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Decisione

34.2006.59

Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale

15 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

34.2006.59

Data decisione, Autorità:

15.12.2006, TCA

Titolo:

Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale

IRRICEVIBILITÀ

art. 73 LPP

Raccomandata

Incarto n.

34.2006.59

rg/sc

Lugano

15 dicembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 27 ottobre

2006 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con

la petizione in oggetto l’attore, già direttore __________, conviene dinanzi

allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1,

contestando il mancato versamento, a far tempo dal gennaio 2005, dell’intera

rendita della previdenza professionale di sua spettanza e rim-proverando all’istituto

previdenziale di aver illecitamente operato una compensazione con asserite

pretese di restituzione di prestazioni indebitamente percepite;

-

con la risposta di causa la CO 1, richiamati gli artt. 73 cpv. 3 LPP e 65

cpv. 2 OCPC 1, chiede la reiezione della petizione per carenza di competenza

territoriale;

- nel

termine assegnatogli per prendere posizione sull’eccezio-ne sollevata da

controparte, con scritto 11 dicembre 2006 il patrocinatore dell’attore ha comunicato

di riconoscere l’in-competenza territoriale di questo TCA postulando l’assegna-zione

di un termine di 60 giorni per inoltrare l’azione al competente tribunale di __________;

-

a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31

dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1°

revisione della LPP - le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata

revisione - stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto

o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Decisivo per stabilire

il luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove

l’assicurato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il

rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la

prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460);

-

l’art. 65 cpv. 1 OCPC 1 stabilisce che per le azioni promosse in seguito a

vertenze fra Publica e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni

sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73

LPP. Come l’art. 73 cpv. 3 LPP, anche l’art. 65 cpv. 2 OCPC 1 prescrive

che il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo

d’insediamento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata;

- quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve

essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts,

2003, p. 477; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1999, p. 57);

- dal fascicolo emerge che l’attore, fino alla cessazione della

sua attività lavorativa avvenuta nel 1986, ha prestato lavoro a __________ in

qualità di direttore dell’__________ alle dipendenze della __________,

affiliata quale datore di lavoro alla __________, ora CO 1 con sede a __________ (art. 2 OCPC 1);

-

risulta quindi che l’istituto previdenziale

convenuto non ha sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo dell’a-zienda

presso cui l’attore é stato impiegato;

-

di conseguenza la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il

merito della vertenza deve essere negata;

-

essendo nella specie __________ sia luogo dell’azienda presso la quale

l’attore è stato impiegato sia sede della CO 1, gli atti - conformemente al

principio generale valido anche nell’am-bito delle assicurazioni sociali,

secondo cui l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso

o di procedura d’azione, deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella

competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA 19 novembre 2002 nella

causa B. [B 10/02], 25 gennaio 2000 nella causa B. [H 363/99]; Locher,

op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des

Sozialversicherungsprozesses, FS Koller 1993, p. 459s) - devono essere

trasmessi al competente Ver-waltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche

Abteilung, __________;

- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP). Nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con

compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza

in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile per carenza di competenza territoriale.

Considerandi

2.

-

Gli atti vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________,

Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza.

3.

- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono

poste a carico dello Stato.

4.

-

Non si assegnano ripetibili.

5.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 10 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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