34.2006.55
Contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'istituto previdenziale. Obbligo di sostanziare il danno patito oltre gli interessi moratori. Il rimborso di anticipi all'Ufficio esecuzione e d
24 gennaio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2006.55
Data decisione, Autorità:
24.01.2007, TCA
Titolo:
Contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'istituto previdenziale. Obbligo di sostanziare il danno patito oltre gli interessi moratori. Il rimborso di anticipi all'Ufficio esecuzione e della tassa d'incasso non può essere fatto valere nell'ambito di una procedura giudiziaria
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
art. 19 OTLEF
art. 4 RFORM
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.55
rg/td
Lugano
24 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 10 ottobre
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto
e in diritto
che - con
contratto 12 febbraio 2003 la CV 1, quale datore di lavoro, ha aderito con
effetto dal 1. gennaio 2003 alla AT 1 (in seguito: Fondazione), allo scopo di attuare
la previdenza professionale dei suoi dipendenti;
-
a seguito del mancato pagamento da parte del datore di lavoro - anche dopo invio
di diverse diffide (H, N, P) e la concessione di alcune proroghe di pagamento
(doc. L, M) - di arretrati contributivi relativi al periodo 2003-2005 per un
ammontare complessivo, di fr. 8'250.75 (valuta 9 novembre 2005, doc. R),
sciolto il contratto d’adesione con effetto al 30 agosto 2005 (doc. Q), adite
le vie esecutive da ultimo tramite precetto n. __________ dell’UEF di __________
(doc. V), con petizione 10 ottobre 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna
della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5 %
dall’8 settembre 2005, nonché di fr. 200.-- per spese di mora, fr. 70.--
per spese di precetto, fr. 9.-- per spese di domanda di esecuzione e fr.
42.25 per tassa d’incasso, postulando pure il rigetto definitivo
dell’opposizione al suevocato precetto;
- con
la risposta di causa, rispettivamente con successivo scritto 5 dicembre 2006,
la convenuta, evidenziando dapprima le difficoltà finanziarie e la relativa
mancanza di liquidità dell’azienda, si è dichiarata disposta ad estinguere
ratealmente il debito contributivo e chiesto al TCA una verifica dell’importo fatto
valere in petizione;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvor- sorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento
di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessaria-mente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
- nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro
canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non
sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p.
562);
-
nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,
nessuna contestazione essendo del resto stata sollevata al riguardo da parte
della convenuta.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare
direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A). L’obbligo contributivo -
non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali -
dev’essere quindi riconosciuto, ritenuto che le modalità di calcolo e versamento
dei contributi, previste nel contratto d'adesione e nel relativo regolamento di
previdenza (doc. A, C), risultano in concreto essere state correttamente
applicate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati,
considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro (doc. E, F), il
credito per contributi previdenziali non soluti (compresi interessi passivi
[cfr. art. 2.2 contratto], spese di diffida [art. 3.3. contratto] e per
scioglimento del contratto [art. 5 contratto]) fatto valere in petizione deve
essere riconosciuto, ad eccezione, per i motivi di seguito esposti, degli
importi relativi ad asseriti danni di mora e a spese esecutive;
- la
Fondazione postula infatti la condanna della convenuta al rimborso di spese di
mora per fr. 200.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna
colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese - come lo scrivente
Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione qui attrice (STCA
Fatti
30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3
aprile 2006 nella causa T.B. SA) - devono essere dimostrate (DTF 117 II
258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare
e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere
riconosciuti. Lo stesso dicasi per i danni di mora che risultano essere stati
addebitati sul conto del datore di lavoro in data 25 marzo 2004 (fr. 200.--)
rispettivamente in data 8 aprile 2005 (fr. 200.--) e 20 dicembre 2005 (fr.
200.--) (doc. E, F);
- per
quel che concerne l’anticipo di complessivi fr. 79.-- all'UEF di __________ (in
relazione al PE n. __________) - e che la Fondazione chiede venga posto a
carico della ditta convenuta - va precisato che tali spese, come lo scrivente
Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare all’istituto previdenziale
attore (STCA 30 giugno 2006 nella causa N.LCC, 30 giugno 2006 nella
causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa
F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA), seguono le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve
essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71
III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993
nella causa R.B.). Per tale motivo non possono in casu parimenti essere
riconosciuti gli anticipi di fr. 79.-- addebitati al datore di lavoro il 14
aprile 2004 e di fr. 70.-- addebitati il 13 aprile 2005 in relazione a
precedenti procedure esecutive avviate ed in seguito abbandonate dalla
Fondazione (doc. E, F, I, O);
- anche
il postulato rimborso della tassa d'incasso (art. 19 OTLEF) di cui al PE n. __________
dell’UEF di __________ (fr. 42.25), deve essere disatteso ritenuto che detta
tassa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (art. 4 Rform), in
nessuna ipotesi - e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore)
della procedura esecutiva - è suscettibile di essere posta a suo carico;
-
ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti
della CV 1 deve essere cifrato in fr. 7'501.75;
-
per quanto attiene alla proposta di pagamento dilazionato del debito
contributivo, formulata dalla convenuta nelle more della presente procedura,
l’esame della stessa non compete allo scrivente Tribunale ma dovrà semmai
essere (ri)discussa (cfr. doc. L, T) con l’istituto previdenziale interessato;
- la
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’8 settembre
2005.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46;
SZS 1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione). In concreto, poiché la
convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del
5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere
accolta;
-
l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposi- zione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente
la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la
procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito
non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L’art. 22
cpv. 1 LPTCA dispone che il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio. Il diritto è riservato, analogamente all’art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto
dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI
1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della
norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere
in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto
dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla
controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili
a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito
dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto
a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in
causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha
introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro,
l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,
di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA). Se però il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in
causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto
alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta
alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni
(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non
patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso
elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono
essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione
di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La __________ è condannata a versare alla AT 1 fr.
7'501.75 oltre interessi al 5% dall’8 settembre 2005.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr. 7'501.75 oltre
interessi al 5% dall’8 settembre 2005.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste
a carico dello Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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