34.2006.52
Rendita d'invalidità del 2° pilastro. Interruzione del nesso temporale. Obbligo di versamento di un quarto di rendita a carico di uno dei due istituti previdenziali convenuti
9 dicembre 2008Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2006.52
Data decisione, Autorità:
09.12.2008, TCA
Ricorso:
TF,9C_63/2009, 24.02.2009
Titolo:
Rendita d'invalidità del 2° pilastro. Interruzione del nesso temporale. Obbligo di versamento di un quarto di rendita a carico di uno dei due istituti previdenziali convenuti
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 23 LPP
art. 26 cpv. 1 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.52
BS/sc
Lugano
9 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione 6 ottobre 2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT
1, classe __________, è stato alle dipendenze, quale autista, della __________
dal 20 febbraio 1995 al 14 settembre 2002 ed è stato assicurato ai fini
previdenziali, per il tramite del datore di lavoro, presso la CV 2 (in seguito:
CV 2) dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 2002. Il versamento della prestazione
d’uscita è avvenuto il 30 ottobre 2002 (cfr. certificato d’uscita 22 ottobre
2002; doc. C).
In
seguito, dal 28 ottobre al 31 maggio 2003 e dal 29 settembre 2003 al 10 maggio
2004 l’assicurato ha beneficiato d’indennità di disoccupazione (cfr. atti dell’assicurazione
disoccupazione contenuti nell’incarto AI, doc. XII).
Dal
1° giugno 2003 al 30 settembre 2003 AT 1 ha lavorato presso la ditta __________
di __________ in qualità di autista. Ai fini previdenziali la ditta era affilata
alla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione CV 1). AT 1 è stato pertanto assicurato
al fondo di previdenza della CV 1 con effetto dal 1° giugno 2003 (doc. IV/4) e
sino al 30 settembre 2003 (cfr. notifica d’uscita; doc. 6). La prestazione
d’uscita, inclusa la prestazione di libero passaggio ricevuta dal precedente
ente previdenziale, è stata trasferita su un conto di libero passaggio,
indicato dall’assi-curato stesso (doc. IV/7).
1.2. Nell’ottobre
2004 AT 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. incarto
AI; doc. XII).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisioni 15 dicembre 2005
l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera (trascorso l’anno
di attesa ex art. 29c pv. 1 lett. b LAI, decorrente dal 1° agosto 2003) a far
da tempo dal 1° agosto 2004, prestazione ridotta a tre quarti di rendita con
effetto dal 1° maggio 2005 (doc. B). In data 7 dicembre 2006 l’amministrazione
ha respinto l’opposizione con cui l’assicurato aveva chiesto l’erogazione di
una rendita intera dal 1° agosto 2004, e confermato le decisioni del 15 dicembre
2005.
Contro
la decisione su opposizione 7 dicembre 2006 AT 1, rappresentato dal Sindacato RA
1, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso (inc. 32.2007.27), del quale si parlerà
nel prosieguo.
1.3. Una
volta ricevuta la decisione dell’Ufficio AI, AT 1, per il tramite del Sindacato
RA 1, ha chiesto, senza esito positivo, sia alla CV 2 che alla Fondazione CV 1
la corresponsione di una rendita d’invalidità (doc. F – I).
1.4. Con
la presente petizione AT 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto la condanna,
in solido o in alternativa, di entrambi gli istituti previdenziali al
versamento di una rendita d’invalidità dal 1° agosto 2004, evidenziando in
particolare quanto segue:
" (…)
2) Con scritto 10 ottobre 2005 (doc. F) e 14
novembre 2005 (doc. G) la scrivente organizzazione sindacale contattava le
Casse pensioni qui convenute per invitarle ad erogare le prestazioni di
invalidità. La __________ con scritto 28 ottobre 2005 (doc. H) rispondeva
prontamente che in conformità all'art. 23 della LPP era tenuta a versare le
prestazioni d'invalidità quell'istituzione di previdenza presso la quale la
persona era assicurata al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa.
L'Ente assicurativo ha rilevato dagli atti AI che i problemi invalidanti
risalgono all'anno 2000 e che l'incapacità lavorativa del 100% ha avuto inizio
nel marzo del 2002,quindi ha negato ogni qualsiasi sua responsabilità ad
erogare prestazioni. La prestazione di libero passaggio giace dunque ancora per
il momento presso il __________. La Cassa pensione CV 2, invero molto meno
tempestivamente e solo dopo numerosi solleciti, sia scritti, che telefonici da
parte nostra, ha preso finalmente posizione in data 27 luglio 2006 (doc. I).
Sostanzialmente la CV 2 sostiene invece che
l'incapacità lavorativa vera e propria ha avuto inizio solo a partire dal 1
agosto 2003. Il Gruppo CV 2 quindi nega responsabilità da parte sua
argomentando che precedentemente al 2003 il signor AT 1 ha alternato periodi di
lavoro a periodi di disoccupazione, quindi era collocabile in misura completa
di conseguenza non era in abile al lavoro, almeno non nel periodo di
riferimento, quando era assicurato presso la __________.
Secondo la tesi della CV 2 sarebbe di
conseguenza competente ad erogare prestazioni la __________ di __________, in
quanto il 1. agosto 2003 l'attore era alle dipendenze della __________ e quindi
assicurato presso la suddetta cassa pensione.
Una vera partita a "ping-pong" tra
le due Casse pensioni, con il signor AT 1 che assiste da spettatore impotente.
3) A questo punto, occorre stabilire chi
deve far fronte al diritto del signor AT 1 di ricevere la rendita di invalidità
del secondo pilastro, quindi si invita il lodevole Tribunale delle
Assicurazioni a fare piena luce sulla fattispecie e a determinare quale dei due
enti è responsabile ad erogare prestazioni, ai sensi dell'art. 23 LPP e della
giurisprudenza. Infatti, il ricorrente vive da ormai due anni unicamente con la
rendita AI ed evidentemente, ha seri problemi economici per far fronte alle necessità
quotidiane."(Doc. I)
1.5. Con
la risposta di causa 23 ottobre 2006 la CV 2 chiede la reiezione della petizione,
sostenendo che l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità è
iniziata a decorrere il 1° agosto 2003 e quindi dopo la cessazione del
rapporto previdenziale (30 settembre 2002), cui vanno aggiunti gli ulteriori 30
giorni di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LPP. Per questi
motivi non sussiste, a mente dell’istituto di previdenza, alcun diritto ad una
rendita d’invalidità del secondo pilastro.
1.6. Anche
la Fondazione CV 1, con la risposta di causa 26 ottobre 2006, postula la
reiezione della petizione. Ricapitolando le consultazioni mediche alle quali
l’assicurato è stato sottoposto - informazioni desunte dagli atti AI -
l’istituto di previdenza sostiene che non sussiste alcun obbligo di versamento
di una rendita d’invalidità per le seguenti ragioni:
"
(…)
Per accertare un obbligo di versare le prestazioni di
una convenuta, occorre rilevare quale delle malattie illustrate è la causa
dell'invalidità dell'attore e quando ha provocato un'incapacità lavorativa che
ha comportato l'invalidità. Nel rapporto del Servizio medico regionale TI/GR
del 10.05.2005 (incarto AI). Il medico SMR ritiene come diagnosi principale una
sindrome algica cronica lombare e come ulteriore diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa una sindrome somatoforme del dolore persistente e sospetto
di disturbo di personalità paranoide.
a) Dagli atti dell'Ufficio AI risulta
chiaramente che l'incapacità lavorativa causata dai disturbi lombari è intervenuta
al più tardi in novembre 2000 con numerosi recidive tra marzo e giugno 2002.
Dopo questi episodi l'attore non è più stato in grado di lavorare a tempo
pieno. Ha abbandonato il suo lavoro di camionista presso la __________ e
successivamente è stato disoccupato per sette mesi. Dopo circa due mesi è stato
licenziato dalla ditta __________. in quanto non era in grado di eseguire il
lavoro offertogli come camionista a causa dei suoi dolori lombari (questionario
per il datore di lavoro del 18.10.2004, incarto AI). Al cospetto degli accertamenti
medici e della concreta fattispecie, l'impiego presso la ditta __________. deve
essere considerato come tentativo di lavoro.
Se la capacità lavorativa che ha comportato
l'invalidità attribuibile all'affezione somatica dell'attore, occorre
aggiungere alla conclusione che la stessa si sia manifestata prima
dell'ammissione alla previdenza professionale da parte della convenuta 1 e che
quindi non è soggetta al versamento delle prestazioni.
b) Dall'incarto AI noto alla convenuta 1 non
è del tutto chiaro in quale misura l'affezione psichica abbia provocato
l'invalidità dell'attore. Si può tuttavia presumere che i problemi dei figli
dell'attore vi abbiano contribuito in maniera determinante (cfr. rapporto del
18.12.2000 del dott. med. __________ e rapporto del 26.04.2005 del dott. __________,
incarto dell'Ufficio all'incarto AI). Ci si aspetta che il rapporto mancante
della dott.ssa __________ possa contenere indicazioni più dettagliate per
datare l'inizio della trasformazione patologica dei problemi familiari. In ogni
caso, con probabilità preponderante l'affezione psicosomatica non ha iniziato a
manifestarsi durante l'appartenenza dell'attore alla cerchia di persone
assicurate presso la convenuta 1. In questo modo manca la qualità di persona
assicurata dell'attore anche per quanto riguarda l'incapacità lavorativa dovuta
a patologie psichiche, per cui occorre altresì negare a questo proposito un
obbligo di versare le prestazioni della convenuta 1. (...)" (Doc. IV)
1.7. Il
TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto dell’attore ed assegnato alla parti
un termine per la consultazione degli atti e la presentazione di osservazioni
scritte (XIII). Le parti sono rimaste silenti.
1.8. Avendo
l’assicurato interposto ricorso alla decisione su opposizione 7 dicembre 2007
dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.2), determinante per l’evasione della presente
vertenza, ritenuto inoltre necessario l’espletamento di accertamenti medici,
con ordinanza 2 ottobre 2007 il Vicepresidente del TCA ha congiunto ai fini
istruttori le cause AI e LPP ed ordinato l’esecuzione di una perizia
multidisciplinare a cura del Servizio medico di accertamento dell’AI (SAM),
intimando alle parti un termine per presentare le domande peritali (XVII).
Il
31 ottobre 2008 il Vicepresidente del TCA trasmesso al SAM le domande ricevute
dalle parti (XX).
1.9. In
data 24 giugno 2008 il SAM ha rassegnato il referto peritale (XVIII inc.
32.2007.27), successivamente intimato dal Tribunale alle parti per osservazioni
(XIX inc. 32.2007.27).
Con
scritti 11 luglio 2008 gli istituti di previdenza convenuti hanno ribadito di
non essere debitori di alcuna prestazione d’invalidità (XXI, XII inc.
32.2007.27); l’attore ha invece contestato la perizia, in particolare per quel
che concerne la valutazione della componente psichica (XXIII inc. 32.2007.27).
L’8
agosto 2008 il SAM ha dato risposta alle domande delucidatorie del TCA (XXVI
inc. 32.2007.27). Le parti hanno in seguito preso posizione sul complemento
peritale (XXX, XXXIII, XXXIV).
L’istruttoria
è poi proseguita unicamente per quel che concerne la vertenza AI che si è
conclusa, a seguito del ritiro del ricorso, con lo stralcio della causa,
decretato in data odierna.
considerando in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del
secondo pilastro, di quale grado e se debitrice della stessa è la CV 2 o la Fondazione
CV 1.
2.3. Trattandosi
di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data
la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione
all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.4. Il
1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale
ha modificato numerose disposizioni.
