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34.2006.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 agosto 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti inerenti il cosiddetto “caso AT 1” e di essere sentito. Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo;

- con

risposta di causa 6 marzo 2006 la Cassa ha postulato la reiezione della petizione

sostenendo di non aver violato alcuna norma legale e rispettato la procedura. Quali

allegati essa ha prodotto due documenti:

·

lo scritto 28 febbraio 2006 in cui la convenuta

ha informato l’assicurato di dover ricalcolare la pensione d’invalidità e di

assegnare il supplemento in favore della figlia __________. Inoltre nel

medesimo scritto essa ha allestito il conteggio delle prestazioni d’invalidità

arretrate dal 21 gennaio al 28 febbraio 2006 (doc. III/1);

·

la comunicazione 28 febbraio 2006, che annulla

la precedente del 30 gennaio 2006, dove la Cassa ha riconosciuto

all’assicurato, oltre alla rendita d’invalidità al 100%, anche il supplemento

di rendita per la figlia __________ portando la prestazione mensile a fr. 2'544.--

(doc. III/21);

- con

lettera 17 marzo 2006 l’attore ha ribadito quanto sostenuto in petizione;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- trattandosi

nel caso concreto di una controversia tra un istituto di previdenza ed un

avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art.

73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35, 125 V 168);

- fra

le diverse prestazioni assicurative, la Cassa eroga una pensione d’invalidità

(art. 15 lett. b Lcpd).

L’art.

16a Lcpd ha il seguente tenore:

"

1La

pensione d’ invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto

alla rendita federale d’ invalidità (AI).

2Il versamento delle prestazioni della Cassa

inizia il mese successivo alla delibera dell’ Ufficio AI, ma al più presto

dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

3Rimane riservato l’ art. 29a della presente

legge;"

Per

quel che concerne la determinazione della pensione d’in-validità, l’art. 25

Lcpd prevede quanto segue:

"

1La pensione d’ invalidità è calcolata secondo l’ aliquota

e il grado d’occupazione medio validi per la pensione di vecchiaia che l’

assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni. L’ aliquota massima è il 60%.

2Fino ai 48 anni, lo stipendio determinante

ai fini del calcolo della pensione d’invalidità è l’ ultimo stipendio

assicurato.

3Dai 49 ai 57 anni, lo stipendio determinante

ai fini del calcolo della pensione d’ invalidità è la media di 10 stipendi

assicurati, ma al minimo il 90% dell’ ultimo stipendio assicurato. Gli stipendi

assicurati sono quelli conseguiti dai 49 anni fino all’ età di pensionamento

per invalidità, più lo stipendio assicurato all’ età di 49 anni moltiplicato

per il numero di anni mancanti al limite di 10.

4Dai 58 anni, lo stipendio ai fini del

calcolo della pensione d’ invalidità è la media degli stipendi assicurati degli

ultimi 10 anni, ma al minimo il 90% dell’ ultimo stipendio assicurato.

5La percentuale della rendita d’ invalidità è

aumentata del 10% dell’ aliquota di vecchiaia per ogni figlio beneficiario di

una rendita completiva AVS/AI ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli

del 50%.

6Nei casi in cui l’ invalidità non è

riconosciuta dall’ AI la pensione per figli è del 20% per ogni figlio,

calcolata sulla pensione di vecchiaia dall’ età di affiliazione al limite di

età, ritenuto tuttavia un massimo del 60%.

7Per lo stesso figlio un solo beneficiario ha

diritto al supplemento percentuale."

