34.2007.1
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Interessi maturati sulla prestazione presente al momento del matrimonio sino al divorzio
18 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2007.1
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, TCA
Titolo:
Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Interessi maturati sulla prestazione presente al momento del matrimonio sino al divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 cpv. 2 LFLP
art. 25 let. a LFLP
art. 8 let. a OLP
art. 12 OPP 2
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.1
RG/sc
Lugano
18 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella
causa deferitagli il 5 gennaio 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 3 ottobre 2006, cresciuta in giudicato, la prima Camera civile del
Tribunale d’appello, in parziale riforma del giudizio 4 luglio 2005 cresciuto
in giudicato (nella parte non appellata) il 27 agosto 2005 - con cui il
Pretore supplente del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV
1 e AT 1 decidendo, tra l’altro, di non dar luogo ad alcuna divisione degli
averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio - ha
stabilito il diritto di AT 1 alla metà dell'avere di
vecchiaia maturato dal marito durante il matrimonio, dal 27 febbraio 1997 al 27
agosto 2005, rispettivamente il diritto di CV 1 a tre ottavi dell'avere di
vecchiaia maturato dalla moglie durante lo stesso periodo;
- il 5
gennaio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante
il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito
ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider / Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso di specie dalla documentazione acquisita agli atti emerge che al momento
del matrimonio l’ex marito aveva maturato una prestazione d’uscita di fr.
49'117’85 presso la __________ (VIII/1). All’uscita da detto istituto
previdenziale l’intero avere ivi accumulato è stato trasferito al AT 2 (VIII/1),
il quale a sua volta, nel dicembre 1999, ha provveduto a versare la prestazione
d’uscita di spettanza dell’assicurato alla __________, divenuta in seguito CV
2 (VIII/2, XIII). Al momento del divorzio (27 agosto 2005)
presso quest’ultimo istituto di libero passaggio CV 1 disponeva di un avere di
fr. 97'479.50 sul conto n. __________, tuttora esistente (XIII, XIII/bis);
-
quanto alla ex moglie, dal fascicolo risulta che al momento del matrimonio
disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 22'228.80 presso la __________
(IX/bis, XX/bis). Al momento del divorzio essa disponeva presso il medesimo
istituto di una prestazione di fr. 83'200.-- (IX/bis). Nel novembre 2006
l’intero avere accumulato presso detta fondazione è stato trasferito su un
conto presso la __________, la quale a sua volta, nel febbraio 2007, ha
trasferito l’intero capitale previdenziale di spettanza di AT 1 al AT 2
(IX/bis, XII, XV, XVII, XVII/bis);
- ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del
matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
Considerandi
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al
momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma
spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase
LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp.
153s; PraxKomm/Baumann/ Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- l'avere
di CV 1 esistente al momento del matrimonio (fr. 49'117’85), aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 16'941.80) - calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) - deve
essere cifrato in fr. 66'059.65; quello di AT 1 in fr. 29'896.-- (fr. 22'228.80
aumentati di fr. 7'667.20);
-
di conseguenza la prestazione accumulata durante il matrimonio dall’ex marito
ammonta a fr. 31'419.85 (97'479.50 - 66'059.65); quella accumulata dalla ex
moglie a fr. 53'304.-- (83'200 – 29'896);
-
considerati i suddetti averi, i consecutivi crediti di 15'709.95 (31'419.85 x
1/2) a favore di AT 1 rispettivamente
fr. 19'989.-- (53'304 x 3/8) a favore di CV 1, a quest’ultimo spetta a saldo
(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 4'279.05;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 4'279.05, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 27 agosto 2005 (data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003.
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a fr. 31'419.85.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.
53'304.--.
3.- E'
fatto ordine al AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1 sul conto di libero
passaggio n. __________ presso la CV 2 (__________), la somma di fr. 4'279.05
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 agosto
2005.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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