza vincolata e meglio, giusta il

precitato art. 1 OPP3, il contratto di previdenza vincolata concluso con gli

istituti di assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con

le fondazioni bancarie. Si tratta dunque di assicurazioni sulla vita, conti o

depositi di previdenza.

Per il resto, le

forme di previdenza previste nel quadro del Pilastro 3A sono accessibili a tutte

le persone che esercitano un’attività lucrativa, costituendo un complemento al

1.

e al 2 pilastro, ritenuto che i contributi massimi versabili sono stabiliti

dalla legge.

I dettagli

relativi ai beneficiari (il cui ordine è fissato dalla legge al fine di

assicurare lo scopo previdenziale) e al pagamento delle prestazioni sono

regolati agli art. 2segg. OPP3. Con riferimento al pagamento è importante

sottolineare che le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più

presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita

AVS e al più tardi al momento della stessa (art. 3 cpv. 1 OPP3). Un versamento

anticipato di tali prestazioni (vale a dire un riscatto) è ammissibile solo in

precisi casi enumerati esaustivamente dall’art. 3 cpv. 2 e 3 OPP3 (inizio di

un’attività lavorativa indipendente, emigrazione, acquisto di anni di

contribuzione nel 2. pilastro, finanziamento dell’abitazione, in determinate

circostanze in caso di invalidità). Uno scioglimento del contratto non è altrimenti

possibile prima dell’età AVS.

Altro

aspetto importante riguarda il divieto di principio (pena la nullità del

relativo negozio) di cedere, costituire in pegno (possibile unicamente per la

proprietà abitativa destinata all’uso proprio) o compensare diritti alle

prestazioni (art. 4 OPP3 in relazione all’art. 39 LPP). Inoltre, il diritto a

prestazioni dall’assicurazione non può essere pignorato né incluso nella massa

fallimentare prima della scadenza ( cfr. art. 92 LEF; cfr. Guisan, Le contrat

di prévoyance liée conclu avec des établissements d’assurance, in prévoyance

professionnelle et fiscalité, Cedidac n. 7 p. 70segg; cfr. Stauffer, op. cit.,

n. 1772- 1793; cfr. anche DTF 121 III 285).

Si

parla invece di previdenza libera (Pilastro 3B) in presenza di risparmi

individuali ordinari (risparmi, titoli, fondi di investimento, proprietà

abitativa) oppure polizze assicurative (assicurazioni sulla vita) che non sono

irrevocabilmente destinate ad uno scopo di previdenza e di cui il beneficiario (non

necessariamente attivo professionalmente) può quindi disporre liberamente in

ogni momento, anche sotto forma di cessione a terzi o messa in pegno (per

qualsiasi scopo) o di anticipi sulla polizza (cfr. Guisan, op. cit e DTF 121

III 285). Mentre che nell’ambito della previdenza vincolata la cerchia e/o

l’ordine delle persone beneficiarie è stabilito dalla legge (art. 2 OPP3), i

beneficiari nell’ambito della previdenza libera possono essere designati

liberamente, nel rispetto unicamente della porzione legittima. Non essendoci in

linea generale alcun privilegio sul piano fiscale, non vi è alcuna limitazione

quanto all’entità dei premi versabili. Inoltre, uno scioglimento anticipato del

contratto è di principio possibile e la durata del rapporto previdenziale così

come la data del versamento delle prestazioni possono essere scelte liberamente.

2.5

Nella

fattispecie le parti si danno incontestatamente atto che la polizza n. __________

(doc. B) rientra nelle forme di previdenza vincolata di cui all’art. OPP3.

In effetti,

risulta che con la stessa (sottoposta alle condizioni di assicurazione (CA) H

197.3.10

; 200.3.10.95; 153.3.01.89, 151.3.06.92; doc. 2 e 3, B; doc. VIII/2)

sono assicurati un capitale o una rendita in caso di vita pagabili dal 1.12.

2020.

(vale a dire al compimento del 64esimo anno di età dello stipulante)

rispettivamente la restituzione dei premi in caso di decesso oltre a

prestazioni in caso di incapacità lavorativa, fra cui una rendita di fr. 6'000

annui (cfr. art. 1 delle CA; doc. B). Emerge che annualmente la convenuta ha

emesso la necessaria dichiarazione ai fini della deduzione fiscale dei premi

pagati, deduzione di cui in concreto AT 1 ha effettivamente usufruito (XXI-doc.

1-7 e VIII/2). Inoltre, il riscatto della polizza è possibile solo alle

rigorose condizioni poste dall’art. 3 OPP3, sono esclusi ogni concessione del

prestito su polizza, così come la costituzione in pegno o la cessione della

stessa (cfr. l’art. 3 delle CA; cfr. XXIII). Infine, la designazione dei

beneficiari in caso di decesso della persona assicurata può avvenire solo nel

rispetto della norma della OPP3 (cfr. art. 4 delle CA, doc. B e VIII/2; cfr.

anche XXIII e allegati).

Relativamente a

questa polizza risulta quindi inequivocabilmente data, sotto questo aspetto e

riservato l’esame delle altre eccezioni processuali, la competenza del TCA.

2.6

In

proposito si osserva ancora che priva di pertinenza risulta l’allegazione della

convenuta per la quale l’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP non sarebbe in concreto

applicabile giacchè la disdetta per reticenza intimata a AT 1 risale al 31

gennaio 2003 e, quindi, ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore della 1.

revisione della LPP (1. gennaio 2005). Competente a dirimere la vertenza

sarebbe quindi (ancora) il giudice civile.

Va

detto in proposito che a differenza delle norme di diritto materiale per le

quali nel diritto delle assicurazioni sociali vale il principio per cui

determinanti sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid.

1.2

; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.), le norme di procedura entrano in linea di principio, vale

a dire in difetto di contrarie disposizioni transitorie, immediatamente in

vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.,

p. 76; DTF 117 V 93 e riferimenti; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I

474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre

2003.

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,I 238/02;

DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316

consid. 3b).

Nella specie,

osservato come le norme transitorie della modifica della LPP entrata in vigore

il 1. gennaio 2005 non prevedano altrimenti, nulla osta all’applicazione

immediata, al 1. gennaio 2005, dell’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP. Tale

conclusione si giustifica, oltre che per le richiamate regole intertemporali, anche

avuto riguardo allo scopo di tale modifica legislativa che si prefigge di

facilitare l’assicurato dal punto di vista dell’onere della prova (di fronte al

Tribunale ex art. 73 LPP essendo applicabile la massima inquisitoria) e dei

costi procedurali (cfr. Stauffer, op. cit., n. 1653). In proposito vale la pena

di menzionare la STFA non pubblicata del 30 marzo 2006 nella causa Z., B 10/05,

dove la massima Corte federale ha ritenuto data la competenza ex art. 73 cpv. 1

seconda frase LPP nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 1997 fino alla

fine del 2004 in una vertenza di regresso ex art. 56a LPP promossa nell’aprile

2000.

anche se i fatti erano tutti antecedenti al gennaio 1997 (cfr. anche DTF

130.

