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Decisione

34.2007.33

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio.Insorgenza di una caso di previdenza (invalidtià) durante il matrimonio. Rinvio della causa al giudice del divorzio.

4 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

5. Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC.

Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde

per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il

matrimonio non sono computati.

6. L'art.

122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un

istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di

previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita

accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio.

L'applicazione

dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la

prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il

matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una

rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza

diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124

CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto

un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta indennità adeguata (DTF

130 III 297; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der

beriflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in: AJP 2001 pp. 155ss, 155-156; Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 pp.

1613ss, 1618-1619; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et

le divorce (2e partie), in: SVZ 2000 pag. 247ss; Riemer, Berufliche

Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in: SZS 1998, pp. 423ss; FamPra

2003 p. 166).

7.

Dal profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o

invalidità) è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei

confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una

Considerandi

prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute

prestazioni assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05]; RSAS

2004.

p. 572; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht,

1999, p. 238; Kieser, cit., p. 157; Geiser, Bemerkungen zum

Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB),

in: ZBJV 2000 pp. 89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS

1997.

383 N. 44). Il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita

del diritto a prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente

prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, DTF 130

III 301), rendendo inattuabile una ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC, la

compensazione delle aspettative previdenziali deve di conseguenza essere effettuata,

esclusivamente ad opera del giudice del divorzio (STFA 8 marzo 2007

nella causa A. [B 48/06] consid. 3), in applicazione dell'art. 124 CC.

Per

ammettere un caso di previdenza basta anche un’invalidità parziale (DTF 129

III 481; STFA 30 marzo 2005 nella causa P. [B 107/03], 30 gennaio 2004

nella causa S. [B 19/03]; Walser, Commentario Basilese, 2a ed.,

n. 5 ad art. 124 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13s ad art.

122/141-142). In tale evenienza non è possibile procedere da un lato, per la prestazione

ancora disponibile, ad una divisione ex art. 122 CC e dall’altro prevedere

un’indennità ex art. 124 CC per compensare la parte rimanente della previdenza.

Quando un’invalidità parziale ha condotto al versamento di prestazioni da parte

dell’istituto di previdenza è quindi dovuta unicamente un’indennità ai sensi

dell’art. 124 CC (DTF 129 III 481 consid. 3.2.3).

8.

Nella fattispecie in esame il

matrimonio tra i coniugi __________ - per i quali il giudice del divorzio ha

disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali

giusta l'art. 122 CC - è stato concluso il 21 giugno 1985, mentre che la

pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 13 giugno 2007.

Dal

fascicolo risulta da un lato che CV 1 al momento della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio disponeva di un avere di libero passaggio di fr.

26'240.45 presso la CV 2 (XII; cfr. anche i documenti prodotti dal

patrocinatore degli ex coniugi sub VII/1-2 e X/2-3), dall’altro che AT 1

beneficia, da parte della AT 2, di una rendita LPP - circostanza per altro già

nota al giudice del divorzio (cfr. certificato di rendita 2005 sub doc. 7 e

notifica di pagamento rendita gennaio 2007 sub doc. 5, inc. n. OA.2007.18) -

per un grado d’invalidità del 50.27% a far tempo dal 1. aprile 2002 (VI; cfr.

anche i documenti prodotti dal patrocinatore degli ex coniugi sub IV/1).

Al

momento del divorzio risulta quindi nella specie essersi già realizzato un caso

di previdenza (invalidità parziale) per uno dei coniugi, ciò che, come visto,

esclude la possibilità di una divisione ai sensi dell'art. 122 CC.

9.

Stante l'impossibilità di eseguire la divisione ai sensi dell'art. 25a LFLP la

causa dovendo essere trattata in applicazione dell'art. 124 CC - come

d’altronde rettamente evidenziato dalla AT 2 nelle more della presente

procedura (VI) -, gli atti vengono rinviati al giudice del

divorzio per ragione di competenza (Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication

CEDIDAC 41, pp. 195ss, 259; Bollettino UFAS n. 63 del 15 gennaio 2003,

401/2c p. 12).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita

acquisite dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.

2. Gli

atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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