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Decisione

34.2007.36

Accertamento dell'assoggettamento di una società al CCL PEAN e quindi obbligo di pagamento alla fondazione FAR dei contributi previdenziali con effetto retroattivo

7 agosto 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I pp. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e

aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie

degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni

o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio

di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di

accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I-1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser,

Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988

p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare

effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia

non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF

128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);

Per

quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di

lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili

contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di

previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere

“riversate”, vale a dire inserite, (anche) negli statuti o nel regolamento

dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura

previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 p. 85;

Meyer-Blaser, in SZS 1995 p. 106).

Il TFA ha

avuto per esempio modo di stabilire che il giudice LPP è competente per

determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può

riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta

secondo la legge e il regolamento, solo se le pattuizioni del contratto

collettivo di lavoro sono state recepite a livello statutario e regolamentare

dell’istituto di previdenza (SVR 1995 BVG n. 29 p. 85).

2.1.2. Nel caso di

specie l’attrice la Fondazione CV 1 è preposta all’attuazione del CCL PEAN; in

particolare essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio

nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN, nel

tenore in vigore dal 1° aprile 2006). La fondazione convenuta è un istituto di

previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi

dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CCS.

In

concreto si tratta di una controversia tra istituto di previdenza e datore di

lavoro avente quale oggetto il pagamento dei relativi contributi. La pretesa si

fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente

nel Regolamento PEAN della Fondazione AT 1, con la conseguenza che, anche da

questo profilo, giusta la ricordata giurisprudenza, nulla osta all’applicazione

dell’art. 73 LPP, così come confermato anche dal TF (STF 6 febbraio 2008 [B106/06],

18 aprile 2007 [B39/06], 7 maggio 2008 nella causa B. AG [9C_211/2008] consid.

3.2).

In questo

senso, alla competenza del TCA per statuire nella presente lite non può

evidentemente mutare la norma di foro contenuta all’art. 26 cpv. 1 del CCL PEAN

che, come detto, dispone che la composizione delle controversie è di competenza

dei tribunali ordinari e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino

anche i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.

In

effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di

natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella

sovraobbligatoria, circostanza che per la parte più autorevole della dottrina

esclude la possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza

arbitrale (Meyer Blaser, cit., in RDS 1987 I p. 617; Meyer Blaser, cit. in SZS

1995 p. 110; Riemer, op. cit. , p. 131; STCA 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e

LLC, 34.2001.12-21).

2.1.3. Va poi detto

che il TCA è parimenti competente a statuire, in via pregiudiziale,

sull’assoggettamento della convenuta al CCL PEAN, premessa indispensabile per fondare

l’obbligo contributivo.

Al

riguardo, nella già citata sentenza del 7 maggio 2008 l’Alta Corte, ricordando

che generalmente le controversie circa l’assoggettamento di un’impresa ad un contratto

collettivo obbligatorio (come è il caso per il CCL PEAN, di cui si parlerà in

seguito) sono di competenza della giustizia civile, non ha tuttavia individuato

alcun motivo per non riconoscere al giudice delle assicurazioni, chiamato a

statuire sulla vertenza previdenziale, la competenza per decidere, in via

preliminare, in merito al contestato assoggettamento (STF 7 maggio 2008 nella

causa B. AG [9C_211/2008], consid. 4, in particolare consid. 4.6).

2.1.4. Visto quanto

sopra, la competenza materiale di questa Corte è data. Essendo inoltre pacifica

la competenza territoriale, il TCA deve entrare nel merito della petizione.

Nel

merito

2.2. In via

preliminare occorre stabilire se la CV 1 deve essere assoggetta al CCL PEAN.

2.3. Il CCL PEAN è

un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli

Impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato __________ (ex __________)

e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita

considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel

settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata

e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato

volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono

l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è

entrato in vigore il 1. luglio 2003.

I lavoratori,

che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo

di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate

condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr.

disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita

transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1°

gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove,

vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss

in relazione agli art. 1-3 CCL-PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

Le

prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un

contributo pari all’1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8

CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio

dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31

dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e

quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN).

Con decreto

del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il

Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il

conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di

lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito

obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad

eccezione del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate

all’art. 2 cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state

apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007, che

comunque non concernono la fattispecie in esame.

Quello che in

casu interessa è l’art. 1 cpv. 4 del citato decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 2

CCL PEAN), che recita (la sottolineatura è del redattore):

" Le

disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di

lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato

sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti

dei seguenti settori:

a. edilizia,

genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la

pavimentazione stradale);

b. aziende per

lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;

c. estrazione e lavorazione della pietra,

imprese di selciatura;

d. aziende per la

costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella

realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si

intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di

facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e. aziende per

l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso

lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in

sotterraneo;

f. aziende per i lavori di iniezione e

risanamento del calcestruzzo;

g. aziende che

eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;

h. aziende la cui

attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie

e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di

saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con

macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti

elettrici.

Dal profilo personale,

l’art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 3 CCL PEAN) stabilisce:

"

Le disposizioni di carattere obbligatorio

generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4

(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

a. capi muratori e capi fabbrica;

b. capi squadra;

c. professionisti quali muratori, costruttori stradali,

selciatori, ecc.;

d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

e. specialisti

quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti;

f. altri

lavoratori, a condizione che eseguano attività ausiliarie in un’impresa che

rientra nel campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui

sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e

amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle

imprese assoggettate."

Va qui

rilevato che le disposizioni concernenti la dichiarazione di obbligatorietà di

un contratto collettivo hanno carattere normativo e di conseguenza soggiacciono

alle regole d’interpretazione dei testi di legge. Pertanto tali disposizioni

devono essere interpretate in primo luogo secondo il loro tenore letterale.

Qualora il senso letterale è chiaro ed univoco, l’autorità che le deve

applicare è di conseguenza legata (STF 17 agosto 2006 [4C.191/2006], consid.

2.2 penultimo paragrato con riferimenti).

2.4. La decisione

di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai

datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla

professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale

convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).

Al fine

di sapere se una azienda rientra nel ramo economico o nella professione del

contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale

l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,

nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di

lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non

costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività

naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda

svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per

decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo

sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La

giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di

obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle

aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere

un rapporto di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X [4C.191/2006]

consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid.

2.1.1 con riferimenti).

Va poi

rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio

dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e

quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto

collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere esclusi alcune funzioni e condizioni

d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che

appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda

può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile

da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali posso essere assoggettati a

diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l’assoggettamento è

comunque la tipologia dell’attività che caratterizza un’azienda o di un reparto

aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale comprendente diverse

aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alle STF 11 luglio 2002

[4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001 [4C.350./2000] consid. 3b).

2.5. Nella

fattispecie concreta, la vertenza trae origine dalla modifica aziendale annunciata

per iscritto dalla CV 1 alla Fondazione AT 1 il 15 marzo 2005, avente il

seguente tenore:

"

Dando seguito al colloquio telefonico intercorso

vi preghiamo di voler considerare la situazione che qui sotto viene esposta,

riferentesi al nostro personale con decorrenza 1° gennaio 2005.

1. __________ - manovale - ora è aiuto

pittore.

Considerandi

2.

__________

pensione anticipata dal 1.7.2005 è assente dal

22.12.04

per infortunio non professionale.

3.

__________ - pittore gessatore -.

4.

__________,

in infortunio professionale dal 1.9.2004 fino

aprile

05.

con la ripresa probabile dell'attività potrà svolgere nella società

soltanto lavori amministrativi.

Vi preghiamo di voler vagliare questa nuova

situazione, in tale attesa vi salutiamo." (Doc. G)

La

società sostiene dunque che dal 1° gennaio 2005 i dipendenti rimasti svolgono

attività nel settore della pittura e quindi non nell’edilizia, motivo per cui gli

stessi non sono assoggettabili al CCL PEAN.

A seguito

degli accertamenti eseguiti, la Fondazione attrice è invece del parere che la

società, non affiliata alla SSIC, è una azienda assoggettata al CCL PEAN,

essendo attiva principalmente nel settore dell’edilizia (art. 1 cpv. 4 lett. a

del decreto 5 giugno 2003). A ragione.

Per

statuire in merito all’assoggettamento o meno al CCL PEAN è determinate

accertare se il genere di attività svolto da CV 1 ricade nel settore edilizio.

Al

riguardo, va qui evidenziato che con ordinanza 22 ottobre 2007 questo TCA aveva

fra l’altro chiesto alla convenuta di produrre l’elenco di tutti i

mandati/commesse/appalti ed ogni eventuale altro incarico ricevuti negli anni

2003.

-2007 (marzo). Non avendo dato seguito, il 10 marzo 2008 il Vicepresidente

di questa Corte ha nuovamente ordinato alla CV 1 di trasmettere la

documentazione richiesta, avvertendola delle conseguenze in caso di mancata

collaborazione (XVIII; cfr. consid. 1.5). In risposta, il 20 marzo 2008 il legale della CV 1 ha comunicato di non essere

riuscito, malgrado ripetuti solleciti, ad ottenere ulteriore documentazione

diversa da quella già prodotta il 9 novembre 2007. Egli ha comunque allegato le notifiche di tassazione riferite agli anni 2003 a 2006 (XVIII).

L’unico

documento prodotto dalla convenuta attestante il genere di attività aziendale da

lei svolta è un estratto contabile della fatturazione complessiva per lavori di

fr. 1'476'753 relativo al 2003. In calce, con caratteri dattiloscritti è stato indicato

che fr. 1'430'000.-- sono stati i lavori subappaltati ad altri artigiani, impresa

di costruzioni compresi (sono state menzionate le singole imprese edilizie);

che dei rimanenti fr. 270'000.--- sono stati svolti lavori di pittura per fr.

40'000.-- e che “tutto ciò a sostegno del fatto che la CV 1 non disponendo

di maestranze qualificate (1 muratore __________, 1 aiuto pittore __________, 1

macellaio __________, 1 pittore __________) non ha mai assunto mandati

specificatamente riferiti all’attività di impresa di costruzione “ (doc.

1).

Da queste

“spiegazioni” si deduce comunque che la CV 1 è stata ed è principalmente attiva

nel settore dell’edilizia. Da una parte va fatto presente che nel 2003 la convenuta

ha comunque ricevuto diversi appalti nel settore edilizio, anche se la gran

parte di questi lavori sono stati subappaltati a terzi, dall’altra essa aveva in

organico un muratore (__________).

Oltre a

questo, numerosi sono gli elementi che portano a concludere che la società

convenuta sia stata e rimanga attiva nel campo dell’edilizia, vale a dire:

·

l’adesione di CV 1 datata il 1° marzo 2004 al

Contratto nazionale mantello collettivo per l’edilizia principale (sub doc. I);

·

in data 21 aprile 2005 CV 1 ha compilato il

modulo di autodichiarazione al CNM, anch’esso dichiarato di obbligatorietà

generale, e di assoggettamento allo stesso dei salari per l’anno 2003 (sub doc.

I);

·

il 26 maggio 2003, 9 marzo 2004 e il 22 marzo la

CV 1 ha compilato il formulario per l’adesione all’albo delle imprese 2005 per

gli anni 2003 – 2005 (cfr. IX);

·

la “decisione” 15 luglio 2005 della CPP circa l’assoggetta-mento

della CV 1 al CNM;

·

il riassunto dell’incontro avvenuto il 23 agosto

2005.

presso la Sottocommissione regionale edilizia e genio del __________ in

cui fra l’altro si legge che la CV 1 dal 1981 al 31 dicembre 2004 si è sempre

occupata di lavori nell’ambito dell’edilizia e che l’assenza dal gennaio 2005

del muratore __________ è dovuta ad infortunio (sub doc. I).

A

conferma che, malgrado __________ non svolgeva più alcuna attività di muratore a

seguito dell’infortunio occorsogli il 1° gennaio 2005, non vi è stato un

mutamento aziendale duraturo, va fatto riferimento alla “decisione” 11 gennaio

2006.

della Fondazione __________. In particolare:

"

(...)

Rileva inoltre che la classificazione __________

è rimasta invariata e che la ditta si è sempre considerata un'impresa attiva

nel settore dell'edilizia principale. Da un lato ha firmato, il 22 marzo 2005,

il modulo «Commissione di vigilanza LEPIC» nel quale

dichiara di essere un'impresa generale di costruzioni e dall'altro ha

confermato, il 21 aprile 2005, nell'autodichiarazione CNM 2005, di essere

attiva esclusivamente nel settore dell'edilizia principale (cfr. pag. 2

dell'autodichiarazione). La motivazione avanzata dalla CV 1, secondo cui non è

più attiva nel settore dell'edilizia principale dal 1° gennaio 2005, è quindi

in contraddizione con le sue stesse dichiarazioni. (...)" (Doc. N pag. 5)

Va poi

ricordato che la società convenuta aveva (rettamente) notificato alla

Fondazione AT 1 i salari 2003, 2004 e 2005 (quest’ultimo a titolo provvisorio)

di tre suoi dipendenti, eccetto __________ (doc. E). In questo contesto appare

poco verosimile che alla Fondazione attrice, come in definitiva sostiene la convenuta,

siano stati erroneamente versati i contributi (cfr. contestazione 29 ottobre

2005.

di CV 1 alla Fondazione AT 1, doc. M p. 2).

In

conclusione, in virtù del citato principio dell’uniformità salariale e visti i

menzionati accertamenti, considerata non da ultimo la mancata produzione,

malgrado le ripetute richieste del TCA (l’ultima di cui all’ordinanza 10 marzo

2008, nella quale parte convenuta è stata resa attenta circa il suo obbligo di

collaborazione e le conseguenze sul piano probatorio in caso d’inadempienza;

cfr. consid. 1.5), da parte della CV 1 della documentazione attestante la

tipologia dei mandati/commesse/appalti (e relative fatturazioni) svolti nel

periodo 2003-2007 – e che la convenuta sostiene, alla stregua di semplice

allegazione rimasta allo stadio di puro parlato, non essere stati di natura

edile –, l’attività della CV 1 è da ritenersi principalmente indirizzata e

caratterizzata al settore edile, ritenuto inoltre che l’impresa non dispone di

reparti aziendali autonomi attivi in altri settori (quale la pittura). Tenuto

conto che la società ha sede nel Cantone Ticino e che i collaboratori non

ricoprono una posizione dirigenziale ai sensi dell’art. 1 cpv. 5 del

decreto 5 giugno 2003, la convenuta è assoggettata al CCL PEAN dal 1° luglio

2003.

2.6

La società convenuta ha

chiesto l’audizione di __________ (dipendente della CV 1) e di __________

(segretario della Sottocommissione regionale edilizia e genio del __________,

nonché sindacalista presso l’__________).

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene che gli atti all’inserto contengono elementi chiari e

sufficienti per statuire in merito all’assoggettamento di CV 1. In questo

senso, a prescindere dal fatto che non è dato a sapere su cosa i due testi

dovrebbero deporre, l’audizione di entrambi non è tuttavia necessaria. Non

occorre sentire __________, dal febbraio 2006 unico operaio rimasto alle

dipendenze della società convenuta (cfr. riposta punto no. 5). Infatti, al

considerando precedente sono stati esaurientemente esposti i motivi per

ritenere dato l’assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN. Parimenti non necessario è

sentire __________, visto che, come già detto al consid. 2.5, agli atti è

contenuto il riassunto dell’incontro 23 agosto 2005 tra il citato e la società

convenuta (sub. doc. I).

2.7

Considerato l’obbligo di assoggettamento,

la CV 1 deve versare i contributi previsti per il datore di lavoro e per i

lavoratori. Nel periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2004 essi

ammontano al 4,66% rispettivamente al 1% del salario

determinante (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN); dal 1° gennaio 2005 il contributo del

datore di lavoro è del 4% e quello del lavoratore è rimasto invariato all’1%(art.

8.

CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN). Inoltre, per ogni lavoratore

l’impresa assoggettata versa fr. 680.-- (contributo d’entrata; art. 28 cpv. 3

CCL PEAN),

Per quel

che concerne gli interessi va fatto riferimento all’art. 9 cpv. 3 e 4 RPEAN:

"

Il

datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili

entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più

tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa

salariale determinante per la fattura definitiva o all’ultima notifica della

massa salariale a tenore del cpv. 2.” (cpv. 3)

"

La

Fondazione fattura un importo di CHF 50.– per ogni richiamo e addebita

interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza della fattura”. (cpv. 4)

In data

30.

aprile 2008 la Fondazione AT 1, sulla scorta della documentazione agli atti,

ha allestito il seguente conteggio di contributi ancora da versare:

"

(...)

CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA CV 1

SALARI

%

CONTRIBUTI

PAGATO

DA PAGARE

CONTRIBUTO

D'ENTRATA

2003.

2004.

2005.

2006.

1° trim. 2007

fr.

117'316.50

fr.

224'693.80

fr.

153'197.10

fr.

58'736.50

5.66

5.66

5.00

5.00

5.00

fr.

2'720.00

fr.

6'640.10

fr.

12'717.65

fr.

7'659.85

fr.

2'936.85

625.95

fr.

2'040.00

fr.

4'832.05

fr.

9'277.20

fr.

4'000.00

fr.

0.00

0.00

fr.

680.00

fr.

1'080.05

fr.

3'440.45

fr.

3'659.85

fr.

2'936.85

625.95

TOTALE

fr.

553.943.90

33'300.40

20'149.25

13'151.15

Chiedo pertanto che la ditta convenuta sia condannata a versare alla Fondazione

AT 1 in __________ l'importo di fr. 13'151.15, con il rilievo

che, in parziale modificazione e per semplificazione dei petitum n. 2 e 3, gli

interessi del 5% sono calcolati dal 1. di aprile dell'anno successivo alla

scadenza dei contributi per ogni anno e3 quindi su fr. 680.-- (contributi

d'entrata) dal 1. aprile 2004, su fr. 1'808.05 dal 1. aprile 2004, su fr.

3'440.45 dal 1. aprile 2005, su fr. 3'659.85 dal 1. aprile 2006, su fr.

2'936.85 dal 1. aprile 2007 e su fr. 625.95 dal 1. luglio 2007 (ultimo

trimestre 2007)."

(Doc. XXXII)

Il citato

conteggio risulta essere corretto. I contributi sono stati determinati sulla

base dei salari dichiarati dalla CV 1 alla Cassa __________ per il periodo 1°

luglio 2003 - marzo 2007 (primo trimestre) ed il contributo di entrata per i

quattro dipendenti della società corrisponde a fr. 2'720.-- (4 x 680).

Per

quanto riguarda gli interessi, al conteggio semplificato della Fondazione AT 1

può essere prestata adesione.

2.8

La

Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili.

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente,

nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento

processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza

(DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo

1992.

nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 13'151.15, oltre interessi al 5% conformemente

al considerando 2.7.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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