34.2006.5
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11 agosto 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
34.2006.5
Data decisione, Autorità:
11.08.2006, TCA
Titolo:
Assicurato, beneficiario di una rendita d'invalidità LPP, contesta il trasferimento di prestazioni di libero passaggio, censura respinta dal TCA.Inoltre, la cassa pensioni poteva richiedere gli atti AI dell'assicurato al fine di determinare la prestazione.
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LIBERO PASSAGGIO
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 3 LFLP
art. 14 RCPD
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.5
BS/sc
Lugano
11 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 febbraio
2006 di
AT 1
contro
Cassa pensioni CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto ed in diritto
che - con sentenza 7 novembre 2005 il TCA, accolto il ricorso 6 maggio
2004 e quindi annullata la decisione su opposizione 23 marzo 2004 dell’Ufficio
AI, ha riconosciuto a AT 1, classe 1946, il diritto ad una rendita intera
d’invalidità con effetto dal 1° marzo 2003 (cfr. inc. TCA 32.2004.31);
- di
conseguenza, con comunicazione 30 gennaio 2006 la Cas-sa pensioni CV 1 (in
seguito: Cassa) ha assegnato a AT 1 una pensione d’invalidità di fr. 2'313 mensili
con effetto retroattivo al 20 gennaio 2004 (doc. A1);
- con
la presente petizione l’assicurato ha chiesto che siano effettuate le verifiche
del caso, sia dal lato procedurale che dal profilo legale, che tutti i conteggi
siano verificati ed eventualmente modificati tenendo conto di tutti i fatti ed
Fatti
i documenti inerenti il cosiddetto “caso AT 1” e di essere sentito. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo;
- con
risposta di causa 6 marzo 2006 la Cassa ha postulato la reiezione della petizione
sostenendo di non aver violato alcuna norma legale e rispettato la procedura. Quali
allegati essa ha prodotto due documenti:
·
lo scritto 28 febbraio 2006 in cui la convenuta
ha informato l’assicurato di dover ricalcolare la pensione d’invalidità e di
assegnare il supplemento in favore della figlia __________. Inoltre nel
medesimo scritto essa ha allestito il conteggio delle prestazioni d’invalidità
arretrate dal 21 gennaio al 28 febbraio 2006 (doc. III/1);
·
la comunicazione 28 febbraio 2006, che annulla
la precedente del 30 gennaio 2006, dove la Cassa ha riconosciuto
all’assicurato, oltre alla rendita d’invalidità al 100%, anche il supplemento
di rendita per la figlia __________ portando la prestazione mensile a fr. 2'544.--
(doc. III/21);
- con
lettera 17 marzo 2006 l’attore ha ribadito quanto sostenuto in petizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- trattandosi
nel caso concreto di una controversia tra un istituto di previdenza ed un
avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art.
73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35, 125 V 168);
- fra
le diverse prestazioni assicurative, la Cassa eroga una pensione d’invalidità
(art. 15 lett. b Lcpd).
L’art.
16a Lcpd ha il seguente tenore:
"
1La
pensione d’ invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto
alla rendita federale d’ invalidità (AI).
2Il versamento delle prestazioni della Cassa
inizia il mese successivo alla delibera dell’ Ufficio AI, ma al più presto
dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.
3Rimane riservato l’ art. 29a della presente
legge;"
Per
quel che concerne la determinazione della pensione d’in-validità, l’art. 25
Lcpd prevede quanto segue:
"
1La pensione d’ invalidità è calcolata secondo l’ aliquota
e il grado d’occupazione medio validi per la pensione di vecchiaia che l’
assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni. L’ aliquota massima è il 60%.
2Fino ai 48 anni, lo stipendio determinante
ai fini del calcolo della pensione d’invalidità è l’ ultimo stipendio
assicurato.
3Dai 49 ai 57 anni, lo stipendio determinante
ai fini del calcolo della pensione d’ invalidità è la media di 10 stipendi
assicurati, ma al minimo il 90% dell’ ultimo stipendio assicurato. Gli stipendi
assicurati sono quelli conseguiti dai 49 anni fino all’ età di pensionamento
per invalidità, più lo stipendio assicurato all’ età di 49 anni moltiplicato
per il numero di anni mancanti al limite di 10.
4Dai 58 anni, lo stipendio ai fini del
calcolo della pensione d’ invalidità è la media degli stipendi assicurati degli
ultimi 10 anni, ma al minimo il 90% dell’ ultimo stipendio assicurato.
5La percentuale della rendita d’ invalidità è
aumentata del 10% dell’ aliquota di vecchiaia per ogni figlio beneficiario di
una rendita completiva AVS/AI ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli
del 50%.
6Nei casi in cui l’ invalidità non è
riconosciuta dall’ AI la pensione per figli è del 20% per ogni figlio,
calcolata sulla pensione di vecchiaia dall’ età di affiliazione al limite di
età, ritenuto tuttavia un massimo del 60%.
7Per lo stesso figlio un solo beneficiario ha
diritto al supplemento percentuale."
- nel
caso in esame, come visto, con sentenza 7 novembre 2005 questo Tribunale, in
accoglimento del ricorso 6 maggio 2004 contro la decisione su opposizione 23
marzo 2004 del-l’Ufficio AI, ha posto l’attore al beneficio di una rendita intera
d’invalidità dal 1° marzo 2003 (cfr. inc. TCA __________);
- la
Cassa, respinta la domanda di anticipo della pensione ex art. 29a Lcpd, ha proceduto
alla determinazione della pensione d’invalidità conformemente all’art. 25 Lcpd,
ponendo l’ini-zio dell’erogazione della prestazione assicurativa, una volta
esaurito il diritto al salario ai sensi dell’art. 23 Lstip, al 21 gen-naio
2004, così come prescrive l’art. 16a cpv. 2 Lcpd. Con la seconda comunicazione 28
febbraio 2006 la Cassa ha inoltre riconosciuto il supplemento per la figlia __________
(art. 25 cpv. 5 Lcpd);
- nella
risposta di causa la Cassa ha esposto il calcolo della pensione d’invalidità,
rimasto tra l’altro incontestato:
" (...)
c) Modalità di calcolo delle prestazioni d'invalidità:
La controparte, tenuto conto delle censure di natura
procedurale sollevate, chiede a codesto lodevole Tribunale di verificare tutti
i conteggi e se del caso di procedere alla loro rettifica.
Tenuto conto della premessa iniziale provvediamo quindi
ad indicare in dettaglio le modalità di calcolo delle prestazioni d'invalidità
a contare dal 21 gennaio 2004:
■ periodo
di assicurazione: __________:
compresa la rivalutazione di 1/3: __________
giorni
■ apporto __________:
__________ giorni
■ Totale periodo di assicurazione
complessivo __________ giorni
■ % di diritto pensione base: __________ __________%
360
■ % Di figlia __________: __________%
■ stipendio assicurato al 20 gennaio
2004: fr. __________
c1) Prestazioni di diritto al 21 febbraio 2004:
■ pensione base:
__________% di fr. __________ = fr.
__________ : 13 fr. __________
■ supplemento figlia __________:
__________% di fr. __________ = fr.
__________ : 13 fr. __________
■ Totale mensile fr.
__________
c2) Prestazioni di diritto al 1 gennaio 2005:
■ pensione base: fr. __________
■ rincaro 0.7% fr.
__________
■ Totale fr. __________ : 13 fr.
__________
■ suppl. figlia __________: fr.
__________
■ rincaro 0.7% fr.
__________
■ Totale fr.
__________ : 13 fr. __________
Totale mensile fr.
__________
c3) Prestazioni di diritto al 1 gennaio 2006:
■ pensione base: fr. __________
■ rincaro 0.5%: fr.
__________
■ Totale fr. __________ : 13 fr.
Considerandi
__________ ■ suppl. figlia __________: fr.
__________
■ rincaro 0.5% fr.
__________
■ Totale Fr.
__________ : 13 fr. __________
Totale mensile fr.
__________
Per quanto riguarda il calcolo inerente alle
prestazioni da versare per il periodo 21 gennaio 2004 / 28 febbraio 2006
alleghiamo la lettera inviata all'interessato in data 28 febbraio 2006
(allegato n. 3)." (Doc. IV, pag. 3-4)
- l’attore
rimprovera innanzitutto alla Cassa di non essersi attenuta all’autorizzazione da
lui ricevuta di consultare gli atti medici che lo riguardano presso l’Ufficio AI
ed il medico curante, avendo infatti il funzionario incaricato fattosi consegnare
l’in-carto direttamente dall’Ufficio AI;
- la
Cassa ha invece fatto presente di non aver acquisito l’in-carto dell’AI in
quanto l’assicurato di sua spontanea volontà aveva consegnato al funzionario
incaricato la perizia psichiatrica del dr. __________, togliendo le pagine 2 e
9.
(cfr. risposta di causa, punto II a), mentre l’attore ha ribadito di ritenere
illegale il fatto che lo stesso funzionario abbia consultato gli atti medici
presso il proprio ufficio e che l’amministrazione della Cassa non aveva alcun
interesse di conoscere l’anamnesi personale e familiare (cfr. replica p. 2);
- l’art.
19.
cpv. 4 Rcpd stabilisce che “l’assicurato deve autorizzare per iscritto la
Cassa pensioni ad assumere le informazioni necessarie all’apprezzamento del caso”,
mentre il princi-pio del trattamento dei dati personali è codificato anche al-l’art.
85a LPP il cui primo capoverso recita come segue: “gli organi incaricati di
applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione
possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di
particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere
i compiti conferiti loro dalla presente legge…”;
- nel
concetto di consultazione degli atti va in particolare intesa anche
l’acquisizione diretta di documentazione necessaria per la trattazione del caso
(art. 8 cpv. 3 lett. a OPGA che prescrive che l’assicuratore deve trasmettere
per consultazione gli atti o copia di essi all’autorità richiedente; cfr. anche
Kieser, Kommentar zum ATSG, 2003, ad art. 47 N.18 p. 474):
- pertanto,
ammesso che la Cassa abbia effettivamente acquisito gli atti AI, essa non ha
commesso alcun illecito;
- non
va poi dimenticato l’obbligo di segretezza che incombe alle persone incaricate
di applicare le disposizioni previdenziali (art. 59 Lcpd e art. 86 LPP), tra
cui il funzionario incaricato della Cassa e ciò a garanzia del trattamento
confidenziale dei dati personali dell’assicurato;
- l’attore
contesta inoltre di aver autorizzato il versamento alla Cassa di due prestazioni
di libero passaggio, la prima di fr. 2'376.-- (fr. 2'488.05 – 112.05
d’interessi dedotti) della __________ e la seconda di fr. 11'173.45 della Fondazione
di libero passaggio di __________;
- la
succitata censura non è in casu ricevibile in quanto dovrebbe essere indirizzata
agli istituti previdenziali che hanno proceduto ai contestati trasferimenti;
- va
comunque ricordato che per legge (art. 3 cpv. 1 LFLP) nel caso in cui
l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve
versare la prestazione d’uscita. Qualora l’assicurato non entra in nuovo
istituto deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma
ammissibile intende mantenere la previdenza (art. 4 cpv. 1 LFLP). Se l’as-sicurato
entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di passaggio devono
versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare
la protezione previdenziale (art. 4 cpv. 2bis LFLP);
- pertanto
i trasferimenti delle prestazioni di libero passaggio in parola sono avvenuti per
legge;
- relativamente
al secondo versamento, agli atti si evince in o-gni caso come nel luglio 2003
l’attore abbia firmato la domanda di chiusura del conto di libero passaggio presso
la Fondazione di libero passaggio di __________, autorizzando quindi il
trasferimento della prestazione di libero passaggio alla Cassa convenuta (doc.
V);
- per
quel che concerne il computo delle prestazioni di libero passaggio apportate,
nella risposta di causa la Cassa, a cui va prestata adesione, ha spiegato
quanto segue:
"
(...)
b) Affiliazione alla Cassa pensioni -
modalità di computo prestazioni di libero passaggio.
Al
momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni (cfr. __________) l'Amministrazione
della Cassa, sulla base delle indicazioni dell'assicurato, ha chiesto il
trasferimento della prestazione di libero passaggio alla precedente Istituzione
di previdenza. La prestazione di libero passaggio pervenuta è stata computata
in ragione di fr. 2'376.00, permettendo l'acquisto di 107 giorni di assicurazione
e riportando quindi la data di affiliazione, retroattivamente al __________.
La
situazione previdenziale dell'assicurato è stata quindi aggiornata ad eccezione
della registrazione nel supporto informatico. Questa situazione ha sì determinato
una carenza d'informazione nei confronti dell'assicurato, ma non ha leso in
nessun modo i suoi diritti. Infatti, al verificarsi dell'evento, la situazione
sarebbe stata in ogni caso rettificata; nella fattispecie si è del resto posto
rimedio a questa mancanza non appena l'assicurato ha chiesto informazioni.
Successivamente, l'Amministrazione della
Cassa pensioni, su indicazione della controparte, ha chiesto alla Fondazione di
libero passaggio, __________ il trasferimento a favore del signor AT 1 della
prestazione giacente sul conto di libero passaggio a lui intestato (cfr. allegato
n. 2).
A valuta 14 novembre 2003 la Fondazione di
libero passaggio __________ ha versato l'importo di fr. 11'227.90 a favore del
signor AT 1; questo importo ha permesso all'assicurato di acquistare 302 giorni
di assicurazione.
In conclusione, a nostro parere, le
prestazioni di libero passaggio sono state computate correttamente in favore
dell'assicurato e pertanto, fatta astrazione dall'errore d'informazione
verificatosi in occasione del trasferimento della prestazione di libero
passaggio da parte della __________, la situazione previdenziale della
controparte è stata definita in modo congruente con le disposizioni in vigore a
quel momento. (...)" (Doc. IV, pag. 39
- l’apporto
delle prestazioni di libero passaggio ha dunque per-messo all’assicurato di
acquisire giorni d’affiliazione alla Cassa ciò che ha comportato un aumento
della pensione d’inva-lidità, motivo per cui un’eventuale retrocessione degli importi
di libero passaggio contestati comporterebbe una riduzione della prestazione assicurativa
in discussione;
- la
questione sollevata dall’attore circa la deduzione apportata dalla Cassa di fr.
__________ d’interessi dalla prestazione di libero passaggio versata dalla __________
non è rilevante poiché il succitato importo è talmente esiguo che non permetterebbe
l’acquisizione di ulteriori giorni di assicurazione e quindi non influisce
sull’ammontare della pensione d’invalidi-tà;
- l’attore
chiede inoltre di “riesaminare l’intera situazione in considerazione della
mia Petizione inoltrata al TRAM il __________ (con copia al Gran Consiglio, al
Ministero Pubblico e al Consiglio della Magistratura) contro la Decisione del
Consiglio di Stato n. __________ del __________ “. Nella misura in cui la
decisione del TRAM, al momento attuale non ancora emes-sa, dovesse avere ripercussioni
sull’ammontare del salario assicurato, determinante per la fissazione della
pensione d’invalidità (art. 25 Lcpd), spetterà all’attore chiedere alla Cassa
pensioni un adeguamento della prestazione assicurativa;
- non
ricevibile è la domanda dell’attore il quale chiede che siano “sostenuti da
questo TCA e promossi dal MP tutti gli accertamenti e le indagini inerenti al
cosiddetto “Caso AT 1”, come auspicato e già ordinato anche dalla CRP con
decisione del __________”. A prescindere dal fatto che l’as-sicurato fa
riferimento ad una procedura penale che quindi sfugge alla competenza dello
scrivente Tribunale, determinante è che nel caso in esame la Cassa convenuta ha
avuto a disposizione tutti i dati assicurativi necessari per calcolare la
pensione d’invalidità, il cui calcolo è stato verificato e risulta essere corretto;
- è
opportuno ricordare all’attore che questa non è la sede per presentare le proprie
rimostranze in merito alla sua vicenda lavorativa presso il Cantone ed ai
successivi sviluppi della stessa;
- da
ultimo, la richiesta di essere “sentito personalmente e/o, se necessario, eventualmente
anche in contraddittorio”, non può essere accolta senza per questo ledere
il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.
1.
CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di or-ganizzare
un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione
di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare
un simile obbligo (SVR 2006 BVG Nr. 19; STFA 8 novembre 1999 nella causa H., H
74/99; DTF 122 V 47, 124 V 90). Va poi ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bun-des, p. 47, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 274; DTF 122 II 469,
122.
III 223, 119 V 344), circostanza che corrisponde al caso in esame;
- in
conclusione, visto quanto sopra, questo TCA non può che rilevare come la Cassa
abbia rispettato le norme di legge applicabili alla fattispecie in esame e
confermare la pensione d’invalidità stabilita con comunicazione 28 febbraio
2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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