34.2006.46
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18 giugno 2007Italiano71 min
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Numero d'incarto:
34.2006.46
Data decisione, Autorità:
18.06.2007, TCA
Titolo:
Rescissione di due contratti di assicurazione a seguito di reticenza dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto. Richiesta di restituzione di prestazioni già erogate. Competenza ratione loci e materiae. Previdenza vincolata. 3° pilastro A
BUONA FEDE
COMPETENZA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
CONFLITTO DI COMPETENZA
DISDETTA O RESCISSIONE
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
PROROGA
RETICENZA
RISOLUZIONE O RECESSO
art. 4 LCA
art. 6 LCA
art. 8 cf. 5 LCA
art. 9 LCA
art. 73 LPP
art. 82 LPP
art. 22 cpv. 1 LPTCA
art. 1 OPP3
art. 3 cpv. 2 OPP3
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.46
FC/td
Lugano
18 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 settembre
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT
1, nato nel 1956 e di professione docente di educazione fisica, ha concluso in
data 19 novembre 1996, con effetto a decorrere dal 1. dicembre successivo, con __________
(ragione sociale mutata nel 2002 in : CV 1, __________; cfr. doc. G) la
polizza vita n. __________ prevedente, tra l’altro, in caso di incapacità al
guadagno il pagamento di una rendita di fr. 1'500 trimestrali oltre alla
liberazione dal pagamento dei premi (doc. B).
In
data 25 gennaio 1999 AT 1 ha sottoscritto con la medesima assicurazione un’ulteriore
polizza, la n. __________, in vigore dal 1. gennaio 1999, prevedente pure, tra
l’altro, in caso di incapacità al guadagno, il versamento di una rendita trimestrale
di fr. 12'000 (doc. C).
Al
momento della conclusione del contratto d’assicurazione AT 1 ha compilato i
relativi formulari sul suo stato di salute, in cui ha indicato, fra l’altro, di
non aver sofferto di problemi al sistema nervoso o psichico e di non essere
stato in trattamento medico negli ultimi cinque anni (doc. 9).
1.2. Con
effetto dal 1. febbraio 2001, mediante provvedimento dell’11 dicembre 2002,
l’Ufficio AI, in accoglimento di una domanda di prestazioni presentata
dall’assicurato nell’aprile 2001, ha attribuito a AT 1 una mezza rendita di
invalidità per un’incapacità lavorativa causata da disturbi depressivi (doc. D,
E, 7/63;: cfr. incarto AI XXXII).
L’CV 1 __________
(di seguito: CV 1), interpellata dall’assicurato, ha quindi erogato anche le
prestazioni d’incapacità lavorativa scaturenti dalle due polizze stipulate
dall’interessato (doc. VIII).
1.3. Con
scritto 31 gennaio 2003 CV 1 ha comunicato all'interessato quanto segue:
" Sulla
base dei dati da lei forniti nella proposta del 16.10.1996 e nelle
dichiarazioni della persona da assicurare del rapporto medico del 03.12.1998,
le sue assicurazioni sono state stipulate a condizioni normali.
L'art. 4 della Legge federale sul contratto d'assicurazione sancisce che il
proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un
questionario, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in
quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.
Tale obbligo sussiste anche se le risposte vengono scritte da una persona terza
anziché dal proponente stesso. Firmando le proposte di assicurazione, lei ha
dichiarato di aver risposto alle domande secondo scienza e coscienza.
Come evidenziano le
fotocopie allegate, nelle sua proposta di assicurazione e nelle dichiarazioni
della persona da assicurare in merito al suo stato di salute lei ha risposto
negativamente a tutte le domande (tranne alla domanda 6a), alla domanda 7 inerente
ai suoi problemi al ginocchio sinistro e alle domande sullo sport e sul fumo
nel rapporto dell'esame medico del 03.12.1998.
Sulla base
dell'incarto Al, abbiamo appreso che ha presentato ripetuti episodi depressivi
reattivi a partire dal 1988 e che nel 1993 è stato in cura presso la psicologa __________
dell'Organizzazione __________ di Settore __________. A partire dal 1996 soffre
nuovamente di episodi depressivi nell'ambito di problemi sul posto di lavoro
con aggravamenti in concomitanza di una denuncia all'interno dell'ambiente
scolastico.
Le risposte da lei
fornite sulla proposta di assicurazione e nelle dichiarazioni della persona a
assicurare non concordano con i referti medici. Dopo aver compiuto un'analisi
approfondita, siamo giunti alla conclusione che alle domande della proposta di
assicurazione e delle dichiarazioni della persona da assicurare non è stata
data una risposta veritiera e che pertanto si è verificato un caso di reticenza.
Se fossimo stati a conoscenza delle condizioni mediche effettive, avremmo
accettato solo a condizioni più restrittive di stipulare l'assicurazione in
oggetto per l'estensione richiesta.
A seguito della
suddetta violazione dell'obbligo di denuncia e in ottemperanza all'art. 6 della
Legge federale sul contratto d'assicurazione, siamo obbligati a recedere dai
contratti con effetto retroattivo a decorrere dalla sua data di inizio. Quindi
non riceverà più prestazioni.
Nei prossimi giorni
riceverà un nostro scritto nel quale la informeremo sul da farsi e sulla nostra
richiesta di restituzione delle prestazioni in caso d'incapacità al guadagno,
versate ingiustamente." (Doc. H)
Malgrado le ripetute
rimostranze espresse in seguito dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
per il quale egli non avrebbe commesso alcuna reticenza, l’CV 1 ha ribadito la
sua presa di posizione e, quindi, la rescissione dei contratti d’assicurazione con
relativa cessazione dell’erogazione delle prestazioni assicurative
complementari e contemporanea richiesta di restituzione delle rendite già
corrisposte (cfr. doc. I –L, P, Q, S).
1.4. Con
petizione 31 gennaio 2005 alla Pretura di __________ AT 1, tramite il suo
patrocinatore, ha postulato la condanna di CV 1 al pagamento di complessivi fr.
42'750 oltre interessi, a titolo di rendite in caso di incapacità al guadagno
oltre all’accertamento di un grado di invalidità del 50%.
A
suo dire, l’assicurazione avrebbe ingiustamente cessato la corresponsione delle
prestazioni assicurative complementari a seguito di un presunto, ma da lui
recisamente contestato, caso di reticenza, in merito a precedenti episodi depressivi.
Avendo
l’assicurazione convenuta, assistita dall’avv. RA 2, sollevato l’eccezione di
incompetenza ratione materiae et loci, il Pretore adito, con pronuncia del 26
ottobre 2005, ha respinto in ordine la petizione ritenendosi incompetente ratione
materiae a dirimere la lite, le due polizze di assicurazione concluse
dall’attore essendo da annoverare tra le polizze di previdenza vincolata
sottoposte alla competenza del giudice ex art. 73 LPP (doc. AB) .
1.5. Mediante
petizione del 12 settembre 2006 AT 1, rappresentato dal suo patrocinatore, ha
chiesto al TCA di condannare CV 1 al pagamento delle prestazioni dovute per la
sua inabilità del 50%, per il periodo dal gennaio 2003 al marzo 2006, in forza
delle due polizze assicurative concluse con la convenuta.
A
motivazione della sua pretesa l’attore ha, tra l’altro, fatto valere:
" 8.1.
L'art. 6 LCA istituisce il principio
stante il quale se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la
dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che
conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al
contratto purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe
cognizione della reticenza.
Per quel che attiene la tempestività
della contestata iniziativa di CV 1, ritenuta la trasmissione dell'intero
incarto all'assicuratore da parte dell'Ufficio Al in data 15 gennaio 2003, AT 1
non ha nulla da eccepire.
Vero è - però - che successivamente
alla lettera di CV 1 31 gennaio 2003 (doc. H), malgrado la pretesa reticenza e
la pretesa conseguenza di intervenuto svincolo contrattuale, l'assicuratore
convenuto in causa ha continuato ad erogare all'attore, ancorché parzialmente
rispetto alle sue pretese contrattuali e creditorie, alcune rendite
trimestrali, e meglio:
a) 01.03.03 fr. 6'000.-
(polizza di cui al doc. C);
b) 01.07.03 fr. 6'000.-
(polizza di cui al doc. C);
c) 01.10.03 fr. 6'000.-
(polizza di cui al doc. C);
senza invece corrispondergli più nulla
quale parziale rendita trimestrale fondata sulla polizza di cui al doc. B e
questo malgrado il regolare pagamento del premio.
Il pagamento di dette pretese a
decorrere dal marzo 2003 all'ottobre 2003, nella sostanza e per atti
concludenti, hanno a valere quale concreta rinuncia da parte dell'assicuratore
nell'avvalersi sia della pretesa reticenza che delle conseguenze del preteso
mancato vincolo contrattuale.
Ne viene pertanto che all'iniziale
pretesa (da sempre contestata) reticenza da parte di CV 1 (doc. H) la stessa CV
1 ha continuato a corrispondere le rendite trimestrali (al 50%) fondate sulla
polizza di cui al doc. B, rinunciando così facendo, ed irrimediabilmente, ad un
preteso svincolo contrattuale od alla pretesa - qualora mai valida per le
questioni di merito in appresso indicate - rescissione contrattuale.
In questo senso, la pretesa
restituzione di prestazioni assicurative erogate a AT 1 dal 1 febbraio 2003 è
del tutto infondata ed intempestiva perché intervenuta ben oltre il termine di
4 settimane di cui al citato art. 6 LCA.
Se ne conclude, in via principale, che
Fatti
i contratti di assicurazione in parola sono e restano integralmente vincolanti
per le parti. Da cui l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere al qui
attore, sussistendo l'invalidità al 50% di questi, le rendite trimestrali
dovutegli (al 50%) quali prestazioni complementari e non corrispostegli. Oltre
interessi al saggio del 5% a decorrere dalla loro esigibilità.
8.2.
Nella via subordinata l'inapplicabilità
della reticenza alla fattispecie è giustificata dalle seguenti motivazioni.
a)
L'istituto della reticenza costituisce
nella sistematica della legge la sanzione all'accertata violazione dell'obbligo
imposto ad ogni proponente ex art. 4 LCA di fornire all'assicuratore ogni
informazione su ogni fatto rilevante.