V 279, 128 V 126; SZS 2003 p. 524; cfr. anche STFA del 11 luglio 2002 nella

causa B., B 76/01).

Considerato dunque

come la petizione di AT 1 sia stata inoltrata al TCA in data 12 settembre 2006,

alla stessa tornano applicabili le norme procedurali introdotte con la prima revisione

della LPP, fra le quali, quindi, anche l’art. 73 cpv. 1 lett. b 3 LPP.

Resta ancora in

proposito da aggiungere che l’eccezione di inapplicabilità dell’art. 73 cpv. 1

lett. b 3 LPP dal punto di vista del diritto intertemporale sollevata dalla

convenuta rasenta la temerarietà, se si considera come di fronte al Pretore di __________

CV 1 abbia sostenuto in merito proprio il contrario, vale a dire

l’inammissibilità della via civile e l’ammissibilità per contro di quella

amministrativa.

2.7

Litigiosa

è invece la natura della polizza n. __________ stipulata tra le parti

con effetto dal 1. gennaio 1999. Mentre AT 1, unitamente al Pretore di __________,

ritengono che anche tale polizza rientri nella previdenza vincolata 3A, la

convenuta ne eccepisce la natura libera.

Emerge

dagli atti che tale polizza costituisce un’assicurazione temporanea in caso di

decesso con capitale fisso e partecipazione alle eccedenze: la prestazione

assicurata a titolo principale è rappresentata dal capitale in caso di decesso

(fr. 150'000); in aggiunta all’assicurazione principale le parti hanno

stipulato due assicurazioni complementari prevedenti prestazioni assicurative

in caso di incapacità al guadagno quali una rendita trimestrale di fr. 12'000 e

la liberazione dal pagamento dei premi (cfr. doc. C). Unicamente i due contratti

complementari sono stati rescissi dalla convenuta invocando la reticenza. Tali

assicurazioni sono rette dalle condizioni generali versate agli atti e

richiamate esplicitamente nella polizza assicurativa (H __________; V, VIII/5 e

6; doc. 4).

Ora, valutando le

varie disposizioni contrattuali applicabili a tale polizza oltre anche alle sue

assicurazioni complementari, questo TCA deve concludere che a ragione la

convenuta invoca la natura “libera” di tale polizza previdenziale.

In effetti, la

stessa presenta numerose caratteristiche che tipicamente contrastano con

quelle, dianzi enumerate al consid. 2.4, che sono (necessariamente) proprie della

polizza vincolata 3A così come è stata voluta dal legislatore.

Innanzitutto

risulta chiaramente dagli atti che in relazione a questa polizza l’attore,

diversamente che per la polizza n. __________, non ha beneficiato di alcuno

sgravio fiscale. Non risulta infatti che egli abbia mai dedotto i relativi

premi dal reddito imponibile. Del resto la convenuta ha confermato di non aver

mai emesso la relativa attestazione ai fini della deduzione fiscale dei premi

(cfr. XXIII e XXXIV). Anzi, dagli atti risulta che Allianz ha compilato il formulario di “notifica di rendite di

pilastro 3b” all’attenzione dell’autorità fiscale (doc. VIII/5). Inoltre, tale

polizza può, in base alle condizioni assicurative, essere riscattata totalmente

o parzialmente in ogni momento dopo i primi tre anni (art. 4 e 10 delle

condizioni H __________ e art. 4 delle __________ , doc. VIII/5; cfr. anche

XXIII e allegati), mentre che le assicurazioni complementari, che non hanno

valore di riscatto, si estinguono di conseguenza con l’assicurazione principale

(art. 4 e 4.2 doc. VIII/5). Risulta inoltre che i diritti derivanti dal

contratto di assicurazione possono essere ceduti o costituiti in pegno (art. 10

e 10.2 condizioni H __________ doc. VIII/5), contrariamente a quanto stabilito

perentoriamente, per il Pilastro 3A, dall’art. 4 OPP3. Infine l’assicurato può

indicare liberamente i beneficiari della polizza (cfr. art. 11.2 condizioni H __________

doc. VIII/5; cfr. invece quanto stabilito dall’art. 2 OPP3).

Alla luce di tutti

questi elementi, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore nella sentenza

26.

ottobre 2005 (al cui giudizio di non entrata nel merito questo Tribunale non

è vincolato; cfr. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 2006, p. 133),

risulta evidente la natura non vincolata della polizza n. __________.

Per

quanto concerne quindi questa polizza, e alle relative assicurazioni complementari

oggetto della vertenza tra le parti, la competenza materiale del TCA non può

essere ammessa. Questo Tribunale non può pertanto entrare nel merito delle richiesta

formulate da AT 1 nella misura in cui esse siano riferite a questa polizza assicurativa.

Le stesse sono invece di competenza del giudice civile.

Nella misura in

cui il litigio pertiene alla polizza n. __________, non essendo questo TCA

competente a statuire nel merito dell’ azione, la stessa deve quindi essere

dichiarata irricevibile per carenza di competenza “ratione materiae”.

Gli atti devono

quindi essere trasmessi al Pretore di __________ per i suoi incombenti (cfr.

VSA 1995 p. 199 consid. 3b e riferimenti; cfr, pure sentenze del TFA del 25

gennaio 2000 nella causa B., H 363/99 e del 19 novembre 2002 bella causa B., B

10/02; cfr. anche II CCA del 4 settembre 1996, 12.1996.35).

2.8

Eccezione

di incompetenza “ratione loci”

La convenuta ha

altresì sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del TCA. Avendo CV 1

la propria sede a __________ (doc. G), a suo dire competente sarebbe il

Tribunale di questo cantone, non quello ticinese.

La fondatezza di

questa eccezione viene esaminata unicamente in relazione alla polizza n. __________,

per quella n. __________ non essendo questo giudice, come visto,

competente a derimere la vertenza già dal punto di vista materiale.

In

proposito si osserva che, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP,

"

Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri

del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu

assunto.”

Con luogo dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in

cui essa viene effettivamente gestita (H. R: Schwarzenbach/Hanhart, Die

Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo

dove l’assicurato è stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era

effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto

rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS

1994.

p. 460 consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica

anche il foro.

Nella

specie, risulta che l’attore ha sempre esercitato la sua professione di docente

in istituti scolastici aventi la propria sede nel nostro Cantone.

Di

principio dunque la competenza di questo Tribunale dal punto di vista

territoriale sarebbe data in forza del foro alternativo previsto dall’art. 73

cpv. 3 LPP dianzi enunciato, considerato come il datore di lavoro dell’attore

ha la sua sede nel Cantone Ticino.

In

proposito possono rimanere indecise le allegazioni della convenuta per la quale

il foro alternativo di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP non sarebbe in concreto

applicabile in quanto al momento della sottoscrizione della polizza n. __________3,

il 18 gennaio 1999, l’attore nemmeno poteva essere considerato assunto presso

un’azienda giacchè per l’anno 1998-99 egli non era stato confermato come

docente (cfr. VI p. 5), in quanto riferite esclusivamente alla polizza che

esula dalla competenza di questo TCA.

