34.2007.35
Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardante i contributi posti in esecuzione. Spese di giustizia a carico del datore di l
6 novembre 2007Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2007.35
Data decisione, Autorità:
06.11.2007, TCA
Titolo:
Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardante i contributi posti in esecuzione. Spese di giustizia a carico del datore di lavoro
CONTRIBUTI
art. 11 LPP
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.35
BS
Lugano
6 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 giugno
2007 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che - ai
fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la CV 1
(in seguito: CV 1) si è affiliata alla AT 1 (in seguito: Fondazione), con
effetto dal 1° gennaio 2004 (doc. A2);
- a
fronte del mancato pagamento dei contributi e delle spese dovute nel 2005 e
malgrado la notifica di richiami e diffide (doc. A7 - 10), la Fondazione ha
fatto spiccare nei confronti della società il precetto esecutivo n. __________
emesso dall’UE di __________ il 3 luglio 2006, per un importo di fr. 10'835,50
a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. A12);
- con
scritto 17 agosto 2006 la società ha preannunciato il versamento di quanto
dovuto entro il 25 agosto 2006 (doc. A14), circostanza che non si è realizzata
(cfr. estratto conto 14 giugno 2007; doc. A 15);
- con
la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA la condanna della CV 1 al pagamento
di suddetto importo oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2006 e delle spese di
precetto esecutivo (fr. 100.-), postulando altresì il rigetto definitivo
dell'opposizione al succitato precetto nonché la rifusione delle spese
ripetibili;
- malgrado
l'assegnazione di due termini (l’ultimo termine perentorio è stato assegnato
con ordinanza 27 agosto 2007), per la presentazione della risposta, la
convenuta è rimasta silente;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- l'art.
11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,
per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi - che non è contestato in
questa sede - l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce
nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro
e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht,
1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsor-gestiftung,
1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli
istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge;
- nella
fattispecie, le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario
assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolati nel contratto di
affiliazione, nel piano di previdenza e nel relativo regolamento (doc. A2-4);
- l'importo
dei contributi dovuti, così come quello delle spese addebitate e degli
interessi, non è contestato. Dall’esame della documentazione agli atti risulta
che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato
conformemente alle disposizioni contrattuali e regolamentari e a quelle della
LPP. In particolare i premi previdenziali sono stati determinati sulla base
della lista dei salari del 24 dicembre 2004 (doc. A 5). L'importo chiesto con
la petizione di fr. 10'835,50 (comprensivo delle spese) oltre interessi del 5%
dal 27 giugno 2006 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP) può quindi essere riconosciuto
integralmente;
- l’attrice
chiede anche la condanna della convenuta al pagamento delle spese del precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (fr. 100.--). Tale richiesta deve
essere disattesa. In effetti, tali spese non sono oggetto della sentenza di
rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e
meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza
che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR 1995 KV Nr. 57, p. 175,
STCA del 21 settembre 1993 in re R.B.; DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs-
rechts, 1983, p. 106). In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico
del debitore, a seguito del rigetto dell’opposizione;
-
l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo
del-l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dall’UE di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione
ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può
chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la
procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso
vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il
creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80
LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss,
251 e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla
citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a
seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo
e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in
parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto
quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba
previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- secondo
la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù
dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in
caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un
principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali
(DTF 124 V 285-287; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in
re T.). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la
parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui
questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o
Fatti
di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288-289, 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire
in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del
convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP).
Nel
caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini e di
un’ulteriore proroga per la presentazione della risposta. In tali circostanze,
alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 200.--;
- il
tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv.
2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso
semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i
Considerandi
fatti. L’art. 22 LPTCA prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto
nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei
disborsi e delle spese di patrocinio. Il diritto è dunque riservato,
analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto in STFA 7 dicembre 1989 nella causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione
del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato
vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate
all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150
consid. 4; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento processuale della
controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza,
gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da
una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale
rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere
realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di
ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere
complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di
tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133s, 323, 127 V 207, 126 V 150;
AHI Praxis 2000 p. 337).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere
riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 l'importo di fr. 10'835,50 oltre interessi al 5 % dal 27
giugno 2006.
§§ E' rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE
di __________ del 3 luglio 2006.
2.- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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