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Decisione

34.2007.21

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

6 settembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate)

dichiarazioni delle parti non risulta che CV 1 abbia accumulato averi

previdenziali in costanza di matrimonio (V, XII). Per quanto riguarda AT 1 -

assicurato per la prima volta nel 1999 presso la AT 3 (II/2) - non risulta che

al momento del matrimonio disponesse di averi previdenziali, mentre che al

momento del divorzio (5 febbraio 2007, data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) disponeva di una prestazione d’uscita

di fr. 16'908.45 presso la AT 2, a cui nell’aprile 2006 la AT 3 aveva

Considerandi

trasferito la prestazione d’uscita accumulata dall’interessato sino al marzo

2006.

(IV);

-

stante un avere di fr. 16'908.45 accumulato da AT 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione, a favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 8'454.25;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 8'454.25, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 5 febbraio 2007 (data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da

aprirsi presso la __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 16'908.45.

2.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di libro passaggio

da aprirsi presso la __________, la somma di fr. 8'454.25 oltre interessi compensativi

ai sensi dei considerandi a datare dal 5 febbraio 2007.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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