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Decisione

34.2007.30

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

7 settembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento

del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr.

4'315.20 presso la __________ (XVIII), mentre che al momento del divorzio disponeva

di una prestazione di fr. 13'883.65 presso la CV 2 (VI). Dal fascicolo emerge

che AT 1, assicurato - presso la __________ - solo a far tempo dal 5 luglio

1999 (XIX), al momento del divorzio disponeva di un avere di libero passaggio

di fr. 11'776.15 presso la __________ (XXV) rispettivamente di una prestazione

di libero passaggio di fr. 6'561.35 presso la AT 2 (XVI). Il 18/19 luglio 2007

l’avere accumulato da AT 1 presso la __________ è stato trasferito alla AT 2

(XVI, XVII);

-

ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al

momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al

divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il

tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),

indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto

previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits

en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce,

1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner,

Considerandi

Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al

momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma

spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase

LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp.

153s; PraxKomm/Baumann/ Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

- di

conseguenza l'avere di CV 1 esistente al momento del matrimonio (fr. 4'315.20),

aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 1'247.65) - calcolati

in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch)

- deve essere cifrato in fr. 5’562.85;

-

di conseguenza la prestazione accumulata durante il matrimonio da CV 1 e soggetta

a divisione ammonta a fr. 8'320.80 (13'883.65 – 5'562.85);

-

considerati gli averi accumulati durante il matrimonio e soggetti a divisione

(fr. 18'337.50 e fr. 8'320.80), i consecutivi rispettivi crediti di fr.

9'168.75 e fr. 4'160.40, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129.

V 254) un accredito di fr. 5'008.35;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 5'008.35, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo data della crescita in giudicato della sentenza di

divorzio e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 18'337.50.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 8'320.80.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 presso la CV 2 la somma di

fr. 5'008.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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