34.2007.15
Divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio. Calcolo degli interessi maturati sulla prestazione esistente al momento del matrimonio sino al divorzio
4 luglio 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2007.15
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio. Calcolo degli interessi maturati sulla prestazione esistente al momento del matrimonio sino al divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
art. 8a cpv. 1 OLP
art. 12 OPP 2
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.15
RG/sc
Lugano
4 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella
causa deferitagli il 1/2 marzo 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv.
2 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle
prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 26 gennaio 2007, cresciuta in giudicato il 19 febbraio 2007, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT
1 (nata __________) - unitisi in matrimonio in data 30 aprile 1998 - e
stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita
accumulate durante il matrimonio;
- il 1°
marzo 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto necessario, nel
prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza
di matrimonio, e per l’esattezza sino al 19 febbraio maggio 2007 (data della crescita
in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) AT 1 ha
accumulato una prestazione d’uscita soggetta a divisione di fr. 40'530.15
presso la AT 2, dove risulta essere a tutt’oggi assicurata (V);
- dal
fascicolo emerge inoltre che CV 1 al momento del matrimonio disponeva di una
prestazione d’uscita di fr. 20'020.-- presso la Cassa di compensazione __________
(XII), mentre che al momento del divorzio egli disponeva di un avere di libero
passaggio di fr. 24'250.50 presso la CV 2 (XI). Ai fini del calcolo della
prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere
aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3
LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio
federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da
quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich
und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del
Considerandi
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli
et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/
Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- considerato
che l'avere di CV 1 - il quale a far tempo dalla conclusione del matrimonio risulta non
aver in sostanza incrementato il proprio capitale pensionistico tramite versamento
di contributi, avendo esercitato, dopo un periodo di disoccupazione e dopo un
impiego per brevi periodi presso la ditta “__________” senza assoggettamento LPP,
l’attività lavorativa di giardiniere a titolo indipendente (XI/4, XII, XIX;
cfr. atto di petizione di divorzio in inc. pretorile) - esistente al
momento del matrimonio (fr. 20'020.--), aumentato degli interessi scaduti al momento
del divorzio (fr. 6'735.60) - calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per
il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) - supera l’importo dell’avere
presente al momento del divorzio (fr. 24'250.50), quest’ultimo non può essere
fatto oggetto di divisione;
-
stante un avere di fr. 40'530.15 accumulato da AT 1 durante il matrimonio, a
favore di CV 1 spetta quindi un accredito di fr. 20'265.10;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 20'265.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 19 febbraio 2007 (data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003.
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere accreditata, a favore di CV 1 presso la CV 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 40'530.15.
2. E'
fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare alla CV 2 (__________), a favore
di CV 1 (conto n. __________), la somma di fr. 20'265.10 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 febbraio 2007.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster