34.2006.47
Assicurato, beneficiario di una rendita di vecchiaia dello Stato, al compimento del 65mo anno di età non ha più diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI per la moglie. Applicazione vecchio diritto
31 maggio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
34.2006.47
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, TCA
Titolo:
Assicurato, beneficiario di una rendita di vecchiaia dello Stato, al compimento del 65mo anno di età non ha più diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI per la moglie. Applicazione vecchio diritto
RENDITA
art. 25 LCPD
art. 27 LCPD
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.47
BS/sc
Lugano
31 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 15 settembre
2006 di
AT 1
contro
Cassa CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT
1, nato il __________, è stato posto al beneficio del pensionamento
amministrativo, in applicazione dell’art. 15 della Legge sull’ordinamento degli
impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito: Lord) allora in vigore, con effetto
dal 1° maggio 1985 pari ad un importo di fr. 3'611 mensili (cfr. risoluzione n.
2029 del 24 aprile 1985 del Consiglio di Stato; doc. 1).
Di
conseguenza __________, in virtù dell’art. 15 cpv. 3 Lord, ha erogato una
rendita base, con supplemento sostitutivo AVS/AI per coniugi, di complessivi
fr.
3'611 mensili (per il calcolo in dettaglio, vedi risposta di causa pag. 2).
1.2. Avendo
l’assicurato compiuto, nel giugno 2006, l’età di 65 anni, in data 27 giugno
2006 la Cassa CV 1 (in seguito: Cassa) gli ha trasmesso il nuovo conteggio della
nuova pensione, valido dal 1° luglio 2006, ammontante a fr. 2’723 mensili. La
riduzione della pensione è dovuta alla soppressione del supplemento sostitutivo
a seguito della concessione della rendita AVS (doc. 80).
Con
scritto 8 luglio 2006 l’assicurato ha contestato la soppressione del
supplemento sostitutivo AVS/AI, sostenendo che lo stesso debba essere versato
per la moglie (doc. 83).
In
risposta, con lettera 4 settembre 2006 la Cassa ha precisato quanto segue:
" Nella
seduta del 24 agosto il Comitato ha discusso la sua istanza 8 luglio 2006,
con la quale chiede il riconoscimento del supplemento sostitutivo AVS/AI in
favore della moglie.
In merito alla stessa
rileviamo che in base alla risoluzione n. 2029 del 24 aprile 1985 lei stato
posto al beneficio del pensionamento amministrativo a contare dal 1° maggio
1985.
Le prestazioni, a
carico dello Stato sino al compimento dei 65 anni, erano composte dalla rendita
base e dal supplemento sostitutivo AVS/AI, in applicazione dell'art. 27 Lcpd.
Con effetto 1° ottobre
2000 è entrata in vigore la modifica della Legge sulla Cassa pensioni che,
oltre ad altri cambiamenti, ha modificato in particolare l'art. 27 cpv. 2 allineandolo
alle disposizioni AVS/AI.
In concreto questa
modifica ha soppresso il diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI per coniugato,
prevedendo invece per tutti i beneficiari (uomini/donne) un supplemento
sostitutivo pari all'85% della rendita AVS/AI massima.
Di conseguenza sulla
base delle disposizioni vigenti, a partire dal 1° luglio 2006 (65 anni
compiuti) la rendita base è stata assunta dalla Cassa pensioni, mentre il
versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI è stato soppresso perchè lei a
partire da questa data ha diritto alla rendita AVS.
Tenuto conto di
quanto precede ci spiace comunicarle che non possiamo entrare nel merito della
richiesta, per cui la sua istanza 8 luglio 2006 è respinta.
Contro la presente
determinazione lei ha la possibilità di presentare petizione al Tribunale cantonale
delle assicurazioni di Lugano." (Doc. 85)
1.3. Con
la presente petizione, AT 1 ha chiesto il ripristino del supplemento sostitutivo
a favore della moglie, non essendo la stessa beneficiaria di alcuna prestazione
AVS. In particolare egli ha evidenziato:
" Con
risoluzione n. 2029 del 24 aprile 1985 sono stato posto al beneficio di un pensionamento
amministrativo per malattia a contare dal 1° maggio 1985.
Lo Stato si era preso
a carico sino al compimento dei 65 anni di una rendita base e dal supplemento
sostitutivo AVS/AI, in applicazione dell'art. 27 Lcpd.
In parole semplici
oltre alla rendita base dovevo ricevere un supplemento sostitutivo di rendita
AVS per coniugi sino all'età di 65 anni.
Da quanto mi è dato
da capire le cose sono poi cambiate con effetto 1° ottobre 2000 nel senso che
oltre ad altri cambiamenti è stato modificato l'art. 27 cpv. 2 della Legge
sulla Cassa pensioni, allineandolo alle disposizioni AVS/AI (soppressione
rendita per coniugi, ecc.).
Malgrado questa
modifica per il sottoscritto non è cambiato nulla ed ho continuato a
beneficiare del supplemento sostitutivo come prima, essendo un diritto
acquisito antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge.
Dal 1° luglio scorso
ho ricevuto una rendita AVS di fr. 1'578.00 e contemporaneamente è stato
soppresso il supplemento fisso di fr. 2'221.00 della Cassa pensioni, con una
perdita mensile di fr. 643.00.
Mi sembra logico e
chiaramente implicito che al momento del mio pensionamento il Consiglio di
Stato abbia stabilito il contributo sostitutivo fino all'età di 65 anni,
essendo allora in vigore la rendita per coniugi al momento in cui il marito
raggiungeva i 65 anni, poiché se così non fosse stato avrebbe stabilito
diversamente. Trattasi quindi di un diritto acquisito, antecedentemente alla
modifica delle Leggi sull'AVS e sulla Cassa pensione.
Aggiungo che mia
moglie, dopo il matrimonio nel 1967, ha sempre fatto la casalinga, come era in
suo a quei tempi e non ha mai più lavorato.
Chiedo pertanto in
via principale che sia ripristinato il contributo sostitutivo per mia moglie
che raggiungerà l'età all'AVS nel 2009 ed in via subordinata, prima di prendere
una decisione eventualmente negativa, di essere udito." (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa 4 ottobre 2006, la Cassa ha chiesto la reiezione della
petizione. Esponendo la normativa applicabile al caso concreto, essa ha fra
l’altro evidenziato che:
" (...)
Considerato che
l'assicurato ha compiuto i 65 anni il 14 giugno 2006 la Cassa pensioni, in
virtù degli art. 15 cpv. 3 Lord del 5 novembre 1954 e art. 16 cpv. 2 Lcpd del
14 settembre 1976, si è pertanto assunta a partire dal 1° luglio 2006 il
pagamento della pensione versata dallo Stato fino al 30 giugno 2006.
In buona sostanza,
per la Cassa pensioni l'assunzione dell'onere pensionistico in favore del
signor AT 1 costituisce un nuovo evento assicurato, al quale sono e saranno
applicate dal 1° luglio 2006 le attuali disposizioni previste dalla Legge sulla
Cassa CV 1. Dal 1° luglio 2006 all'assicurato è stata quindi versata la pensione
acquisita al 30.6.2006 corrispondente a fr. 2'723.00 mensili.
Tenuto conto che
l'assicurato è beneficiario della rendita AVS non è stato versato alcun
supplemento sostitutivo AVS/AI nè a suo favore nè a favore della moglie e
questo perchè l'art. 27 Lcpd attualmente in vigore prevede che al
raggiungimento del diritto alla rendita AVS/AI, non esiste più alcun diritto al
supplemento sostitutivo.
Infatti, in questo
caso, come pure per tutti gli altri beneficiari di rendita che si trovano nella
stessa situazione (65 anni con conseguente nascita del diritto a rendita AVS),
si procede alla soppressione del supplemento sostitutivo AVS/AI e continua unicamente
il versamento della pensione base: l'età della moglie nella fattispecie è ininfluente.
4) Con la petizione 15 settembre 2006 la controparte non mette in
discussione le modalità di calcolo della pensione base, ma contesta invece il
fatto che la Cassa pensioni non gli ha riconosciuto a partire dal 1° luglio
2006 il supplemento sostitutivo AVS a favore della moglie perchè la stessa non
è beneficiaria di alcuna prestazione AVS.
A suo parere
quindi la Cassa pensioni deve subentrare nel versamento del supplemento
sostitutivo AVS in favore della moglie nella misura del 30%.
A sostegno di
questa tesi la controparte rileva che le modifiche introdotte dalla Cassa
pensioni, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento del supplemento
sostitutivo non sono applicabili nel suo caso, poiché l'ammontare del
supplemento sostitutivo versato a suo favore dallo Stato fino a 65 anni,
nonostante le riforme introdotte dalla Cassa pensioni, non è stato modificato.
Questa
argomentazione non può essere condivisa: in effetti con l'entrata in vigore
dell'art. 27 Lcpd (1° ottobre 2000), i diritti acquisiti in materia di
supplemento sostitutivo a favore dei beneficiari a quel momento (supplementi in
corso) e dei futuri beneficiari, per effetto della specifica norma transitoria
(B cpv. 4 Lcpd), sono stati garantiti integralmente fino al compimento dei 65
anni.
A partire da
questa data, con la nascita del diritto alla rendita individuale AVS del
beneficiario primario, il supplemento sostitutivo AVS/AI è stato ed è soppresso
integralmente a tutti i beneficiari coniugati, indipendentemente dai diritti
AVS della moglie. L'età come già detto in precedenza dalla moglie è quindi
ininfluente perchè la prestazione richiesta non è prevista dalle disposizioni
in vigore.
D'altra parte, non
va scordato che nel caso concreto le prestazioni versate dallo Stato si basano
sulle disposizioni previste dalla Lord, dalla Lstip e per quanto riguarda le
modalità di calcolo, su determinate norme della Lcpd a quel momento in vigore:
ora, allorquando tali prestazioni sono stabilite non hanno più alcuna relazione
con eventuali modifiche successive della Lcpd. (...)" (Doc. III)
1.5. Con
scritto 16 ottobre 2006 AT 1 ha ribadito la propria richiesta.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la soppressione, con effetto dal 1° luglio 2006, del
supplemento sostitutivo AVS/AI erogato a AT 1 per sua moglie.
2.2. Nel
caso in esame, dal 1° maggio 1985 l’attore è stato posto al beneficio del pensionamento
amministrativo ex art. 15 Lord.
Tale
articolo, nel tenore allora in vigore, prevedeva:
" 1Il Consiglio di Stato può procedere
al pensionamento amministrativo dei dipendenti che, a suo giudizio, non sono
più in grado di assolvere al loro compito con profitto.
2Il pensionamento amministrativo dei docenti comunali e delle maestre
delle case dei bambini è di competenza dei municipi o delle amministrazioni
degli enti rispettivi, con il consenso del dipartimento della pubblica
educazione.
3La pensione, da assegnare in base alle leggi sulle casse pensioni, è
a carico dello Stato, rispettivamente in via proporzionale dei comuni e degli
enti, fintanto che non si verifichino le condizioni per essere accollata alla
Cassa pensioni."
A sua volta,
l’art. 8 della Legge sulla Cassa CV 1 (in seguito: Lcpd), soppresso al 1°
gennaio 1988 ma in vigore nel 1985, disponeva al capoverso 5 che:
" 5Se l'assicurato fa parte della Cassa
da almeno 15 anni (senza anni riscattati) ha diritto alle prestazioni previste
dagli art. 25 cpv. 1 e 2 e 27 della presente legge. Tali prestazioni sono a
carico del datore di lavoro sino al momento di cui il beneficiario avrebbe
avuto diritto di percepirle in base all'art. 16 cpv. 2. Se il beneficiario
muore prima di aver raggiunto il limite di età la pensione ai superstiti è a
carico della Cassa."
L’art. 25 cpv. 1 e 2
della Lcpd recitava:
" 1Nel primo anno di assicurazione la
pensione d'invalidità corrispondente al 70% della pensione di vecchiaia. Essa
aumenta per ogni anno di assicurazione dello 0.6% dello stipendio assicurato.
Al massimo essa è uguale alla pensione di vecchiaia.
2La percentuale della rendita d'invalidità è aumentata del 10% dell'aliquota
di vecchiaia per ogni figlio beneficiario di una rendita completiva AVS/AI;
ritenuto un supplemento massimo per tutti figli del 50%.
Infine, l'art. 27
Lcpd, nella versione in vigore nel 1985, disciplinava come segue il supplemento
AVS/AI:
" 1Il pensionato per invalidità o
vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non
percepisce una rendita AVS/AI.
2Il supplemento sostitutivo ammonta all'85% della rendita massima
AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.
Con
effetto dal 1° ottobre 2000, l’art. 27 Lcpd è stato così modificato:
" 1Il pensionato per invalidità o
vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non
percepisce una rendita AVS/AI.
2Il supplemento sostitutivo ammonta all’85% della
rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le
norme AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento
sostitutivo.
3Il supplemento sostitutivo è ridotto
proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo
con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di
occupazione medio valido per il calcolo della pensione.
4Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando
per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata
prevista dalla LAVS.
5In caso di capitalizzazione della rendita secondo
l’art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure
versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel
Regolamento".
Questa
modifica legislativa, introdotta a seguito della 10.a revisione dell’AVS e nell’ambito
del pacchetto di misure aventi lo scopo di raggiungere un grado di copertura della
Cassa stabile al di sopra dell’80%, ha comportato la soppressione del
supplemento sostitutivo per coniugato fra i 58 e i 65 anni, la soppressione del
supplemento sostitutivo per la moglie dei beneficiari in età AVS, l’introduzione
del grado di occupazione medio per il calcolo del supplemento sostitutivo e la
riduzione del supplemento sostitutivo per i casi di pensionamento nella fascia
63/65 anni, con adeguamento alla decima revisione AVS (cfr. Messaggio no 4877
del 8 aprile 1999 relativo alla citata modifica, pag. 2)
A
motivo della soppressione del supplemento sostitutivo per la moglie di
assicurati in età AVS, nel messaggio si legge:
" Questa
norma introduce un allineamento alle disposizioni AVS che non prevedono più la
rendita completiva per la moglie, senza introdurre alcuna norma transitoria, e
costituisce un ulteriore passo nell'ambito della parità fra uomo e donna.
Il versamento del supplemento sostitutivo, in questi casi, rappresenta un
vantaggio, rispetto ad altri Fondi di previdenza che non prevedono questa
prestazione. La Cassa pensioni non deve sostituirsi in maniera ingiustificata
all’AVS in caso di riduzione delle prestazioni, adottate per motivi di
risparmio dell’AVS stessa. Ovviamente queste norme, come pure altre analoghe,
non toccano le rendite in corso.” (Messaggio pagg.16/17).
Per
quel che concerne invece la soppressione del supplemento sostitutivo per
coniugato, l’Esecutivo aveva rilevato:
" Questa
modifica consente di conseguire un risparmio ed incide sulla copertura
previdenziale degli assicurati della Cassa.
In futuro non vi saranno quindi più differenze fra coniugato e celibe/nubile.
Per quanto riguarda la soppressione di questo supplemento è prevista la norma
transitoria. Il supplemento sarà una percentuale unica della rendita
individuale AVS massima, con i correttivi riferiti al periodo di assicurazione
e al tasso di contribuzione medio.
Occorre osservare peraltro che vi sono Casse pensioni che applicano
disposizioni molto più restrittive di quelle oggi proposte. Basti pensare alle
Casse che prevedono il rimborso del supplemento sostitutivo versato a partire
dal momento in cui viene riconosciuta la rendita AVS (cfr. fra le altre la
Cassa federale d'assicurazione).
La misura proposta può essere considerata ragionevole e permette comunque di
mantenere un buon livello di copertura del piano previdenziale.” (Messaggio
pag. 17).
Di
conseguenza, sono state introdotte le seguenti norme transitorie:
" BU 2000,
34 (14 dicembre 1999)
A) 1I diritti
acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.