Ora,

è vero che l’ammissione della competenza di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP in una

vertenza non direttamente pertinente la previdenza professionale in senso

stretto (2. Pilastro), bensì la previdenza individuale, potrebbe risultare

discutibile. In effetti, contrariamente al 2. Pilastro, il Pilastro 3A non è

(necessariamente) legato ad un rapporto di impiego, persone con attività indipendente

potendo pure fare capo a tale forma di previdenza. In questo senso il foro del

luogo d’assunzione di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP potrebbe risultare privo di

ragione di essere se si considera come il suo scopo sia quello di favorire il

lavoratore dipendente, il quale, pur essendo tenuto ad assicurarsi per la

previdenza professionale non ha praticamente influsso sulla scelta dell’istituto

di previdenza e, quindi, né sulla sua sede né sull’eventuale foro del tribunale

chiamato a dirimere eventuali divergenze, specie se quando viene assunto il

datore di lavoro ha già un proprio istituto di previdenza (cfr. l’art. 11 LPP).

Ora, considerato come attraverso il rapporto di lavoro l’assicurato è

strettamente legato al luogo dell’azienda, la possibilità di poter far capo,

alternativamente, anche al foro al luogo dell’azienda rappresenta una notevole

facilitazione in termini processuali. Nel secondo pilastro esiste quindi una

stretta connessità, voluta dalla legge, tra la competenza del Tribunale e il

rapporto di lavoro (cfr. anche SZS 1994 p. 457).

La

situazione è invece completamente diversa nell’ambito del Pilastro 3A, la cui

stipulazione non è, come detto, legata al rapporto lavorativo e dove la scelta

dell’istituto assicurativo (con la sua sede) è lasciata senza restrizioni

all’assicurato. Ne discende che il fine di protezione che persegue il foro

alternativo previsto dalla norma in oggetto perde la sua ragione di essere

nell’ambito del Pilastro 3A per cui potrebbe suscitare qualche perplessità la

facoltà per l’assicurato di invocare questo foro speciale in tale ambito.

Tale

questione, rimasta sino ad oggi indecisa dalla giurisprudenza, può tuttavia in

questa sede essere lasciata aperta, la competenza territoriale di questo

Tribunale dovendo comunque essere ammessa per i motivi che seguono.

Risulta

dagli atti che all’art. 17.2 delle Condizioni generali d’assicurazione n. H __________

applicabili alla polizza n. __________ (cfr. doc. VIII/2), e alle quali nella

polizza si rimanda, le parti hanno concordato quanto segue:

" Se

contro ogni aspettativa, sopravvenisse un litigio circa il presente contratto

riconosciamo la competenza dei tribunali del domicilio del richiedente se si

trova in Svizzera o nel Liechtenstein, nonché la competenza dei tribunali

ginevrini."

Ora, non vi è

motivo per non ritenere valida detta proroga di foro, dal tenore chiaro ed

inequivocabile, che fissa quale foro alternativo quello del domicilio del

richiedente.

Del resto, le

riserve espresse da parte della dottrina con riferimento alle proroghe di foro

nell’ambito della previdenza professionale in senso stretto (2. Pilastro)

(cfr. in proposito Meyer-Blaser, in SZS 1995 p. 110; Riemer, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 131; la

giurisprudenza del TFA ha invece tuttora lasciato aperto la questione; cfr.

STFA non pubblicate del 24 maggio 2006 nella causa M., B 126/05 e del 9 agosto

2005.

nella causa M., B 93/04) non hanno pertinenza nella specie, trattandosi in

concreto di vertenza relativa alla previdenza individuale. In effetti le perplessità

sollevate dalla dottrina con riferimento alle proroghe di foro sono legate al

precitato scopo dell’art. 73 cpv. 3 LPP quale è quello di facilitare le vie ricorsuali

al lavoratore assicurandogli un foro al luogo dell’attività lavorativa nella

presunzione che egli sia particolarmente legato a tale luogo. È quindi evidente che concedere la possibilità di concordare un

altro foro equivarrebbe a vanificare tale facilitazione per l’assicurato

impiegato voluta dal legislatore. Nell’ambito della Previdenza individuale, che

per la sua stessa natura è maggiormente lasciata alla libera disposizione delle

parti, pur nei succitati (cfr. consid. 2.4) limiti posti dalla legge, tali

riserve risultano per contro prive di pertinenza venendo già meno in tale

settore un luogo di assunzione ed essendo come detto l’assicurato libero di

scegliere l’istituto assicurativo che più gli aggrada. In quest’ambito, si

tratta piuttosto di derogare al foro (generale) del convenuto, non al foro

(alternativo) del luogo di assunzione a favore del lavoratore.

Priva di

fondamento, contraria al principio dell’affidamento e della buona fede, e al

limite dell’abusivo, risulta infine l’allegazione della convenuta per la quale

in sostanza la proroga di foro non sarebbe valida in quanto tale clausola sarebbe

stata imposta a CV 1 dall’Ufficio federale delle assicurazioni private al fine

di far ossequiare nelle condizioni contrattuali generali la legislazione

imperativa applicabile in materia di foro (cfr. III, p. 6). Come detto, il

testo della clausola in questione, contenuta peraltro in condizioni

assicurative prestampate e il cui contenuto è quindi stato unilateralmente

scelto e proposto dall’assicurazione - ente peraltro senza dubbio provvisto di

notevole esperienza negli affari e di cognizioni giuridiche -, non è equivoco

e la volontà dell’autore della rinuncia di sottoporsi eventualmente a un altro

giudice è chiaramente e nettamente espressa, come previsto dalla giurisprudenza

consolidata del TF (cfr., fra i tanti, DTF 109 Ia 55, 85 I 148). La stessa è

quindi vincolante, i motivi per i quali la convenuta abbia optato per tale

clausola essendo del tutto irrilevanti.

Ne discende che nella

specie, sempre con riferimento alla polizza n. __________ (doc. B),

anche la competenza territoriale del TCA deve essere ammessa.

2.9

Sempre

con riferimento all’eccezione di incompetenza “ratione loci” la convenuta

sostiene altresì che la competenza del TCA dovrebbe essere negata anche in

virtù della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000 in

vigore dal 1 gennaio 2001. Ora, il richiamo alla LForo risulta privo di ogni

pertinenza trattandosi in concreto, nel caso della polizza n. __________,

come si è visto, di materia previdenziale relativa alla previdenza vincolata

Pilastro 3A per la quale il legislatore ha previsto la competenza esclusiva del

giudice ex art. 73 LPP mediante l’introduzione del cpv. 1 lett. b del medesimo

art. 73 LPP (cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386seg;

cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655; D. Piotet, in

JDT 2001 III p. 35e 36).

Ma a prescindere

da questa considerazione, va detto che comunque la clausola di proroga di foro

concordata dalle parti all’art. 17 delle Condizioni generali d’assicurazione

applicabili alla polizza n. __________ (cfr. doc. VII/2) risulterebbe

perfettamente efficace anche nell’eventualità dell’applicazione della LForo, la

proroga risultando perfettamente compatibile con i requisiti posti dall’art. 9

LForo.

nel

merito

2.10

Il TCA deve decidere se il 31 gennaio 2003 l'assicurazione convenuta ha correttamente

disdetto, a causa di una reticenza e con effetto retroattivo, le assicurazioni

complementari alla Polizza n. __________ sottoscritte dal proponente AT

1.