La reticenza - per consacrata
giurisprudenza - deve essere ammessa con particolare prudenza (DTF 101 II 339,
116 II 338) e questo in considerazione del fatto che la legge, quale sua
conseguenza, prevede solo la rescissione e non invece la possibilità di
adeguare il contratto all'informazione oggetto di reticenza; gli artt. 4-8 LCA
- per altro - regolano esclusivamente l'apprezzamento come le conseguenze di
una reticenza dolosa o commessa in mala fede.
Considerandi
II che suppone che il proponente - al
momento di proporre - indichi informazioni oggettivamente inesatte
all'assicuratore o gli sottaccia con dolo informazioni di carattere essenziale
ai sensi dell'offerta assicurativa.
È cioè necessario che la reticenza
proceda da colpa.
Da cui la necessità di apprezzare in
concreto l'aspetto soggettivo di ogni fattispecie allo scopo di comprendere
se il fatto pretesamente sottaciuto o indicato oggettivamente in termini
fuorvianti fosse noto al proponente, valutare insomma se il proponente sapesse
soggettivamente della falsità della sua dichiarazione/mancata dichiarazione
all'assicuratore.
E meglio:
"Pour
apprécier la conformité des réponses,rminer (sic) si le proposant connaissait ou
devait connaître fausseté ou leur inexactitude, et on tiendra compte, pour
cela, de tout le contexte personnel, soit de son intelligence, de sa formation
et de son experience » (OLIVIER CARRE, Loi
fédéral sur le contrat d'assurance,ed. Annotata, Losanna, 2000, pag.
131.
e giurispudenza ivi citata).
b)
Nel caso in oggetto CV 1 ravvisa
comportamento reticente nelle proposte del sig. AT 1 nel fatto che questi, a
partire dal 1988, avrebbe presentato ripetuti episodi depressivi reattivi,
rispettivamente che egli, nel 1993, sarebbe stato in cura presso
l'Organizzazione __________; a mente dell'assicuratore l'attore in causa, dal
1996, avrebbe nuovamente sofferto di episodi depressivi (doc. H).
CV 1, implicitamente, considera quale
reticenza la risposta `NO' indicata da AT 1 alla domanda soffrite od avete
sofferto di malattie, di disturbi o d'affezioni del sistema nervoso o
psichico (quali epilessia, depressione altri ? di cui all'allegato 1 al
doc. H, come alla domanda 3c di medesimo tenore dell'allegato 2 al doc. H.
A torto.
Dalla documentazione in atti - in
effetti - e come sarà meglio accertato in sede istruttoria, è ampiamente
dimostrato che AT 1 si era rivolto al Servizio __________ non perché fosse
all'epoca depresso (o, nella contestata ipotesi contraria, sapesse di essere
depresso) ma in base a quanto era stato concluso da un perito giudiziario (dr. __________,
__________) designato dal Giudice del divorzio AT 1, nella prospettiva di
determinare la possibilità e le modalità di un ripristino del diritto di visita
del qui attore sulla figlia __________, affidata alla madre.
E meglio:
"Da quanto discusso ritengo
indispensabile procedere al ripristino del diritto di visita del sig. AT 1 alla
figlia __________. Vista la situazione particolare ritengo però necessario che
questo avvenga tramite un adeguato intervento su entrambi i genitori in
separata sede, e questo alfine di permettere loro di comprendere che per la
bambina è necessario sentire la loro disponibilità per una reciproca
collaborazione sulla base di un minimo di fiducia dell'uno nei confronti
dell'altro e viceversa. Questo intervento potrebbe essere effettuato da un
medesimo terapeuta, o da un'équipe terapeutica...(doc. T).
Nello stesso senso del testè citato
stralcio del rapporto peritale dr. med. __________, vedasi l'allegato 12
febbraio 2003 al qui prodotto doc. I.
Ne viene che le frequentazioni
dell'attore con il servizio __________ del 1993-1994, come i contatti fra AT 1
ed il dr. med. __________ assolutamente nulla a che fare avevano con un preteso
(e sempre contestato) suo stato depressivo.
L'attore non ha mai accusato
depressioni di sorta; nell'ipotesi - contestata - in cui lo fosse mai stato
prima della stipula dei contratti con CV 1, sarebbe altrettanto evidente che AT
1.
- di tale stato depressivo - non ne avrebbe mai avuto coscienza in quanto
nessuno mai glielo diagnosticò.
Non avendone mai avuto conoscenza -
sempre in tale eventualità - AT 1 neppure avrebbe potuto avere, ancor meno
colpevolmente, un comportamento reticente ex art. 6 LCA verso l'assicuratore.
Vedasi a tale proposito lo scritto 11
febbraio 2003 del dr. med. __________ tramite il quale questi ha sostenuto
l'affezione depressiva di AT 1 solo retroattivamente, ossia sulla base di
sintomi ed altri dati anamnestici forniti dal paziente stesso, e non su
precedenti diagnosi poste da colleghi (doc. M). Da cui la riconosciuta
possibilità del fatto che eventuali e precedenti episodi depressivi di AT 1 non
sono mai stati noti allo stesso attore.
Anche lo stesso dr. med. __________,
con la sua lettera 10 febbraio 2003 all'indirizzo del proprio ex-paziente,
riconosce di non avere mai diagnosticato a AT 1 un episodio depressivo od una
qualsivoglia forma di ansietà (doc. U).
Difettando un'esplicita diagnosi in tal
senso all'indirizzo dello stesso paziente, questi, qualora avesse accusato
depressione, non lo sapeva di modo che neppure avrebbe potuto colpevolmente
sottacerlo configurando quella pretesa e contestata reticenza opposta
dall'assicuratore.
A meno che da AT 1, nell'ipotesi,
contestata, in cui si volesse ritenere la versione dei fatti imposta dalla
convenuta, si sarebbe pretesa quella diagnosi di depressione che i suoi stessi
medici curanti non furono mai in grado di prospettargli.
II proponente AT 1 è dunque sempre
stato in buona fede. E la prova contraria come della sua pretesa reticenza è
posta a carico dell'assicuratore.
c)
In ogni modo, indulgendo l'attore in
causa al principio processuale dell'eventualità, non si esclude, in
qualsivoglia modo e per riferimento al ricorso da parte di AT 1 al Servizio __________
di __________, che la pretesa e contestata reticenza di cui egli sarebbe stato
autore, configura la fattispecie di cui all'art. 8 cifra 2 LCA. A questo
proposito l'attore si riserva di assumere specifici mezzi di prova nella sede
istruttoria.
(…)." (Doc. I)
1.6
Con
risposta 5 ottobre 2006 CV 1, assistita dal suo legale, sollevata l’eccezione
di incompetenza ratione materiae e loci, ha chiesto al TCA di respingere la
petizione in ordine e pure nel merito.
Nel
merito, la convenuta ha, tra l’altro, fatto valere:
" In
considerazione delle circostanze appena esposte, sostenere che l'attore non sapesse
di aver sofferto degli episodi di depressione prima della conclusione dei due
contratti in questione e tantomeno di essere stato in cura, trattato o
consigliato da degli specialisti nel settore, è sicuramente una tesi, forse
l'unica rimasta da percorrere, insostenibile, in quanto, prima della
conclusione dei due contratti oggetto del presente contenzioso, il Signor AT 1:
- era stato sottoposto a più di 70 consultazioni
presso il suo psichiatria;
- era stato inabile
al lavoro per molto tempo;
- aveva preso, anche se per breve tempo, degli psicofarmaci ("Reaktive
Angstsymptomatik und reaktive depressive Zustände sowie Schlafstörungen wurden
punktuell mit Medikamenten angegangen, jedoch immer nur sehr kurzfristig",
v. doc. 12 pag. 2 domanda 4 in fine).
Se l'assicurazione
avesse avuto conoscenza di tali circostanze, sicuramente non avrebbe
sottoscritto le polizze in questione o perlomeno non senza una riserva per dei
disturbi per i quali ora invece se ne pretenderebbe la copertura assicurativa:
e questo il Signor AT 1 lo sapeva benissimo...
Ad. 6. Contestato
Pur seguendo la
contestata tesi di parte attrice, cioè che il Signor AT 1 non fosse a
conoscenza dello stato di depressione di cui soffriva da tempo (confronta quanto
esposto al punto 4 precedente), ciò non toglie però che tale evento non poteva,
giusta la giurisprudenza del TF relativa all'art. 9 LCA, essere assicurato.
Ad ogni modo il
contenuto di cui al doc. M è talmente generico che nemmeno può essere
considerato una perizia di parte, in quanto non si riferisce in alcun modo al
caso concreto.
Ad. 8.1 Contestato
La convenuta ha
effettivamente continuato a pagare per errore alcune prestazioni, in relazione
alla polizza no. __________.
Il Signor AT 1 era
comunque a conoscenza della ferma intenzione di parte convenuta di non rivedere
la sua posizione in relazione alla disdetta per reticenza (vedi lettera del 28
marzo 2003 della convenuta di cui al doc. L), motivo per cui egli non può di
certo prevalersi ora di un errore a livello amministrativo e contabile di parte
convenuta, per sostenere che quest'ultima avesse rinunciato per atti
concludenti a prevalersi della reticenza.
Tale circostanza è
pure ravvisabile dal fatto che parte convenuta non ha versato la rendita
prevista dalla polizza n. 23'266'398 N (v. doc. 3). Trattavasi quindi di un errore
chiaro e manifesto.
Ad 8.2 Contestato
Il Signor AT 1 poteva
fors'anche essere in buona fede, quando affermava di non aver mai sofferto di
depressioni in precedenza (sarà comunque l'istruttoria ad accertarlo), ma non
poteva di certo essere ignaro di essere stato in trattamento da dei psicologi.
Alla domanda precisa se
fosse stato consigliato in passato da uno psicoterapeuta, psicologo o
psichiatria (v. doc. 9 punto 8.10 e doc. 10 punto 6 lett. d), egli avrebbe
quindi dovuto rispondere affermativamente.
La convenuta in tale
evenienza avrebbe di certo richiesto dei chiarimenti ed avrebbe emesso una
riserva per problemi di depressione." (Doc. VI)
1.7
Con
replica dell’8 novembre 2006 rispettivamente duplica dell’11 dicembre 2006 le
parti si sono sostanzialmente confermate nelle loro motivazioni e domande (XI,
XV).
1.8
Il
TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti che sono stati intimati alle parti,
alle quali ha pure comunicato di aver acquisito agli atti l’incarto AI
dell’assicurato (XVII-XXXV).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1
Eccezione
di incompetenza “ratione materiae”
CV 1 ha sollevato
l’eccezione di incompetenza materiale del TCA, considerato come la polizza n. __________
costituisce a suo dire un contratto della previdenza libera, non vincolata, e
come tale non sottostante alla giurisdizione speciale sancita dall’art. 73 cpv.
1.
lett. b LPP. Inoltre, alla competenza del TCA osterebbero comunque problemi
di diritto intertemporale.
Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73
LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p.
195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a,
112.
V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG,
in SZS 1983 p. 174). E’ irrilevante che le pretese
invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le controversie tra
gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia
a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza
professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129,
119.
V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem
Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608, 613). Vertenze
tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle
concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a
questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per
esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da
annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni
costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d;
RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, Aktuelle
rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la
via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio
fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b,
127.
V 35 consid. 3b e i riferimenti).
Con la 1a revisione della
LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la
competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata segnatamente
estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale
sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni
bancarie o istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento
della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1
lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono
forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti
dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). In
sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche
per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A (cfr. Messaggio sulla
1.
Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche Stauffer, Berufliche
Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655).
2.2
In
concreto litigioso è il versamento a AT 1 di prestazioni per incapacità al
guadagno scaturenti da due polizze assicurative concluse con CV 1.
Ai
fini dell’esame della competenza del TCA, bisogna quindi esaminare se trattasi
- ratione materiae - di vertenza concernente una questione contrattuale
assicurativa pertinente alla previdenza libera (Pilastro 3B) - di
competenza della giurisdizione civile - o alla previdenza vincolata
conclusa su base contrattuale con un istituto d’assicurazione ai sensi
dell’art. 1 cpv. lett. a OPP3 (Pilastro 3A), di competenza del tribunale ex
art. 73 LPP.
Occorre
quindi verificare attentamente la natura delle due polizze assicurative sulle
quali si basano le prestazioni litigiose.
2.3
Giusta
il precitato art. 73 cpv. 1 lett. b LPP il Tribunale competente per decidere le
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto è
pure competente, tra l’altro, per derimere le controversie con istituti
risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP.
Secondo
l’art. 82 LPP (Equiparazione di altre forme di previdenza):
" 1 I
salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme
previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla
previdenza professionale.
2.
Il Consiglio
Federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme di previdenza
riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi."
Tali
forme di previdenza vengono comunemente denominate Pilastro 3A. In ossequio al
mandato di cui all’art. 82 cpv. 2 LPP, il Consiglio Federale ha quindi emanato
l’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a
forme di previdenza riconosciute (OPP3) del 13 novembre 1985 che, al suo art.
1, prevede quanto segue:
"
Art. 1 Forme
di previdenza
1Ai sensi
dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute;
a. il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
b. la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2Per contratti
di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di
capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese
eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o
d'invalidità, che
a. sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
b. sono destinati esclusivamente e
irrevocabilmente alla previdenza.
3.
Per
convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio
conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza.
Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.
4I modelli di
contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza
vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la
quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni
legali e comunica il risultato."
2.4
La
previdenza individuale è iscritta nella Costituzione Federale sin dal 1972 e
costituisce uno degli elementi di concetto dei tre pilastri della previdenza
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. In virtù di questo concetto la Confederazione,
in collaborazione con i Cantoni, è invitata a incentivare la previdenza
individuale, intesa quale complemento flessibile e individuale alla previdenza
obbligatoria per colmare eventuali lacune previdenziali, tra l’altro mediante
agevolazioni fiscali e una politica che faciliti l’accesso alla proprietà (cfr.
anche sul tema DTF 124 II 383). I due tipi di previdenza individuali privata sono
essenzialmente:
- la
previdenza individuale vincolata (Pilastro 3A) che costituisce la forma di
previdenza che, conformemente alla Costituzione, merita di essere incoraggiata
per il tramite di misure fiscali e tramite una politica che faciliti l’accesso
alla proprietà. È orientata a lungo termine ed è soggetta a prescrizioni ben
precise per quanto riguarda durata del contratto, versamenti e beneficiari.
- la
previdenza individuale libera (Pilastro 3B) che è per sua natura flessibile
ed è costituita dai risparmi personali quali denaro contante, libretti di
risparmio, assicurazioni vita, depositi bancari, ecc. La persona può disporre
liberamente e in ogni momento di questi averi. Non sono date delle deduzioni
fiscali.
Il
Pilastro 3A ha la sua base legale nel secondo pilastro e fa oggetto della
citata OPP3 emanata in adempimento del mandato contenuto all’art. 82 cpv. 2 LPP.
La
caratteristica essenziale del Pilastro 3A risiede nei suoi privilegi fiscali:
in virtù della legge i premi versati per il pilastro 3A sono fiscalmente
deducibili mentre che le prestazioni sono imposte integralmente, come del resto
è il caso per il secondo pilastro (cfr. art. 6segg. OPP3). Inoltre, altra
caratteristica fondamentale, è quella che la persona non può disporre
liberamente e in ogni tempo dei suoi averi di Pilastro 3A, gli stessi essendo,
come recita l’art. 1 cpv. 2 lett. b OPP3, “destinati esclusivamente e
irrevocabilmente alla previdenza”.
La
legge riconosce solo due forme di previdenza vincolata e meglio, giusta il
precitato art. 1 OPP3, il contratto di previdenza vincolata concluso con gli
istituti di assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con
le fondazioni bancarie. Si tratta dunque di assicurazioni sulla vita, conti o
depositi di previdenza.
Per il resto, le
forme di previdenza previste nel quadro del Pilastro 3A sono accessibili a tutte
le persone che esercitano un’attività lucrativa, costituendo un complemento al
1.
e al 2 pilastro, ritenuto che i contributi massimi versabili sono stabiliti
dalla legge.
I dettagli
relativi ai beneficiari (il cui ordine è fissato dalla legge al fine di
assicurare lo scopo previdenziale) e al pagamento delle prestazioni sono
regolati agli art. 2segg. OPP3. Con riferimento al pagamento è importante
sottolineare che le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più
presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita
AVS e al più tardi al momento della stessa (art. 3 cpv. 1 OPP3). Un versamento
anticipato di tali prestazioni (vale a dire un riscatto) è ammissibile solo in
precisi casi enumerati esaustivamente dall’art. 3 cpv. 2 e 3 OPP3 (inizio di
un’attività lavorativa indipendente, emigrazione, acquisto di anni di
contribuzione nel 2. pilastro, finanziamento dell’abitazione, in determinate
circostanze in caso di invalidità). Uno scioglimento del contratto non è altrimenti
possibile prima dell’età AVS.
Altro
aspetto importante riguarda il divieto di principio (pena la nullità del
relativo negozio) di cedere, costituire in pegno (possibile unicamente per la
proprietà abitativa destinata all’uso proprio) o compensare diritti alle
prestazioni (art. 4 OPP3 in relazione all’art. 39 LPP). Inoltre, il diritto a
prestazioni dall’assicurazione non può essere pignorato né incluso nella massa
fallimentare prima della scadenza ( cfr. art. 92 LEF; cfr. Guisan, Le contrat
di prévoyance liée conclu avec des établissements d’assurance, in prévoyance
professionnelle et fiscalité, Cedidac n. 7 p. 70segg; cfr. Stauffer, op. cit.,
n. 1772- 1793; cfr. anche DTF 121 III 285).
Si
parla invece di previdenza libera (Pilastro 3B) in presenza di risparmi
individuali ordinari (risparmi, titoli, fondi di investimento, proprietà
abitativa) oppure polizze assicurative (assicurazioni sulla vita) che non sono
irrevocabilmente destinate ad uno scopo di previdenza e di cui il beneficiario (non
necessariamente attivo professionalmente) può quindi disporre liberamente in
ogni momento, anche sotto forma di cessione a terzi o messa in pegno (per
qualsiasi scopo) o di anticipi sulla polizza (cfr. Guisan, op. cit e DTF 121
III 285). Mentre che nell’ambito della previdenza vincolata la cerchia e/o
l’ordine delle persone beneficiarie è stabilito dalla legge (art. 2 OPP3), i
beneficiari nell’ambito della previdenza libera possono essere designati
liberamente, nel rispetto unicamente della porzione legittima. Non essendoci in
linea generale alcun privilegio sul piano fiscale, non vi è alcuna limitazione
quanto all’entità dei premi versabili. Inoltre, uno scioglimento anticipato del
contratto è di principio possibile e la durata del rapporto previdenziale così
come la data del versamento delle prestazioni possono essere scelte liberamente.
2.5
Nella
fattispecie le parti si danno incontestatamente atto che la polizza n. __________
(doc. B) rientra nelle forme di previdenza vincolata di cui all’art. OPP3.
In effetti,
risulta che con la stessa (sottoposta alle condizioni di assicurazione (CA) H
197.3.10
; 200.3.10.95; 153.3.01.89, 151.3.06.92; doc. 2 e 3, B; doc. VIII/2)
sono assicurati un capitale o una rendita in caso di vita pagabili dal 1.12.
2020.
(vale a dire al compimento del 64esimo anno di età dello stipulante)
rispettivamente la restituzione dei premi in caso di decesso oltre a
prestazioni in caso di incapacità lavorativa, fra cui una rendita di fr. 6'000
annui (cfr. art. 1 delle CA; doc. B). Emerge che annualmente la convenuta ha
emesso la necessaria dichiarazione ai fini della deduzione fiscale dei premi
pagati, deduzione di cui in concreto AT 1 ha effettivamente usufruito (XXI-doc.
1-7 e VIII/2). Inoltre, il riscatto della polizza è possibile solo alle
rigorose condizioni poste dall’art. 3 OPP3, sono esclusi ogni concessione del
prestito su polizza, così come la costituzione in pegno o la cessione della
stessa (cfr. l’art. 3 delle CA; cfr. XXIII). Infine, la designazione dei
beneficiari in caso di decesso della persona assicurata può avvenire solo nel
rispetto della norma della OPP3 (cfr. art. 4 delle CA, doc. B e VIII/2; cfr.
anche XXIII e allegati).
Relativamente a
questa polizza risulta quindi inequivocabilmente data, sotto questo aspetto e
riservato l’esame delle altre eccezioni processuali, la competenza del TCA.
2.6
In
proposito si osserva ancora che priva di pertinenza risulta l’allegazione della
convenuta per la quale l’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP non sarebbe in concreto
applicabile giacchè la disdetta per reticenza intimata a AT 1 risale al 31
gennaio 2003 e, quindi, ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore della 1.
revisione della LPP (1. gennaio 2005). Competente a dirimere la vertenza
sarebbe quindi (ancora) il giudice civile.
Va
detto in proposito che a differenza delle norme di diritto materiale per le
quali nel diritto delle assicurazioni sociali vale il principio per cui
determinanti sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid.
1.2
; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.), le norme di procedura entrano in linea di principio, vale
a dire in difetto di contrarie disposizioni transitorie, immediatamente in
vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.,
p. 76; DTF 117 V 93 e riferimenti; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I
474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre
2003.
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,I 238/02;
DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316
consid. 3b).
Nella specie,
osservato come le norme transitorie della modifica della LPP entrata in vigore
il 1. gennaio 2005 non prevedano altrimenti, nulla osta all’applicazione
immediata, al 1. gennaio 2005, dell’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP. Tale
conclusione si giustifica, oltre che per le richiamate regole intertemporali, anche
avuto riguardo allo scopo di tale modifica legislativa che si prefigge di
facilitare l’assicurato dal punto di vista dell’onere della prova (di fronte al
Tribunale ex art. 73 LPP essendo applicabile la massima inquisitoria) e dei
costi procedurali (cfr. Stauffer, op. cit., n. 1653). In proposito vale la pena
di menzionare la STFA non pubblicata del 30 marzo 2006 nella causa Z., B 10/05,
dove la massima Corte federale ha ritenuto data la competenza ex art. 73 cpv. 1
seconda frase LPP nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 1997 fino alla
fine del 2004 in una vertenza di regresso ex art. 56a LPP promossa nell’aprile
2000.
anche se i fatti erano tutti antecedenti al gennaio 1997 (cfr. anche DTF
130.
V 279, 128 V 126; SZS 2003 p. 524; cfr. anche STFA del 11 luglio 2002 nella
causa B., B 76/01).
Considerato dunque
come la petizione di AT 1 sia stata inoltrata al TCA in data 12 settembre 2006,
alla stessa tornano applicabili le norme procedurali introdotte con la prima revisione
della LPP, fra le quali, quindi, anche l’art. 73 cpv. 1 lett. b 3 LPP.
Resta ancora in
proposito da aggiungere che l’eccezione di inapplicabilità dell’art. 73 cpv. 1
lett. b 3 LPP dal punto di vista del diritto intertemporale sollevata dalla
convenuta rasenta la temerarietà, se si considera come di fronte al Pretore di __________
CV 1 abbia sostenuto in merito proprio il contrario, vale a dire
l’inammissibilità della via civile e l’ammissibilità per contro di quella
amministrativa.
2.7
Litigiosa
è invece la natura della polizza n. __________ stipulata tra le parti
con effetto dal 1. gennaio 1999. Mentre AT 1, unitamente al Pretore di __________,
ritengono che anche tale polizza rientri nella previdenza vincolata 3A, la
convenuta ne eccepisce la natura libera.
Emerge
dagli atti che tale polizza costituisce un’assicurazione temporanea in caso di
decesso con capitale fisso e partecipazione alle eccedenze: la prestazione
assicurata a titolo principale è rappresentata dal capitale in caso di decesso
(fr. 150'000); in aggiunta all’assicurazione principale le parti hanno
stipulato due assicurazioni complementari prevedenti prestazioni assicurative
in caso di incapacità al guadagno quali una rendita trimestrale di fr. 12'000 e
la liberazione dal pagamento dei premi (cfr. doc. C). Unicamente i due contratti
complementari sono stati rescissi dalla convenuta invocando la reticenza. Tali
assicurazioni sono rette dalle condizioni generali versate agli atti e
richiamate esplicitamente nella polizza assicurativa (H __________; V, VIII/5 e
6; doc. 4).
Ora, valutando le
varie disposizioni contrattuali applicabili a tale polizza oltre anche alle sue
assicurazioni complementari, questo TCA deve concludere che a ragione la
convenuta invoca la natura “libera” di tale polizza previdenziale.
In effetti, la
stessa presenta numerose caratteristiche che tipicamente contrastano con
quelle, dianzi enumerate al consid. 2.4, che sono (necessariamente) proprie della
polizza vincolata 3A così come è stata voluta dal legislatore.
Innanzitutto
risulta chiaramente dagli atti che in relazione a questa polizza l’attore,
diversamente che per la polizza n. __________, non ha beneficiato di alcuno
sgravio fiscale. Non risulta infatti che egli abbia mai dedotto i relativi
premi dal reddito imponibile. Del resto la convenuta ha confermato di non aver
mai emesso la relativa attestazione ai fini della deduzione fiscale dei premi
(cfr. XXIII e XXXIV). Anzi, dagli atti risulta che Allianz ha compilato il formulario di “notifica di rendite di
pilastro 3b” all’attenzione dell’autorità fiscale (doc. VIII/5). Inoltre, tale
polizza può, in base alle condizioni assicurative, essere riscattata totalmente
o parzialmente in ogni momento dopo i primi tre anni (art. 4 e 10 delle
condizioni H __________ e art. 4 delle __________ , doc. VIII/5; cfr. anche
XXIII e allegati), mentre che le assicurazioni complementari, che non hanno
valore di riscatto, si estinguono di conseguenza con l’assicurazione principale
(art. 4 e 4.2 doc. VIII/5). Risulta inoltre che i diritti derivanti dal
contratto di assicurazione possono essere ceduti o costituiti in pegno (art. 10
e 10.2 condizioni H __________ doc. VIII/5), contrariamente a quanto stabilito
perentoriamente, per il Pilastro 3A, dall’art. 4 OPP3. Infine l’assicurato può
indicare liberamente i beneficiari della polizza (cfr. art. 11.2 condizioni H __________
doc. VIII/5; cfr. invece quanto stabilito dall’art. 2 OPP3).
Alla luce di tutti
questi elementi, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore nella sentenza
26.
ottobre 2005 (al cui giudizio di non entrata nel merito questo Tribunale non
è vincolato; cfr. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 2006, p. 133),
risulta evidente la natura non vincolata della polizza n. __________.
Per
quanto concerne quindi questa polizza, e alle relative assicurazioni complementari
oggetto della vertenza tra le parti, la competenza materiale del TCA non può
essere ammessa. Questo Tribunale non può pertanto entrare nel merito delle richiesta
formulate da AT 1 nella misura in cui esse siano riferite a questa polizza assicurativa.
Le stesse sono invece di competenza del giudice civile.
Nella misura in
cui il litigio pertiene alla polizza n. __________, non essendo questo TCA
competente a statuire nel merito dell’ azione, la stessa deve quindi essere
dichiarata irricevibile per carenza di competenza “ratione materiae”.
Gli atti devono
quindi essere trasmessi al Pretore di __________ per i suoi incombenti (cfr.
VSA 1995 p. 199 consid. 3b e riferimenti; cfr, pure sentenze del TFA del 25
gennaio 2000 nella causa B., H 363/99 e del 19 novembre 2002 bella causa B., B
10/02; cfr. anche II CCA del 4 settembre 1996, 12.1996.35).
2.8
Eccezione
di incompetenza “ratione loci”
La convenuta ha
altresì sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del TCA. Avendo CV 1
la propria sede a __________ (doc. G), a suo dire competente sarebbe il
Tribunale di questo cantone, non quello ticinese.
La fondatezza di
questa eccezione viene esaminata unicamente in relazione alla polizza n. __________,
per quella n. __________ non essendo questo giudice, come visto,
competente a derimere la vertenza già dal punto di vista materiale.
In
proposito si osserva che, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP,
"
Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri
del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu
assunto.”
Con luogo dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in
cui essa viene effettivamente gestita (H. R: Schwarzenbach/Hanhart, Die
Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo
dove l’assicurato è stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era
effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto
rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS
1994.
p. 460 consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica
anche il foro.
Nella
specie, risulta che l’attore ha sempre esercitato la sua professione di docente
in istituti scolastici aventi la propria sede nel nostro Cantone.
Di
principio dunque la competenza di questo Tribunale dal punto di vista
territoriale sarebbe data in forza del foro alternativo previsto dall’art. 73
cpv. 3 LPP dianzi enunciato, considerato come il datore di lavoro dell’attore
ha la sua sede nel Cantone Ticino.
In
proposito possono rimanere indecise le allegazioni della convenuta per la quale
il foro alternativo di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP non sarebbe in concreto
applicabile in quanto al momento della sottoscrizione della polizza n. __________3,
il 18 gennaio 1999, l’attore nemmeno poteva essere considerato assunto presso
un’azienda giacchè per l’anno 1998-99 egli non era stato confermato come
docente (cfr. VI p. 5), in quanto riferite esclusivamente alla polizza che
esula dalla competenza di questo TCA.
Ora,
è vero che l’ammissione della competenza di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP in una
vertenza non direttamente pertinente la previdenza professionale in senso
stretto (2. Pilastro), bensì la previdenza individuale, potrebbe risultare
discutibile. In effetti, contrariamente al 2. Pilastro, il Pilastro 3A non è
(necessariamente) legato ad un rapporto di impiego, persone con attività indipendente
potendo pure fare capo a tale forma di previdenza. In questo senso il foro del
luogo d’assunzione di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP potrebbe risultare privo di
ragione di essere se si considera come il suo scopo sia quello di favorire il
lavoratore dipendente, il quale, pur essendo tenuto ad assicurarsi per la
previdenza professionale non ha praticamente influsso sulla scelta dell’istituto
di previdenza e, quindi, né sulla sua sede né sull’eventuale foro del tribunale
chiamato a dirimere eventuali divergenze, specie se quando viene assunto il
datore di lavoro ha già un proprio istituto di previdenza (cfr. l’art. 11 LPP).
Ora, considerato come attraverso il rapporto di lavoro l’assicurato è
strettamente legato al luogo dell’azienda, la possibilità di poter far capo,
alternativamente, anche al foro al luogo dell’azienda rappresenta una notevole
facilitazione in termini processuali. Nel secondo pilastro esiste quindi una
stretta connessità, voluta dalla legge, tra la competenza del Tribunale e il
rapporto di lavoro (cfr. anche SZS 1994 p. 457).
La
situazione è invece completamente diversa nell’ambito del Pilastro 3A, la cui
stipulazione non è, come detto, legata al rapporto lavorativo e dove la scelta
dell’istituto assicurativo (con la sua sede) è lasciata senza restrizioni
all’assicurato. Ne discende che il fine di protezione che persegue il foro
alternativo previsto dalla norma in oggetto perde la sua ragione di essere
nell’ambito del Pilastro 3A per cui potrebbe suscitare qualche perplessità la
facoltà per l’assicurato di invocare questo foro speciale in tale ambito.
Tale
questione, rimasta sino ad oggi indecisa dalla giurisprudenza, può tuttavia in
questa sede essere lasciata aperta, la competenza territoriale di questo
Tribunale dovendo comunque essere ammessa per i motivi che seguono.
Risulta
dagli atti che all’art. 17.2 delle Condizioni generali d’assicurazione n. H __________
applicabili alla polizza n. __________ (cfr. doc. VIII/2), e alle quali nella
polizza si rimanda, le parti hanno concordato quanto segue:
" Se
contro ogni aspettativa, sopravvenisse un litigio circa il presente contratto
riconosciamo la competenza dei tribunali del domicilio del richiedente se si
trova in Svizzera o nel Liechtenstein, nonché la competenza dei tribunali
ginevrini."
Ora, non vi è
motivo per non ritenere valida detta proroga di foro, dal tenore chiaro ed
inequivocabile, che fissa quale foro alternativo quello del domicilio del
richiedente.
Del resto, le
riserve espresse da parte della dottrina con riferimento alle proroghe di foro
nell’ambito della previdenza professionale in senso stretto (2. Pilastro)
(cfr. in proposito Meyer-Blaser, in SZS 1995 p. 110; Riemer, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 131; la
giurisprudenza del TFA ha invece tuttora lasciato aperto la questione; cfr.
STFA non pubblicate del 24 maggio 2006 nella causa M., B 126/05 e del 9 agosto
2005.
nella causa M., B 93/04) non hanno pertinenza nella specie, trattandosi in
concreto di vertenza relativa alla previdenza individuale. In effetti le perplessità
sollevate dalla dottrina con riferimento alle proroghe di foro sono legate al
precitato scopo dell’art. 73 cpv. 3 LPP quale è quello di facilitare le vie ricorsuali
al lavoratore assicurandogli un foro al luogo dell’attività lavorativa nella
presunzione che egli sia particolarmente legato a tale luogo. È quindi evidente che concedere la possibilità di concordare un
altro foro equivarrebbe a vanificare tale facilitazione per l’assicurato
impiegato voluta dal legislatore. Nell’ambito della Previdenza individuale, che
per la sua stessa natura è maggiormente lasciata alla libera disposizione delle
parti, pur nei succitati (cfr. consid. 2.4) limiti posti dalla legge, tali
riserve risultano per contro prive di pertinenza venendo già meno in tale
settore un luogo di assunzione ed essendo come detto l’assicurato libero di
scegliere l’istituto assicurativo che più gli aggrada. In quest’ambito, si
tratta piuttosto di derogare al foro (generale) del convenuto, non al foro
(alternativo) del luogo di assunzione a favore del lavoratore.
Priva di
fondamento, contraria al principio dell’affidamento e della buona fede, e al
limite dell’abusivo, risulta infine l’allegazione della convenuta per la quale
in sostanza la proroga di foro non sarebbe valida in quanto tale clausola sarebbe
stata imposta a CV 1 dall’Ufficio federale delle assicurazioni private al fine
di far ossequiare nelle condizioni contrattuali generali la legislazione
imperativa applicabile in materia di foro (cfr. III, p. 6). Come detto, il
testo della clausola in questione, contenuta peraltro in condizioni
assicurative prestampate e il cui contenuto è quindi stato unilateralmente
scelto e proposto dall’assicurazione - ente peraltro senza dubbio provvisto di
notevole esperienza negli affari e di cognizioni giuridiche -, non è equivoco
e la volontà dell’autore della rinuncia di sottoporsi eventualmente a un altro
giudice è chiaramente e nettamente espressa, come previsto dalla giurisprudenza
consolidata del TF (cfr., fra i tanti, DTF 109 Ia 55, 85 I 148). La stessa è
quindi vincolante, i motivi per i quali la convenuta abbia optato per tale
clausola essendo del tutto irrilevanti.
Ne discende che nella
specie, sempre con riferimento alla polizza n. __________ (doc. B),
anche la competenza territoriale del TCA deve essere ammessa.
2.9
Sempre
con riferimento all’eccezione di incompetenza “ratione loci” la convenuta
sostiene altresì che la competenza del TCA dovrebbe essere negata anche in
virtù della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000 in
vigore dal 1 gennaio 2001. Ora, il richiamo alla LForo risulta privo di ogni
pertinenza trattandosi in concreto, nel caso della polizza n. __________,
come si è visto, di materia previdenziale relativa alla previdenza vincolata
Pilastro 3A per la quale il legislatore ha previsto la competenza esclusiva del
giudice ex art. 73 LPP mediante l’introduzione del cpv. 1 lett. b del medesimo
art. 73 LPP (cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386seg;
cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655; D. Piotet, in
JDT 2001 III p. 35e 36).
Ma a prescindere
da questa considerazione, va detto che comunque la clausola di proroga di foro
concordata dalle parti all’art. 17 delle Condizioni generali d’assicurazione
applicabili alla polizza n. __________ (cfr. doc. VII/2) risulterebbe
perfettamente efficace anche nell’eventualità dell’applicazione della LForo, la
proroga risultando perfettamente compatibile con i requisiti posti dall’art. 9
LForo.
nel
merito
2.10
Il TCA deve decidere se il 31 gennaio 2003 l'assicurazione convenuta ha correttamente
disdetto, a causa di una reticenza e con effetto retroattivo, le assicurazioni
complementari alla Polizza n. __________ sottoscritte dal proponente AT
1.
L'assicurazione fa valere che nella compilazione del formulario
concernente lo stato di salute, l'attore avrebbe omesso di dichiarare che già soffriva di disturbi
psichici, tali da necessitare numerose consultazioni presso una psichiatra. Avendo
l’attore sottaciuto suddette circostanze importanti per la valutazione del
rischio, legittimamente CV 1 ha disdetto le assicurazioni per reticenza. Inoltre,
considerato come l’attuale stato depressivo fosse riconducibile ad un’epoca
precedente la stipulazione dei contratti, una sua copertura risultava comunque
essere esclusa giusta l’art. 9 LCA.
D'avviso dell'attore
invece non sussisterebbe reticenza, considerato come la terapia seguita presso
gli psichiatri del Servizio cantonale di psichiatria e psicologia dal 1999
concerneva i problemi legati alla procedura di divorzio dalla moglie e non aveva
nulla a che vedere con suoi presunti, ma, almeno per quanto riferito a quel
periodo, contestati, disturbi psichiatrici. Comunque, egli non aveva mai subito
episodi depressivi prima della stipula delle assicurazioni con CV 1.
Controversa
è quindi la questione a sapere se l'assicurato, nel compilare la proposta
d’assicurazione-vita in data 16 ottobre 1996 e in particolare omettendo di
indicare di aver sofferto di disturbi psichici o nervosi e di aver consultato degli
psichiatri, abbia commesso reticenza (impedendo alla convenuta di introdurre una
riserva) e quindi correttamente l’assicurazione convenuta abbia rifiutato di
erogare le prestazioni che scaturiscono dalla polizza conclusa dall’attore.
2.11
In proposito
va rilevato che, a differenza di quanto previsto per la previdenza
professionale obbligatoria, nel cui ambito non è possibile introdurre delle
riserve sulla copertura dei rischi morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; U.
Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6), nella previdenza più estesa
(sovra o preobbligatoria) così come, per analogia, nel 3. pilastro vincolato,
gli istituti di previdenza o assicurativi, oltre ad avere la facoltà di
assicurare la capacità residua di guadagno delle persone invalide, possono
introdurre delle riserve (SZS 2000 pag. 62-63; SZS 1998 pag. 308; STFA del 14
maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; DTF 119 V 283ss.;
DTF 116 V 218; RDAT I- 1993 p. 235 consid. 3a; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6,
citato in maniera errata in Stauffer; B. Carron, op. cit., p. 40).
In
questo ambito, quindi, i fondi di previdenza possono far dipendere dallo stato
di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (SZS 2000 pag. 62;
STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi
pure consid. 2.12 in fine).
Per
l’art. 4 LCA
" 1 Il proponente deve dichiarare per
iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad
altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio,
in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del
contratto.
2.
Sono
rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3.
Si presumono
rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per
iscritto delle questioni precise, non equivoche."
Il mancato rispetto di questa norma, vale a dire
dell’obbligo di notifica, comporta, o può comportare a determinate condizioni,
una reticenza.
Infatti,
giusta l'art. 6 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2005, applicabile alla
fattispecie:
"
Se alla conclusione del contratto chi era tenuto
a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o sottaciuto un fatto
rilevante, che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al
contratto purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe
cognizione."
L'assicuratore
può recedere dal contratto, ma può anche rinunciarvi, come prevede l'art. 8
cifra 5 LCA. La risoluzione del contratto ha effetti ex tunc, ossia gli
effetti retroagiscono al momento in cui le informazioni erronee sono state date
(RUA V n. 78).
D’altra parte, secondo l’art. 9 LCA, riservati i
casi di cui all’art. 100 cpv. 2 (nota: questo disposto si riferisce agli
stipulanti disoccupati), il contratto di assicurazione è nullo se, al momento
in cui fu conchiuso, il rischio era già accaduto (cosiddetto divieto
dell’assicurazione retroattiva; cfr. DTF 127 III 21; sull’applicabilità di tale
norma nella previdenza professionale cfr. DTF 118 V 158 e Carron, op. cit., p.
