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Decisione

34.2007.25

L'assicurata, beneficiaria di una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale, chiede l'attribuzione di una rendita intera facendo valere un peggioramento delle sue condizioni fisiche.

3 giugno 2008Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità lavorativa

intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è tenuto a

versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi (vale a dire per la medesima causa medica), dopo la fine

del rapporto previdenziale (SZS 2000 p. 301; STFA del 6 marzo 1996 in re S.P;

SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und

Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STFA non pubbl. del 20 luglio

1994 in re R, p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15 marzo 2000 in re N.,

34.1999.17; cfr. sull’argomento Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der

beruflichen Vorsorge, Basilea 2006, pp. 329segg).

Secondo

la giurisprudenza, a questa prassi ci si deve attenere in ogni caso

nell'ipotesi in cui non c'è stata attività lucrativa dopo l'uscita dal fondo di

previdenza (SZS 1995 p. 465 consid. 4a).

Il

TFA ha pure stabilito che è pure irrilevante il lasso di tempo trascorso tra la

nascita del diritto alla prima rendita e il diritto ad una rendita di grado

superiore (cfr. DTF 118 V 45 in cui tra l'assegnazione della rendita intera e

della mezza rendita erano trascorsi solo tre mesi; più di quattro anni nel caso

di cui STFA del 6 marzo 1996 in re P. pubbl. in RDAT II 1996 p. 248; STFA non

pubbl. del 20 luglio 1994 in re R 3 consid. 3b).

Nell'ipotesi

in cui l'aumento del grado di invalidità è riconducibile alla medesima causa,

la giurisprudenza dichiara pure implicitamente irrilevante il fatto che

l'interessato si sia affiliato ad un nuovo istituto di previdenza dopo la

nascita del diritto alla mezza rendita (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; DTF

118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 469 consid. 5b).

Infine

va rilevato che, secondo il TFA, la citata giurisprudenza si applica solo alla

previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria, infatti, i fondi

di previdenza sono liberi di definire il rischio assicurato (SZS 1995 p. 465

consid. 4b/aa e pag. 468; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. consid.

2; cfr. STCA non pubblicata del 15 marzo 2000 in re N., 34.99.17).

2.5. L’art.

26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di

previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il

diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il

salario pieno (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più

presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

2.6. L’art.

4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità

al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In

ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno

nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per

la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229.

L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle

conclusioni dell’AI.

L'Alta

Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può

estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi

dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad

una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 nella causa

H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99).

Inoltre,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212, 215 consid. 4c,

115 V 218 consid. 4, 109 V 24; SZS 1996 p. 47; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57

consid. 2°; STFA del 30 novembre 1993, B 38/92, in Plädoyer

1994 p. 66;; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea

che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è

manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza

sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la

decisione è stata presa).

Infine,

la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a

notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in

linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire

prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'Ufficio AI, l'istituto previdenziale - che dispone di un diritto di

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida,

vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva)

effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 75 e 129 V

150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella causa B.,

B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31 dicembre 2003

nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B 68/03; del 9

gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv.

4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).

Secondo

il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia

quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,

bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti

e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui

quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza

professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STFA

del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99). Ne discende che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura

ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS

2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA dell’11 luglio 2000 nella causa P., B 47/98

e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03).

In

virtù dell’art. 6 LPP, inoltre, gli istituti di previdenza, oltre alla

possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr.

SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b)aa), sono libere di estendere il concetto di

invalidità a favore dell’assicurato così come potevano, già prima dell’entrata

in vigore (al 1. gennaio 2005) della 1. revisione della LPP (che ha, tra

l’altro, modificato l’art. 23 LPP nel senso di concedere prestazioni di

invalidità con un grado di invalidità del 40%) concedere prestazioni anche

quando il grado d’invalidità era inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia

che gli istituti di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento

illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno

espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati

dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno

che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS

1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG

Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Se

il concetto di invalidità è più esteso, l’istituto di previdenza non è per

contro vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può

statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà

senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una

valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71; SZS 1996 p. 56; DTF

118 V 73 consid. 1; DTF 117 V 335 consid. 5c; DTF 115 V 220-221;).

Secondo

la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art.

6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi

adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione,

devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle

assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione

abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347

consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della

nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in

ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.7. Secondo

la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare

la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche

SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa

B., B 64/99).

Secondo

la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di

previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di

lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era

affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità

e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF

130 V 275 consid. 4.1; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c;

STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; SZS 2002 pag. 156). In tal caso il

vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117;

Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).

Si

osservi infine che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale,

quale criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è

applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due

istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si

tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era

affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba

rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di

previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un

nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di

previdenza (SVR 2001 no. 18 pag. 69segg.; STFA non pubblicate del 15 novembre

2001 in re N., B 34/01, del 10 ottobre 2001 in re C., B 72/99 e del 6 giugno

2001 in re B., B 64/99; cfr. Hürzeler, op. cit, pag. 329segg).

2.8. Va

altresì ricordato che in ambito AI se il grado d'invalidità del beneficiario

della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto

alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI risp. art. 17 cpv. 1 LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio oppure su domanda dell’assicura-to. In quest’ultima

variante, nella domanda l’interessato deve dimostrare che il grado d’invalidità

o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sè stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

La

ratio della disciplina legale è quella di impedire che l'amministrazione debba

costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate (DTF 130 V 68

consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

Per

quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato,

quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica

rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione

non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (EVGE 1963 157 consid. 1; DTF 109 V 114 consid. 2b; ZAK 1983 398

consid. 1; SVR 2002 IV Nr. 26; Valterio, Droit et pratique

de l’assurance-invalidité, Losanna 1985, pag. 270).

In

una recente sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso

in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il

principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante

mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima

deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Per

esaminare materialmente una domanda di revisione di rendita AI è dunque necessario

che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole

modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma

piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI.

Comunque

una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa

la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta

invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in

modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 inedita nella

causa G.C., consid. 4).

L’illustrato

disciplinamento legale e giurisprudenziale riguardo la revisione di una rendita

di invalidità ex art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA), vale anche, in via analogica,

per quel che concerne la modifica di prestazioni di invalidità erogate

dall’istituto previdenziale in forza del richiamo generale di cui all’art. 26

LPP, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito

alle prestazioni sovraobbligatorie (sulla tematica cfr. Hürzeler, op. cit., p.

314segg).

2.9. L’art. 15 Lcpd prevede, fra l'altro, l’erogazione della

pensione di invalidità. Secondo l’art. 16 cpv. 1 Lcpd tutte le pensioni decorrono

dal mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non sono più

corrisposte.

Ricalcando

essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 LPP che prescrive il rinvio alle disposizioni

della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni d'invalidità,

l'art. 16a cpv. 1 Lcpd dispone che la pensione d’invalidità ed i relativi

supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale

d'invalidità (AI).

Per

il cpv. 2 dell'art. 16a Lcpd, il versamento delle prestazioni della Cassa

inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla

scadenza del diritto allo stipendio pieno. Rimane riservato l'art. 29a della

legge (cpv. 3).

Inoltre,

secondo l'art. 28 Lcpd:

"

Invalidità parziale

Art.

28

1La prestazione parziale della Cassa è proporzionale al grado

d’invalidità riconosciuto dall’ AI, ritenuto un grado d’ invalidità minimo del

50%.

Con un

grado d’ invalidità riconosciuto dall’ AI pari almeno al 40% viene riconosciuta

una pensione d’ invalidità pari al 40%.

2Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato

come:

a) membro

pensionato per il corrispondente grado d’ invalidità; e

b) membro attivo per la parte di salario assicurato

corrispondente al suo grado di capacità residua di guadagno.

3In caso di scioglimento del rapporto di lavoro corrispondente

alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell’ art. 7."

Per

l'art. 29 Lcpd infine:

"

Decisioni autonome della Cassa

Art.

29

1Il Comitato può decidere in modo autonomo, sulla base

di uno o più rapporti medici di fiducia e su richiesta dell’ assicurato sulla

domanda di pensionamento per motivi di salute se:

a) l’ AI

ha rifiutato una rendita;

b) l’ AI

ha riconosciuto un’ invalidità parziale.

2Il Comitato stabilisce l’ inizio e la fine del diritto

alle prestazioni secondo l’ art. 16a della presente legge.

3Il grado d’ invalidità e l’ eventuale riduzione o

revisione del caso sono fissati applicando in analogia i criteri AI."

A

proposito del concetto di invalidità l’art. 24 Lcpd prevede che

"

L’invalidità è

l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute

fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente

perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in

percentuale."

Dal

tenore della norma emerge che il concetto di invalidità della Lcpd è più esteso

rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche

l'invalidità professionale.

L’assicurato

è infatti considerato invalido già per il solo fatto di non essere più in grado

di svolgere la sua funzione (“Berufsunfähigkeit”; SZS 1997 pag. 73 e 1995 pag.

102; cfr. anche STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a; DTF

117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221) oppure funzioni affini. In virtù

della giurisprudenza suesposta, questo concetto di invalidità non coincide con

quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e della LPP con riferimento

ad un mercato del lavoro equilibrato (SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335; STFA

non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993, B 19/92; Beros, Die Stellung des

Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA non pubbl. 17

dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a).

La

capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la

persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di

lavorare".

In

proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai

fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in

particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V 211).

Si

Considerandi

rilevi ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di

invalidità prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria

che a quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl.

del 25 marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).

2.10

Nel

caso concreto, di transenna va osservato che come già in occasione

dell’attribuzione della mezza rendita, la Cassa convenuta statuisce

autonomamente sulla domanda di aumento di rendita (cfr. in proposito l’art. 29 Lcpd;

cfr. consid. 2.8), vale a dire senza vincolo all’AI, visto che AT 1 non

percepisce alcuna rendita da parte dell’AI avendo l’Ufficio AI, con

provvedimento cresciuto incontestato in giudicato del 10 novembre 1997, respinto

la richiesta di rendita dell’assicurata in quanto essa non si era sottoposta

alla perizia specialistica ordinata dall’ammini-strazione (cfr. in proposito

STCA del 19 ottobre 1999, 32.1994.44).

Risulta peraltro dall’incarto dell’AI richiamato agli atti che successivamente

AT 1 non ha presentato altre domande di rendite all’AI limitandosi a inoltrare

in data 27 luglio 2001 una richiesta volta ad ottenere la copertura dei costi

per un intervento di cataratta bilaterale (doc. AI 144). La richiesta è stata respinta

dall’amministrazione con decisione formale 26 giugno 2002, la quale,

contestata, è stata successivamente confermata dapprima da questo TCA con

pronuncia del 22 luglio 2003 (32.2002.104) e in seguito dal Tribunale federale

con sentenza del 27 ottobre 2004 (I 582/03).

2.11

Nella

specie, in accoglimento della domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata,

con effetto dal mese di ottobre 1993 AT 1 è stata posta al beneficio di una

mezza rendita di invalidità della previdenza professionale per problemi di

natura allergica, di faringite cronica, disfonia funzionale e di rinite

allergica (cfr. la perizia del 2 luglio 1999 del dr. __________, primario di

otorinolaringoiatria dell’Ospedale regionale di __________ richiamata dall’inc.

34.1999

; cfr. sopra consid. 1.2).

All’epoca

dell’attribuzione della prestazione, in un certificato del 13 dicembre 1993 del

dr. __________, specialista in dermatologia, allergologia e immunologia

clinica, era invero stata diagnosticata anche la presenza di un problema di

natura dermatologica, segnatamente di un eczema atopico alle mani (doc. D).

In

questa sede AT 1 fa valere un peggioramento delle sue condizioni di salute tale

da renderla completamente inabile al lavoro non a dipendenza del peggioramento

delle citate diagnosi di natura otorinolaringoiatrica e allergica, ma essenzialmente

a causa dell’aggravarsi dell’eczema ragadiforme al palmo delle mani.

Rilevato

dunque che l’attrice riconduce l’eventuale aumento del grado di invalidità, dal

50% al 100%, al peggioramento dell’eczema alle mani e non ad un aggravamento delle

patologie che, giusta l’espresso tenore della pronuncia del TCA del 19 ottobre

1999.

(cfr. in proposito anche in seguito al consid. 2.13.), avevano originato

l’attribuzione della mezza rendita di cui beneficia, tenuto conto delle disposizioni

legali e della giurisprudenza succitata, nel caso in esame dev'essere stabilito

se il presunto danno alla salute che avrebbe causato il peggioramento dello

stato di salute e, quindi, del grado di invalidità dell'assicurata, sia, se del

caso, insorto in misura tale da causare un’incapacità lavorativa di una certa

importanza in un momento in cui l’interes-sata ancora era assicurata presso la Cassa.

Solo in questa ipotesi la convenuta dovrà rispondere dell’eventuale avvenuto peggioramento

delle condizioni di salute dell’attrice (cfr. sopra consid. 2.3 e 2.6).

2.12

L’attrice

ha sostenuto di fronte alla Cassa convenuta un peggioramento delle sue

condizioni di salute producendo la seguente documentazione medica:

- certificato del 13

dicembre 1993 del dr. __________, specialista in dermatologia, allergologia e

immunologia clinica, del seguente tenore:

"

Con la presente si

certifica, che la Signora AT 1, in nostra cura dal febbraio 1992, soffre di una

allergia estrema agli acari delle polvere di casa e agli acari delle così

dette derrate alimentari e a spore di fitomiceti ambientali

(Indoor-Allergene) come pure di una sensibilizzazione polivalente a pollini

vari e a crini e epiteli di animali.

I disturbi si manifestano sotto forma di

faringo-laringite con episodi acuti recidivanti di asma bronchiale.

Inoltre la paziente soffre anche di un eczema

atopico delle mani.

Come già da noi stabilito con una lettera al suo medico

curante, Dr. __________ consideriamo la situazione in qualità di insegnante

come invalidizzante.

Dal punto di vista medico-allergologico come pure dal

punto di vista medico-otorino consigliamo di ridurre le ore di insegnamento

perchè effettivamente parlare causa il mal di gola risulta per la paziente non

soltanto faticoso ma addirittura penoso. È chiaro che un'attività in una

biblioteca con esposizione a polveri, acari e spore fungine non è la soluzione

adatta. La paziente dovrebbe potere soggiornare in alta montagna dove non c'è

l'esposizione agli acari. C'è anche da discutere l'annuncio presso l'assicurazione

d'invalidità." (Doc. D)

-

certificato del 26 gennaio 2007 del dr. __________ attestante:

"

Con la presente si

certifica che la Signora AT 1 già in cura dal 2003, presso il __________, e da

me visitata in data odierna, soffre da almeno 6 anni di un eczema cronico

ragadiforme di natura atopica al palmo delle mani, come era già stato

riscontrato, ma in maniera più leggera, nel mio rapporto il 13.12.1993. Questo

eczema può essere molto doloroso quando si presentano le fissure e provoca una

invalidità per lavori sia casalinghi che professionali a contatto con sostanze

irritanti e taglienti, come carta, cartone, ecc..

La paziente dovrebbe potere portare sul lavoro guanti

di cotone rispettivamente a base di Dermasik." (Doc. C)

In

questa sede l’attrice non ha prodotto altra nuova documentazione medica.

Ora,

dall’esame degli atti questo TCA deve concludere che non è resa verosimile una

modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno

dell’assicurata.

Per

quanto infatti riguarda le patologie che hanno originato l’attribuzione della

mezza rendita, vale a dire le allergie e la faringite cronica, l’attrice non

afferma né, quindi, dimostra una modifica della situazione.

Sostiene

invece che sarebbe notevolmente peggiorato l’eczema alle mani di cui è

sofferente. In proposito, tuttavia il certificato del 26 gennaio 2007 del dr. __________

è assai stringato, non documenta alcunché e si limita a porre la citata

diagnosi, non esprimendosi però sull’influsso concreto e effettivo di tale

disturbo sulla capacità lavorativa dell’assicurata nè dando del resto nessuna

indicazione con riferimento ed eventuali terapie seguite dalla medesima.

D’altra parte, le affermazioni riguardanti l’aspetto doloroso e potenzialmente invalidante

della malattia sono del tutto generiche ed espresse a titolo chiaramente generale.

Ricordato

d’altra parte come conformemente alla giurisprudenza, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica e contenga conclusioni motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid.

3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA

del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), questo TCA non può condividere le conclusioni che l’attrice

vorrebbe trarre dalle affermazioni espresse dal dr. Wüthrich il 26 gennaio 2007.

Si

deve invece rilevare che i referti prodotti non possono essere ritenuti

concludenti e idonei a far ritenere accertato, con il grado di verosimiglianza

richiesto, l’intervento di una rilevante modifica della patologia dermatologica

alle mani e, quindi, della situazione invalidante dell’assicurata rispetto a

quanto accertato nella precedente procedura.

Proprio

per quanto riguarda l'aspetto dermatologico dell’eczema alle mani - cui

l’assicurata ascrive l'insorgenza dell'asserito peggioramento - in relazione

allo stesso, non è stato fornito alcun elemento che consenta, né sul piano

diagnostico né per quanto riguarda eventuali elementi terapeutici a sostegno

dell'asserita diagnosi e della relativa evoluzione, di oggettivare l'esistenza

di una patologia dermatologica avente carattere invalidante e che consenta in

particolare di ipotizzare un'eventuale sua incidenza sulla capacità lavorativa

e, di riflesso, al guadagno dell'interessata.

In

proposito va peraltro ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale deve rilevare che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione

medica o fornito elementi idonei a dimostrare o almeno rendere verosimile l’intervento

di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla

situazione accertata all’epoca dell’attribuzione della mezza rendita e in particolare

la presenza di una patologia dermatologica grave al punto da determinare un

ulteriore aumento dell’incapacità lavorativa oltre il 50%, già presente per motivi

di natura essenzialmente otorinolaringoiatrici.

Del

resto, in proposito non è superfluo ricordare all’assicurata che il TFA ha già

avuto modo di stabilire che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente

sommare i singoli gradi di inabilità, bensì si deve far capo ad un giudizio

globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli

esperti interessati (sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01,

pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto

2005.

nella causa D., I 606/03),

Si

deve pertanto concludere che l’addotto peggioramento delle condizioni di salute

della ricorrente non risulta sufficientemente suffragato, ragione per cui questo

TCA può prescindere dall’esperire una perizia complementare atta ad

approfondire la questione.

In simili circostanze, non avendo l'assicurata reso verosimile l'esistenza

di una rilevante modifica del grado d'invalidità precedentemente accertato, richiamato

altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti

ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), la domanda tendente al riconoscimento di un grado

d'invalidità conferente il diritto ad una rendita intera meriterebbe di essere

respinta già per questo motivo.

2.13

Ma

a prescindere da quanto precede va detto che la domanda di adeguamento della

pensione di invalidità andrebbe comunque respinta anche per un’altra ragione.

In

effetti, anche volendo per ipotesi ammettere che le condizioni di salute dell’attrice

abbiano subito un peggioramento rilevante e tale da originare un aumento del

grado di invalidità oltre il 50%, appare manifesto che tale peggioramento sarebbe

comunque riconducibile ad un’altra causa rispetto a quella che ha portato

all’assegnazione della mezza rendita, e meglio alla patologia dermatologica

alle mani, vale a dire ad un danno alla salute insorto in misura rilevante

(vale a dire limitativa della capacità lavorativa) in un momento in cui

l’interessata non era più assicurata presso la Cassa convenuta. Ne

discenderebbe che comunque, per tale presunto peggioramento la Cassa non dovrebbe

rispondere, facendo difetto la connessione materiale e temporale necessaria,

giusta l’art. 23 LPP, per ammetterne l’obbligo prestativo (cfr. sopra consid. 2.6

e 2.7 e i riferimenti).

Emerge in effetti dal fascicolo processuale che la presenza di un

eczema è invero stata segnalata per la prima volta nell’ambito della procedura

di attribuzione della mezza rendita dal dr. __________ la prima volta con

certificato del 27 febbraio 1992, nel quale lo specialista aveva citato quali

diagnosi invalidanti la rinite pollinosa e la faringo-laringite cronica.

L’esistenza di un “eczema atopico alle mani” veniva invece unicamente menzionato

fra le problematiche rilevate (cfr. LXXVI dell’inc. 34.1994.44). Nel successivo

referto del 13 dicembre 1993, citato per esteso al consid. 2.12 che precede,

sempre il dr. __________, dopo essersi soffermato sulla problematica principale

legata alla faringo-laringite cronica con episodi acuti recidivanti di asma

bronchiale, menziona anche l’esistenza di un eczema atopico alle mani. Nelle

sue conclusioni riguardanti le ripercussioni delle patologie sulla capacità lavorativa

della paziente quale insegnante, risulta tuttavia evidente che l’eczema alle

mani non ha valenza invalidante, considerato come lo specialista sottolinea che

le limitazioni nell’attività di insegnante sono dovute al “mal di gola” (cfr.

sopra al consid. 2.12 e doc. D). Del resto, proprio nel successivo certificato

del 26 gennaio 2007 (doc. C; cfr. consid. 2.12) il dr. __________ sottolinea

come nel 1993 l’eczema fosse “leggero”. A seguito del ricovero predisposto dal

medesimo sanitario, i medici della clinica dermatologica dell’ospedale

universitario di __________, nel referto dell’8 maggio 1992, sottolineate le diagnosi

di cronica faringo-laringite e rinite pollinosa, avevano di fatto rilevato come

l’eczema atopico alle mani fosse ad uno stadio “minimo” (cfr. certificato

richiamato agli atti dall’inc. 34.1999.44).

D’altra parte, nella sua perizia de 2 luglio 1999 il dr. __________,

specialista in otorinolaringoiatria, aveva sottolineato che l’esame peritale si

era limitato agli aspetti legati alla malattia otorinolaringoiatrica e

allergologica, mentre che non teneva in considerazione le altre affezioni

segnalate dalla paziente quali la dermatite da contatto, la patologia a carico

degli occhi, dei piedi, della cervicale e la colite cronica. Nel complemento

del 9 agosto 1999 il dr. __________ aveva precisato che nella documentazione

messagli a disposizione non aveva tuttavia riscontrato alcun certificato

medico che facesse riferimento a tali patologie (doc. LXXXII richiamato

dall’inc. 34.1994.44).

Con riferimento a tale problematica dermatologica questo TCA si è

pronunciato in questo senso nella sentenza del 19 ottobre 1999, al consid.

2.

:

" Per quanto riguarda la dermatite da contatto, indicata

dall’assicurata al perito (allegato 1 LXXVI) e non considerata nella

valutazione, risulta che in data 13 dicembre 1993 il dottor __________ ha

diagnosticato - oltre ad un’ "allergia estrema agli acari della polvere di

casa e delle cosiddette derrate alimentari e a spore di fitomiceti ambientali

come pure di una sensibilizzazione polivalente a pollini vari e a crini e epiteli

animali che si manifestano sotto forma di faringo laringite cronica con episodi

acuti recidivanti di asma bronchiale” - anche un eczema atopico alle mani

(allegato 4, LXXVI)

Lo

specialista tuttavia, nella valutazione dell’inabilità lavorativa dell’assicurata

ha fatto unicamente riferimento alle due prime affezioni senza minimamente

menzionare l'eczema da contatto. Si può, quindi, ritenere che questa affezione

sia ininfluente sulla capacità lavorativa dell’assicurata. In caso contrario,

il dott. __________ ne avrebbe certamente menzionato l'effetto invalidante. Al

proposito va, ancora, rilevato che, a fondamento della propria richiesta di

rendita, l’assicurata ha richiamato gli accertamenti esperiti dal TRAM e la

relativa sentenza, così come il susseguente giudizio di conferma del TF.

Come

ampiamente descritto ai considerandi precedenti, le affezioni ritenute invalidanti

in quell’ambito erano unicamente quelle investigate dal dottor __________ tramite

la perizia esperita per questa Corte.

È

pure interessante rilevare, come accennato in precedenza, che gli atti medici

prodotti in quella sede, non sono mai stati trasmessi al TCA dall’assicurata

che non ha provveduto del resto ad inviare alcun atto medico, eccezion fatta

per quello rilasciato dall’oculista e, solo in data 23 agosto 1999, quindi dopo

l’esperimento della perizia, per il certificato medico della clinica

dermatologica dell’ospedale universitario di __________ del 13 dicembre 1993,

già agli atti dell’AI.

Il

TCA ha quindi potuto venirne a conoscenza unicamente perché essi sono stati trasmessi

dal perito (LXXVI e allegati).

Le

affezioni indicate dall’assicurata al perito e nelle osservazioni 6 agosto 1999

ed elencate nel doc. AA1 prodotto con l'atto 23 agosto 1999 (LXXXV) non

appaiono, quindi, tali da inficiare le conclusioni del perito né sono

sufficientemente suffragate da imporre al TCA di esperire una perizia

complementare atta ad approfondire la questione. In proposito va del resto

osservato che, nell’ambito della procedura AI, era previsto l’allestimento di

una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, con cui sarebbe stato esaminato

lo stato di salute dell’assicurata in ogni suo aspetto. Purtroppo l’assicurata,

ripetutamente invitata a presentarsi presso il SAM, non si è mai sottoposta

alla perizia. In simili condizioni non si può pertanto sostenere che non sia

stato fatto tutto il possibile per verificare lo stato di salute

dell’interessata."

(STCA

del 19 ottobre 1999, 34.1994.44)

In sostanza questa Corte, nella citata pronuncia, rimasta incontestata

e di conseguenza cresciuta in giudicato e per questo vincolante, sulla base

della documentazione agli atti ha negato che all’eczema alle mani potesse essere

ascritta una valenza invalidante.

A ragione.

In effetti, i dianzi citati certificati all’inserto non potevano

permettere conclusione diversa, nessun medico interpellato essendosi

pronunciato diversamente in merito, nel senso cioè di attribuire alla patologia

delle mani una qualsivoglia valenza invalidante.

Del resto va detto che l’attrice non solo non ha contestato la

pronuncia del TCA ma nemmeno, in corso di causa, aveva sostenuto il contrario

o, almeno, preteso l’esperimento di accertamenti ulteriori. Del resto l’unico

certificato che si esprimeva, seppur di transenna, sull’eczema alle mani era

quello del dr. __________ del 13 dicembre 1993 (doc. D), redatto quindi ben sei

anni prima della perizia del dr. __________ e della sentenza del TCA in oggetto

(34.1994.44). Questo ad ulteriore dimostrazione del carattere assai blando

della patologia dermatologica lamentata dall’attrice alle mani.

Ma v’è di più: persino nella domanda di aumento di rendita presentata

alla Cassa il 14 febbraio 2007 AT 1 ammette esplicitamente che l’eczema atopico

alle mani si è manifestato in misura invalidante successivamente alla STCA del

19.

ottobre 1999 (cfr. doc. B).

In proposito va ancora osservato che non meritano ulteriore disamina

le allegazioni – invero piuttosto confuse nell’esposizione – dell’assicurata,

la quale ritiene in sostanza che nella STCA in oggetto vi sia un errore di

trascrizione. Di errori in effetti non vi è traccia alcuna, il termine

“specialista” essendo chiaramente riferito al dr. __________, specialista FMH

in dermatologia, allergologia e immunologia clinica, il quale, nel certificato

del 13 dicembre 1993, circoscrive le limitazioni nella capacità lavorativa al

problema del mal di gola e più precisamente alla faringo-laringite cronica e

all’asma bronchiale che insorgono con l’esposizione alle polveri e agli acari

(cfr. doc. D e sopra consid. 2.12; cfr. in proposito anche la pronuncia del TCA

del 10 dicembre 2007, 34.2007.41).

Da

quanto precede questo TCA, in sostanziale conferma delle conclusioni di cui

alla pronuncia del 19 ottobre 1999 (STCA 34.1994.44), ritiene provato, con il

grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p.

263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994 p. 210/211), che

l’inizio di un’eventuale (peraltro non provata) incapacità lavorativa per

motivi legati all’eczema alle mani sia da ricondurre ad un momento quantomeno posteriore

alla pronuncia del giudizio del TCA del 19 ottobre 1999 e, quindi, comunque in

un’epoca in cui, e da tempo, l’assicurata più non era affiliata presso la

convenuta (cfr. sopra consid. 2.3.2).

Di conseguenza si deve

concludere che pur non negando l’esistenza di problematiche dermatologiche alle

mani già manifestatisi nel 1993, è innegabile, sulla

base degli atti, che esse non avevano comunque mai in precedenza, segnatamente

nel periodo in cui l’attrice ancora era assicurata presso la Cassa convenuta, dato

luogo ad un'incapacità lavorativa significativa. Ne discende che in quanto

riconducibile ad una nuova causa (rispetto a quella che ha portato

all’assegnazione della mezza rendita), insorta in epoca successiva all’uscita

dall’istituto di previdenza convenuto, l’addotto aumento del grado di

incapacità lavorativa e, di conseguenza, di invalidità non potrebbe comunque essere

posto a carico della Cassa.

2.14

infine può essere seguita l’attrice laddove essenzialmente sostiene la sussistenza

di un nesso materiale tra le patologie alla base dell’erogazione delle mezza

rendita e l’eczema alle mani, trattandosi a suo dire essenzialmente di due

manifestazioni della medesima malattia, vale a dire il grave stato allergico di

cui essa soffre.

Ora,

pur non potendo negare che sia alle patologie alle vie respiratorie sia

all’eczema alle mani sia attribuibile (anche) una componente eziologia di

carattere allergico, appare d’altra parte incontrovertibile che si tratti di

due patologie del tutto distinte l’una dall’altra. Prova ne sia anche che

mentre la faringite cronica, la disfonia funzionale e la laringite allergica

sono di competenza dello specialista in otorinolaringoiatria, l’affezione

cutanea in questione sia di stretta competenza della dermatologia. La dermatite

atopica (o neurodermite, neurodermatite atopica, eczema endogeno, eczema

atopico) è infatti un’affezione delle cute, con una componente di predisposizione

genetica, legata quindi alla dermatologia, pur potendo anche essere determinata

anche da fattori immunologici (cfr. Roche Lexikon Medizin, 5a edizione).

Del resto anche il dr. __________, nella già citata perizia del 2

luglio 1999, ha sottolineato come il suo esame si era limitato agli aspetti

legati alla malattia “otorinolaringoiatrica e allergologica”, e non

teneva quindi in considerazione la dermatite da contatto, la patologia a

carico degli occhi, dei piedi, della cervicale e la colite cronica. E questo a

comprova del chiaro rapporto di indipendenza fra le diverse patologie di cui

era sofferente la paziente (doc. LXXXII richiamato dall’inc. 34.1994.44).

Si

ribadisce dunque che il preteso (e comunque, come detto, non dimostrato) aumento

del grado di incapacità lavorativa fatto valere dall’attrice con la petizione

in oggetto sarebbe comunque riconducibile ad una nuova causa rispetto a quella

che ha portato all’assegnazione della mezza rendita.

2.15

Alle

suddette conclusioni non possono mutare le ulteriori censure sollevate, tra le

righe, dall’attrice in sede di petizione.

Innanzitutto,

alla luce di quanto precede e in particolare facendo riferimento alla giurisprudenza

citata al consid. 2.12. in punto alla determinazione del grado d’inabilità

lavorativa di assicurati che soffrono di diverse patologie (sentenza del 4

settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485

seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03), può

essere respinta senza ulteriore approfondimento l’allegazione attorea per cui

l’aumento del grado di invalidità sarebbe riconducibile anche all’impossibilità

di trovare un lavoro a causa della patologia alle mani in aggiunta a

quelle che già hanno determinato il grado di invalidità del 50%.

Nella misura invece in cui l’attrice sembrerebbe sostenere l’impossibilità

di trovare un posto di lavoro adeguato a causa delle medesime limitazioni che

hanno giustificato l’attribuzione della mezza rendita di invalidità o in cui

pare rimettere in discussione le modalità di calcolo del grado di invalidità

riconosciutole, simili censure risultano inammissibili considerato come nella

pronuncia del 19 ottobre 1999 di questo TCA (che ha stabilito il diritto alla

mezza rendita di invalidità) siano già state esaminate - in misura vincolante -

le necessarie implicazioni professionali e, quindi, il conseguente discapito

economico derivante dall’incapacità lavorativa attestata dai medici.

Manifestamente

irrilevante ai fini della definizione della presente vertenza è infine, anche

il certificato datato 29 luglio 1996 del dr. __________, prodotto dall’attrice unitamente all’istanza di revisione del 21

gennaio 2008 (respinta dal TCA con sentenza di data odierna, inc. 34.2008.4;

cfr. consid. 1.12.), nel quale l’allora medico curante dell’assicurata (poi

deceduto) aveva attestato che l’interessata soffriva di “allergie gravi

in grado di dare sincopi studiate da me” con un grado di invalidità del 100%

(doc. A1 inc. 32.2008.4). In effetti tale attestazione risale ad un epoca

addirittura ampiamente precedente al giudizio del 19 ottobre 1999 (34.1994.44)

e non può quindi manifestamente attestare un peggioramento avvenuto dopo la

resa di tale pronuncia.

2.16

In

simili condizioni anche volendo ammetterne l’esistenza, il peggioramento dello

stato di salute dell'assicurata e il relativo eventuale aumento del grado

d'invalidità non possono comunque essere posti a carico della Cassa convenuta,

nella sua qualità di istituto di previdenza presso cui l'interessata era assicurata

quando è sorta l'inabilità lavorativa che ha condotto al riconoscimento di una

mezza rendita, in quanto riconducibili ad una nuova causa insorta in un’epoca

successiva all’uscita dall’istituto previdenziale. La Cassa non può dunque essere

condannata a versare all'assicurata una rendita intera di invalidità, ma dovrà

continuare a versare la prestazione dovuta limitatamente al grado del 50%.

Per

tutti i motivi che precedono, la petizione presentata da __________ deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione é respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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