L'assicurazione fa valere che nella compilazione del formulario

concernente lo stato di salute, l'attore avrebbe omesso di dichiarare che già soffriva di disturbi

psichici, tali da necessitare numerose consultazioni presso una psichiatra. Avendo

l’attore sottaciuto suddette circostanze importanti per la valutazione del

rischio, legittimamente CV 1 ha disdetto le assicurazioni per reticenza. Inoltre,

considerato come l’attuale stato depressivo fosse riconducibile ad un’epoca

precedente la stipulazione dei contratti, una sua copertura risultava comunque

essere esclusa giusta l’art. 9 LCA.

D'avviso dell'attore

invece non sussisterebbe reticenza, considerato come la terapia seguita presso

gli psichiatri del Servizio cantonale di psichiatria e psicologia dal 1999

concerneva i problemi legati alla procedura di divorzio dalla moglie e non aveva

nulla a che vedere con suoi presunti, ma, almeno per quanto riferito a quel

periodo, contestati, disturbi psichiatrici. Comunque, egli non aveva mai subito

episodi depressivi prima della stipula delle assicurazioni con CV 1.

Controversa

è quindi la questione a sapere se l'assicurato, nel compilare la proposta

d’assicurazione-vita in data 16 ottobre 1996 e in particolare omettendo di

indicare di aver sofferto di disturbi psichici o nervosi e di aver consultato degli

psichiatri, abbia commesso reticenza (impedendo alla convenuta di introdurre una

riserva) e quindi correttamente l’assicurazione convenuta abbia rifiutato di

erogare le prestazioni che scaturiscono dalla polizza conclusa dall’attore.

2.11

In proposito

va rilevato che, a differenza di quanto previsto per la previdenza

professionale obbligatoria, nel cui ambito non è possibile introdurre delle

riserve sulla copertura dei rischi morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; U.

Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6), nella previdenza più estesa

(sovra o preobbligatoria) così come, per analogia, nel 3. pilastro vincolato,

gli istituti di previdenza o assicurativi, oltre ad avere la facoltà di

assicurare la capacità residua di guadagno delle persone invalide, possono

introdurre delle riserve (SZS 2000 pag. 62-63; SZS 1998 pag. 308; STFA del 14

maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; DTF 119 V 283ss.;

DTF 116 V 218; RDAT I- 1993 p. 235 consid. 3a; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6,

citato in maniera errata in Stauffer; B. Carron, op. cit., p. 40).

In

questo ambito, quindi, i fondi di previdenza possono far dipendere dallo stato

di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS 2000 pag. 62;

STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi

pure consid. 2.12 in fine).

Per

l’art. 4 LCA

" 1 Il proponente deve dichiarare per

iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad

altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio,

in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del

contratto.

2.

Sono

rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a

conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.

3.

Si presumono

rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per

iscritto delle questioni precise, non equivoche."

Il mancato rispetto di questa norma, vale a dire

dell’obbligo di notifica, comporta, o può comportare a determinate condizioni,

una reticenza.

Infatti,

giusta l'art. 6 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2005, applicabile alla

fattispecie:

"

Se alla conclusione del contratto chi era tenuto

a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o sottaciuto un fatto

rilevante, che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al

contratto purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe

cognizione."

L'assicuratore

può recedere dal contratto, ma può anche rinunciarvi, come prevede l'art. 8

cifra 5 LCA. La risoluzione del contratto ha effetti ex tunc, ossia gli

effetti retroagiscono al momento in cui le informazioni erronee sono state date

(RUA V n. 78).

D’altra parte, secondo l’art. 9 LCA, riservati i

casi di cui all’art. 100 cpv. 2 (nota: questo disposto si riferisce agli

stipulanti disoccupati), il contratto di assicurazione è nullo se, al momento

in cui fu conchiuso, il rischio era già accaduto (cosiddetto divieto

dell’assicurazione retroattiva; cfr. DTF 127 III 21; sull’applicabilità di tale

norma nella previdenza professionale cfr. DTF 118 V 158 e Carron, op. cit., p.

40).

Le

disposizioni summenzionate contenute nella legge federale sul contratto di

assicurazione, si applicano per analogia anche alla previdenza professionale,

in caso di carenza di norme statutarie o regolamentari analoghe (cfr. SZS 2000

pag. 63; STFA non pubbl. del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372ss; SZS 1998 p. 309 consid. 2a; DTF 119 V

283; Carron, op. cit. p. 30; DTF 116 V 219, p. 225 consid. 4b, p. 226 consid. 5a; Riemer, Berührungspunkte zwischen BVG und

VVG, SZS 1998 p. 346).

Si osservi inoltre che l'art. 4 LCA è una norma di diritto dispositivo (artt. 97 e 98 LCA).

Ne discende che le CGA possono contenere delle regole meno severe per lo

stipulante rispetto a quelle previste dall'art. 4 LCA. Per esempio, l'assicuratore può rinunciare ad esigere che le risposte del

proponente siano date per iscritto.

Dal canto suo, l’art. 6 LCA è una norma semi

imperativa alla quale non è possibile derogare in sfavore dell’assicurato (art.

98.

LCA). Il termine di quattro settimane per notificare la recessione dal

contratto è termine di perenzione (DTF 119 V 287), che decorre dalla conoscenza

completa di tutti i punti relativi alla reticenza.

Inoltre, è compito dell'assicuratore apportare la prova della reticenza (DTF 72 II 124). Non

bastano semplici sospetti, anche se gravi, di reticenza per stabilire la

decorrenza del termine (DTF 118 II 333; SJ 1984 162; Olivier

Carré: Loi fédérale sur le contrat d’assurance, 2000,

pag. 148). L’assicuratore agisce in tempo utile anche quando cerchi delle

informazioni precise e receda dal contratto solo nelle quattro settimane che

seguono la loro ricezione. Il termine decorre unicamente dalla conoscenza positiva

della reticenza e non dal momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto sapere o

conoscere dell’esistenza della reticenza (in questo senso: DTF 119 V 283; DTF

118.

II 333 consid. 3; DTF 116 V 218); il legislatore non ha voluto creare un

dovere di diligenza particolare per l’assicuratore.

La reticenza può essere invocata anche dopo che

sia subentrato l’evento assicurato (DTF 118 II 333; DTF 109 II 159; SJ 1984

164). Sul tema il Tribunale Federale si è espresso ancora recentemente in

5C.51/2006 del 17 luglio 2006.

