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Decisione

34.2006.55

Contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'istituto previdenziale. Obbligo di sostanziare il danno patito oltre gli interessi moratori. Il rimborso di anticipi all'Ufficio esecuzione e d

24 gennaio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7

giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3

aprile 2006 nella causa T.B. SA) - devono essere dimostrate (DTF 117 II

258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare

e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere

riconosciuti. Lo stesso dicasi per i danni di mora che risultano essere stati

addebitati sul conto del datore di lavoro in data 25 marzo 2004 (fr. 200.--)

rispettivamente in data 8 aprile 2005 (fr. 200.--) e 20 dicembre 2005 (fr.

200.--) (doc. E, F);

- per

quel che concerne l’anticipo di complessivi fr. 79.-- all'UEF di __________ (in

relazione al PE n. __________) - e che la Fondazione chiede venga posto a

carico della ditta convenuta - va precisato che tali spese, come lo scrivente

Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare all’istituto previdenziale

attore (STCA 30 giugno 2006 nella causa N.LCC, 30 giugno 2006 nella

causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa

F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA), seguono le sorti

dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve

essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71

III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993

nella causa R.B.). Per tale motivo non possono in casu parimenti essere

riconosciuti gli anticipi di fr. 79.-- addebitati al datore di lavoro il 14

aprile 2004 e di fr. 70.-- addebitati il 13 aprile 2005 in relazione a

precedenti procedure esecutive avviate ed in seguito abbandonate dalla

Fondazione (doc. E, F, I, O);

- anche

il postulato rimborso della tassa d'incasso (art. 19 OTLEF) di cui al PE n. __________

dell’UEF di __________ (fr. 42.25), deve essere disatteso ritenuto che detta

tassa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (art. 4 Rform), in

nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore)

della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo carico;

-

ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti

della CV 1 deve essere cifrato in fr. 7'501.75;

-

per quanto attiene alla proposta di pagamento dilazionato del debito

contributivo, formulata dalla convenuta nelle more della presente procedura,

l’esame della stessa non compete allo scrivente Tribunale ma dovrà semmai

essere (ri)discussa (cfr. doc. L, T) con l’istituto previdenziale interessato;

- la

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’8 settembre

2005.

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46;

SZS 1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione). In concreto, poiché la

convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del

5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere

accolta;

-

l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposi- zione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.

Secondo

la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente

la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la

procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito

non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,

nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione;

-

il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L’art. 22

cpv. 1 LPTCA dispone che il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio. Il diritto è riservato, analogamente all’art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto

dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI

1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della

norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere

in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto

a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in

causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha

introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro,

l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,

di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA). Se però il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o

quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in

causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto

alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta

alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni

(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non

patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso

elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono

essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel

caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione

di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La __________ è condannata a versare alla AT 1 fr.

7'501.75 oltre interessi al 5% dall’8 settembre 2005.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr. 7'501.75 oltre

interessi al 5% dall’8 settembre 2005.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste

a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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