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Decisione

34.2006.67

Divorzio. Divisione degli averi previdenziali.

3 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza

di matrimonio CV 1 - assicurato dal 20 maggio 1985 al 31 luglio 1989

presso la __________ (XVI, XXI), dal 1. agosto 1989 al 31 dicembre 1996 presso

la __________ (XXVI), dal 1. gennaio 1997 al 28 febbraio 1999 presso la __________

(XXVII) ed in seguito presso la CV 2 (XXXII, XXXIII) - ha accumulato una prestazione d’uscita

soggetta a divisione di fr. 145'360.--, calcolata in applicazione degli artt.

22 e 22a LFLP (XXXIII). Dal fascicolo emerge inoltre che AT 1 - assicurata a

far tempo dal 1. gennaio 2000 presso il AT 2 - ha accumulato presso tale ente

Considerandi

previdenziale una prestazione pari a fr. 41'384.05 (IV, X);

-

considerati i suddetti averi accumulati durante il matrimonio, i consecutivi

rispettivi crediti di fr. 72'680.-- e fr. 20'692.05, a favore di AT 1 spetta a

saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) una prestazione di fr.

51'987.95 che dovrà esserle accreditata da parte della CV 2;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 51'987.95, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dall’11 dicembre 2006 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1

presso il AT 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 145'360.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 41'384.05.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2 (contratto

__________, assicurazione __________) di versare a favore di AT 1 presso il AT

2 la somma di fr. 51'987.95 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi

a datare dall’11 dicembre 2006.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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