40).
Le
disposizioni summenzionate contenute nella legge federale sul contratto di
assicurazione, si applicano per analogia anche alla previdenza professionale,
in caso di carenza di norme statutarie o regolamentari analoghe (cfr. SZS 2000
pag. 63; STFA non pubbl. del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372ss; SZS 1998 p. 309 consid. 2a; DTF 119 V
283; Carron, op. cit. p. 30; DTF 116 V 219, p. 225 consid. 4b, p. 226 consid. 5a; Riemer, Berührungspunkte zwischen BVG und
VVG, SZS 1998 p. 346).
Si osservi inoltre che l'art. 4 LCA è una norma di diritto dispositivo (artt. 97 e 98 LCA).
Ne discende che le CGA possono contenere delle regole meno severe per lo
stipulante rispetto a quelle previste dall'art. 4 LCA. Per esempio, l'assicuratore può rinunciare ad esigere che le risposte del
proponente siano date per iscritto.
Dal canto suo, l’art. 6 LCA è una norma semi
imperativa alla quale non è possibile derogare in sfavore dell’assicurato (art.
98.
LCA). Il termine di quattro settimane per notificare la recessione dal
contratto è termine di perenzione (DTF 119 V 287), che decorre dalla conoscenza
completa di tutti i punti relativi alla reticenza.
Inoltre, è compito dell'assicuratore apportare la prova della reticenza (DTF 72 II 124). Non
bastano semplici sospetti, anche se gravi, di reticenza per stabilire la
decorrenza del termine (DTF 118 II 333; SJ 1984 162; Olivier
Carré: Loi fédérale sur le contrat d’assurance, 2000,
pag. 148). L’assicuratore agisce in tempo utile anche quando cerchi delle
informazioni precise e receda dal contratto solo nelle quattro settimane che
seguono la loro ricezione. Il termine decorre unicamente dalla conoscenza positiva
della reticenza e non dal momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto sapere o
conoscere dell’esistenza della reticenza (in questo senso: DTF 119 V 283; DTF
118.
II 333 consid. 3; DTF 116 V 218); il legislatore non ha voluto creare un
dovere di diligenza particolare per l’assicuratore.
La reticenza può essere invocata anche dopo che
sia subentrato l’evento assicurato (DTF 118 II 333; DTF 109 II 159; SJ 1984
164). Sul tema il Tribunale Federale si è espresso ancora recentemente in
5C.51/2006 del 17 luglio 2006.
D’altra parte, nel caso in cui si realizzino più
reticenze, per ognuna di esse decorre un nuovo termine di quattro settimane
dalla conoscenza effettiva della stessa da parte dell’assicuratore (DTF 109 II
159). Come rammenta l'autore
Olivier Carré (op. cit., pag. 148-149), il termine di 4 settimane decorre se
l’assicuratore apprende di un soggiorno in ospedale di un assicurato ed era a
conoscenza dell’esistenza della malattia che l’assicurato aveva omesso di
indicare nella sua proposta d’assicurazione, non costituendo il ricovero –
quanto piuttosto la malattia – il fatto importante per l’apprezzamento del
rischio (TF in RUA XVII n. 8). Ancora, agisce con ritardo l’assicuratore che,
orientato verso la conferma della reticenza, va alla ricerca di nuove
informazioni che nulla apportano di nuovo alle sue conoscenze e non rispetta
così il termine di 4 settimane (Carré, op. cit., pag. 149; RUA XVII n. 8).
La reticenza deve essere riferita a fatti
rilevanti. La LCA presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia
formulato delle domande scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste
siano precise e non equivoche.
L'assicuratore è autorizzato a porre domande su tutte le circostanze
che sono di natura ad influenzare seriamente la sua determinazione d'accettare o rifiutare la proposta d'assicurazione (DTF 68 II 328, JdT 1943 I
241).
Spetta all'assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le domande
relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi deve
dichiararli (OG ZH in RUA XIII n. 16).
Non esiste un obbligo generale per l'assicuratore di informarsi personalmente
sui fatti importanti per l'apprezzamento
del rischio ed esso ha il diritto d'ammettere che il proponente ha risposto correttamente. V'è del resto un principio generale che vuole
che colui che si fonda sulle dichiarazioni della parte contraente possa fidarsi
delle stesse, senza essere tenuto a controllarne l'esattezza mediante delle verifiche (DTF 118 II 333).
Se l’assicurato non ha risposto ad una domanda,
l’assicuratore non potrà prevalersi di questo fatto per rescindere il
contratto, a meno che dal contesto particolare (altre risposte del proponente)
la domanda lasciata in bianco possa essere ritenuta evasa in un determinato
senso e che questa risposta costituisca una reticenza su un fatto importante (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Ed. Universitaires Fribourg
Suisse 1997, pag. 13 n. 37; DTF 110 II 499). Se delle circostanze importanti
non hanno fatto oggetto di domande, in generale non se ne potrà dedurre una
reticenza.
Il proponente deve indicare i fatti che conosce o
che dovrebbe conoscere (TF in RUA VI n. 51). Egli deve menzionare i fatti
importanti per l'apprezzamento
del rischio, ma non tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento
della conclusione del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in
merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e
nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha
l'obbligo di rispondere
soltanto alle domande che l'assicuratore
ha formulato correttamente. Inoltre, egli non solo deve dichiarare i fatti che
gli vengono in mente senza riflettere, ma anche quelli che non possono
sfuggirgli se riflettesse seriamente alle domande dell'assicuratore (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60).
Il proponente può far capo alla sua ignoranza su
un fatto non dichiarato solo se questa ignoranza non è dovuta ad una grave
negligenza da parte sua (TF in RUA VI n. 51). La non attenzione o la negligenza
del proponente danno luogo all'invocazione
della reticenza da parte dell'assicuratore
(sentenza ticinese pubblicata in RUA VII n. 50).
Il proponente deve agire conformemente alle
regole della buona fede, rispondendo alle domande poste (RUA VIII n. 41). Occorre
quindi determinare in che misura il proponente poteva, in buona fede, dare una
risposta negativa ad una domanda sottopostagli dall'assicuratore, secondo la conoscenza che egli aveva della situazione
(DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34).
In merito all’esattezza delle risposte fornite,
occorre considerare gli aspetti soggettivi connessi al proponente. In altri
termini, il fatto di ignorare in maniera volontaria o per negligenza una
circostanza può essere opposto al proponente.
Come rammenta Carron (op. cit., pag. 23 n. 65), “Le
proposant satisfait à son obligation de faire des déclarations lorsqu’il
indique, outre les faits qui lui sont connus sans autre, ceux dont l’existence
ne peut pas lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions de
l’assureur.”.
Tuttavia, il proponente perde i suoi diritti
anche quando ignora la falsità delle sue dichiarazioni, a condizione che questa
ignoranza implichi un errore da parte sua. Per contro, non c'è un errore del proponente quando egli
omette di dichiarare dei fatti conosciuti da parte di soli professionisti,
oppure quando egli attribuisce in buona fede ad un termine il senso che assume
correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico. Il proponente
dell'assicurazione è quindi
legittimato ad attribuire ai termini tecnici del questionario che non gli sono
familiari e che non gli sono stati spiegati, il senso che normalmente si dà nel
loro contesto ed in particolare il senso che hanno nel linguaggio comune (DTF
116.
II 338) ed il senso che si dà loro nel luogo di domicilio (DTF 96 II 204,
JdT 1972 I 34).
Per verificare la conformità delle risposte,
occorre determinare se il proponente conosceva o doveva conoscere la loro
erroneità o la loro inesattezza, e si terrà conto, per questo, di tutto il
contesto personale, ossia della sua intelligenza, della sua formazione e della
sua esperienza (DTF 116 II 338), del grado della sua cultura (DTF 111 II 388) e
della sua situazione (DTF 118 II 333).
2.12
A titolo
esemplificativo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nell’ambito
di una assicurazione individuale contro gli infortuni, la domanda che porta su
un trattamento medico di una certa durata, senza precisare cosa si intenda per
"certa durata", dà luogo ad incertezza, apparendo generica e non può
quindi fondare una reticenza (RUA XVII n. 7). Costituisce invece reticenza –
nello stesso ambito – il fatto di tacere l’esistenza di una incapacità
lavorativa al 50% (RUA XVI n. 5 citata da Benoit Carron, op. cit., pag. 12, nn.
34.
e 35).
In merito alla conclusione di una assicurazione
sulla vita, costituisce reticenza negare di avere sofferto di male allo stomaco
quando siano stati consultati due medici in proposito e ciò anche se gli esami
non hanno rilevato l’esistenza di malattie gravi (RUA XV n. 22).
Nell’assicurazione contro le malattie, la domanda
a sapere se negli ultimi 5 anni sia stata eseguita una radiografia verte su di
un fatto importante, non tanto per la radiografia come tale quanto per le
indicazioni che se ne possono dedurre riferibili al rischio assicurabile (Carron, op. cit., pag. 15 n. 42), mentre
l’assicuratore non può invocare la reticenza a fronte di risposta imprecisa a
domanda non intelligibile per tutti e se il proponente non l’aveva compresa
(DTF 101 II 339). Inoltre, se il questionario si riferisce ad uno stato di
malattia, non c'è reticenza
quando l'assicurato, profano in
materia, in buona fede si crede non affetto da malattie dorso-lombari, e dopo
un breve trattamento, da dolori susseguenti ad uno specifico infortunio.
Diversa sarebbe la problematica se il questionario concernesse soltanto i
dolori sofferti (DTF 101 II 339, JdT 1977 I 627).
La giurisprudenza ha ammesso reticenza, con
riferimento all’assicurazione contro le malattie, per domande alle quali non
sia stata data veritiera o completa risposta relativa a precedenti patologie
del tubo digerente (Carron, op.
cit., pag. 23 n. 64).
Non può essere inoltre ritenuta una reticenza
laddove il proponente l’assicurazione ometta di segnalare dei sintomi di una
malattia alla domanda tendente a sapere di quale malattia importante abbia
sofferto, ciò se la malattia sia stata indicata (TA del Cantone Ticino, in RUA
XVII n. 6). Come ricorda Carron (citando un giudizio del Cantone Svitto
pubblicato in RUA XVI n. 9),
"
Comme la réticence ne peut être admise qu’avec
la plus grande retenue, sa preuve n’est pas apportée lorsque les médecins
traitants du preneur d’assurance n’étaient pas au courant d’un petit infarctus
qu’il aurait subi et n’ont décelé aucune trace de troubles cardiaques.".
