Lexipedia

Decisione

34.2006.50

Divorzio. Divisione degli averi previdenziali. Prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione. Carettere vincolante della chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio.

1 giugno 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC

41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio

2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al

momento del matrimonio (1. settembre 1995) AT 1 (nato il 5 febbraio 1972 e quindi

non ancora sottoposto all’assicurazione vecchiaia alla data del matrimonio,

cfr. art. 7 cpv. 1 LPP) disponesse di averi pre-videnziali, mentre che al momento

del divorzio (19 settembre 2006, data della crescita in giudicato della sentenza

di divorzio; DTF 132 V 236) egli disponeva di una prestazione d’uscita

di fr. 20'359.50 presso la AT 2 (XX). Su richiesta del TCA detta fondazione ha

comunicato che in data 8 maggio 2007 la prestazione d’uscita ammontava a fr.

23'452.10 (XXIV). Dal fascicolo emerge inoltre che nel settembre 2002 AT 1 ha

regolarmente prelevato, presso la __________, istituto previdenziale cui era in

precedenza assicurato, la somma di fr. 26'000.-- per il finanziamento della proprietà

d’abitazione di cui al fondo mappale n. __________ RFD di __________ (VII/C,

XII; cfr. pure: lettera 6 luglio 2006 del Pretore alle parti e notifica

di prelievo AFC del 18 ottobre 2002, in inc. pretorile; cfr. estratto RF, doc.

XIX/1). L’ammontare della prestazione presente al momento del divorzio come

pure il suddetto prelievo da parte di AT 1 non sono stati oggetto di

contestazione alcuna da parte degli ex coniugi nelle more della presente procedura;

-

AT 1, pur riconoscendo che prelievi effettuati in costanza di matrimonio per

il finanziamento della proprietà d’abitazione (art. 30c LPP) debbano essere

considerati come prestazione da dividersi in caso di divorzio, chiede tuttavia

che l’importo di fr. 26'000.-- non venga nella specie considerato ai fini della

divisione, sostenendo al proposito che nell’ambito delle trattative per la

stesura della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio CV 1

avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa su tale somma - ciò che

risulterebbe d’altronde pure, a mente dell’ex marito, dal punto n. 2 della

transazione conclusa dinanzi al Pretore il 16 marzo 2004 nell’ambito della procedura

speciale concernente l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale promossa

da CV 1 nel febbraio 2004, dove le parti hanno pattuito di assegnare in uso al

marito l’abitazione coniugale finanziata tramite suddetto prelievo -

rispettivamente che le parti avrebbe concordato di non considerare detto prelievo

ai fini della divisione. AT 1 rileva altresì come la richiesta di escludere

dalla divisione quanto prelevato anticipatamente per il finanziamento

dell’abitazione sia già stata formulata nelle more della procedura di divorzio

tramite scritto 26 luglio 2006 al Pretore (VII/A);

-

CV 1 si oppone fermamente a tale richiesta, facendo in sostanza rilevare di

non aver mai rinunciato ai suoi diritti sull’avere previdenziale del marito, ed

in particolare sull’importo anticipatamente prelevato per il finanziamento dell’abitazione.

Oltre a chiedere l’assegnazione di ripetibili, con istanza 4 ottobre 2006 essa

postula pure l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

-

richiesta dal TCA, nella sua veste di parte alla presente procedura, a prendere

posizione sulle rispettive allegazioni e conclusioni degli ex coniugi __________

quo alla divisione dell’importo oggetto di prelievo anticipato, la AT 2 è

rimasta silente;

-

prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà dell'abitazione non

ancora rimborsati al momento del divorzio non perdono la loro natura

previdenziale e mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio - senza

computo di interessi (DTF 128 V 230, SJ 2002 p. 489; Brunner,

Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der

Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss; Sandoz,

Prévoyance professionnelle et acquisition du logement par des personnes

mariées, in: FS Hausheer, pp. 315ss) - e devono quindi essere considerati come

una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122,

123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP; art. 331e cpv. 6 CO; DTF

Considerandi

133.

V 29 consid. 3.3.1, 132 V 332 consid. 3,

128.

V 230; SVR 2006 BVG n. 7; SJ 2002 pp. 489ss;

Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA

2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Walser, Berufliche

Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in:

SJ 200 p. 485);

- la richiesta di AT 1 di escludere dalla divisione l’importo prelevato

per il finanziamento dell’abitazione deve - a prescindere dalla fondatezza o meno degli argomenti addotti a sostegno

dell’asserita (e contestata) rinuncia da parte di CV 1

- essere disattesa in quanto non proponibile in questa

sede. Non considerare ai fini della divisione detto prelievo equivale infatti a

non riconoscere a CV 1 la metà della prestazione acquisita dal marito durante

il matrimonio e quindi ad operare una ripartizione diversa da quella stabilita dal

Pretore in maniera vincolante per il giudice competente a decidere a norma dei

combinati articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito dal

profilo materiale è limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del

divorzio (DTF 130 III 341, 128 V 46; STFA 16 agosto 2006

nella causa F. [B 116/03], 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]; Geiser,

cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC, p. 252; FF

1996.

I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC; DTF 133 V 29 consid. 3.3.1, dove

il TFA, in un caso dove era stato deciso dal giudice civile un riparto a metà, ha

tra l’altro precisato che il prelievo per l’abitazione era da includere nella

divisione; DTF 132 V 337, dove il TFA ha ammesso la possibilità per gli

ex coniugi, nell’ambito di una procedura ex art. 142 cpv. 2 CC e 25a LFLP, di

concludere una transazione dinanzi al giudice delle assicurazioni sociali

unicamente per quanto attiene alle modalità della divisione, senza possibilità

di modifica della quota di ripartizione stabilita dal giudice civile,

precisando che in tale contesto può essere fatta oggetto di transazione una

posticipazione della divisione dell’importo prelevato). A conoscenza del prelievo

avvenuto durante il matrimonio (cfr. lettera 27 giugno 2006, con annesso, del

patrocinatore di AT 1 al Pretore e lettera 6 luglio 2006 del Pretore alle parti,

in inc. pretorile), delle pattuizioni contenute nella convenzione 10/13 ottobre

2005.

(I) e della richiesta di cui allo scritto 26 luglio 2006 del legale di AT

1.

(VII/A), il giudice del divorzio ha nondimeno ritenuto di stabilire a favore

di CV 1 un ripartizione a metà dell’avere acquisito dal marito durante il

matrimonio, prescindendo quindi dall’applicazione dell’art. 123 CC che gli avrebbe

consentito, in particolare sulla base della summenzionata richiesta 26

luglio 2006 (VII/A), di decidere diversamente escludendo segnatamente

dalla divisione suddetto prelievo (in argomento cfr. Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, ad art. 122/141-142, n. 44). L’art. 123 CC disciplina infatti i casi in cui può essere derogato al principio

della ripartizione a metà ex art. 122 CC sia per rinuncia totale o

parziale (cpv. 1) - le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il coniuge

rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per

l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (art. 141

cpv. 3 CC), ritenuto che la pattuizione di una rinuncia deve essere chiara e

completa (art. 140 cpv. 2 CC) - sia per rifiuto da parte del giudice del

divorzio in tutto o in parte della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente

iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione

economica dei coniugi posteriormente al divorzio (sul punto cfr. Geiser,

Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht

(art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 92ss; DTF 129 III 577; FamPra

2003.

pp. 416ss; Sutter/Freiburghaus, op. cit., ad art 123 n. 3ss, 10ss; Baumann/Lauterburg, Fam/Pra/Kommentar,

2000, ad art. 123 n. 34ss, 112ss);

- l’ammontare

complessivo della prestazione acquisita da AT 1 durante il matrimonio e

soggetta a divisione si compone quindi dell’avere di fr. 20'359.50 esistente al

momento del divorzio presso la AT 2 e dell’importo di fr. 26'000.-- prelevato

nel settembre 2002 per il finanziamento dell’abitazione;

-

stante un avere complessivo da dividere di fr. 46'359.50 e considerata la

chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1

spetta quindi una prestazione di fr. 23'179.75 che dovrà esserle accreditata da

parte della AT 2, presso cui AT 1 dispone (valuta 8 maggio 2007) di un

avere di fr. 23'452.10 (cfr. supra);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 23'179.75, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 19 settembre 2006 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso

la __________, dove essa ha nel frattempo aperto un conto di libero passsaggio

(IV; cfr. modulo d’apertura conto, in inc. pretorile);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 46'359.50.

2.- E'

fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1, sul conto di

libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 23'179.75

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19

settembre 2006.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.-

AT 1 verserà a CV 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria 4 ottobre 2006.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster