34.2006.62
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
1 ottobre 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2006.62
Data decisione, Autorità:
01.10.2007, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2006.62
RG
Lugano
1 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 28/29 novembre 2006 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA 1
2. AT 2
3. AT 3
a
1. CV 1
rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con sentenza 24
ottobre 2006, cresciuta in giudicato il 15 novembre 2006, il Pretore del
Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________)
- unitisi in matrimonio il 24 giugno 1989 - e stabilito una ripartizione a metà
delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;
- il 28/29 novembre 2006 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di
previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito
(art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (XXV a
XXXVIII) di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni
d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt.
122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
presta-zione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l’avere di
previdenza accumulato in costanza di matrimonio da AT 1 e soggetto a divisione
corrisponde all’avere di fr. 62'616.50 depositato sulla polizza di libero passaggio
__________ (assicurazione n. __________) presso la AT 2 (II/1, XVI) e alla
prestazione d’uscita di fr. 408.75 maturata presso la AT 3 (X). Dal fascicolo
emerge inoltre che l’avere di previdenza accumulato da CV 1 durante il
matrimonio corrisponde all’avere di fr. 8'820.50 di cui alle polizze di libero
passaggio 309795 e 227769 presso la CV 2 (II/2, XVII);
-
Considerandi
considerati i suddetti averi accumulati durante il matrimonio, i consecutivi
rispettivi crediti di fr. 31'512.65 e fr. 4'410.25, a favore di CV 1 spetta a
saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 27'102.40;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 27'102.40, di cui fr. 26'926.25 a carico della polizza di libero
passaggio n. __________ presso la AT 2 e fr. 176.15 a carico della AT 3,
unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui
ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 15 novembre 2006 (data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003.
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sulla polizza di libero passaggio
(n. __________) ad essa intestata presso la CV 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 63'025.25.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 8'820.50.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio
n. __________ (assicurazione n. __________) intestata a AT 1 ed a favore della
polizza di libero passaggio n. __________ (assicurazione n. __________)
intestata a CV 1, la somma di fr. 26'926.25 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 15 novembre 2006.
4.- E' fatto ordine alla AT 3 di versare a favore di CV 1 sulla
polizza di libero passaggio n. __________ (assicurazione n. __________) ad essa
intestata presso la CV 2 la somma di fr. 176.15 oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 15 novembre 2006.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster