34.2006.60
Divisione delle prestazioni d'uscita della previedenza professionale in caso di divorzio
16 maggio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2006.60
Data decisione, Autorità:
16.05.2007, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita della previedenza professionale in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.60
RG/sc
Lugano
16 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 6/7
novembre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
3. AT 3
a
1. CV 1 già in,___________ ora d'ignota dimora
2. CV 2
3. CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione
delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con sentenza 29
settembre 006, cresciuta in giudicato il 23 ottobre 2006, il Pretore di
Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________)
e deciso una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate
durante il matrimonio;
- il 6/7 novembre 2006 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________
durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli
istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre
esperito ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel
prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni
d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt.
122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;
cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- dagli
atti all’inserto - acquisiti non senza difficoltà per quanto riguarda l’ex
marito, d’ignota dimora - non risulta che al momento del matrimonio gli ex
coniugi __________ disponessero di averi previdenziali. Il 23 ottobre 2006,
data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento
determinante ai fini della divisione; STFA 28 febbraio 2006 nella causa X
e Y [B 16/05 e 17/05]) CV 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio
(recte: d’uscita) di fr. 10'234.85 presso il CV 2 (VII, XII, XV) e di una
prestazione d’uscita di fr. 2'505.35 presso la CV 3 (XVI), mentre che AT 1
disponeva di un avere di fr. 2'953.90 presso la AT 3 (XXIII) nonché di una
Considerandi
prestazione di fr. 23'336.70 presso la AT 2 (XX);
- considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi durante il
matrimonio (fr. 12'740.20 per CV 1, fr. 26'290.60 per AT 1), i consecutivi
rispettivi crediti fr. 6'370.10, di spettanza della ex moglie, e fr. 13'145.30,
di spettanza dell’ex marito, a quest’ultimo spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC;
DTF 129 V 254) un accredito di fr. 6'775.20;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 6'775.20, di cui 6'013.-- a carico della AT 2 e fr. 762.20 a
carico della AT 3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 23 ottobre 2006 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso
la CV 3;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio
e soggetto a divisione ammonta a fr. 12'740.20.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 26'290.60.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 di
versare a favore di CV 1 presso la AT 3 (__________) la somma di fr. 6'013.-- oltre interessi compensativi
ai sensi dei considerandi a datare dal 23 ottobre 2006.
4.- E'
fatto ordine alla AT 3 di
versare a debito del conto di AT 1 (__________) e a favore del conto di CV 1
(__________) la somma di fr. 762.20 oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a datare dal 23 ottobre 2006.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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