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Decisione

34.2007.1

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Interessi maturati sulla prestazione presente al momento del matrimonio sino al divorzio

18 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider / Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel

caso di specie dalla documentazione acquisita agli atti emerge che al momento

del matrimonio l’ex marito aveva maturato una prestazione d’uscita di fr.

49'117’85 presso la __________ (VIII/1). All’uscita da detto istituto

previdenziale l’intero avere ivi accumulato è stato trasferito al AT 2 (VIII/1),

il quale a sua volta, nel dicembre 1999, ha provveduto a versare la prestazione

d’uscita di spettanza dell’assicurato alla __________, divenuta in seguito CV

2 (VIII/2, XIII). Al momento del divorzio (27 agosto 2005)

presso quest’ultimo istituto di libero passaggio CV 1 disponeva di un avere di

fr. 97'479.50 sul conto n. __________, tuttora esistente (XIII, XIII/bis);

-

quanto alla ex moglie, dal fascicolo risulta che al momento del matrimonio

disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 22'228.80 presso la __________

(IX/bis, XX/bis). Al momento del divorzio essa disponeva presso il medesimo

istituto di una prestazione di fr. 83'200.-- (IX/bis). Nel novembre 2006

l’intero avere accumulato presso detta fondazione è stato trasferito su un

conto presso la __________, la quale a sua volta, nel febbraio 2007, ha

trasferito l’intero capitale previdenziale di spettanza di AT 1 al AT 2

(IX/bis, XII, XV, XVII, XVII/bis);

- ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del

matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio

(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)

stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente

Considerandi

quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,

Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner,

Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al

momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma

spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase

LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp.

153s; PraxKomm/Baumann/ Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

- l'avere

di CV 1 esistente al momento del matrimonio (fr. 49'117’85), aumentato degli

interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 16'941.80) - calcolati in applicazione

dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) - deve

essere cifrato in fr. 66'059.65; quello di AT 1 in fr. 29'896.-- (fr. 22'228.80

aumentati di fr. 7'667.20);

-

di conseguenza la prestazione accumulata durante il matrimonio dall’ex marito

ammonta a fr. 31'419.85 (97'479.50 - 66'059.65); quella accumulata dalla ex

moglie a fr. 53'304.-- (83'200 – 29'896);

-

considerati i suddetti averi, i consecutivi crediti di 15'709.95 (31'419.85 x

1/2) a favore di AT 1 rispettivamente

fr. 19'989.-- (53'304 x 3/8) a favore di CV 1, a quest’ultimo spetta a saldo

(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 4'279.05;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 4'279.05, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 27 agosto 2005 (data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 31'419.85.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.

53'304.--.

3.- E'

fatto ordine al AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1 sul conto di libero

passaggio n. __________ presso la CV 2 (__________), la somma di fr. 4'279.05

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 agosto

2005.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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