Lexipedia

Decisione

34.2006.47

Assicurato, beneficiario di una rendita di vecchiaia dello Stato, al compimento del 65mo anno di età non ha più diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI per la moglie. Applicazione vecchio diritto

31 maggio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2000 egli aveva 59 anni e non aveva diritto ad un simile supplemento, ma

unicamente a quello per coniuge che ha continuato a percepire sino all’età di

65 anni.

Ne

consegue che dal 1° luglio 2006 l’assicurato ha diritto ad una pensione di fr.

2'723.-- mensili, importo rimasto in quanto tale incontestato.

2.4. Con

la petizione ha chiesto di “essere udito” prima che il Tribunale prenda una

decisione negativa.

Questa Corte evidenzia innanzitutto che

l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

Considerandi

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;

DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF

prima citata).

Ora,

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nella

fattispecie la documentazione agli atti è sufficientemente concludente per

statuire nel merito della causa, la chiesta audizione dovendo quindi essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster