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Decisione

34.2007.29

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

19 settembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i dati corretti, si pronunciasse nuovamente sulla ripartizione degli averi

previdenziali di spettanza degli ex coniugi __________;

-

il TCA ha quindi interpellato la AT 3 - presso cui AT 1 dispone della

polizza di libero passaggio n. __________ - ai fini della quantificazione

dell’avere di libero passaggio ivi presente in data 4 luglio 2005, richiedendo

parimenti una nuova conferma circa l’attuabilità di una divisione;

-

con scritto 27 giugno 2007 la AT 3, precisando che la polizza n. __________

è stata allestita a seguito dell’uscita di AT 1 dalla AT 3 presso cui è stato

assicurato nel periodo 1. aprile 1999-9 ottobre 2002, ha quantificato

l’ammontare dell’avere di libero passaggio in data 4 luglio 2005 in fr.

28'091.30 e confermato l’attuabilità di una sua divisione (IV inc. 34.2007.29);

- dal

canto suo la AT 2 ha confermato che l’avere di libero passaggio di spettanza diAT

1 in data 4 luglio 2005 ammontava a fr. 55'382.35 e che in data 17 marzo 2006,

a seguito del giudizio cantonale, ha già provveduto a trasferire la somma di

fr. 23'066.10 a favore di CV 1 (__________) presso il CV 2 (III inc.

34.2007.29);

-

dal fascicolo emerge inoltre che a seguito del giudizio 26 gennaio 2006,

in data 14 febbraio 2005 il CV 2 ha nel frattempo già provveduto a restituire

alla AT 3 la somma di fr. 140'130.45 (XXVII, XXVIII inc. 34.2005.47) e che con

valuta 4 luglio 2007 la AT 3 ha già accreditato al CV 2, tramite prelievo dalla

polizza __________ l’importo di fr. 11'688.65 (IV inc. 34.2007.29);

-

richiesti dal TCA a voler presentare osservazioni in merito a suddette

risultanze, degli ex coniugi solo CV 1 (-__________) ha dato

riscontro precisando di rimettersi al giudizio del Tribunale;

-

l’intera documentazione acquisita agli atti é stata trasmessa alla AT 4,

la quale non ha presentato osservazioni al riguardo;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta

l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le

prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente

agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la

prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla

differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero

passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata

degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del

matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti

al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del

divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

Considerandi

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623;

STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in

giudicato);

- a

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.

gennaio 2005);

-

dagli atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio (14

dicembre 1984) CV 1 e AT 1 disponessero di una prestazione d'uscita o di averi

di libero passaggio ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP;

- per

contro, al momento del divorzio (4 luglio 2005, data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio: cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) CV 1

disponeva presso il CV 2 - cui è affiliata a far tempo dal 1. febbraio 1985 -

di una prestazione d’uscita di fr. 69'440.10 (IV/bis in inc. 34.2005.47),

mentre AT 1 disponeva presso AT 3 (polizza di libero passaggio n. 1.267762) di

un avere di fr. 28'091.30 (IV in inc. 34.2007.29; VI in inc. 34.2005.47),

nonché di un avere di fr. 55'382.35 presso la AT 2 (conto n. __________) (III

in inc. 35.2007.29; XIII, XVII in inc. 34.2005.47);

- considerati

gli averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio (fr.

83'473.65 rispettivamente fr. 69'440.10), i consecutivi rispettivi crediti di

fr. 41'736.85 e fr. 34'720.05, a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129.

V 254) un accredito, presso il CV 2 dove essa è tuttora assicurata (VIII

inc. 34.2007.29; cfr. i combinati artt. 3-5 e 22 cpv. 1 LFLP), di fr.

7'016.80 - di cui fr. 2'361.15 a carico della polizza di libero

passaggio n. __________ presso AT 3 e fr. 4'655.65 a carico del conto di libero

passaggio n. __________ presso la AT 2 - unitamente agli interessi compensativi

(al

tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato

della sentenza di divorzio (4 luglio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A.

[B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L.

[B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2

(DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 69'440.10.

2. La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione

ammonta a fr. 83'473.65.

3.1. La

AT 3 è tenuta a versare, tramite prelevamento dalla polizza di libero passaggio

n. __________ intestata a AT 1 (n. AVS. __________), a favore di __________

presso il CV 2, l’importo di fr. 2'361.15, oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio 2005.

3.2. Quanto nel frattempo già versato al CV 2 in eccedenza all’importo

dovuto conformemente al dispositivo n. 3.1. dovrà essere da questi restituito

alla AT 3 a credito della polizza n. __________ intestata a __________.

4.1. La

AT 2 è tenuta a versare, tramite prelevamento dal conto n. __________ intestato

a AT 1, di versare a favore di CV 1 presso il CV 2, la somma di fr. 4'655.65

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio

2005.

4.2.

Quanto nel frattempo già versato al CV 2 in eccedenza all’importo dovuto conformemente

al dispositivo n. 4.1 dovrà essere da questi restituito alla AT 2 a credito del

conto n. __________ intestato a __________.

5. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

6.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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