D’altra parte, nel caso in cui si realizzino più

reticenze, per ognuna di esse decorre un nuovo termine di quattro settimane

dalla conoscenza effettiva della stessa da parte dell’assicuratore (DTF 109 II

159). Come rammenta l'autore

Olivier Carré (op. cit., pag. 148-149), il termine di 4 settimane decorre se

l’assicuratore apprende di un soggiorno in ospedale di un assicurato ed era a

conoscenza dell’esistenza della malattia che l’assicurato aveva omesso di

indicare nella sua proposta d’assicurazione, non costituendo il ricovero –

quanto piuttosto la malattia – il fatto importante per l’apprezzamento del

rischio (TF in RUA XVII n. 8). Ancora, agisce con ritardo l’assicuratore che,

orientato verso la conferma della reticenza, va alla ricerca di nuove

informazioni che nulla apportano di nuovo alle sue conoscenze e non rispetta

così il termine di 4 settimane (Carré, op. cit., pag. 149; RUA XVII n. 8).

La reticenza deve essere riferita a fatti

rilevanti. La LCA presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia

formulato delle domande scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste

siano precise e non equivoche.

L'assicuratore è autorizzato a porre domande su tutte le circostanze

che sono di natura ad influenzare seriamente la sua determinazione d'accettare o rifiutare la proposta d'assicurazione (DTF 68 II 328, JdT 1943 I

241).

Spetta all'assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le domande

relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi deve

dichiararli (OG ZH in RUA XIII n. 16).

Non esiste un obbligo generale per l'assicuratore di informarsi personalmente

sui fatti importanti per l'apprezzamento

del rischio ed esso ha il diritto d'ammettere che il proponente ha risposto correttamente. V'è del resto un principio generale che vuole

che colui che si fonda sulle dichiarazioni della parte contraente possa fidarsi

delle stesse, senza essere tenuto a controllarne l'esattezza mediante delle verifiche (DTF 118 II 333).

Se l’assicurato non ha risposto ad una domanda,

l’assicuratore non potrà prevalersi di questo fatto per rescindere il

contratto, a meno che dal contesto particolare (altre risposte del proponente)

la domanda lasciata in bianco possa essere ritenuta evasa in un determinato

senso e che questa risposta costituisca una reticenza su un fatto importante (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Ed. Universitaires Fribourg

Suisse 1997, pag. 13 n. 37; DTF 110 II 499). Se delle circostanze importanti

non hanno fatto oggetto di domande, in generale non se ne potrà dedurre una

reticenza.

Il proponente deve indicare i fatti che conosce o

che dovrebbe conoscere (TF in RUA VI n. 51). Egli deve menzionare i fatti

importanti per l'apprezzamento

del rischio, ma non tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento

della conclusione del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in

merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e

nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha

l'obbligo di rispondere

soltanto alle domande che l'assicuratore

ha formulato correttamente. Inoltre, egli non solo deve dichiarare i fatti che

gli vengono in mente senza riflettere, ma anche quelli che non possono

sfuggirgli se riflettesse seriamente alle domande dell'assicuratore (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60).

Il proponente può far capo alla sua ignoranza su

un fatto non dichiarato solo se questa ignoranza non è dovuta ad una grave

negligenza da parte sua (TF in RUA VI n. 51). La non attenzione o la negligenza

del proponente danno luogo all'invocazione

della reticenza da parte dell'assicuratore

(sentenza ticinese pubblicata in RUA VII n. 50).

Il proponente deve agire conformemente alle

regole della buona fede, rispondendo alle domande poste (RUA VIII n. 41). Occorre

quindi determinare in che misura il proponente poteva, in buona fede, dare una

risposta negativa ad una domanda sottopostagli dall'assicuratore, secondo la conoscenza che egli aveva della situazione

(DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34).

In merito all’esattezza delle risposte fornite,

occorre considerare gli aspetti soggettivi connessi al proponente. In altri

termini, il fatto di ignorare in maniera volontaria o per negligenza una

circostanza può essere opposto al proponente.

Come rammenta Carron (op. cit., pag. 23 n. 65), “Le

proposant satisfait à son obligation de faire des déclarations lorsqu’il

indique, outre les faits qui lui sont connus sans autre, ceux dont l’existence

ne peut pas lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions de

l’assureur.”.

Tuttavia, il proponente perde i suoi diritti

anche quando ignora la falsità delle sue dichiarazioni, a condizione che questa

ignoranza implichi un errore da parte sua. Per contro, non c'è un errore del proponente quando egli

omette di dichiarare dei fatti conosciuti da parte di soli professionisti,

oppure quando egli attribuisce in buona fede ad un termine il senso che assume

correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico. Il proponente

dell'assicurazione è quindi

legittimato ad attribuire ai termini tecnici del questionario che non gli sono

familiari e che non gli sono stati spiegati, il senso che normalmente si dà nel

loro contesto ed in particolare il senso che hanno nel linguaggio comune (DTF

116.

II 338) ed il senso che si dà loro nel luogo di domicilio (DTF 96 II 204,

JdT 1972 I 34).

Per verificare la conformità delle risposte,

occorre determinare se il proponente conosceva o doveva conoscere la loro

erroneità o la loro inesattezza, e si terrà conto, per questo, di tutto il

contesto personale, ossia della sua intelligenza, della sua formazione e della

sua esperienza (DTF 116 II 338), del grado della sua cultura (DTF 111 II 388) e

della sua situazione (DTF 118 II 333).

2.12

A titolo

esemplificativo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nell’ambito

di una assicurazione individuale contro gli infortuni, la domanda che porta su

un trattamento medico di una certa durata, senza precisare cosa si intenda per

"certa durata", dà luogo ad incertezza, apparendo generica e non può

quindi fondare una reticenza (RUA XVII n. 7). Costituisce invece reticenza –

nello stesso ambito – il fatto di tacere l’esistenza di una incapacità

lavorativa al 50% (RUA XVI n. 5 citata da Benoit Carron, op. cit., pag. 12, nn.

34.

e 35).

In merito alla conclusione di una assicurazione

sulla vita, costituisce reticenza negare di avere sofferto di male allo stomaco

quando siano stati consultati due medici in proposito e ciò anche se gli esami

non hanno rilevato l’esistenza di malattie gravi (RUA XV n. 22).

Nell’assicurazione contro le malattie, la domanda

a sapere se negli ultimi 5 anni sia stata eseguita una radiografia verte su di

un fatto importante, non tanto per la radiografia come tale quanto per le

indicazioni che se ne possono dedurre riferibili al rischio assicurabile (Carron, op. cit., pag. 15 n. 42), mentre

l’assicuratore non può invocare la reticenza a fronte di risposta imprecisa a

domanda non intelligibile per tutti e se il proponente non l’aveva compresa

(DTF 101 II 339). Inoltre, se il questionario si riferisce ad uno stato di

malattia, non c'è reticenza

quando l'assicurato, profano in

materia, in buona fede si crede non affetto da malattie dorso-lombari, e dopo

un breve trattamento, da dolori susseguenti ad uno specifico infortunio.

Diversa sarebbe la problematica se il questionario concernesse soltanto i

dolori sofferti (DTF 101 II 339, JdT 1977 I 627).

La giurisprudenza ha ammesso reticenza, con

riferimento all’assicurazione contro le malattie, per domande alle quali non

sia stata data veritiera o completa risposta relativa a precedenti patologie

del tubo digerente (Carron, op.

cit., pag. 23 n. 64).

Non può essere inoltre ritenuta una reticenza

laddove il proponente l’assicurazione ometta di segnalare dei sintomi di una

malattia alla domanda tendente a sapere di quale malattia importante abbia

sofferto, ciò se la malattia sia stata indicata (TA del Cantone Ticino, in RUA

XVII n. 6). Come ricorda Carron (citando un giudizio del Cantone Svitto

pubblicato in RUA XVI n. 9),

"

Comme la réticence ne peut être admise qu’avec

la plus grande retenue, sa preuve n’est pas apportée lorsque les médecins

traitants du preneur d’assurance n’étaient pas au courant d’un petit infarctus

qu’il aurait subi et n’ont décelé aucune trace de troubles cardiaques.".

È d’altra parte possibile per il proponente

dell’assicurazione dimostrare che la domanda alla quale ha risposto con

reticenza non sia stata determinante per la conclusione del contratto da parte

dell’assicuratore (cfr. comunque l’art. 4 cpv. 3 LCA), e che l’assicuratore

avrebbe comunque concluso il contratto se fosse stato a conoscenza del fatto

(SJ 1986 557).

2.13

Nel caso di

specie, l’attore ha, come detto, stipulato la polizza n. ____________________

sottoscrivendo uno specifico formulario nel quale gli sono state poste diverse domande

circa il suo stato di salute. Il 16 ottobre 1996 l'attore ha compilato e sottoscritto questo questionario denominato

“Proposta d’assicurazione-vita” (doc. 9).

Con le

risposte date, lo stipulante ha in sostanza affermato che il suo stato di

salute era buono al momento della sottoscrizione e che non aveva avuto nè aveva

in corso né in previsione una cura medica od un'ospedalizzazione. Agli atti è stata prodotta fotocopia della “Proposta

d’assicurazione-vita” e dichiarazione d’adesione, con al punto 8 le “Domande di

salute”, dalla quale si desume che l’assicurato ha garantito all’assicuratore,

a fronte di specifiche e precise domande in merito, di non essere stato

ospedalizzato ed in trattamento medico.

In

particolare, l’attore ha risposto negativamente alla domanda 8.9 lett. c

del seguente tenore:

"

Soffrite o avete sofferto di malattie, di

disturbi o d’affezioni:

(…)

c) del sistema nervoso o psichico (quali epilessia,

depressione, altri)?" (doc. 9)

L’attore

ha pure risposto apponendo la croce sulla casellina “No” alla domanda 8.10

che recita come segue:

"

Siete stato sottoposto, negli ultimi cinque

anni, a dei trattamenti o a dei controlli medici?

Siete stato in trattamento da psicologi,

chiroterapeuti o fisioterapisti?" (doc. 9)

Va

innanzitutto detto che le due clausole in questione sono, almeno per quanto di

rilievo nella specie, chiare e inequivocabili nel loro contenuto e non abbisognano

pertanto di interpretazione alcuna, tra le parti non sussistendo del resto

alcuna divergenza in proposito (sull’interpretazione dei contratti

d’assicurazione e dei relativi formulari sullo stato di salute cfr. il rinvio

alle regole generali d’interpretazione del diritto privato all'art. 100 LCA;

STF in RUA XIX n. 55; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid.

3°; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5; 117 II 609 e riferimenti).

Per

l’avvertenza contenuta dopo la domanda numero 8.13, AT 1 non ha dovuto

rispondere ad ulteriori domande relative agli eventuali disturbi denunciati. In

effetti, avendo egli risposto negativamente al primo blocco di domande, a tali

domande ha quindi implicitamente risposto per la negativa.

Questo

Tribunale rileva che la realtà delle cose è diversa da quella illustrata

dall'assicurato.

Dalla

documentazione agli atti risulta infatti che AT 1 è al beneficio di una mezza rendita

di invalidità a far tempo dal 1. febbraio 2001 per un’incapacità lavorativa da

ricondurre a problemi psichici (“sindrome depressiva ricorrente; depressione

nevrotica”, cfr. la perizia 12 gennaio 202 del dr. __________ agli atti AI) che

hanno causato anche due ricoveri successivamente al febbraio 2000 (cfr. doc. 54),

risalente, secondo gli accertamenti dell’AI, al mese di febbraio 2000

allorquando l’assicurato manifestò uno scompenso ansioso-depressivo importante.

Nella

perizia psichiatrica eseguita il 12 gennaio 2002 per conto dell’Ufficio AI, il dr.

__________ del Servizio di psichiatria e psicologia medica dell’__________

segnala, tra l’altro, che AT 1 ha presentato “ripetuti episodi depressivi

reattivi a partire dall’88 in concomitanza con fattori stressanti di ordine

affettivo, a partire dal ’96 nuovi episodi depressivi nell’ambito di problemi

sul posto di lavoro con aggravamenti in concomitanza con il mancato rinnovo

dell’incarico di insegnante di educazione per due anni scolastici consecutivi” (doc.

7.

p. 49 e 51).

Ora, se è

vero – come adduce AT 1 - che il periodo di frequentazione del Servizio

psico-sociale di __________ (dal 29 gennaio 1993 all’ottobre 1994; cfr. lettere

31.

gennaio e 12 febbraio 2003 del dr. __________ del SPS, doc. VIII/2) così

come i consulti presso il dr. __________, specialista FMH in psichiatria, appaiano

effettivamente essere stati legati direttamente alla procedura di divorzio in

essere con la ex moglie e ai conseguenti problemi relativi all’affidamento e

alla cura della figlia più che al trattamento di problemi psichici

dell’interessato (cfr. doc. I, T, AD-AF, 8), l’attore non può negare di essere anche

stato in cura, nel periodo dal 27 gennaio 1989 al 28 aprile 1993,

sottoponendosi a ben 70 consultazioni (di cui alcune anche a carattere

d’urgenza), presso il dr. __________, spec. FMH in psichiatria, il quale ne ha

altresì certificato l’inabilità lavorativa, per problemi psichici, dal 20

dicembre 1991 per tempo indeterminato oltre che dal 9 marzo fino al maggio 1992

(doc. U, 12).

Nel suo

scritto dell’11 febbraio 2003 alla convenuta il dr. __________ ha affermato

quanto segue:

"

Ich antworte auf Ihre Fragen vom 05.02.2003.

1.

Für

welche Beschwerden haben Sie Herrn AT 1 bis zum 03.12.1998?

Herr AT 1 kam zu mir wegen seinen

Auseinandersetzungen mit der Ehefrau. Diese Auseinandersetzungen führten

schliesslich zur Scheidung. Herr AT 1 wollte die damals dreijährige Tochter __________

zugesprochen bekommen.

2.

Datum und Dauer der Behandlung?

27.01.1989

bis 28.04.1993. Insgesamt siebzig

Konsultationen.

3.

Haben Sie die versicherte Person arbeitsunfähig geschrieben?

Wenn ja, für welche Perioden?

20.12.1991

Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit

(Zeugnis von Dr. med. __________, __________) auf unbestimmte Zeit. 50%

arbeitsunfähig ab 09.03.1992 bis Mai 1992.