In
proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale,
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di
principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10
settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di
conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una
rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attore a dipendenza
di un’inabilità lavorativa fissata dall’Ufficio AI anteriormente al 1° gennaio
2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione
della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente
pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre
2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03
consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere
dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa
del 3 ottobre 2003.
2.5. L’art. 23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che
è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle
prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per
almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che
l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998
LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG
Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118
V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer,
Bundesozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209). Dal 1° gennaio
2005 (1° revisione LPP) il nuovo art. 23 LPP stabilisce tra l’altro il diritto
ad una prestazione d’invalidità (un quarto di rendita) se l’assicurato è
invalido per almeno il 40 per cento (art. 23 cpv. 1 lett. d nLPP).
Per
avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.
23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra
un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa
importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. Pratique
VSI 1998 p. 126; STFA 16 febbraio 2001 nella causa V., B 100/00 e del 2 agosto
2000 nella causa B., B 78/99). Non è invece decisivo essere assicurati quando
sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid.
5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Il richiedente dev'essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA
6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; 1994 p. 469; STFA 20
luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per
sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro
disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario
ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29
cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo
1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS no. 36). Di conseguenza
il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento
dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di
invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto
assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG no. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V
98).
Fatti
I
medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
statutarie divergenti (SVR 1994 BVG p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.6. L’art.
26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni
d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2
l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni
regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che
l’assicurato riscuote il salario completo.
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
2.7. Secondo
la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la
responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise
quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance
au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";
cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA non
pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa B., B 64/99).
Secondo
la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di
previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di
lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato
presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e
l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine
dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF
130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V
117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso
il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V
117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).
Quindi,
ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale
obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità
di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute
alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità
lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è
riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia
psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni
(SZS 2003 p. 361).
Nella
sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando
dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in
particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità
lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività
precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base
dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in
un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;
questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un
reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).
Il
TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di
lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a
quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118
consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva
stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita
solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è
ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30
novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 pp. 66/67).
Per
risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso
concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del
medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.
Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un
guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS
2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG n. 18 p. 69segg.; DTF 123 V
264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In
questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto
della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di
ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni
sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa
l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il
riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati
del tentativo di ripresa del lavoro (STFA 30 ottobre 2002 nella causa P., B
4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).
2.8. Nel
caso in esame, siccome gli istituti di previdenza convenuti non sono stati coinvolti
nella procedura AI - e quindi non hanno potuto usufruire del loro diritto di
ricorso autonomo in tale ambito (DTF 129 V 73 segg.) -, la questione litigiosa riguardante
l’inizio dell’incapacità lavorativa causante l’invalidità, determinante per
accertare l’eventuale obbligo di prestazione, può essere esaminata senza
vincolo alla decisione su opposizione (contestata) del 7 dicembre 2006 (cfr. STF
31 agosto 2007 nella causa Z, B 68/06, consid. 5).
2.9. Al
fine di dirimere con il necessario convincimento anche la parallela vertenza in
ambito AI, il TCA ha di ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM.
Dal
referto 2 gennaio 2006 (doc. Al 35) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne:
psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e pneumologica
(dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici,
nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti
hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombo vertebrale con/su:
-
componente spondilogena
all'altro inferiore di sin.;
-
pregressa possibile
irritazione della radice S1 a sin.;
-
alterazioni degenerative
significative;
-
in particolar modo
osteocondrosi con spondilosi anteriore L5-S1;
-
interessamento anche dei
segmenti L3-L5;
-
ernia discale L5-S1 (MRI
del 22.08.2003).
Periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla
sin. Con/su:
-
piccola calcificazione
del tubercolo maggiore a sin..
Epicondilopatia radiale a ds..
Distimia (F34.1).
Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4).
5.2 Diagnosi senza influeza sulla capacità
lavorativa:
Alluce valgo bilaterale.
Pregressi episodi anamnestici di artrite urica in
terapia attualmente con Allopurinolo.
Situazione famigliare compromessa (Z63.8).
Anemia (anamnesticamente beta-thalassemia minor).
Gastriti e litiasi biliare anamnestiche.
Pregresse coliche renali.(…)" (Doc. XVIII pag. 17,
inc. 32.2007.27)
Tenuto
conto delle risultanze delle consultazioni specialistiche, nonché degli ulteriori
accertamenti eseguiti, i periti hanno ritenuto l’assicurato abile al 20% nella
professione precedentemente svolta di autista. In attività adeguate leggere,
rispettose delle limitazioni fisiche esposte in perizia e tenendo conto anche
delle patologia psichiatrica, la residua capacità lavorativa è stata valutata
nella misura del 60% (pagg. 24 e 25 della perizia).
Circa
l’evoluzione dell’inabilità lavorativa, nella perizia si legge:
"
(...)
Il peritando presenta un'incapacità lavorativa del 80%
come autista di autocarri pesanti, muratore-manovale edile e fabbro dall'agosto
2003 (come codificato agli atti) e continua. Successivamente non vi è più
stata nessuna modificazione della capacità lavorativa per le attività appena
svolte. Per le attività rispettose dei limiti funzionali descritti
precedentemente, il peritando presenza una capacità lavorativa del 60%
(presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) dal gennaio 2007
(inizio delle cure psichiatriche presso il Dr. __________) e continua.
Per il periodo fra agosto 2003 e la fine 2006 il
peritando presentò una capacità lavorativa del 80% (presenza durante tutto il
giorno ma con rendimento ridotto) nella attività rispettose dei limiti
descritti ai nostri precedenti punti.
(sottolineature del redattore; doc. XVIII pag. 27, inc.
32.2007.27)
Presa
visione della citata perizia, in data 2 luglio 2008 l’Ufficio AI ha osservato:
"
Preso atto delle
risultanze peritali ("Per le attività rispettose dei limiti funzionali descritti
(...), il peritando presenta una capacità lavorativa del 60% (...) dal gennaio
2007 (...) e continua. Per il periodo fra agosto 2003 e la fine 2006 il peritando
presentò una capacità lavorativa del 80% (...) nelle attività rispettose
dei limiti descritti"), con particolare riferimento alle valutazioni e
conclusioni 20 maggio 2005 (attività esigibili) e 21 novembre 2006 (massima
riduzione dal reddito d'invalido) della consulente specialista in integrazione
professionale, si osserva come con una capacità di lavoro del 60% si ottiene
una capacità di guadagno residua del 41.79% (reddito d'invalido in funzione
della capacità di lavoro residua effettivamente utilizzabile a fini produttivi:
fr. 25'766.--) mentre con una capacità di lavoro dell'80% (reddito d'invalido:
fr. 34'355.--) risulta essere presente un grado d'invalidità del 44%. La
decisione impugnata risulta pertanto erroneamente favorevole all'assicurato."
(Doc. XX, inc. 32.2007.27)
Occorre
ora stabilire quale dei due istituti previdenziali convenuti deve rispondere dell’incapacità
lavorativa, sia dal lato somatico che da quello psichico, che ha portato all’invalidità
dell’assicura-to.
2.10. Dal
punto di vista somatico, come valutato dal SAM, la rilevante e durevole
inabilità lavorativa decorre dal 20 agosto 2003, ciò che conferma l’inizio
dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI fissato dall’Ufficio AI nella
decisione su opposizione contestata.
In
sintesi, la CV 2 evidenzia che al 20 agosto 2003 l'attore non era più assicurato
e che esso non deve quindi rispondere della susseguente invalidità. La Fondazione
CV 1 sostiene invece che la patologia invalidante è da far risalire almeno al 2000,
prima quindi che l’attore fosse ad essa assicurato.
Ora,
dagli atti di causa si evince che, precedentemente al 20 agosto 2003,
l’assicurato aveva avuto dei periodi d’incapacità lavorativa. In particolare, a
seguito del blocco lombare avvenuto il 20 novembre 2000 (cfr. rapporto 18
dicembre 2000 del dr. __________, doc. AI 24-3, inc. 32.20007.27) egli à stato
inabile (alternativamente al 100% ed al 50%) per quattro mesi, sino al 25 marzo
2001 (cfr. fogli per l’indennità giornaliera __________ e __________; doc. AI
24-6 e 7, inc. 32.2007.27). Il 9 e 15 novembre 2001 egli risultava inabile al
100%; nel 2002, dal 3 giugno al 30 settembre (cfr. attestazione __________ 23
novembre 2004; doc. AI 16-1, inc. 32.2007.27). Queste incapacità lavorative
sono state confermate all’Ufficio AI dalla __________ mediante “questionario
del datore di lavoro” compilato il 15 novembre 2004 (doc. AI 13.3). Va poi
evidenziato che il rapporto lavorativo ha preso termine il 14 settembre 2002
per motivi “privati” (cfr. lettera 13 settembre 2002 dell’ex datore di lavoro;
doc. AI 1-8, inc. 32.2007.27 ed il citato attestato 15 novembre 2004).
Con
effetto 28 ottobre 2002 l’assicurato si è poi iscritto all’assicurazione contro
la disoccupazione per un impiego al 100% (cfr. doc. AI 1-6; 1-14).
Nel
giugno 2003 egli è entrato alle dipendenze dalla ditta __________. in qualità
di autista, cessando il 30 settembre 2003 la sua attività per disdetta del
datore di lavoro (“durante il suo operato durante il periodo di prova di 2
mesi non lo riteniamo idoneo per svolgere le mansioni chieste”, cfr.
disdetta 20 agosto 2003; doc. AI 1.4).
Orbene,
esaminate attentamente le risultanze istruttorie, è da ritenere esservi stata
un’interruzione del nesso temporale tra la sindrome lombo-vertebrale
(manifestatasi nel 2000) e l’inizio dell’anno di attesa (agosto 2003).
Va
innanzitutto fatto presente che durante sette mesi (28 ottobre 2002 – 31
maggio 2003) l’attore è stato iscritto all’assicurazione contro la
disoccupazione per un’attività a tempo pieno. Vero che nel caso in cui un
assicurato non svolge un’attività durante il periodo in cui percepisce delle
indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione la sua abilità lavorativa
non è dimostrata, ma tuttavia, egli l’ha manifestata verso l’esterno (STFA 21
novembre 2002 nella causa H, consid. 3.2, riassunta in SZS 2003 p. 509, e citata
da Vetter, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, p. 91). Inoltre, a questa circostanza
la giurisprudenza attribuisce una certa rilevanza nell’ambito della valutazione
dell’esistenza di un’incapacità lavorativa (SZS 2001 p. 509 e STF 15 maggio
2007 nella causa M., B 131/06; STF 12 marzo 2007 nella causa S., B 40/06). Non va comunque dimenticato che prima dell’iscrizione alla cassa di
disoccupazione, dal 3 giugno 2002 sino al 14 settembre 2002 (cessazione del
rapporto lavorativo), l’attore ha lavorato a tempo pieno. Inoltre, egli ha terminato
la sua attività di autista presso la __________ per motivi privati e quindi non
legati a problemi di salute. Del resto, durante il periodo di disoccupazione
non è attestata alcuna incapacità lavorativa (sull’importanza della prova
dell’incapacità lavorativa, cfr. STF 11 settembre 2008 nella causa B,
9C_368/2008, consid. 2). Al riguardo, infatti, i periti hanno così risposto alla
domanda no. 1 proposta dal TCA:
"
(...)
1. Nel periodo settembre 2002 (cessazione
dell'attività lucrativa presso __________) - giugno 2003 (inizio attività
presso la __________) l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa durevole
che ha portato all'attuale invalidità?
Il peritando lasciò il datore di lavoro __________,
__________ sua sponte. Secondo la documentazione in nostro possesso e i dati
anamnestici non vi fu un'incapacità lavorativa durevole nel periodo fra il
settembre 2002 e il giugno 2003. (...)"
(Doc. XVIII pag. 28, inc. 32.2007.27)
Non
essendo data, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali, un’incapacità lavorativa (almeno del 20%) continua ed ininterrotta dal
2000, l’inizio dell’inabilità, che ha portato all’invalidità, è da porre al 1°
agosto 2003, momento in cui l’assicurato era affiliato presso la Fondazione
__________.
2.11. Per
quel che concerne l’aspetto psichiatrico, è incontestato che la patologia extrasomatica
sia stata la causa del peggioramento delle condizioni di salute che ha causato
una maggiore incapacità lavorativa, con conseguente aumento del grado
d’invalidità. Occorre pertanto esaminare se l’insorgenza della patologia psichiatrica
invalidante è da ricondurre al periodo (1° giugno 2003 – settembre 2003) in cui
l’assicurato era assicurato alla Fondazione CV 1 (in argomento cfr. Stauffer,
Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 758, p. 282).
Rispetto
alla decisione AI (inabilità 50% in attività adeguate dal febbraio 2005),
i periti del SAM hanno valutato un’incapacità lavorativa del 40% in altre
attività confacenti, con decorrenza dal mese di gennaio 2007 (inizio
delle cure psichiatriche). Questa posizione è stata confermata nel complemento
peritale 8 agosto 2008 (XXVI inc. 32.2007.27). In esso i periti del SAM,
rispettivamente la dr.ssa __________, si sono distanziati dalla valutazione 25
febbraio 2005 eseguita dalla dr.ssa __________ per conto della __________ (doc.
AI 2-2). In quel rapporto la specialista in psichiatria, diagnosticate una
sindrome somatoforme (ICD 10; F45.5) ed un sospetto disturbo di personalità
paranoide (ICD 10; F 60.0), aveva escluso la ripresa di qualsiasi attività lucrativa.
Sta
di fatto che in entrambi i casi, l’inizio dell’incapacità lavorativa dovuta alla
nuova patologia invalidante (sindrome da dolore somatoforme) è da far risalire
ad un periodo successivo al rapporto previdenziale con la Fondazione CV 1.
Inoltre, non vi è alcun elemento che permetta di ipotizzare - durante il
periodo di affiliazione presso il citato istituto di previdenza, terminato
nell’ottobre 2003 (inclusivo dei trenta giorni successivi allo scioglimento del
rapporto di previdenza ai sensi dell’ art. 10 cpv. 3 LPP) -, la presenza di
un’incapacità lavorativa durevole almeno del 20% riconducibile alla patologia psichiatrica.
Infatti, anche volendo porre l’inizio dell’inabilità lavorativa, al più presto,
alla primavera 2004 (con rapporto 23 aprile 2004 i medici della Clinica __________
avevano annotato una discrepanza tra i dolori indicati e gli accertamenti
clinici eseguiti; doc. AI 10-21 inc. 32.2007.27), in quel momento l’assicurato
non era più assicurato.
In
conclusione, visto quanto sopra, la Fondazione __________ deve rispondere dell’invalidità
dovuta alle affezioni somatiche e non dell’aumento del grado dell’incapacità al
guadagno per motivi psichiatrici.
2.12. Nelle
osservazioni 11 luglio 2008 (XXVI) alla perizia SAM, la Fondazione CV 1, ha
rilevato che “se il Tribunale dovesse concludere che vi è stata interruzione
del nesso temporale, non esiste alcun diritto dell’attore alle pretazioni
d’invalidità dovuta alla sindrome lombovertebrale, perché il grado d’invalidità
non supera il 20% “.
A
torto.
