34.2007.12
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
28 settembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2007.12
Data decisione, Autorità:
28.09.2007, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.12
rg/td
Lugano
28 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella
causa deferitagli il 9/12 febbraio 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142
cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
3. CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d'uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 29 dicembre 2006, cresciuta in giudicato il 22 gennaio 2007, il
Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra
CV 1 e AT 1 (nata __________) - unitisi in matrimonio il 13 gennaio 1995 - e
stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi di vecchiaia accumulati
durante il matrimonio;
- il 9/12
febbraio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ come pure agli
istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv.
2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti
effettuati dal Tribunale (IV a XLV) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al
momento del matrimonio gli ex coniugi __________ fossero assicurati presso un
istituto di previdenza o disponessero di averi di libero passaggio. Per contro
il 22 gennaio 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio
quale momento determinante ai fini della divisione, cfr. DTF 132 V 236) AT
1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 17'966.20 presso la AT 2 (X),
mentre che CV 1 disponeva di un avere di libero passaggio di fr. 28'092.60
presso la CV 2 (XL) come pure di una prestazione di fr. 917.50 presso la __________
(XLI, XLIV). L’avere depositato presso quest’ultimo istituto di previdenza è
stato in seguito trasferito su un conto di libero passaggio presso la CV 3
Considerandi
(XLI, XLV);
-
considerati gli averi accumulati durante il matrimonio e soggetti a divisione
(fr. 29'010.10 e fr. 17'966.20), i consecutivi rispettivi crediti di fr.
14'505.05 e fr. 8'983.10, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF
129.
V 254) un accredito di fr. 5'521.95;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 5'521.95, di cui fr. 5'348.-- a carico della CV 2 e fr. 173.95 a
carico della CV 3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo data della crescita in giudicato della sentenza di
divorzio (22 gennaio 2007) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003.
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso la AT 2 dove risulta a
tutt’oggi assicurata (X);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a fr. 17'966.20.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 29'010.10.
3.- E'
fatto ordine alla CV 2 (relazione __________) di versare a favore di AT 1
presso la AT 2 (contratto __________; ass. n. __________) la somma di fr.
5'348.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 22
gennaio 2007.
4.- E'
fatto ordine alla CV 3 di versare a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________;
ass. n. __________) la somma di fr. 173.95 oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 22 gennaio 2007.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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