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Decisione

34.2006.54

Contributi previdenziali non verati dal datore di lavoro all'istituto previdenziale. Condanna al pagamento e rigetto definitivo dell'opposizione.

6 dicembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è

temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere

accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere

l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF

124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella

causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un

obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal

compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di

un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa

non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere

valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non

rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a

inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto

esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa

FICLPP contro P. Sagl).

Nel

caso in esame la convenuta non ha dato seguito alla richiesta di pagamento, ha

interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. Alla

luce della suesposta giurisprudenza tale comportamento va considerato temerario.

Di conseguenza vanno poste a carico della convenuta tasse e spese di procedura

per fr. 100.--;

-

il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L’art. 22

cpv. 1 LPTCA dispone che il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio. Il diritto è riservato, analogamente all’art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto

dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI

1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della

norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere

in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il

diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso

in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha

introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro,

l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,

di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA). Se però il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o

quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in

causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto

alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta

alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni

(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non

patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso

elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono

essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel

caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione

di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 1'815.85

oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2005.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr. 1'815.85 oltre interessi

al 5% dal 1. giugno 2005.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese per globali fr. 100.-- sono poste a carico della CV

1.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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