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Decisione

34.2007.12

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

28 settembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al

momento del matrimonio gli ex coniugi __________ fossero assicurati presso un

istituto di previdenza o disponessero di averi di libero passaggio. Per contro

il 22 gennaio 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio

quale momento determinante ai fini della divisione, cfr. DTF 132 V 236) AT

1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 17'966.20 presso la AT 2 (X),

mentre che CV 1 disponeva di un avere di libero passaggio di fr. 28'092.60

presso la CV 2 (XL) come pure di una prestazione di fr. 917.50 presso la __________

(XLI, XLIV). L’avere depositato presso quest’ultimo istituto di previdenza è

stato in seguito trasferito su un conto di libero passaggio presso la CV 3

Considerandi

(XLI, XLV);

-

considerati gli averi accumulati durante il matrimonio e soggetti a divisione

(fr. 29'010.10 e fr. 17'966.20), i consecutivi rispettivi crediti di fr.

14'505.05 e fr. 8'983.10, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129.

V 254) un accredito di fr. 5'521.95;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 5'521.95, di cui fr. 5'348.-- a carico della CV 2 e fr. 173.95 a

carico della CV 3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo data della crescita in giudicato della sentenza di

divorzio (22 gennaio 2007) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso la AT 2 dove risulta a

tutt’oggi assicurata (X);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 17'966.20.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 29'010.10.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2 (relazione __________) di versare a favore di AT 1

presso la AT 2 (contratto __________; ass. n. __________) la somma di fr.

5'348.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 22

gennaio 2007.

4.- E'

fatto ordine alla CV 3 di versare a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________;

ass. n. __________) la somma di fr. 173.95 oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 22 gennaio 2007.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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