4.

Wurde eine Therapie verodnet? Wenn ja, welcher Art., seit wann, wie

lange?

In unseren Besprechungen ging es vorwiegend um

seine Auseinandersetzungen mit seiner Frau, Herr AT 1 bekam eine Stütztherapie

Reaktive Angstsymptomatik und reaktive depressive Zustände sowie

Schlafstörungen wurden punktuell mit Medikamenten angegangen, jedoch immer nur

sehr kurzfristig.

5.

Wurde

der Versicherte noch von anderen Ärzten behandelt? Wenn ja, durch wen?

Meines Wissens von Dr. med. __________, __________."

(Doc. 12)

Ai

quesiti sottopostigli dal legale dell’attore, il 10 febbraio 2003 il medesimo specialista

ha invece risposto nel seguente modo:

"

In risposta alle sue richieste, posso

risponderle quanto segue.

1.

Quando il Signor AT 1l è stato in cura da

lei?

Dal 27.01.1989 al 28.04.1993.

2.

Per

quanto tempo lo è stato e per quali ragioni il Signor AT 1 è stato in cura

presso di lei?

Ho avuto una settantina di incontri con il Signor

AT 1, la maggior parte dei quali, per una durata di quaranta-sessanta minuti e

alcuni d'urgenza anche per un tempo inferiore. Motivo di questi incontri era

una lunga procedura di divorzio e soprattutto la lotta del Signor AT 1 affinché

gli venisse assegnata la patria potestà di sua figlia __________.

3.

Lei

ha mai diagnosticato al Signor AT 1 episodi depressivi, ansiosi o di altro tipo

spiegandone conseguentemente gli estremi al paziente? Se sì, quando? Se sì, in

quanto e quali occasioni?

Non ho mai esplicitamente diagnosticato un

episodio depressivo o una qualsivoglia forma di ansietà al Signor AT 1. È

evidente che egli ha comunque dimostrato reazioni depressive e a volte anche

ansiose, in seguito alle vicissitudini in pretura. Ha anche sofferto di

insonnia.

Tentativi di aiutarlo anche farmacologicamente

con sonniferi, non davano risultati apprezzabili.

Ci tengo a ribadire che tutta la sintomatologia

era chiaramente reattiva a quanto gli stava succedendo in quel periodo."

(Doc. U)

Alla luce

di tali circostanze, il fatto che AT 1, nel formulario compilato il 16 ottobre

1996, abbia risposto negativamente ai quesiti 8.9 lett. c e 8.10 del

formulario di proposta assicurativa integra a non averne dubbio gli estremi

della reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA.

Indipendentemente

infatti dalla circostanza che egli avesse effettivamente avuto coscienza del

fatto di essere sofferente di una sindrome ansioso-depressiva - questione

questa che può essere lasciata aperta ma che risulta quantomeno verosimile alla

luce di quanto da lui stesso dichiarato al dr. __________ in occasione del

colloquio peritale avuto il 7 gennaio 2002 nell’ambito dell’erezione della

perizia per conto dell’Ufficio AI del 12 gennaio 2002 (doc. 7 p. 46segg.) -,

resta il fatto che aver subito 70 consultazioni della durata di

quaranta-sessanta minuti l’una (dal 27 gennaio 1989 al 28 aprile 1993, doc. U),

di cui alcune a carattere d’urgenza, presso uno specialista in malattie

psichiatriche con relativa somministrazione di medicamenti nella forma di

sonniferi e ansiolitici (cfr. doc. U) e certificazione di due periodi di prolungata

(l’ultimo dal 9 marzo al maggio 1992) inabilità lavorativa (doc. 12), non

poteva essere sottovalutato dall’interessato e doveva comunque senza ombra di

dubbio indurlo ad indicare di aver quantomeno avuto “disturbi del sistema

nervoso o psichico” ai sensi della cifra 8.9. lett. c del formulario di

proposta (doc. 9).

Inoltre,

indipendentemente dalla causa dei disturbi lamentati dall’attore, che senz’altro

può, come l’interessato adduce, essere riconducibile alla procedura di divorzio

pendente in pretura, e dal fatto che lo psichiatra avesse o meno specificato la

relativa diagnosi, resta il fatto che AT 1, sottacendo la (prolungata) frequentazione

del dr. __________, ha altresì risposto in modo non corretto al quesito 8.10

del formulario di proposta inteso, in modo esplicito e non equivoco, ad

appurare eventuali visite presso medici.

Alla luce

di queste circostanze, il TCA deve concludere che AT 1 ha violato il suo

obbligo di notifica nei confronti di CV 1 e, quindi, si deve ammettere una

reticenza. Bisogna peraltro considerare che le patologie nervose, come le

depressioni di cui è affetto AT 1, sono notoriamente recidivanti. L’interessato

non ha comunicato all’assicuratore di soffrire da anni (o comunque di aver già

sofferto) di “disturbi” depressivi e non ha segnalato i trattamenti medici cui

si è sottoposto perlomeno nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la proposta

d’assicurazione. Con tale comportamento, egli ha sottaciuto fatti di tutto

rilievo ed importanza per la valutazione che incombe all’assicuratore,

soprattutto a fronte di una patologia che, notoriamente, comporta frequenti

ricadute.

A titolo

abbondanziale si rileva come da un attento esame del fascicolo processuale

emerge come in epoca precedente alla stipulazione dell’assicurazione vita in

oggetto l’attore abbia sofferto anche di problemi addominali/intestinali con

consulti medici nel periodo dal 23 settembre al 16 ottobre 1996 (doc. VIII/2),

oltre che di affezioni polmonari e di una periartopatia omeroscapolare per le

quali si era rivolto al Pronto soccorso nell’ottobre 1991 e nel gennaio 1992

rispettivamente nel marzo 1996 (VIII/2). Anche di tali disturbi o affezioni e

dei relativi consulti medici non vi è traccia alcuna nelle risposte alle apposite

domande sullo stato di salute contenute nella proposta di Assicurazione Vita

compilata il 16 ottobre 1996 (doc. 9).

2.14

Le conclusioni

appena esposte non possono essere modificate dalle ulteriori allegazioni dell’attore.

In

particolare, a nulla serve la produzione del certificato medico del 11 febbraio

2003.

redatto dal dott. __________, specialista FMH in psichiatria e medico

curante dell’attore dal 3 febbraio 2000, in cui si afferma che in almeno il 30%

dei casi la diagnosi di depressione non viene posta, che tale diagnosi viene in

questi casi spesso desunta solo retrospettivamente sulla base dei dati anamnestici

forniti dal paziente stesso e che è possibile che pur avendo sofferto di

precedenti episodi depressivi il paziente non se ne sia reso conto e non ne

fosse quindi a conoscenza (doc. M).

