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Decisione

34.2006.58

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio.

15 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

-

determinante ai fini della divisione é il momento della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio (STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B

16/05 e 17/05]);

- dalla

documentazione acquisita agli atti emerge che durante il matrimonio (17 giugno

1988-23 ottobre 2006) AT 1 ha acquisito presso la AT 2 una prestazione

d’uscita di fr. 120'346.10 calcolata in applicazione dell’art. 22 LFLP (V,

Vbis);

- al

momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di

fr. 6'214.-- presso la __________ (XII). Il 23 ottobre 2006 essa disponeva per

Considerandi

contro di una prestazione d’uscita di fr. 89'157.40 presso la CV 2, la quale,

considerando la prestazione presente alla data del matrimonio presso la __________,

ha quantificato l’a-vere soggetto a divisione ex art. 22 LFLP in fr. 77'023.40

(IV);

-

stanti le rispettive pretese di fr. 60'173.05 (120'346.10 : 2) e fr.

38'511.70 (77'023.40 : 2), a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129

V 254) un accredito di fr. 21'661.35;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 21'661.35, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 23 ottobre 2006 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso

la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno

inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi

compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati

articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre

2003.

nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d’uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 120'346.10.

2.- La prestazione d’uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio

e soggetta a divisione ammonta a fr. 77'023.40.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1 (nata __________),

presso la CV 2 (__________), la somma di fr. 21'661.35 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 ottobre 2006.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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