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Decisione

34.2007.26

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

19 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide

in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero

del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC

41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio

2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al

momento del matrimonio i coniugi __________ disponessero di averi

previdenziali, mentre che il 13 luglio 2005 (data della crescita in giudicato

della pronunzia del divorzio quale momento determinante ai fini della

divisione; cfr. DTF 132 V 236) AT 1 disponeva di un avere di fr.

146'447.-- sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 2

(VII), CV 1 di un avere di fr. 6'733.50 sul conto di libero passaggio n. __________

presso la CV 2 (XXVI/1-5);

-

il fatto che CV 1 in costanza di matrimonio abbia stipulato (ottobre 1996) ed

in seguito annullato (agosto 2000) - con consecutivo versamento in contanti a

suo favore di fr. 2’034.20 - una polizza assicurativa (__________) nell’ambito

della previdenza libera (__________) (XVI/1-5, XXI), è ininfluente ai fini del

presente giudizio e ciò avuto riguardo sia alla posizione dell’ex marito,

stante la non applicabilità dell’art. 122 CC a tale forma di previdenza (come pure

Considerandi

a quella del 3 pilastro A. Sul punto v. STFA 26 gennaio 2004 nella causa

W. [B 36/03], 25 luglio 2006 nella causa M. [B 128/05] e dottrina ivi citata),

sia a quella della ex moglie, nulla agli atti permettendo infatti di ritenere -

né l’interessata lo ha d’altronde sostenuto - che il capitale percepito a seguito

dell’annullamento di suddetta polizza, come del resto eventuali altri capitali

siano da essa stati utilizzati (quali beni propri) per un riacquisto giusta

l’art. 22 cpv. 3 LFLP, che avrebbe comportato una diminuzione dell’avere ora

soggetto a divisione. Ciò vale a maggior ragione se si considera che nel corso

1992.

gli ex coniugi avevano per convenzione – omologata nell’ambito della

sentenza pretorile di separazione - adottato il regime della separazione dei

beni (cfr. sentenza di separazione 28 dicembre 1992, in inc. di divorzio);

-

considerati i suddetti averi accumulati durante il matrimonio, i consecutivi

rispettivi crediti di fr. 73'223.50 e fr. 3'366.75, a CV 1 spetta a

saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 69'856.75;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider /Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 69'856.75, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 13 luglio 2005 (data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sul conto di libero

passaggio ad essa intestato presso la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 146'447.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da

CV 1 durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 6'733.50.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio

n. __________ intestata a AT 1 e a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio

ad essa intestato presso la CV 2, la somma di fr. 69'856.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dal 13 luglio 2005.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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