Come
rilevato dallo stesso istituto previdenziale nelle citate osservazioni, la
nozione d’invalidità secondo il regolamento applicabile (art. 5 cpv. 1) è identica
a quella valida per l’AI (cfr. art. 16 LPGA) e quindi “il grado d’invalidità
deve essere calcolato in confronto con un’attività salariale adatta esigibile”.
La succitata percentuale del 20% si riferisce invece al grado d’inabilità lavorativa
in attività adeguate a causa delle problematiche reumatologiche.
Essendo il termine ex art. 29 LAI (cfr.
consid. 2.6) iniziato nel mese di agosto 2003, l’anno dell’eventuale diritto alla
rendita è da far risalire al 2004 ed è quindi applicabile il regolamento valido
dal 1° gennaio 1995 sino al 31 dicembre 2004 (doc. 1).
Quanto
al reddito da valido, nel 2004 senza il danno alla salute l’assicurato
avrebbe potuto percepire fr. 61'659 (cfr. rapporto 20 maggio 2005 del
consulente in integrazione professionale [doc. AI 27-1], contenuto anche negli
atti richiamati dall’Ufficio AI [cfr. XII]).
Conformemente
la giurisprudenza federale, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta
Corte federale ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel
caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con
orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.
4’588. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta
a fr. 4’771 mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x 12, la
quota di tredicesima essendo già compresa; cfr. STFA 18 febbraio 1999 nella
causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Tenuto conto di una riduzione del 25% per
motivi personali stabilita dal consulente in integrazione professionale AI
(cfr. rap-porto 21 novembre 2006; doc. AI 50-1 inc. 32.2007.27; contenuto anche negli atti richiamati dall’Ufficio AI [cfr. XII]),
valutazione che non presta fianco a critiche, nonché di una residua capacità
lavorativa dell’80%, il reddito da invalido ammonta a fr. 34'355.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 61'659 con il reddito ipotetico da
invalido di fr. 34'355 risulta un grado d’invalidità
del 44% ([61'659 - 34’355.] x 100 : 61'659), come rettamente osservato
dall’Ufficio AI nello scritto 2 luglio 2008 (XX inc. 32.2007.27; cfr. consid.
Considerandi
2.
).
Tenuto
conto che ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 del Regolamento sussiste il diritto alle
prestazioni per un’invalidità parziale superiore ad un quarto, con un
grado d’invalidità del 44% l’assicurato ha diritto alla corrispondente rendita
dal 1° agosto 2004.
In
conclusione, visto quanto sopra, nei confronti della CV 2 la petizione dev’essere
respinta; nei confronti della Fondazione CV 1 la petizione va invece
parzialmente accolta nel senso che quest’ultima è condannata a versare all’attore
un quarto di rendita dal 1° agosto 2004. Parzialmente vincente, l’assicurato,
rappresentato da un sindacato, ha diritto alla (parziale) rifusione delle spese
di patrocinio.
2.13
L’attore ha chiesto la corresponsione d’interessi di mora.
A
tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in
caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di
mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio 1992 per quanto
riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo
la giurisprudenza federale, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere
l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero
passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V
134.
consid. 4b.).
In
tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2
CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione
non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura
Dispositivo
dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal
proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore
(cfr. DTF 119 V 134).
In
casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli
interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.
Per
quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui
"
il debitore in mora al
pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una
somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si
procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale."
(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)
Dagli
atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura
esecutiva nei confronti della Fondazione della CV 1. Di conseguenza gli
interessi di mora del 5% decorrono dal 6 ottobre 2006, data dell’inoltro della
petizione.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. La
petizione nei confronti della Cassa pensione CV 2 é respinta.
2. La
petizione nei confronti della Fondazione collettiva LPP CV 1 é parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la Fondazione
collettiva LPP CV 1 è condannata a versare a AT 1 una prestazione d’invalidità
del 44%, dal 1° agosto 2004, oltre a interessi di mora al 5% dal 6 ottobre 2006.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Fondazione collettiva LPP CV 1 verserà all’attore fr. 1’000.-- di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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