Lexipedia

Decisione

34.2007.35

Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardante i contributi posti in esecuzione. Spese di giustizia a carico del datore di l

6 novembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288-289, 112 V 335).

Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire

in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del

convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte

dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non

rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a

inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto

esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP).

Nel

caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini e di

un’ulteriore proroga per la presentazione della risposta. In tali circostanze,

alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va

considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di

procedura per fr. 200.--;

- il

tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv.

2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso

semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i

Considerandi

fatti. L’art. 22 LPTCA prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto

nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei

disborsi e delle spese di patrocinio. Il diritto è dunque riservato,

analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo di questo privilegio è esposto in STFA 7 dicembre 1989 nella causa

D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,

precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione

del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto

pubblico (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150

consid. 4; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento processuale della

controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza,

gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da

una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133s, 323, 127 V 207, 126 V 150;

AHI Praxis 2000 p. 337).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere

riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 l'importo di fr. 10'835,50 oltre interessi al 5 % dal 27

giugno 2006.

§§ E' rigettata in via

definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE

di __________ del 3 luglio 2006.

2.- La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della __________.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster