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Decisione

34.2006.52

Rendita d'invalidità del 2° pilastro. Interruzione del nesso temporale. Obbligo di versamento di un quarto di rendita a carico di uno dei due istituti previdenziali convenuti

9 dicembre 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti (SVR 1994 BVG p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.6. L’art.

26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2

l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni

regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che

l’assicurato riscuote il salario completo.

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più

presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

2.7. Secondo

la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise

quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance

au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";

cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA non

pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa B., B 64/99).

Secondo

la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di

previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di

lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato

presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e

l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF

130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V

117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso

il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V

117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).

Quindi,

ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale

obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità

di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute

alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità

lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è

riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia

psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni

(SZS 2003 p. 361).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando

dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in

particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività

precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base

dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in

un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;

questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un

reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

Il

TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di

lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a

quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118

consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva

stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita

solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30

novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 pp. 66/67).

Per

risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso

concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del

medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.

Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un

guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS

2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG n. 18 p. 69segg.; DTF 123 V

264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In

questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto

della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di

ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni

sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa

l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il

riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati

del tentativo di ripresa del lavoro (STFA 30 ottobre 2002 nella causa P., B

4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

2.8. Nel

caso in esame, siccome gli istituti di previdenza convenuti non sono stati coinvolti

nella procedura AI - e quindi non hanno potuto usufruire del loro diritto di

ricorso autonomo in tale ambito (DTF 129 V 73 segg.) -, la questione litigiosa riguardante

l’inizio dell’incapacità lavorativa causante l’invalidità, determinante per

accertare l’eventuale obbligo di prestazione, può essere esaminata senza

vincolo alla decisione su opposizione (contestata) del 7 dicembre 2006 (cfr. STF

31 agosto 2007 nella causa Z, B 68/06, consid. 5).

2.9. Al

fine di dirimere con il necessario convincimento anche la parallela vertenza in

ambito AI, il TCA ha di ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM.

Dal

referto 2 gennaio 2006 (doc. Al 35) risulta che i periti, dopo aver esposto

dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne:

psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e pneumologica

(dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici,

nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti

hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombo vertebrale con/su:

-

componente spondilogena

all'altro inferiore di sin.;

-

pregressa possibile

irritazione della radice S1 a sin.;

-

alterazioni degenerative

significative;

-

in particolar modo

osteocondrosi con spondilosi anteriore L5-S1;

-

interessamento anche dei

segmenti L3-L5;

-

ernia discale L5-S1 (MRI

del 22.08.2003).

Periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla

sin. Con/su:

-

piccola calcificazione

del tubercolo maggiore a sin..

Epicondilopatia radiale a ds..

Distimia (F34.1).

Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4).

5.2 Diagnosi senza influeza sulla capacità

lavorativa:

Alluce valgo bilaterale.

Pregressi episodi anamnestici di artrite urica in

terapia attualmente con Allopurinolo.

Situazione famigliare compromessa (Z63.8).

Anemia (anamnesticamente beta-thalassemia minor).

Gastriti e litiasi biliare anamnestiche.

Pregresse coliche renali.(…)" (Doc. XVIII pag. 17,

inc. 32.2007.27)

Tenuto

conto delle risultanze delle consultazioni specialistiche, nonché degli ulteriori

accertamenti eseguiti, i periti hanno ritenuto l’assicurato abile al 20% nella

professione precedentemente svolta di autista. In attività adeguate leggere,

rispettose delle limitazioni fisiche esposte in perizia e tenendo conto anche

delle patologia psichiatrica, la residua capacità lavorativa è stata valutata

nella misura del 60% (pagg. 24 e 25 della perizia).

Circa

l’evoluzione dell’inabilità lavorativa, nella perizia si legge:

"

(...)

Il peritando presenta un'incapacità lavorativa del 80%

come autista di autocarri pesanti, muratore-manovale edile e fabbro dall'agosto

2003 (come codificato agli atti) e continua. Successivamente non vi è più

stata nessuna modificazione della capacità lavorativa per le attività appena

svolte. Per le attività rispettose dei limiti funzionali descritti

precedentemente, il peritando presenza una capacità lavorativa del 60%

(presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) dal gennaio 2007

(inizio delle cure psichiatriche presso il Dr. __________) e continua.

Per il periodo fra agosto 2003 e la fine 2006 il

peritando presentò una capacità lavorativa del 80% (presenza durante tutto il

giorno ma con rendimento ridotto) nella attività rispettose dei limiti

descritti ai nostri precedenti punti.

(sottolineature del redattore; doc. XVIII pag. 27, inc.

32.2007.27)

Presa

visione della citata perizia, in data 2 luglio 2008 l’Ufficio AI ha osservato:

"

Preso atto delle

risultanze peritali ("Per le attività rispettose dei limiti funzionali descritti

(...), il peritando presenta una capacità lavorativa del 60% (...) dal gennaio

2007 (...) e continua. Per il periodo fra agosto 2003 e la fine 2006 il peritando

presentò una capacità lavorativa del 80% (...) nelle attività rispettose

dei limiti descritti"), con particolare riferimento alle valutazioni e

conclusioni 20 maggio 2005 (attività esigibili) e 21 novembre 2006 (massima

riduzione dal reddito d'invalido) della consulente specialista in integrazione

professionale, si osserva come con una capacità di lavoro del 60% si ottiene

una capacità di guadagno residua del 41.79% (reddito d'invalido in funzione

della capacità di lavoro residua effettivamente utilizzabile a fini produttivi:

fr. 25'766.--) mentre con una capacità di lavoro dell'80% (reddito d'invalido:

fr. 34'355.--) risulta essere presente un grado d'invalidità del 44%. La

decisione impugnata risulta pertanto erroneamente favorevole all'assicurato."

(Doc. XX, inc. 32.2007.27)

Occorre

ora stabilire quale dei due istituti previdenziali convenuti deve rispondere dell’incapacità

lavorativa, sia dal lato somatico che da quello psichico, che ha portato all’invalidità

dell’assicura-to.

2.10. Dal

punto di vista somatico, come valutato dal SAM, la rilevante e durevole

inabilità lavorativa decorre dal 20 agosto 2003, ciò che conferma l’inizio

dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI fissato dall’Ufficio AI nella

decisione su opposizione contestata.

In

sintesi, la CV 2 evidenzia che al 20 agosto 2003 l'attore non era più assicurato

e che esso non deve quindi rispondere della susseguente invalidità. La Fondazione

CV 1 sostiene invece che la patologia invalidante è da far risalire almeno al 2000,

prima quindi che l’attore fosse ad essa assicurato.

Ora,

dagli atti di causa si evince che, precedentemente al 20 agosto 2003,

l’assicurato aveva avuto dei periodi d’incapacità lavorativa. In particolare, a

seguito del blocco lombare avvenuto il 20 novembre 2000 (cfr. rapporto 18

dicembre 2000 del dr. __________, doc. AI 24-3, inc. 32.20007.27) egli à stato

inabile (alternativamente al 100% ed al 50%) per quattro mesi, sino al 25 marzo

2001 (cfr. fogli per l’indennità giornaliera __________ e __________; doc. AI

24-6 e 7, inc. 32.2007.27). Il 9 e 15 novembre 2001 egli risultava inabile al

100%; nel 2002, dal 3 giugno al 30 settembre (cfr. attestazione __________ 23

novembre 2004; doc. AI 16-1, inc. 32.2007.27). Queste incapacità lavorative

sono state confermate all’Ufficio AI dalla __________ mediante “questionario

del datore di lavoro” compilato il 15 novembre 2004 (doc. AI 13.3). Va poi

evidenziato che il rapporto lavorativo ha preso termine il 14 settembre 2002

per motivi “privati” (cfr. lettera 13 settembre 2002 dell’ex datore di lavoro;

doc. AI 1-8, inc. 32.2007.27 ed il citato attestato 15 novembre 2004).

Con

effetto 28 ottobre 2002 l’assicurato si è poi iscritto all’assicurazione contro

la disoccupazione per un impiego al 100% (cfr. doc. AI 1-6; 1-14).

Nel

giugno 2003 egli è entrato alle dipendenze dalla ditta __________. in qualità

di autista, cessando il 30 settembre 2003 la sua attività per disdetta del

datore di lavoro (“durante il suo operato durante il periodo di prova di 2

mesi non lo riteniamo idoneo per svolgere le mansioni chieste”, cfr.

disdetta 20 agosto 2003; doc. AI 1.4).

Orbene,

esaminate attentamente le risultanze istruttorie, è da ritenere esservi stata

un’interruzione del nesso temporale tra la sindrome lombo-vertebrale

(manifestatasi nel 2000) e l’inizio dell’anno di attesa (agosto 2003).

Va

innanzitutto fatto presente che durante sette mesi (28 ottobre 2002 – 31

maggio 2003) l’attore è stato iscritto all’assicurazione contro la

disoccupazione per un’attività a tempo pieno. Vero che nel caso in cui un

assicurato non svolge un’attività durante il periodo in cui percepisce delle

indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione la sua abilità lavorativa

non è dimostrata, ma tuttavia, egli l’ha manifestata verso l’esterno (STFA 21

novembre 2002 nella causa H, consid. 3.2, riassunta in SZS 2003 p. 509, e citata

da Vetter, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, p. 91). Inoltre, a questa circostanza

la giurisprudenza attribuisce una certa rilevanza nell’ambito della valutazione

dell’esistenza di un’incapacità lavorativa (SZS 2001 p. 509 e STF 15 maggio

2007 nella causa M., B 131/06; STF 12 marzo 2007 nella causa S., B 40/06). Non va comunque dimenticato che prima dell’iscrizione alla cassa di

disoccupazione, dal 3 giugno 2002 sino al 14 settembre 2002 (cessazione del

rapporto lavorativo), l’attore ha lavorato a tempo pieno. Inoltre, egli ha terminato

la sua attività di autista presso la __________ per motivi privati e quindi non

legati a problemi di salute. Del resto, durante il periodo di disoccupazione

non è attestata alcuna incapacità lavorativa (sull’importanza della prova

dell’incapacità lavorativa, cfr. STF 11 settembre 2008 nella causa B,

9C_368/2008, consid. 2). Al riguardo, infatti, i periti hanno così risposto alla

domanda no. 1 proposta dal TCA:

"

(...)

1. Nel periodo settembre 2002 (cessazione

dell'attività lucrativa presso __________) - giugno 2003 (inizio attività

presso la __________) l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa durevole

che ha portato all'attuale invalidità?

Il peritando lasciò il datore di lavoro __________,

__________ sua sponte. Secondo la documentazione in nostro possesso e i dati

anamnestici non vi fu un'incapacità lavorativa durevole nel periodo fra il

settembre 2002 e il giugno 2003. (...)"

(Doc. XVIII pag. 28, inc. 32.2007.27)

Non

essendo data, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali, un’incapacità lavorativa (almeno del 20%) continua ed ininterrotta dal

2000, l’inizio dell’inabilità, che ha portato all’invalidità, è da porre al 1°

agosto 2003, momento in cui l’assicurato era affiliato presso la Fondazione

__________.

2.11. Per

quel che concerne l’aspetto psichiatrico, è incontestato che la patologia extrasomatica

sia stata la causa del peggioramento delle condizioni di salute che ha causato

una maggiore incapacità lavorativa, con conseguente aumento del grado

d’invalidità. Occorre pertanto esaminare se l’insorgenza della patologia psichiatrica

invalidante è da ricondurre al periodo (1° giugno 2003 – settembre 2003) in cui

l’assicurato era assicurato alla Fondazione CV 1 (in argomento cfr. Stauffer,

Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 758, p. 282).

Rispetto

alla decisione AI (inabilità 50% in attività adeguate dal febbraio 2005),

i periti del SAM hanno valutato un’incapacità lavorativa del 40% in altre

attività confacenti, con decorrenza dal mese di gennaio 2007 (inizio

delle cure psichiatriche). Questa posizione è stata confermata nel complemento

peritale 8 agosto 2008 (XXVI inc. 32.2007.27). In esso i periti del SAM,

rispettivamente la dr.ssa __________, si sono distanziati dalla valutazione 25

febbraio 2005 eseguita dalla dr.ssa __________ per conto della __________ (doc.

AI 2-2). In quel rapporto la specialista in psichiatria, diagnosticate una

sindrome somatoforme (ICD 10; F45.5) ed un sospetto disturbo di personalità

paranoide (ICD 10; F 60.0), aveva escluso la ripresa di qualsiasi attività lucrativa.

Sta

di fatto che in entrambi i casi, l’inizio dell’incapacità lavorativa dovuta alla

nuova patologia invalidante (sindrome da dolore somatoforme) è da far risalire

ad un periodo successivo al rapporto previdenziale con la Fondazione CV 1.

Inoltre, non vi è alcun elemento che permetta di ipotizzare - durante il

periodo di affiliazione presso il citato istituto di previdenza, terminato

nell’ottobre 2003 (inclusivo dei trenta giorni successivi allo scioglimento del

rapporto di previdenza ai sensi dell’ art. 10 cpv. 3 LPP) -, la presenza di

un’incapacità lavorativa durevole almeno del 20% riconducibile alla patologia psichiatrica.

Infatti, anche volendo porre l’inizio dell’inabilità lavorativa, al più presto,

alla primavera 2004 (con rapporto 23 aprile 2004 i medici della Clinica __________

avevano annotato una discrepanza tra i dolori indicati e gli accertamenti

clinici eseguiti; doc. AI 10-21 inc. 32.2007.27), in quel momento l’assicurato

non era più assicurato.

In

conclusione, visto quanto sopra, la Fondazione __________ deve rispondere dell’invalidità

dovuta alle affezioni somatiche e non dell’aumento del grado dell’incapacità al

guadagno per motivi psichiatrici.

2.12. Nelle

osservazioni 11 luglio 2008 (XXVI) alla perizia SAM, la Fondazione CV 1, ha

rilevato che “se il Tribunale dovesse concludere che vi è stata interruzione

del nesso temporale, non esiste alcun diritto dell’attore alle pretazioni

d’invalidità dovuta alla sindrome lombovertebrale, perché il grado d’invalidità

non supera il 20% “.

A

torto.

Come

rilevato dallo stesso istituto previdenziale nelle citate osservazioni, la

nozione d’invalidità secondo il regolamento applicabile (art. 5 cpv. 1) è identica

a quella valida per l’AI (cfr. art. 16 LPGA) e quindi “il grado d’invalidità

deve essere calcolato in confronto con un’attività salariale adatta esigibile”.

La succitata percentuale del 20% si riferisce invece al grado d’inabilità lavorativa

in attività adeguate a causa delle problematiche reumatologiche.

Essendo il termine ex art. 29 LAI (cfr.

consid. 2.6) iniziato nel mese di agosto 2003, l’anno dell’eventuale diritto alla

rendita è da far risalire al 2004 ed è quindi applicabile il regolamento valido

dal 1° gennaio 1995 sino al 31 dicembre 2004 (doc. 1).

Quanto

al reddito da valido, nel 2004 senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe potuto percepire fr. 61'659 (cfr. rapporto 20 maggio 2005 del

consulente in integrazione professionale [doc. AI 27-1], contenuto anche negli

atti richiamati dall’Ufficio AI [cfr. XII]).

Conformemente

la giurisprudenza federale, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta

Corte federale ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con

orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.

4’588. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta

a fr. 4’771 mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x 12, la

quota di tredicesima essendo già compresa; cfr. STFA 18 febbraio 1999 nella

causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Tenuto conto di una riduzione del 25% per

motivi personali stabilita dal consulente in integrazione professionale AI

(cfr. rap-porto 21 novembre 2006; doc. AI 50-1 inc. 32.2007.27; contenuto anche negli atti richiamati dall’Ufficio AI [cfr. XII]),

valutazione che non presta fianco a critiche, nonché di una residua capacità

lavorativa dell’80%, il reddito da invalido ammonta a fr. 34'355.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 61'659 con il reddito ipotetico da

invalido di fr. 34'355 risulta un grado d’invalidità

del 44% ([61'659 - 34’355.] x 100 : 61'659), come rettamente osservato

dall’Ufficio AI nello scritto 2 luglio 2008 (XX inc. 32.2007.27; cfr. consid.

Considerandi

2.

).

Tenuto

conto che ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 del Regolamento sussiste il diritto alle

prestazioni per un’invalidità parziale superiore ad un quarto, con un

grado d’invalidità del 44% l’assicurato ha diritto alla corrispondente rendita

dal 1° agosto 2004.

In

conclusione, visto quanto sopra, nei confronti della CV 2 la petizione dev’essere

respinta; nei confronti della Fondazione CV 1 la petizione va invece

parzialmente accolta nel senso che quest’ultima è condannata a versare all’attore

un quarto di rendita dal 1° agosto 2004. Parzialmente vincente, l’assicurato,

rappresentato da un sindacato, ha diritto alla (parziale) rifusione delle spese

di patrocinio.

2.13

L’attore ha chiesto la corresponsione d’interessi di mora.

A

tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in

caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di

mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio 1992 per quanto

riguarda le prestazioni di vecchiaia).

Secondo

la giurisprudenza federale, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere

l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero

passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V

134.

consid. 4b.).

In

tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2

CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione

non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura

Dispositivo

dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal

proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore

(cfr. DTF 119 V 134).

In

casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli

interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.

Per

quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

"

il debitore in mora al

pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una

somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si

procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale."

(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)

Dagli

atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura

esecutiva nei confronti della Fondazione della CV 1. Di conseguenza gli

interessi di mora del 5% decorrono dal 6 ottobre 2006, data dell’inoltro della

petizione.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione nei confronti della Cassa pensione CV 2 é respinta.

2. La

petizione nei confronti della Fondazione collettiva LPP CV 1 é parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la Fondazione

collettiva LPP CV 1 è condannata a versare a AT 1 una prestazione d’invalidità

del 44%, dal 1° agosto 2004, oltre a interessi di mora al 5% dal 6 ottobre 2006.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Fondazione collettiva LPP CV 1 verserà all’attore fr. 1’000.-- di ripetibili

parziali (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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