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Decisione

34.2007.15

Divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio. Calcolo degli interessi maturati sulla prestazione esistente al momento del matrimonio sino al divorzio

4 luglio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza

di matrimonio, e per l’esattezza sino al 19 febbraio maggio 2007 (data della crescita

in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) AT 1 ha

accumulato una prestazione d’uscita soggetta a divisione di fr. 40'530.15

presso la AT 2, dove risulta essere a tutt’oggi assicurata (V);

- dal

fascicolo emerge inoltre che CV 1 al momento del matrimonio disponeva di una

prestazione d’uscita di fr. 20'020.-- presso la Cassa di compensazione __________

(XII), mentre che al momento del divorzio egli disponeva di un avere di libero

passaggio di fr. 24'250.50 presso la CV 2 (XI). Ai fini del calcolo della

prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere

aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3

LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio

federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da

quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,

Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich

und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del

Considerandi

matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando

esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli

et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/

Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

- considerato

che l'avere di CV 1 - il quale a far tempo dalla conclusione del matrimonio risulta non

aver in sostanza incrementato il proprio capitale pensionistico tramite versamento

di contributi, avendo esercitato, dopo un periodo di disoccupazione e dopo un

impiego per brevi periodi presso la ditta “__________” senza assoggettamento LPP,

l’attività lavorativa di giardiniere a titolo indipendente (XI/4, XII, XIX;

cfr. atto di petizione di divorzio in inc. pretorile) - esistente al

momento del matrimonio (fr. 20'020.--), aumentato degli interessi scaduti al momento

del divorzio (fr. 6'735.60) - calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per

il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) - supera l’importo dell’avere

presente al momento del divorzio (fr. 24'250.50), quest’ultimo non può essere

fatto oggetto di divisione;

-

stante un avere di fr. 40'530.15 accumulato da AT 1 durante il matrimonio, a

favore di CV 1 spetta quindi un accredito di fr. 20'265.10;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 20'265.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 19 febbraio 2007 (data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere accreditata, a favore di CV 1 presso la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 40'530.15.

2. E'

fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare alla CV 2 (__________), a favore

di CV 1 (conto n. __________), la somma di fr. 20'265.10 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 febbraio 2007.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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