- nel

caso in esame, come visto, con sentenza 7 novembre 2005 questo Tribunale, in

accoglimento del ricorso 6 maggio 2004 contro la decisione su opposizione 23

marzo 2004 del-l’Ufficio AI, ha posto l’attore al beneficio di una rendita intera

d’invalidità dal 1° marzo 2003 (cfr. inc. TCA __________);

- la

Cassa, respinta la domanda di anticipo della pensione ex art. 29a Lcpd, ha proceduto

alla determinazione della pensione d’invalidità conformemente all’art. 25 Lcpd,

ponendo l’ini-zio dell’erogazione della prestazione assicurativa, una volta

esaurito il diritto al salario ai sensi dell’art. 23 Lstip, al 21 gen-naio

2004, così come prescrive l’art. 16a cpv. 2 Lcpd. Con la seconda comunicazione 28

febbraio 2006 la Cassa ha inoltre riconosciuto il supplemento per la figlia __________

(art. 25 cpv. 5 Lcpd);

- nella

risposta di causa la Cassa ha esposto il calcolo della pensione d’invalidità,

rimasto tra l’altro incontestato:

" (...)

c) Modalità di calcolo delle prestazioni d'invalidità:

La controparte, tenuto conto delle censure di natura

procedurale sollevate, chiede a codesto lodevole Tribunale di verificare tutti

i conteggi e se del caso di procedere alla loro rettifica.

Tenuto conto della premessa iniziale provvediamo quindi

ad indicare in dettaglio le modalità di calcolo delle prestazioni d'invalidità

a contare dal 21 gennaio 2004:

■ periodo

di assicurazione: __________:

compresa la rivalutazione di 1/3: __________

giorni

■ apporto __________:

__________ giorni

■ Totale periodo di assicurazione

complessivo __________ giorni

■ % di diritto pensione base: __________ __________%

360

■ % Di figlia __________: __________%

■ stipendio assicurato al 20 gennaio

2004: fr. __________

c1) Prestazioni di diritto al 21 febbraio 2004:

■ pensione base:

__________% di fr. __________ = fr.

__________ : 13 fr. __________

■ supplemento figlia __________:

__________% di fr. __________ = fr.

__________ : 13 fr. __________

■ Totale mensile fr.

__________

c2) Prestazioni di diritto al 1 gennaio 2005:

■ pensione base: fr. __________

■ rincaro 0.7% fr.

__________

■ Totale fr. __________ : 13 fr.

__________

■ suppl. figlia __________: fr.

__________

■ rincaro 0.7% fr.

__________

■ Totale fr.

__________ : 13 fr. __________

Totale mensile fr.

__________

c3) Prestazioni di diritto al 1 gennaio 2006:

■ pensione base: fr. __________

■ rincaro 0.5%: fr.

__________

■ Totale fr. __________ : 13 fr.

Considerandi

__________ ■ suppl. figlia __________: fr.

__________

■ rincaro 0.5% fr.

__________

■ Totale Fr.

__________ : 13 fr. __________

Totale mensile fr.

__________

Per quanto riguarda il calcolo inerente alle

prestazioni da versare per il periodo 21 gennaio 2004 / 28 febbraio 2006

alleghiamo la lettera inviata all'interessato in data 28 febbraio 2006

(allegato n. 3)." (Doc. IV, pag. 3-4)

- l’attore

rimprovera innanzitutto alla Cassa di non essersi attenuta all’autorizzazione da

lui ricevuta di consultare gli atti medici che lo riguardano presso l’Ufficio AI

ed il medico curante, avendo infatti il funzionario incaricato fattosi consegnare

l’in-carto direttamente dall’Ufficio AI;

- la

Cassa ha invece fatto presente di non aver acquisito l’in-carto dell’AI in

quanto l’assicurato di sua spontanea volontà aveva consegnato al funzionario

incaricato la perizia psichiatrica del dr. __________, togliendo le pagine 2 e

9.

(cfr. risposta di causa, punto II a), mentre l’attore ha ribadito di ritenere

illegale il fatto che lo stesso funzionario abbia consultato gli atti medici

presso il proprio ufficio e che l’amministrazione della Cassa non aveva alcun

interesse di conoscere l’anamnesi personale e familiare (cfr. replica p. 2);

- l’art.

19.

cpv. 4 Rcpd stabilisce che “l’assicurato deve autorizzare per iscritto la

Cassa pensioni ad assumere le informazioni necessarie all’apprezzamento del caso”,

mentre il princi-pio del trattamento dei dati personali è codificato anche al-l’art.

85a LPP il cui primo capoverso recita come segue: “gli organi incaricati di

applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione

possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di

particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere

i compiti conferiti loro dalla presente legge…”;

- nel

concetto di consultazione degli atti va in particolare intesa anche

l’acquisizione diretta di documentazione necessaria per la trattazione del caso

(art. 8 cpv. 3 lett. a OPGA che prescrive che l’assicuratore deve trasmettere

per consultazione gli atti o copia di essi all’autorità richiedente; cfr. anche

Kieser, Kommentar zum ATSG, 2003, ad art. 47 N.18 p. 474):

- pertanto,

ammesso che la Cassa abbia effettivamente acquisito gli atti AI, essa non ha

commesso alcun illecito;

- non

va poi dimenticato l’obbligo di segretezza che incombe alle persone incaricate

di applicare le disposizioni previdenziali (art. 59 Lcpd e art. 86 LPP), tra

cui il funzionario incaricato della Cassa e ciò a garanzia del trattamento

confidenziale dei dati personali dell’assicurato;

- l’attore

contesta inoltre di aver autorizzato il versamento alla Cassa di due prestazioni

di libero passaggio, la prima di fr. 2'376.-- (fr. 2'488.05 – 112.05

d’interessi dedotti) della __________ e la seconda di fr. 11'173.45 della Fondazione

di libero passaggio di __________;

- la

succitata censura non è in casu ricevibile in quanto dovrebbe essere indirizzata

agli istituti previdenziali che hanno proceduto ai contestati trasferimenti;

- va

comunque ricordato che per legge (art. 3 cpv. 1 LFLP) nel caso in cui

l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve

versare la prestazione d’uscita. Qualora l’assicurato non entra in nuovo

istituto deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma

ammissibile intende mantenere la previdenza (art. 4 cpv. 1 LFLP). Se l’as-sicurato

entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di passaggio devono

versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare

la protezione previdenziale (art. 4 cpv. 2bis LFLP);

- pertanto

i trasferimenti delle prestazioni di libero passaggio in parola sono avvenuti per

legge;

- relativamente

al secondo versamento, agli atti si evince in o-gni caso come nel luglio 2003

l’attore abbia firmato la domanda di chiusura del conto di libero passaggio presso

la Fondazione di libero passaggio di __________, autorizzando quindi il

trasferimento della prestazione di libero passaggio alla Cassa convenuta (doc.

V);

- per

quel che concerne il computo delle prestazioni di libero passaggio apportate,

nella risposta di causa la Cassa, a cui va prestata adesione, ha spiegato

quanto segue:

"

(...)

b) Affiliazione alla Cassa pensioni -

modalità di computo prestazioni di libero passaggio.

Al

momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni (cfr. __________) l'Amministrazione

della Cassa, sulla base delle indicazioni dell'assicurato, ha chiesto il

trasferimento della prestazione di libero passaggio alla precedente Istituzione

di previdenza. La prestazione di libero passaggio pervenuta è stata computata

in ragione di fr. 2'376.00, permettendo l'acquisto di 107 giorni di assicurazione

e riportando quindi la data di affiliazione, retroattivamente al __________.

La

situazione previdenziale dell'assicurato è stata quindi aggiornata ad eccezione

della registrazione nel supporto informatico. Questa situazione ha sì determinato

una carenza d'informazione nei confronti dell'assicurato, ma non ha leso in

nessun modo i suoi diritti. Infatti, al verificarsi dell'evento, la situazione

sarebbe stata in ogni caso rettificata; nella fattispecie si è del resto posto

rimedio a questa mancanza non appena l'assicurato ha chiesto informazioni.

Successivamente, l'Amministrazione della

Cassa pensioni, su indicazione della controparte, ha chiesto alla Fondazione di

libero passaggio, __________ il trasferimento a favore del signor AT 1 della

prestazione giacente sul conto di libero passaggio a lui intestato (cfr. allegato

n. 2).

A valuta 14 novembre 2003 la Fondazione di

libero passaggio __________ ha versato l'importo di fr. 11'227.90 a favore del

signor AT 1; questo importo ha permesso all'assicurato di acquistare 302 giorni

di assicurazione.

In conclusione, a nostro parere, le

prestazioni di libero passaggio sono state computate correttamente in favore

dell'assicurato e pertanto, fatta astrazione dall'errore d'informazione

verificatosi in occasione del trasferimento della prestazione di libero

passaggio da parte della __________, la situazione previdenziale della

controparte è stata definita in modo congruente con le disposizioni in vigore a

quel momento. (...)" (Doc. IV, pag. 39

- l’apporto

delle prestazioni di libero passaggio ha dunque per-messo all’assicurato di

acquisire giorni d’affiliazione alla Cassa ciò che ha comportato un aumento

della pensione d’inva-lidità, motivo per cui un’eventuale retrocessione degli importi

di libero passaggio contestati comporterebbe una riduzione della prestazione assicurativa

in discussione;

- la

questione sollevata dall’attore circa la deduzione apportata dalla Cassa di fr.

__________ d’interessi dalla prestazione di libero passaggio versata dalla __________

non è rilevante poiché il succitato importo è talmente esiguo che non permetterebbe

l’acquisizione di ulteriori giorni di assicurazione e quindi non influisce

sull’ammontare della pensione d’invalidi-tà;

- l’attore

chiede inoltre di “riesaminare l’intera situazione in considerazione della

mia Petizione inoltrata al TRAM il __________ (con copia al Gran Consiglio, al

Ministero Pubblico e al Consiglio della Magistratura) contro la Decisione del

Consiglio di Stato n. __________ del __________ “. Nella misura in cui la

decisione del TRAM, al momento attuale non ancora emes-sa, dovesse avere ripercussioni

sull’ammontare del salario assicurato, determinante per la fissazione della

pensione d’invalidità (art. 25 Lcpd), spetterà all’attore chiedere alla Cassa

pensioni un adeguamento della prestazione assicurativa;

- non

ricevibile è la domanda dell’attore il quale chiede che siano “sostenuti da

questo TCA e promossi dal MP tutti gli accertamenti e le indagini inerenti al

cosiddetto “Caso AT 1”, come auspicato e già ordinato anche dalla CRP con

decisione del __________”. A prescindere dal fatto che l’as-sicurato fa

riferimento ad una procedura penale che quindi sfugge alla competenza dello

scrivente Tribunale, determinante è che nel caso in esame la Cassa convenuta ha

avuto a disposizione tutti i dati assicurativi necessari per calcolare la

pensione d’invalidità, il cui calcolo è stato verificato e risulta essere corretto;

- è

opportuno ricordare all’attore che questa non è la sede per presentare le proprie

rimostranze in merito alla sua vicenda lavorativa presso il Cantone ed ai

successivi sviluppi della stessa;

- da

ultimo, la richiesta di essere “sentito personalmente e/o, se necessario, eventualmente

anche in contraddittorio”, non può essere accolta senza per questo ledere

il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.

1.

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di or-ganizzare

un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione

di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di

parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare

un simile obbligo (SVR 2006 BVG Nr. 19; STFA 8 novembre 1999 nella causa H., H

74/99; DTF 122 V 47, 124 V 90). Va poi ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bun-des, p. 47, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 274; DTF 122 II 469,

122.

III 223, 119 V 344), circostanza che corrisponde al caso in esame;

- in

conclusione, visto quanto sopra, questo TCA non può che rilevare come la Cassa

abbia rispettato le norme di legge applicabili alla fattispecie in esame e

confermare la pensione d’invalidità stabilita con comunicazione 28 febbraio

2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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