34.2007.29
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
19 settembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2007.29
Data decisione, Autorità:
19.09.2007, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.29
rg/sc
Lugano
19 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
17 aprile 2007 del TF nella causa deferitagli l’8 luglio 2005 dalla Pretura di __________
(art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
3. AT 3
4. AT 4
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto
e in diritto
che - con
sentenza 10 giugno 2005, cresciuta in giudicato il 4 luglio 2005, il Pretore
supplente del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV
1 (nata __________), riconoscendo a ciascuno coniuge il diritto alla metà della
prestazione d’uscita accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio;
- il
giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al
TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i
dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- esperita
l’istruttoria, interpellati segnatamente gli ex coniugi nonché gli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati, con sentenza 23 gennaio 2006 il
TCA, accertato - sulla base dei dati e delle attestazioni rilasciate
dalla AT 3 e dalla AT 2 per quanto riguarda AT 1 e dal CV 2antonale per quanto
riguarda AT 1 __________) - un credito complessivo di spettanza di quest’ultima
di fr. 172'909.15, ha ordinato il versamento a favore della ex moglie presso il
suo istituto previdenziale di fr. 138'154.40 a carico della AT 3, di fr.
11'688.65 a carico della polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT
3 e di fr. 23'066.10 a carico del conto di libero passaggio n. __________
presso la __________, oltre interessi compensativi su tali importi a datare dal
4 luglio 2005 e sino al momento dell’effettivo trasferimento;
-
adita dalla AT 3 tramite ricorso 22 febbraio 2006, con sentenza 17 aprile
2007 la II Corte di diritto sociale del Tribunale federale - accertato
il manifesto l’errore in cui è incorsa, per sua stessa ammissione, la
fondazione ricorrente nell’aver rilasciato nelle more della procedura cantonale
una dichiarazione d’attuabilità riferita ad un altro AT 1 (il AT 1 parte alla
procedura di divisione essendo stato unicamente assicurato presso la AT
3 dal 1. aprile 1999 al 9 ottobre 2002 con successiva creazione della polizza
di libero passaggio n. __________ presso la AT 3; cfr. doc. XIII inc. 34.2005.47,
cfr. ricorso di diritto amministrativo di AT 3 sub doc. XXXII in inc.
34.2005.47) e nell’aver consequenzialmente accreditato la somma di fr.
138'154.40 a favore dell’ente previdenziale di AT 1 (__________) in ottemperanza
al giudizio cantonale 23 gennaio 2006 - ha annullato quest’ultimo e
rinviato la causa al TCA affinché, previo complemento istruttorio volto a raccogliere
Fatti
i dati corretti, si pronunciasse nuovamente sulla ripartizione degli averi
previdenziali di spettanza degli ex coniugi __________;
-
il TCA ha quindi interpellato la AT 3 - presso cui AT 1 dispone della
polizza di libero passaggio n. __________ - ai fini della quantificazione
dell’avere di libero passaggio ivi presente in data 4 luglio 2005, richiedendo
parimenti una nuova conferma circa l’attuabilità di una divisione;
-
con scritto 27 giugno 2007 la AT 3, precisando che la polizza n. __________
è stata allestita a seguito dell’uscita di AT 1 dalla AT 3 presso cui è stato
assicurato nel periodo 1. aprile 1999-9 ottobre 2002, ha quantificato
l’ammontare dell’avere di libero passaggio in data 4 luglio 2005 in fr.
28'091.30 e confermato l’attuabilità di una sua divisione (IV inc. 34.2007.29);
- dal
canto suo la AT 2 ha confermato che l’avere di libero passaggio di spettanza diAT
1 in data 4 luglio 2005 ammontava a fr. 55'382.35 e che in data 17 marzo 2006,
a seguito del giudizio cantonale, ha già provveduto a trasferire la somma di
fr. 23'066.10 a favore di CV 1 (__________) presso il CV 2 (III inc.
34.2007.29);
-
dal fascicolo emerge inoltre che a seguito del giudizio 26 gennaio 2006,
in data 14 febbraio 2005 il CV 2 ha nel frattempo già provveduto a restituire
alla AT 3 la somma di fr. 140'130.45 (XXVII, XXVIII inc. 34.2005.47) e che con
valuta 4 luglio 2007 la AT 3 ha già accreditato al CV 2, tramite prelievo dalla
polizza __________ l’importo di fr. 11'688.65 (IV inc. 34.2007.29);
-
richiesti dal TCA a voler presentare osservazioni in merito a suddette
risultanze, degli ex coniugi solo CV 1 (-__________) ha dato
riscontro precisando di rimettersi al giudizio del Tribunale;
-
l’intera documentazione acquisita agli atti é stata trasmessa alla AT 4,
la quale non ha presentato osservazioni al riguardo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
Considerandi
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623;
STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
-
dagli atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio (14
dicembre 1984) CV 1 e AT 1 disponessero di una prestazione d'uscita o di averi
di libero passaggio ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP;
- per
contro, al momento del divorzio (4 luglio 2005, data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio: cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) CV 1
disponeva presso il CV 2 - cui è affiliata a far tempo dal 1. febbraio 1985 -
di una prestazione d’uscita di fr. 69'440.10 (IV/bis in inc. 34.2005.47),
mentre AT 1 disponeva presso AT 3 (polizza di libero passaggio n. 1.267762) di
un avere di fr. 28'091.30 (IV in inc. 34.2007.29; VI in inc. 34.2005.47),
nonché di un avere di fr. 55'382.35 presso la AT 2 (conto n. __________) (III
in inc. 35.2007.29; XIII, XVII in inc. 34.2005.47);
- considerati
gli averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio (fr.
83'473.65 rispettivamente fr. 69'440.10), i consecutivi rispettivi crediti di
fr. 41'736.85 e fr. 34'720.05, a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF
129.
V 254) un accredito, presso il CV 2 dove essa è tuttora assicurata (VIII
inc. 34.2007.29; cfr. i combinati artt. 3-5 e 22 cpv. 1 LFLP), di fr.
7'016.80 - di cui fr. 2'361.15 a carico della polizza di libero
passaggio n. __________ presso AT 3 e fr. 4'655.65 a carico del conto di libero
passaggio n. __________ presso la AT 2 - unitamente agli interessi compensativi
(al
tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato
della sentenza di divorzio (4 luglio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A.
[B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L.
[B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2
(DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 69'440.10.
2. La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione
ammonta a fr. 83'473.65.
3.1. La
AT 3 è tenuta a versare, tramite prelevamento dalla polizza di libero passaggio
n. __________ intestata a AT 1 (n. AVS. __________), a favore di __________
presso il CV 2, l’importo di fr. 2'361.15, oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio 2005.
3.2. Quanto nel frattempo già versato al CV 2 in eccedenza all’importo
dovuto conformemente al dispositivo n. 3.1. dovrà essere da questi restituito
alla AT 3 a credito della polizza n. __________ intestata a __________.
4.1. La
AT 2 è tenuta a versare, tramite prelevamento dal conto n. __________ intestato
a AT 1, di versare a favore di CV 1 presso il CV 2, la somma di fr. 4'655.65
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio
2005.
4.2.
Quanto nel frattempo già versato al CV 2 in eccedenza all’importo dovuto conformemente
al dispositivo n. 4.1 dovrà essere da questi restituito alla AT 2 a credito del
conto n. __________ intestato a __________.
5. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
6.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio
con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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