34.2007.33
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio.Insorgenza di una caso di previdenza (invalidtià) durante il matrimonio. Rinvio della causa al giudice del divorzio.
4 ottobre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2007.33
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio.Insorgenza di una caso di previdenza (invalidtià) durante il matrimonio. Rinvio della causa al giudice del divorzio.
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 124 CC
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.33
RG/sc
Lugano
4 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella
causa deferitagli il 20/21 giugno 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142
cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1. Con
sentenza 22 maggio 2007, cresciuta in giudicato il 13 giugno 2007, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV
1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 21 giugno 1985. Dopo aver rilevato
come le parti, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio,
hanno pattuito una divisione a metà le rispettive prestazioni d’uscita
accumulate durante il matrimonio senza tuttavia un accordo circa l’importo da
trasferire (cfr. sentenza di divorzio p. 2), il Segretario assessore ha deciso
una ripartizione per metà delle rispettive prestazioni d'uscita, ordinando la
trasmissione dell’incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo la
crescita in giudicato della decisione sulla quota di ripartizione (cfr.
dispositivo n. 3 della sentenza).
2. In data 20/21 giugno
2007 la Pretura di __________ ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
notificatigli ex art. 142 cpv. 3 CC dal giudice del divorzio di determinarsi al
proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà,
per quanto necessario, nel prosieguo.
3. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005).
4. A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
5. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC.
Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde
per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il
matrimonio non sono computati.
6. L'art.
122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un
istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di
previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio.
L'applicazione
dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la
prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il
matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una
rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza
diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124
CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto
un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta indennità adeguata (DTF
130 III 297; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der
beriflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in: AJP 2001 pp. 155ss, 155-156; Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 pp.
1613ss, 1618-1619; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce (2e partie), in: SVZ 2000 pag. 247ss; Riemer, Berufliche
Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in: SZS 1998, pp. 423ss; FamPra
2003 p. 166).
7.
Dal profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o
invalidità) è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei
confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una
Considerandi
prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute
prestazioni assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05]; RSAS
2004.
p. 572; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht,
1999, p. 238; Kieser, cit., p. 157; Geiser, Bemerkungen zum
Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB),
in: ZBJV 2000 pp. 89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS
1997.
383 N. 44). Il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita
del diritto a prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente
prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, DTF 130
III 301), rendendo inattuabile una ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC, la
compensazione delle aspettative previdenziali deve di conseguenza essere effettuata,
esclusivamente ad opera del giudice del divorzio (STFA 8 marzo 2007
nella causa A. [B 48/06] consid. 3), in applicazione dell'art. 124 CC.
Per
ammettere un caso di previdenza basta anche un’invalidità parziale (DTF 129
III 481; STFA 30 marzo 2005 nella causa P. [B 107/03], 30 gennaio 2004
nella causa S. [B 19/03]; Walser, Commentario Basilese, 2a ed.,
n. 5 ad art. 124 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13s ad art.
122/141-142). In tale evenienza non è possibile procedere da un lato, per la prestazione
ancora disponibile, ad una divisione ex art. 122 CC e dall’altro prevedere
un’indennità ex art. 124 CC per compensare la parte rimanente della previdenza.
Quando un’invalidità parziale ha condotto al versamento di prestazioni da parte
dell’istituto di previdenza è quindi dovuta unicamente un’indennità ai sensi
dell’art. 124 CC (DTF 129 III 481 consid. 3.2.3).
8.
Nella fattispecie in esame il
matrimonio tra i coniugi __________ - per i quali il giudice del divorzio ha
disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali
giusta l'art. 122 CC - è stato concluso il 21 giugno 1985, mentre che la
pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 13 giugno 2007.
Dal
fascicolo risulta da un lato che CV 1 al momento della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio disponeva di un avere di libero passaggio di fr.
26'240.45 presso la CV 2 (XII; cfr. anche i documenti prodotti dal
patrocinatore degli ex coniugi sub VII/1-2 e X/2-3), dall’altro che AT 1
beneficia, da parte della AT 2, di una rendita LPP - circostanza per altro già
nota al giudice del divorzio (cfr. certificato di rendita 2005 sub doc. 7 e
notifica di pagamento rendita gennaio 2007 sub doc. 5, inc. n. OA.2007.18) -
per un grado d’invalidità del 50.27% a far tempo dal 1. aprile 2002 (VI; cfr.
anche i documenti prodotti dal patrocinatore degli ex coniugi sub IV/1).
Al
momento del divorzio risulta quindi nella specie essersi già realizzato un caso
di previdenza (invalidità parziale) per uno dei coniugi, ciò che, come visto,
esclude la possibilità di una divisione ai sensi dell'art. 122 CC.
9.
Stante l'impossibilità di eseguire la divisione ai sensi dell'art. 25a LFLP la
causa dovendo essere trattata in applicazione dell'art. 124 CC - come
d’altronde rettamente evidenziato dalla AT 2 nelle more della presente
procedura (VI) -, gli atti vengono rinviati al giudice del
divorzio per ragione di competenza (Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication
CEDIDAC 41, pp. 195ss, 259; Bollettino UFAS n. 63 del 15 gennaio 2003,
401/2c p. 12).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita
acquisite dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.
2. Gli
atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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