34.2006.59
Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale
15 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2006.59
Data decisione, Autorità:
15.12.2006, TCA
Titolo:
Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale
IRRICEVIBILITÀ
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.59
rg/sc
Lugano
15 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 27 ottobre
2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con
la petizione in oggetto l’attore, già direttore __________, conviene dinanzi
allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1,
contestando il mancato versamento, a far tempo dal gennaio 2005, dell’intera
rendita della previdenza professionale di sua spettanza e rim-proverando all’istituto
previdenziale di aver illecitamente operato una compensazione con asserite
pretese di restituzione di prestazioni indebitamente percepite;
-
con la risposta di causa la CO 1, richiamati gli artt. 73 cpv. 3 LPP e 65
cpv. 2 OCPC 1, chiede la reiezione della petizione per carenza di competenza
territoriale;
- nel
termine assegnatogli per prendere posizione sull’eccezio-ne sollevata da
controparte, con scritto 11 dicembre 2006 il patrocinatore dell’attore ha comunicato
di riconoscere l’in-competenza territoriale di questo TCA postulando l’assegna-zione
di un termine di 60 giorni per inoltrare l’azione al competente tribunale di __________;
-
a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31
dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1°
revisione della LPP - le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata
revisione - stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto
o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Decisivo per stabilire
il luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove
l’assicurato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il
rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la
prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460);
-
l’art. 65 cpv. 1 OCPC 1 stabilisce che per le azioni promosse in seguito a
vertenze fra Publica e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni
sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73
LPP. Come l’art. 73 cpv. 3 LPP, anche l’art. 65 cpv. 2 OCPC 1 prescrive
che il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo
d’insediamento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata;
- quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve
essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts,
2003, p. 477; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1999, p. 57);
- dal fascicolo emerge che l’attore, fino alla cessazione della
sua attività lavorativa avvenuta nel 1986, ha prestato lavoro a __________ in
qualità di direttore dell’__________ alle dipendenze della __________,
affiliata quale datore di lavoro alla __________, ora CO 1 con sede a __________ (art. 2 OCPC 1);
-
risulta quindi che l’istituto previdenziale
convenuto non ha sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo dell’a-zienda
presso cui l’attore é stato impiegato;
-
di conseguenza la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il
merito della vertenza deve essere negata;
-
essendo nella specie __________ sia luogo dell’azienda presso la quale
l’attore è stato impiegato sia sede della CO 1, gli atti - conformemente al
principio generale valido anche nell’am-bito delle assicurazioni sociali,
secondo cui l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso
o di procedura d’azione, deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella
competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA 19 novembre 2002 nella
causa B. [B 10/02], 25 gennaio 2000 nella causa B. [H 363/99]; Locher,
op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des
Sozialversicherungsprozesses, FS Koller 1993, p. 459s) - devono essere
trasmessi al competente Ver-waltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche
Abteilung, __________;
- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP). Nessuna
indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con
compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza
in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile per carenza di competenza territoriale.
Considerandi
2.
-
Gli atti vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________,
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza.
3.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono
poste a carico dello Stato.
4.
-
Non si assegnano ripetibili.
5.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 10 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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