2Le prestazioni pagate
anteriormente non sono modificate o soppresse con l’ entrata in vigore delle
presenti modifiche.
3Tutti gli eventi
coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’ entrata in vigore delle presenti
modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.
B)1 ”omissis”
2 “omissis”
3Le disposizioni in
materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento
sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.
4In deroga all’ art. 27
cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari
di rendite riconosciute a partire dall’ entrata in vigore della presente
modifica e la cui moglie ha la seguente età:
- nel
2000 58 anni o più;
- nel 2001 59 anni o più;
- nel 2002 60 anni o più;
- nel 2003 61 anni o più.
Il
mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento
viene
soppresso. “
Infine,
con effetto 1° ottobre 2005 il capoverso 4 dell’art. 27 Lcpd è stato soppresso.
Per
quanto riguarda la riduzione del supplemento sostitutivo ex art. 27 cpv. 4 Lcpd,
con sentenza 22 ottobre 2001 nella causa B. (pubblicata in RDAT 2002 I pag.
167s) questo Tribunale ha stabilito che tale riduzione è applicabile ai
pensionati già beneficiari del supplemento sostitutivo al momento dell’entrata
in vigore della modifica legislativa (1° gennaio 2000) e che non viola i
diritti acquisiti né il principio della parità di trattamento.
2.3. Con
il compimento, nel giugno 2006, del 65° anno di età dell’assicurato, la Cassa
ha soppresso il supplemento sostitutivo per lui stesso e quello per il coniuge.
A
ragione.
Innanzitutto,
occorre evidenziare che nella risposta di causa rettamente la Cassa ha rilevato
che, in applicazione degli artt. 15 cpv. 3 Lord e 16 cpv. 2 Lcpd, fino al 30
giugno 2006 all’assicurato la pensione è stata versata dallo Stato, suo datore
di lavoro, e solo con il compimento del 65.o anno di età l’onere finanziario è
passato alla Cassa.
Trattandosi
dunque di un nuovo evento assicurato, continua la convenuta, sono di
conseguenza applicabili le norme della Lcpd valide al 1° luglio 2006 e quindi
all’assicurato, beneficiario di una rendita AVS, non ha più diritto al
supplemento sostituivo per se stesso e per la moglie.
Infatti,
come rilevato al considerando precedente, dal 1° ottobre 2000 agli assicurati
beneficiari di una rendita AVS è stato soppresso il supplemento sostitutivo sia
per il titolare della pensione che per il suo coniuge, indipendentemente
dall’età della moglie e se essa sia beneficiaria o meno di una rendita AVS.
Nella
petizione l’attore ha giustamente ritenuto che, nonostante le modifiche
dell’ottobre 2000, egli ha continuato a ricevere il supplemento sostitutivo per
coniugi.
A
seguito della norma transitoria A cpv. 1 (che, come visto al considerando
precedente, garantisce i diritti acquisiti), l’attore, fino al compimento del
65° anno di età, ha continuato a ricevere il supplemento per sua moglie, così
come stabilito dall’art. 27 cpv. 1 Lcpd.
Egli
non può tuttavia invocare la protezione dei diritti acquisiti al fine di poter beneficiare
del supplemento per la moglie spettante agli assicurati in età AVS,
soppresso, come già detto, con la modifica legislativa del 2000. Il 1° ottobre
Fatti
2000 egli aveva 59 anni e non aveva diritto ad un simile supplemento, ma
unicamente a quello per coniuge che ha continuato a percepire sino all’età di
65 anni.
Ne
consegue che dal 1° luglio 2006 l’assicurato ha diritto ad una pensione di fr.
2'723.-- mensili, importo rimasto in quanto tale incontestato.
2.4. Con
la petizione ha chiesto di “essere udito” prima che il Tribunale prenda una
decisione negativa.
Questa Corte evidenzia innanzitutto che
l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
Considerandi
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;
DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF
prima citata).
Ora,
se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nella
fattispecie la documentazione agli atti è sufficientemente concludente per
statuire nel merito della causa, la chiesta audizione dovendo quindi essere
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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