È d’altra parte possibile per il proponente
dell’assicurazione dimostrare che la domanda alla quale ha risposto con
reticenza non sia stata determinante per la conclusione del contratto da parte
dell’assicuratore (cfr. comunque l’art. 4 cpv. 3 LCA), e che l’assicuratore
avrebbe comunque concluso il contratto se fosse stato a conoscenza del fatto
(SJ 1986 557).
2.13
Nel caso di
specie, l’attore ha, come detto, stipulato la polizza n. ____________________
sottoscrivendo uno specifico formulario nel quale gli sono state poste diverse domande
circa il suo stato di salute. Il 16 ottobre 1996 l'attore ha compilato e sottoscritto questo questionario denominato
“Proposta d’assicurazione-vita” (doc. 9).
Con le
risposte date, lo stipulante ha in sostanza affermato che il suo stato di
salute era buono al momento della sottoscrizione e che non aveva avuto nè aveva
in corso né in previsione una cura medica od un'ospedalizzazione. Agli atti è stata prodotta fotocopia della “Proposta
d’assicurazione-vita” e dichiarazione d’adesione, con al punto 8 le “Domande di
salute”, dalla quale si desume che l’assicurato ha garantito all’assicuratore,
a fronte di specifiche e precise domande in merito, di non essere stato
ospedalizzato ed in trattamento medico.
In
particolare, l’attore ha risposto negativamente alla domanda 8.9 lett. c
del seguente tenore:
"
Soffrite o avete sofferto di malattie, di
disturbi o d’affezioni:
(…)
c) del sistema nervoso o psichico (quali epilessia,
depressione, altri)?" (doc. 9)
L’attore
ha pure risposto apponendo la croce sulla casellina “No” alla domanda 8.10
che recita come segue:
"
Siete stato sottoposto, negli ultimi cinque
anni, a dei trattamenti o a dei controlli medici?
Siete stato in trattamento da psicologi,
chiroterapeuti o fisioterapisti?" (doc. 9)
Va
innanzitutto detto che le due clausole in questione sono, almeno per quanto di
rilievo nella specie, chiare e inequivocabili nel loro contenuto e non abbisognano
pertanto di interpretazione alcuna, tra le parti non sussistendo del resto
alcuna divergenza in proposito (sull’interpretazione dei contratti
d’assicurazione e dei relativi formulari sullo stato di salute cfr. il rinvio
alle regole generali d’interpretazione del diritto privato all'art. 100 LCA;
STF in RUA XIX n. 55; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid.
3°; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5; 117 II 609 e riferimenti).
Per
l’avvertenza contenuta dopo la domanda numero 8.13, AT 1 non ha dovuto
rispondere ad ulteriori domande relative agli eventuali disturbi denunciati. In
effetti, avendo egli risposto negativamente al primo blocco di domande, a tali
domande ha quindi implicitamente risposto per la negativa.
Questo
Tribunale rileva che la realtà delle cose è diversa da quella illustrata
dall'assicurato.
Dalla
documentazione agli atti risulta infatti che AT 1 è al beneficio di una mezza rendita
di invalidità a far tempo dal 1. febbraio 2001 per un’incapacità lavorativa da
ricondurre a problemi psichici (“sindrome depressiva ricorrente; depressione
nevrotica”, cfr. la perizia 12 gennaio 202 del dr. __________ agli atti AI) che
hanno causato anche due ricoveri successivamente al febbraio 2000 (cfr. doc. 54),
risalente, secondo gli accertamenti dell’AI, al mese di febbraio 2000
allorquando l’assicurato manifestò uno scompenso ansioso-depressivo importante.
Nella
perizia psichiatrica eseguita il 12 gennaio 2002 per conto dell’Ufficio AI, il dr.
__________ del Servizio di psichiatria e psicologia medica dell’__________
segnala, tra l’altro, che AT 1 ha presentato “ripetuti episodi depressivi
reattivi a partire dall’88 in concomitanza con fattori stressanti di ordine
affettivo, a partire dal ’96 nuovi episodi depressivi nell’ambito di problemi
sul posto di lavoro con aggravamenti in concomitanza con il mancato rinnovo
dell’incarico di insegnante di educazione per due anni scolastici consecutivi” (doc.
7.
p. 49 e 51).
Ora, se è
vero – come adduce AT 1 - che il periodo di frequentazione del Servizio
psico-sociale di __________ (dal 29 gennaio 1993 all’ottobre 1994; cfr. lettere
31.
gennaio e 12 febbraio 2003 del dr. __________ del SPS, doc. VIII/2) così
come i consulti presso il dr. __________, specialista FMH in psichiatria, appaiano
effettivamente essere stati legati direttamente alla procedura di divorzio in
essere con la ex moglie e ai conseguenti problemi relativi all’affidamento e
alla cura della figlia più che al trattamento di problemi psichici
dell’interessato (cfr. doc. I, T, AD-AF, 8), l’attore non può negare di essere anche
stato in cura, nel periodo dal 27 gennaio 1989 al 28 aprile 1993,
sottoponendosi a ben 70 consultazioni (di cui alcune anche a carattere
d’urgenza), presso il dr. __________, spec. FMH in psichiatria, il quale ne ha
altresì certificato l’inabilità lavorativa, per problemi psichici, dal 20
dicembre 1991 per tempo indeterminato oltre che dal 9 marzo fino al maggio 1992
(doc. U, 12).
Nel suo
scritto dell’11 febbraio 2003 alla convenuta il dr. __________ ha affermato
quanto segue:
"
Ich antworte auf Ihre Fragen vom 05.02.2003.
1.
Für
welche Beschwerden haben Sie Herrn AT 1 bis zum 03.12.1998?
Herr AT 1 kam zu mir wegen seinen
Auseinandersetzungen mit der Ehefrau. Diese Auseinandersetzungen führten
schliesslich zur Scheidung. Herr AT 1 wollte die damals dreijährige Tochter __________
zugesprochen bekommen.
2.
Datum und Dauer der Behandlung?
27.01.1989
bis 28.04.1993. Insgesamt siebzig
Konsultationen.
3.
Haben Sie die versicherte Person arbeitsunfähig geschrieben?
Wenn ja, für welche Perioden?
20.12.1991
Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit
(Zeugnis von Dr. med. __________, __________) auf unbestimmte Zeit. 50%
arbeitsunfähig ab 09.03.1992 bis Mai 1992.
4.
Wurde eine Therapie verodnet? Wenn ja, welcher Art., seit wann, wie
lange?
In unseren Besprechungen ging es vorwiegend um
seine Auseinandersetzungen mit seiner Frau, Herr AT 1 bekam eine Stütztherapie
Reaktive Angstsymptomatik und reaktive depressive Zustände sowie
Schlafstörungen wurden punktuell mit Medikamenten angegangen, jedoch immer nur
sehr kurzfristig.
5.
Wurde
der Versicherte noch von anderen Ärzten behandelt? Wenn ja, durch wen?
Meines Wissens von Dr. med. __________, __________."
(Doc. 12)
Ai
quesiti sottopostigli dal legale dell’attore, il 10 febbraio 2003 il medesimo specialista
ha invece risposto nel seguente modo:
"
In risposta alle sue richieste, posso
risponderle quanto segue.
1.
Quando il Signor AT 1l è stato in cura da
lei?
Dal 27.01.1989 al 28.04.1993.
2.
Per
quanto tempo lo è stato e per quali ragioni il Signor AT 1 è stato in cura
presso di lei?
Ho avuto una settantina di incontri con il Signor
AT 1, la maggior parte dei quali, per una durata di quaranta-sessanta minuti e
alcuni d'urgenza anche per un tempo inferiore. Motivo di questi incontri era
una lunga procedura di divorzio e soprattutto la lotta del Signor AT 1 affinché
gli venisse assegnata la patria potestà di sua figlia __________.
3.
Lei
ha mai diagnosticato al Signor AT 1 episodi depressivi, ansiosi o di altro tipo
spiegandone conseguentemente gli estremi al paziente? Se sì, quando? Se sì, in
quanto e quali occasioni?
Non ho mai esplicitamente diagnosticato un
episodio depressivo o una qualsivoglia forma di ansietà al Signor AT 1. È
evidente che egli ha comunque dimostrato reazioni depressive e a volte anche
ansiose, in seguito alle vicissitudini in pretura. Ha anche sofferto di
insonnia.
Tentativi di aiutarlo anche farmacologicamente
con sonniferi, non davano risultati apprezzabili.
Ci tengo a ribadire che tutta la sintomatologia
era chiaramente reattiva a quanto gli stava succedendo in quel periodo."
(Doc. U)
Alla luce
di tali circostanze, il fatto che AT 1, nel formulario compilato il 16 ottobre
1996, abbia risposto negativamente ai quesiti 8.9 lett. c e 8.10 del
formulario di proposta assicurativa integra a non averne dubbio gli estremi
della reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA.
Indipendentemente
infatti dalla circostanza che egli avesse effettivamente avuto coscienza del
fatto di essere sofferente di una sindrome ansioso-depressiva - questione
questa che può essere lasciata aperta ma che risulta quantomeno verosimile alla
luce di quanto da lui stesso dichiarato al dr. __________ in occasione del
colloquio peritale avuto il 7 gennaio 2002 nell’ambito dell’erezione della
perizia per conto dell’Ufficio AI del 12 gennaio 2002 (doc. 7 p. 46segg.) -,
resta il fatto che aver subito 70 consultazioni della durata di
quaranta-sessanta minuti l’una (dal 27 gennaio 1989 al 28 aprile 1993, doc. U),
di cui alcune a carattere d’urgenza, presso uno specialista in malattie
psichiatriche con relativa somministrazione di medicamenti nella forma di
sonniferi e ansiolitici (cfr. doc. U) e certificazione di due periodi di prolungata
(l’ultimo dal 9 marzo al maggio 1992) inabilità lavorativa (doc. 12), non
poteva essere sottovalutato dall’interessato e doveva comunque senza ombra di
dubbio indurlo ad indicare di aver quantomeno avuto “disturbi del sistema
nervoso o psichico” ai sensi della cifra 8.9. lett. c del formulario di
proposta (doc. 9).
Inoltre,
indipendentemente dalla causa dei disturbi lamentati dall’attore, che senz’altro
può, come l’interessato adduce, essere riconducibile alla procedura di divorzio
pendente in pretura, e dal fatto che lo psichiatra avesse o meno specificato la
relativa diagnosi, resta il fatto che AT 1, sottacendo la (prolungata) frequentazione
del dr. __________, ha altresì risposto in modo non corretto al quesito 8.10
del formulario di proposta inteso, in modo esplicito e non equivoco, ad
appurare eventuali visite presso medici.
Alla luce
di queste circostanze, il TCA deve concludere che AT 1 ha violato il suo
obbligo di notifica nei confronti di CV 1 e, quindi, si deve ammettere una
reticenza. Bisogna peraltro considerare che le patologie nervose, come le
depressioni di cui è affetto AT 1, sono notoriamente recidivanti. L’interessato
non ha comunicato all’assicuratore di soffrire da anni (o comunque di aver già
sofferto) di “disturbi” depressivi e non ha segnalato i trattamenti medici cui
si è sottoposto perlomeno nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la proposta
d’assicurazione. Con tale comportamento, egli ha sottaciuto fatti di tutto
rilievo ed importanza per la valutazione che incombe all’assicuratore,
soprattutto a fronte di una patologia che, notoriamente, comporta frequenti
ricadute.
A titolo
abbondanziale si rileva come da un attento esame del fascicolo processuale
emerge come in epoca precedente alla stipulazione dell’assicurazione vita in
oggetto l’attore abbia sofferto anche di problemi addominali/intestinali con
consulti medici nel periodo dal 23 settembre al 16 ottobre 1996 (doc. VIII/2),
oltre che di affezioni polmonari e di una periartopatia omeroscapolare per le
quali si era rivolto al Pronto soccorso nell’ottobre 1991 e nel gennaio 1992
rispettivamente nel marzo 1996 (VIII/2). Anche di tali disturbi o affezioni e
dei relativi consulti medici non vi è traccia alcuna nelle risposte alle apposite
domande sullo stato di salute contenute nella proposta di Assicurazione Vita
compilata il 16 ottobre 1996 (doc. 9).
2.14
Le conclusioni
appena esposte non possono essere modificate dalle ulteriori allegazioni dell’attore.
In
particolare, a nulla serve la produzione del certificato medico del 11 febbraio
2003.
redatto dal dott. __________, specialista FMH in psichiatria e medico
curante dell’attore dal 3 febbraio 2000, in cui si afferma che in almeno il 30%
dei casi la diagnosi di depressione non viene posta, che tale diagnosi viene in
questi casi spesso desunta solo retrospettivamente sulla base dei dati anamnestici
forniti dal paziente stesso e che è possibile che pur avendo sofferto di
precedenti episodi depressivi il paziente non se ne sia reso conto e non ne
fosse quindi a conoscenza (doc. M).
Queste
affermazioni infatti nulla tolgono nella specie al fatto che quantomeno il
fatto di essersi recato in consultazione psichiatrica presso il dr. __________
per 70 volte nel periodo dal gennaio 1989 all’aprile 1993 non poteva
evidentemente sfuggire alla percezione dell’attore, e questo indipendentemente
o meno dal fatto che egli si sia o meno reso conto di soffrire di depressione. Alla
relativa precisa domanda posta sul formulario di proposta d’assicurazione-vita
della convenuta (in particolare la n. 8.10 che intende unicamente
verificare l’esistenza di eventuali “trattamenti o controlli medici”, cfr.
sopra consid. 2.13) l’attore avrebbe quindi dovuto rispondere positivamente. L’addotta
mancata percezione di essere affetto da una depressione non poteva inoltre
impedirgli di quantomeno rendersi conto di aver sofferto di “disturbi” nervosi,
ai sensi di quanto richiesto al quesito n. 8.9 lett. c della proposta
d’assicurazione, se si considera altresì che il dr. __________ gli aveva pure
prescritto dei medicamenti e certificato dei periodi di prolungata inabilità
lavorativa (cfr. Doc.U, 12).
Va quindi
ammessa comunque una reticenza poiché, come confermano le dichiarazioni del dr.
__________, l’assicurato presentava quantomeno disturbi – ripetuti nel tempo –,
quali reazioni depressive e ansiose oltre che insonnia, che hanno comportato una
importante serie di consultazioni presso uno specialista, dei periodi di
incapacità lavorativa, la somministrazione di medicamenti, circostanze queste
che, tutte, sono state sottaciute alla convenuta.
Infine, essendo esclusivamente relativa alla
polizza non oggetto del presente contendere (la n. __________; cfr.
petizione, doc. I, pag. 6 e doc. VIII, 4-6), non merita ulteriore esame
l’allegazione attorea – che di primo acchito sembra tuttavia priva di
fondamento - per cui costituirebbe nella sostanza e per atti concludenti una
concreta rinuncia da parte dell’assicuratore ad avvalersi della pretesa
reticenza il fatto che la convenuta, malgrado la rescissione dal contratto
intimata, abbia continuato a versare le rendite trimestrali sino al mese di
ottobre 2003 per complessivi fr. 18'000 (doc. C) (cfr. I pag. 5,6 e 9) (cfr. in
proposito la giurisprudenza in merito alla rinuncia dell’assicuratore giusta
l’art. 8 cifra 5 LCA: RUA XVI n. 31; RUA VIII n. 41/55 e n. 46/54; RUA III n.
42/56; cfr. anche Carré, op. cit., p. 158).
Né del resto
merita di essere considerato l’accenno dell’attore ad una presunta, ma non
minimamente sostanziata o comprovata, fattispecie di cui all’art. 8 cifra 2
LCA, ovverosia di una reticenza provocata dall’assicuratore (cfr. I pag. 12).
2.15
Poiché
l'assicurato ha commesso reticenza, e considerata pacificatamene data e
peraltro ammessa dalla controparte (cfr. I p. 8) la tempestività con cui
l’assicurazione ha comunicato all’assicurato di volere recedere dal contratto
assicurativo ai sensi dell’art. 6 LCA mediante lettera del 31 gennaio 2003
(doc. H e 6-11; cfr. consid. 2.13), egli non può avvalersi delle prestazioni derivanti
dalla polizza n. __________ oggetto della presente procedura. Legittimamente
quindi la convenuta ha rifiutato l’erogazione delle prestazioni scaturenti
dalla polizza n. __________.
Considerato come,
per le motivazioni che precedono, la petizione va respinta avendo questo TCA
appurato la legittimità della disdetta per reticenza intimata dalla convenuta
all’attore, può restare irrisolta la questione di sapere se, come sostenuto da CV
1.
alternativamente (cfr. risposta di causa, p. 11 e 12), la copertura
dell’assicurato risultava comunque esclusa essendo il contratto assicurativo
nullo giusta l’art. 9 LCA giacchè stipulato in un momento in cui il sinistro
era già da considerarsi verificato (cfr. sopra consid. 2.11).
Per i motivi che
precedono, la petizione deve essere respinta.
A titolo
abbondanziale va precisato che non è tema del presente contendere l’eventuale
credito di restituzione verso AT 1 vantato da CV 1 in relazione alle
prestazioni assicurative già versate e per l’incasso delle quali l’interessata
ha già avviato la procedura esecutiva n.__________ dell’UE di __________ (cfr.
VII/5), la convenuta non avendo formulato in proposito, segnatamente in via
riconvenzionale, alcuna domanda.
2.16
Quanto infine
alle richieste di prove formulate dalle parti, va innanzitutto sottolineato che
le parti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi e fornire la necessaria
documentazione in corso di procedura.
AT 1, più
volte interpellato durante l’istruttoria, ha del resto solo parzialmente dato
seguito alle richieste di informazioni indirizzategli dal TCA (cfr. XVIII, XXI,
XXII, XXIV).
In ogni
modo, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, nell’ambito delle
assicurazioni sociali, si applica il principio indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1;
DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe all’autorità - che non è
vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di prova delle parti -
stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle parti incombe tuttavia
l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti (SVR 1998 UV Nr. 1 e
giurisprudenza ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è imposto loro
l’obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le presunte
pretese (SZS 1989 p. 92). L’obbligo di collaborare riveste inoltre particolare
importanza nel caso in cui, senza l’aiuto della parte interessata, i fatti non
possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341).
Quindi,
se una parte rifiuta la necessaria e ammissibile collaborazione, l’autorità può
decidere in base agli atti e dovrà sopportare le conseguenze dell'assenza di
prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI 1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230
consid. 2; Locher, op. cit. p. 341).
Inoltre,
per un principio giurisprudenziale consolidato, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag.
202.
consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del
27.
ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.,
sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991
in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla Costituzione
federale (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF
106.
Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Nel caso
in esame, questo TCA ritiene sufficiente la documentazione agli atti, inclusa
quella richiamata dal Tribunale, per cui l’assunzione di ulteriori mezzi di
prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza (sul cosiddetto
apprezzamento anticipato delle prove, cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229).
2.17
Per
quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art.
20.
cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di
principio gratuita.
Quanto
invece infine all’eventuale rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato
dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n.
7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in:
HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS
(estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g
LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per
costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il
diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è
deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che all'art. 22 cpv. 1 prevede per il
ricorrente il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso
delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente rispettivamente attore.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112
V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c.
S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore
litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi
profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128.
V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V
150.
consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, considerata l’assenza di un comportamento
temerario o di leggerezza imputabile all’attore (cfr. sul concetto di
temerarietà DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in
re T.), un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non
può essere riconosciuta alla parte convenuta, ancorché vittoriosa e patrocinata
in causa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui riferita alla polizza assicurativa n. __________ stipulata da AT
1 con CV 1, __________, la petizione è irricevibile.
2.- Nella
misura in cui riferita alla polizza n. __________ stipulata tra AT 1 e CV 1, __________,
la petizione è respinta.
3.- In
relazione al n. 1 del dispositivo gli atti relativi vengono trasmessi alla
Pretura di __________.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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