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Decisione

34.2007.2

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio.

26 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

-

nel caso di specie dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in

costanza di matrimonio (dal 30 luglio 1981 al 5 gennaio 2007, data della

crescita in giudicato della sentenza di divorzio; STFA 28 febbraio 2006

nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) AT 1 ha accumulato una prestazione

di fr. 830'757.45 presso la AT 3 (VIII, XVIII), rispettivamente una

prestazione di fr. 58'295.50 presso il AT 3 (già __________) (IV,

XVII);

-

di conseguenza, stante un avere complessivo, soggetto a divisione, di fr.

Considerandi

889’052.95, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del

divorzio, a CV 1 spetta un accredito di fr. 444'526.45;

- entrambi

i summenzionati istituti di previdenza hanno confermato l’attuabilità di una

divisione dei rispettivi averi di fr. 830'757.45 e fr. 58'295.50 a favore di CV

1.

(IV, X);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 444'526.45, di cui fr. 415'378.70 a carico della AT 2 e fr.

29'147.75 a carico del AT 3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 5 gennaio 2007 e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],

8.

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B

113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto da

essa nel frattempo aperto presso la __________ (V/bis);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 889’052.95.

2.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la __________, la

somma di fr. 415'378.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi

a datare dal 5 gennaio 2007.

3.- E' fatto ordine al AT 3 di versare a favore di CV 1, presso la __________,

la somma di fr. 29'147.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dal 5 gennaio 2007.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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