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Decisione

34.2007.13

Divorzio. Divisione degli averi previdenziali.

19 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza

di matrimonio, e per l’esattezza sino al 6 febbraio 2007 (data della crescita

in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) AT 1 ha

accumulato una prestazione d’uscita di fr. 4'561.95 presso la __________ (VIII)

e che nel marzo 2007 la prestazione di sua spettanza é stata trasferita alla AT

2 (XI). CV 1 risulta invece aver accumulato una prestazione di fr. 14'577.--

presso la CV 2 (IX);

Considerandi

-

entrambi i summenzionati istituti previdenziali hanno confermato

l’attuabilità di una divisione;

-

considerati i summenzionati averi accumulati durante il matrimonio, i

consecutivi rispettivi crediti di fr. 2'281.-- e fr. 7'288.50, a favore di AT 1

spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr.

5'007.50;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere

accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 5'007.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 6 febbraio 2007 (data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere accreditata, a favore di AT 1 presso la AT 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT

1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF

129.

V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 4'561.95.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 14'577.--.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2, __________ (contratto n. __________; n. ass. __________)

di versare a favore di AT 1, presso la AT 2, __________ (conto n. __________),

la somma di fr. 5'007.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi

a datare dal 6 febbraio 2007.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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