Queste

affermazioni infatti nulla tolgono nella specie al fatto che quantomeno il

fatto di essersi recato in consultazione psichiatrica presso il dr. __________

per 70 volte nel periodo dal gennaio 1989 all’aprile 1993 non poteva

evidentemente sfuggire alla percezione dell’attore, e questo indipendentemente

o meno dal fatto che egli si sia o meno reso conto di soffrire di depressione. Alla

relativa precisa domanda posta sul formulario di proposta d’assicurazione-vita

della convenuta (in particolare la n. 8.10 che intende unicamente

verificare l’esistenza di eventuali “trattamenti o controlli medici”, cfr.

sopra consid. 2.13) l’attore avrebbe quindi dovuto rispondere positivamente. L’addotta

mancata percezione di essere affetto da una depressione non poteva inoltre

impedirgli di quantomeno rendersi conto di aver sofferto di “disturbi” nervosi,

ai sensi di quanto richiesto al quesito n. 8.9 lett. c della proposta

d’assicurazione, se si considera altresì che il dr. __________ gli aveva pure

prescritto dei medicamenti e certificato dei periodi di prolungata inabilità

lavorativa (cfr. Doc.U, 12).

Va quindi

ammessa comunque una reticenza poiché, come confermano le dichiarazioni del dr.

__________, l’assicurato presentava quantomeno disturbi – ripetuti nel tempo –,

quali reazioni depressive e ansiose oltre che insonnia, che hanno comportato una

importante serie di consultazioni presso uno specialista, dei periodi di

incapacità lavorativa, la somministrazione di medicamenti, circostanze queste

che, tutte, sono state sottaciute alla convenuta.

Infine, essendo esclusivamente relativa alla

polizza non oggetto del presente contendere (la n. __________; cfr.

petizione, doc. I, pag. 6 e doc. VIII, 4-6), non merita ulteriore esame

l’allegazione attorea – che di primo acchito sembra tuttavia priva di

fondamento - per cui costituirebbe nella sostanza e per atti concludenti una

concreta rinuncia da parte dell’assicuratore ad avvalersi della pretesa

reticenza il fatto che la convenuta, malgrado la rescissione dal contratto

intimata, abbia continuato a versare le rendite trimestrali sino al mese di

ottobre 2003 per complessivi fr. 18'000 (doc. C) (cfr. I pag. 5,6 e 9) (cfr. in

proposito la giurisprudenza in merito alla rinuncia dell’assicuratore giusta

l’art. 8 cifra 5 LCA: RUA XVI n. 31; RUA VIII n. 41/55 e n. 46/54; RUA III n.

42/56; cfr. anche Carré, op. cit., p. 158).

Né del resto

merita di essere considerato l’accenno dell’attore ad una presunta, ma non

minimamente sostanziata o comprovata, fattispecie di cui all’art. 8 cifra 2

LCA, ovverosia di una reticenza provocata dall’assicuratore (cfr. I pag. 12).

2.15

Poiché

l'assicurato ha commesso reticenza, e considerata pacificatamene data e

peraltro ammessa dalla controparte (cfr. I p. 8) la tempestività con cui

l’assicurazione ha comunicato all’assicurato di volere recedere dal contratto

assicurativo ai sensi dell’art. 6 LCA mediante lettera del 31 gennaio 2003

(doc. H e 6-11; cfr. consid. 2.13), egli non può avvalersi delle prestazioni derivanti

dalla polizza n. __________ oggetto della presente procedura. Legittimamente

quindi la convenuta ha rifiutato l’erogazione delle prestazioni scaturenti

dalla polizza n. __________.

Considerato come,

per le motivazioni che precedono, la petizione va respinta avendo questo TCA

appurato la legittimità della disdetta per reticenza intimata dalla convenuta

all’attore, può restare irrisolta la questione di sapere se, come sostenuto da CV

1.

alternativamente (cfr. risposta di causa, p. 11 e 12), la copertura

dell’assicurato risultava comunque esclusa essendo il contratto assicurativo

nullo giusta l’art. 9 LCA giacchè stipulato in un momento in cui il sinistro

era già da considerarsi verificato (cfr. sopra consid. 2.11).

Per i motivi che

precedono, la petizione deve essere respinta.

A titolo

abbondanziale va precisato che non è tema del presente contendere l’eventuale

credito di restituzione verso AT 1 vantato da CV 1 in relazione alle

prestazioni assicurative già versate e per l’incasso delle quali l’interessata

ha già avviato la procedura esecutiva n.__________ dell’UE di __________ (cfr.

VII/5), la convenuta non avendo formulato in proposito, segnatamente in via

riconvenzionale, alcuna domanda.

2.16

Quanto infine

alle richieste di prove formulate dalle parti, va innanzitutto sottolineato che

le parti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi e fornire la necessaria

documentazione in corso di procedura.

AT 1, più

volte interpellato durante l’istruttoria, ha del resto solo parzialmente dato

seguito alle richieste di informazioni indirizzategli dal TCA (cfr. XVIII, XXI,

XXII, XXIV).

In ogni

modo, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, nell’ambito delle

assicurazioni sociali, si applica il principio indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1;

DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe all’autorità - che non è

vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di prova delle parti -

stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle parti incombe tuttavia

l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti (SVR 1998 UV Nr. 1 e

giurisprudenza ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è imposto loro

l’obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le presunte

pretese (SZS 1989 p. 92). L’obbligo di collaborare riveste inoltre particolare

importanza nel caso in cui, senza l’aiuto della parte interessata, i fatti non

possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341).

Quindi,

se una parte rifiuta la necessaria e ammissibile collaborazione, l’autorità può

decidere in base agli atti e dovrà sopportare le conseguenze dell'assenza di

prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI 1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230

consid. 2; Locher, op. cit. p. 341).

Inoltre,

per un principio giurisprudenziale consolidato, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag.

202.

consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del

27.

ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.,

sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991

in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla Costituzione

federale (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF

106.

Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

Nel caso

in esame, questo TCA ritiene sufficiente la documentazione agli atti, inclusa

quella richiamata dal Tribunale, per cui l’assunzione di ulteriori mezzi di

prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza (sul cosiddetto

apprezzamento anticipato delle prove, cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229).

2.17

Per

quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,

si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art.

20.

cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di

principio gratuita.

Quanto

invece infine all’eventuale rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato

dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n.

7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in:

HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS

(estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g

LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per

costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il

diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è

deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che all'art. 22 cpv. 1 prevede per il

ricorrente il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso

delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente rispettivamente attore.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa

D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,

precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono

all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti

funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112

V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c.

S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,

vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata

hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,

in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori

condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte

non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore

litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi

profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128.

V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V

150.

consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata l’assenza di un comportamento

temerario o di leggerezza imputabile all’attore (cfr. sul concetto di

temerarietà DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in

re T.), un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non

può essere riconosciuta alla parte convenuta, ancorché vittoriosa e patrocinata

in causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui riferita alla polizza assicurativa n. __________ stipulata da AT

1 con CV 1, __________, la petizione è irricevibile.

2.- Nella

misura in cui riferita alla polizza n. __________ stipulata tra AT 1 e CV 1, __________,

la petizione è respinta.

3.- In

relazione al n. 1 del dispositivo gli atti relativi vengono trasmessi alla

Pretura di __________.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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