34.2006.58
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio.
15 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
34.2006.58
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio.
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.58
rg/td
Lugano
15 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 27
ottobre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 28 settembre 2006, cresciuta in giudicato il 23 ottobre 2006, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________)
e deciso una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita
accumulate durante il matrimonio;
- il 27/30
ottobre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante
il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito
ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
-
determinante ai fini della divisione é il momento della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio (STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B
16/05 e 17/05]);
- dalla
documentazione acquisita agli atti emerge che durante il matrimonio (17 giugno
1988-23 ottobre 2006) AT 1 ha acquisito presso la AT 2 una prestazione
d’uscita di fr. 120'346.10 calcolata in applicazione dell’art. 22 LFLP (V,
Vbis);
- al
momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di
fr. 6'214.-- presso la __________ (XII). Il 23 ottobre 2006 essa disponeva per
Considerandi
contro di una prestazione d’uscita di fr. 89'157.40 presso la CV 2, la quale,
considerando la prestazione presente alla data del matrimonio presso la __________,
ha quantificato l’a-vere soggetto a divisione ex art. 22 LFLP in fr. 77'023.40
(IV);
-
stanti le rispettive pretese di fr. 60'173.05 (120'346.10 : 2) e fr.
38'511.70 (77'023.40 : 2), a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129
V 254) un accredito di fr. 21'661.35;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 21'661.35, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 23 ottobre 2006 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso
la CV 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno
inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi
compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati
articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre
2003.
nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d’uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 120'346.10.
2.- La prestazione d’uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio
e soggetta a divisione ammonta a fr. 77'023.40.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1 (nata __________),
presso la CV 2 (__________), la somma di fr. 21'661.35 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 ottobre 2006.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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