34.2007.36
Accertamento dell'assoggettamento di una società al CCL PEAN e quindi obbligo di pagamento alla fondazione FAR dei contributi previdenziali con effetto retroattivo
7 agosto 2008Italiano29 min
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Numero d'incarto:
34.2007.36
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, TCA
Titolo:
Accertamento dell'assoggettamento di una società al CCL PEAN e quindi obbligo di pagamento alla fondazione FAR dei contributi previdenziali con effetto retroattivo
AFFILIAZIONE
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.36
BS/sc
Lugano
7 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 27 giugno
2007 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. La società CV
1, costituita l’8 gennaio 1981, aveva la seguente ragione sociale: la
partecipazione ad imprese e società finanziarie, l’esecuzione di operazioni
commerciali, finanziarie, fiduciarie di ogni genere, la compra vendita, la
gestione, l’amministrazione di beni mobili e immobili, la locazione, la vendita
chiavi in mano nonché l’attività nel settore assicurativo; l’esercizio di una
impresa di costruzioni e l’esecuzione di opere edili di ogni genere, nonché la
progettazione e direzione lavori.
Dal 31
luglio 2006 lo scopo è cambiato in: la gestione tecnica di beni immobili, in
particolare lavori di manutenzione, tinteggio, pulizia e ripristino di
appartamenti, immobili e giardini. La partecipazione ad imprese o società
finanziarie; l'esecuzione di operazioni commerciali e finanziarie. La
compra-vendita, la gestione, l'amministrazione e locazione di beni mobili ed
immobili (cfr. estratto RC, doc. D).
La
società non è membro della Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
1.2. In data 22
gennaio 2004 la CV 1 inviò alla AT 1 (Fondazione AT 1) il certificato dei
salari del 2003, nonché la notifica della massa salariale per il medesimo anno (doc.
E). In data 5 gennaio 2005 la società notificò i salari del 2004, indicando
anche la massa salariale provvisoria per il 2005 (doc. F).
Con
lettera 15 marzo 2005 la CV 1 informò la Fondazione AT 1 di una avvenuta
modifica aziendale dal 1° gennaio 2005, nel senso che i suoi dipendenti rimasti
(un pittore gessatore, un aiuto pittore e un collaboratore amministrativo),
dopo l’infortunio dell’unico muratore, svolgevano attività non riconducibili
all’edilizia ma ad un’impresa di pittura (doc. G). Sussistendo dubbi
sull’annunciato mutamento aziendale, con lettera 5 aprile 2005 la direzione
della Fondazione AT 1 incaricò la Commissione paritetica Cantonale
dell’Edilizia e del Genio Civile del Cantone Ticino (CPP TI) di effettuare dei
controlli presso la CV 1 (precedentemente annunciati alla società) sull’assoggettamento
della stessa al Contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile
(CNM) (doc. H). A seguito degli accertamenti eseguiti, il 15 luglio 2005 la
citata Commissione concluse che la CV 1 aveva svolto e svolgeva attività nel
settore dell’edilizia principale e che la società era assoggettata al CNM (sub
doc. I).
Parallelamente,
in data 7 settembre 2005 la Commissione Ricorsi della Fondazione AT 1
(Commissione AT 1), sulla base delle verifiche condotte dalla CPP TI e dei propri
riscontri, decretò l’assoggettamento, dal 1° luglio 2003, della CV 1 al Contratto
collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia
principale (CCL PEAN). Contestualmente la CV 1 fu obbligata, in virtù della
conseguente affiliazione ai fini previdenziali alla Fondazione AT 1, a pagare i
contributi sia dei lavoratori che del datore di lavoro; di notificare il
dipendente __________ mai annunciato e pagare il contributo d’entrata per quest’ultimo
e di comunicare la “decisione” di assoggettamento ai lavoratori interessati dal
CCL PEAN (doc. L). Il 29 ottobre 2005 la società si oppose alla citata “decisione”
di assoggettamento, ribadendo che con il cambiamento aziendale l’attività
svolta non rientrava nel campo di applicazione del menzionato contratto
collettivo (doc. M).
Il 22
giugno 2006 la Commissione AT 1 respinse la contestazione della CV 1 e confermò
l’assoggettamento al contratto collettivo in parola (doc. N).
1.3. Con la
presente petizione la Fondazione AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
chiesto la condanna della CV 1 a produrre le liste salariali dei lavoratori dal
1° luglio 2003 al 30 marzo 2007; a versare i contributi del lavoratore pari all’1%
e del datore di lavoro pari al 4,66% del salario determinante per il periodo 1°
luglio 2003 - 31 dicembre 2004, nonché i contributi del lavoratore dell’1% e
del datore di lavoro del 4% dal 1° gennaio 2005 al 30 marzo 2007, oltre
l’interesse del 5% da ogni scadenza trimestrale sui contributi non soluti; a versare
fr. 600.— per ogni lavoratore soggetto al CCL PEAN non annunciato.
In
sintesi, la Fondazione AT 1 ribadisce che il campo di attività della CV 1
rientra nel campo dell’edilizia principale, motivo per cui, essendo la stessa
obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN e di conseguenza alla Fondazione AT
1, i chiesti contributi sono dovuti. Delle singole motivazioni verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la
risposta di causa CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha innanzitutto
contestato la competenza decisionale del TCA, sostenendo che, come previsto
dallo stesso CCL PEAN, le controversie in seno al contratto collettivo sono da dirimere
dai tribunali ordinari, motivo per cui la petizione risulta essere
irricevibile.
Nel
merito, riassumendo, la società ha postulato la reiezione della petizione. Essa
ha ribadito che dal 1° gennaio 2005 l’unico muratore (__________) alle sue
dipendenze ha cessato l’attività e che gli altri lavoratori (__________,
pittore; __________, aiuto pittore__________, operaio con formazione da
macellaio) svolgono una professione che non rientra nel campo di applicazione
del contratto collettivo in discussione.
1.5. Durante
l’istruttoria, il TCA ha richiamato dalla CPP TI e dalla Commissione di
vigilanza LEPIC (Legge sull’esercizio della professione di impresario
costruttore) gli atti relativi alla società convenuta (VIII, IX).
Avendo
la CV 1, nonostante i diversi richiami, ottemperato parzialmente alla richiesta
di edizione di documentazione del 22 ottobre 2007 (VII), con ordinanza 10 marzo
2008 il Vicepresidente del TCA ha assegnato alla società convenuta un ultimo
termine di 10 giorni per produrre l’elenco, corredato
dalla relativa documentazione, descrittivo di tutti i mandati/commesse/ appalti
ed ogni eventuale altro incarico ricevuto ed eseguiti nel 2003, 2004, 2005,
2006 e 2007 (sino a marzo) e relative fatture emesse. In tale contesto parte
convenuta è stata richiamata al suo obbligo processuale
di collaborazione e avvertita delle conseguenze in caso
d’inadempienza, segnatamente in merito al rischio di
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove e del fatto che il rifiuto di
fornire informazioni decisive ai fini del giudizio viene tenuto in considerazione a sfavore della parte inadempiente
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove ed é suscettibile di costituire
indizio all’appoggio della tesi di controparte (XVII).
Il
20 marzo 2008 il legale della CV 1 ha fatto presente di non essere riuscito,
malgrado ripetuti solleciti, ad ottenere ulteriore documentazione diversa da
quella già prodotta il 9 novembre 2007 (XVIII).
Con
scritto 20 aprile 2008 la Fondazione attrice ha quantificato l’ammontare dei
contributi dovuti dalla CV 1 (XXXII).
La
società, con lettera 15 maggio 2008, ha contestato il conteggio confermando
quanto sostenuto in sede di risposta di causa (XXXIV).
considerando in diritto
In
ordine
2.1. La convenuta
contesta la competenza decisionale del TCA, poiché l’art. 26 cpv. 1 CCL PEAN
prevede, in caso di controversie, la competenza dei tribunali ordinari.
2.1.1. Giusta l'art.
73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e
aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale
istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da
un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto
pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per
quel che attiene alle prestazioni più estese (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro
lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel
campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6
CC; DTF 119 V 443, 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104
consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a; RCC 1987 p. 179,
1988 p. 48; SZS 1994 p. 65, 1988 p. 47; RDAT I-1994 p. 195; RDAT I-1993
p. 233; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege
nach BVG, in SZS 1983 p. 174). Con la 1. revisione della LPP la via secondo
l’art. 73 LPP è aperta anche per controversie in essere nei confronti di
istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal 3.
pilastro (A) (art. 73 cpv. 1 lett. a nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2005).
E’
d’altra parte irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico
o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e
gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se
la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in
senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127
V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e
221, 112 Ia 613; Meyer, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die
beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987
Fatti
I pp. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e
aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie
degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni
o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio
di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di
accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I-1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser,
Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988
p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare
effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia
non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF
128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);
Per
quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di
lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili
contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di
previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere
“riversate”, vale a dire inserite, (anche) negli statuti o nel regolamento
dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura
previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 p. 85;
Meyer-Blaser, in SZS 1995 p. 106).
Il TFA ha
avuto per esempio modo di stabilire che il giudice LPP è competente per
determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può
riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta
secondo la legge e il regolamento, solo se le pattuizioni del contratto
collettivo di lavoro sono state recepite a livello statutario e regolamentare
dell’istituto di previdenza (SVR 1995 BVG n. 29 p. 85).
2.1.2. Nel caso di
specie l’attrice la Fondazione CV 1 è preposta all’attuazione del CCL PEAN; in
particolare essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio
nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN, nel
tenore in vigore dal 1° aprile 2006). La fondazione convenuta è un istituto di
previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi
dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CCS.
In
concreto si tratta di una controversia tra istituto di previdenza e datore di
lavoro avente quale oggetto il pagamento dei relativi contributi. La pretesa si
fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente
nel Regolamento PEAN della Fondazione AT 1, con la conseguenza che, anche da
questo profilo, giusta la ricordata giurisprudenza, nulla osta all’applicazione
dell’art. 73 LPP, così come confermato anche dal TF (STF 6 febbraio 2008 [B106/06],
18 aprile 2007 [B39/06], 7 maggio 2008 nella causa B. AG [9C_211/2008] consid.
3.2).
In questo
senso, alla competenza del TCA per statuire nella presente lite non può
evidentemente mutare la norma di foro contenuta all’art. 26 cpv. 1 del CCL PEAN
che, come detto, dispone che la composizione delle controversie è di competenza
dei tribunali ordinari e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino
anche i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.
In
effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di
natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella
sovraobbligatoria, circostanza che per la parte più autorevole della dottrina
esclude la possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza
arbitrale (Meyer Blaser, cit., in RDS 1987 I p. 617; Meyer Blaser, cit. in SZS
1995 p. 110; Riemer, op. cit. , p. 131; STCA 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e
LLC, 34.2001.12-21).
2.1.3. Va poi detto
che il TCA è parimenti competente a statuire, in via pregiudiziale,
sull’assoggettamento della convenuta al CCL PEAN, premessa indispensabile per fondare
l’obbligo contributivo.
Al
riguardo, nella già citata sentenza del 7 maggio 2008 l’Alta Corte, ricordando
che generalmente le controversie circa l’assoggettamento di un’impresa ad un contratto
collettivo obbligatorio (come è il caso per il CCL PEAN, di cui si parlerà in
seguito) sono di competenza della giustizia civile, non ha tuttavia individuato
alcun motivo per non riconoscere al giudice delle assicurazioni, chiamato a
statuire sulla vertenza previdenziale, la competenza per decidere, in via
preliminare, in merito al contestato assoggettamento (STF 7 maggio 2008 nella
causa B. AG [9C_211/2008], consid. 4, in particolare consid. 4.6).
2.1.4. Visto quanto
sopra, la competenza materiale di questa Corte è data. Essendo inoltre pacifica
la competenza territoriale, il TCA deve entrare nel merito della petizione.
Nel
merito
2.2. In via
preliminare occorre stabilire se la CV 1 deve essere assoggetta al CCL PEAN.
2.3. Il CCL PEAN è
un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli
Impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato __________ (ex __________)
e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita
considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel
settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata
e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato
volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono
l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è
entrato in vigore il 1. luglio 2003.
I lavoratori,
che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo
di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate
condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr.
disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita
transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1°
gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove,
vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss
in relazione agli art. 1-3 CCL-PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).
Le
prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un
contributo pari all’1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8
CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio
dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31
dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e
quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN).
Con decreto
del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il
Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il
conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito
obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad
eccezione del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate
all’art. 2 cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state
apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007, che
comunque non concernono la fattispecie in esame.
Quello che in
casu interessa è l’art. 1 cpv. 4 del citato decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 2
CCL PEAN), che recita (la sottolineatura è del redattore):
" Le
disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di
lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato
sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti
dei seguenti settori:
a. edilizia,
genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la
pavimentazione stradale);
b. aziende per
lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;
c. estrazione e lavorazione della pietra,
imprese di selciatura;
d. aziende per la
costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella
realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si
intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di
facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
e. aziende per
l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso
lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in
sotterraneo;
f. aziende per i lavori di iniezione e
risanamento del calcestruzzo;
g. aziende che
eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;
h. aziende la cui
attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie
e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di
saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con
macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti
elettrici.
Dal profilo personale,
l’art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 3 CCL PEAN) stabilisce:
"
Le disposizioni di carattere obbligatorio
generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4
(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:
a. capi muratori e capi fabbrica;
b. capi squadra;
c. professionisti quali muratori, costruttori stradali,
selciatori, ecc.;
d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);
e. specialisti
quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti;
f. altri
lavoratori, a condizione che eseguano attività ausiliarie in un’impresa che
rientra nel campo d’applicazione.
I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui
sorge l’obbligo contributivo AVS.
Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e
amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle
imprese assoggettate."
Va qui
rilevato che le disposizioni concernenti la dichiarazione di obbligatorietà di
un contratto collettivo hanno carattere normativo e di conseguenza soggiacciono
alle regole d’interpretazione dei testi di legge. Pertanto tali disposizioni
devono essere interpretate in primo luogo secondo il loro tenore letterale.
Qualora il senso letterale è chiaro ed univoco, l’autorità che le deve
applicare è di conseguenza legata (STF 17 agosto 2006 [4C.191/2006], consid.
2.2 penultimo paragrato con riferimenti).
2.4. La decisione
di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai
datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla
professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale
convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).
Al fine
di sapere se una azienda rientra nel ramo economico o nella professione del
contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale
l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,
nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di
lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non
costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività
naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda
svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per
decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo
sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La
giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di
obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle
aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere
un rapporto di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X [4C.191/2006]
consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid.
2.1.1 con riferimenti).
Va poi
rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio
dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e
quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto
collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere esclusi alcune funzioni e condizioni
d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che
appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda
può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile
da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali posso essere assoggettati a
diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l’assoggettamento è
comunque la tipologia dell’attività che caratterizza un’azienda o di un reparto
aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale comprendente diverse
aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alle STF 11 luglio 2002
[4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001 [4C.350./2000] consid. 3b).
2.5. Nella
fattispecie concreta, la vertenza trae origine dalla modifica aziendale annunciata
per iscritto dalla CV 1 alla Fondazione AT 1 il 15 marzo 2005, avente il
seguente tenore:
"
Dando seguito al colloquio telefonico intercorso
vi preghiamo di voler considerare la situazione che qui sotto viene esposta,
riferentesi al nostro personale con decorrenza 1° gennaio 2005.
1. __________ - manovale - ora è aiuto
pittore.
Considerandi
2.
__________
pensione anticipata dal 1.7.2005 è assente dal
22.12.04
per infortunio non professionale.
3.
__________ - pittore gessatore -.
4.
__________,
in infortunio professionale dal 1.9.2004 fino
aprile
05.
con la ripresa probabile dell'attività potrà svolgere nella società
soltanto lavori amministrativi.
Vi preghiamo di voler vagliare questa nuova
situazione, in tale attesa vi salutiamo." (Doc. G)
La
società sostiene dunque che dal 1° gennaio 2005 i dipendenti rimasti svolgono
attività nel settore della pittura e quindi non nell’edilizia, motivo per cui gli
stessi non sono assoggettabili al CCL PEAN.
A seguito
degli accertamenti eseguiti, la Fondazione attrice è invece del parere che la
società, non affiliata alla SSIC, è una azienda assoggettata al CCL PEAN,
essendo attiva principalmente nel settore dell’edilizia (art. 1 cpv. 4 lett. a
del decreto 5 giugno 2003). A ragione.
Per
statuire in merito all’assoggettamento o meno al CCL PEAN è determinate
accertare se il genere di attività svolto da CV 1 ricade nel settore edilizio.
Al
riguardo, va qui evidenziato che con ordinanza 22 ottobre 2007 questo TCA aveva
fra l’altro chiesto alla convenuta di produrre l’elenco di tutti i
mandati/commesse/appalti ed ogni eventuale altro incarico ricevuti negli anni
2003.
-2007 (marzo). Non avendo dato seguito, il 10 marzo 2008 il Vicepresidente
di questa Corte ha nuovamente ordinato alla CV 1 di trasmettere la
documentazione richiesta, avvertendola delle conseguenze in caso di mancata
collaborazione (XVIII; cfr. consid. 1.5). In risposta, il 20 marzo 2008 il legale della CV 1 ha comunicato di non essere
riuscito, malgrado ripetuti solleciti, ad ottenere ulteriore documentazione
diversa da quella già prodotta il 9 novembre 2007. Egli ha comunque allegato le notifiche di tassazione riferite agli anni 2003 a 2006 (XVIII).
L’unico
documento prodotto dalla convenuta attestante il genere di attività aziendale da
lei svolta è un estratto contabile della fatturazione complessiva per lavori di
fr. 1'476'753 relativo al 2003. In calce, con caratteri dattiloscritti è stato indicato
che fr. 1'430'000.-- sono stati i lavori subappaltati ad altri artigiani, impresa
di costruzioni compresi (sono state menzionate le singole imprese edilizie);
che dei rimanenti fr. 270'000.--- sono stati svolti lavori di pittura per fr.
40'000.-- e che “tutto ciò a sostegno del fatto che la CV 1 non disponendo
di maestranze qualificate (1 muratore __________, 1 aiuto pittore __________, 1
macellaio __________, 1 pittore __________) non ha mai assunto mandati
specificatamente riferiti all’attività di impresa di costruzione “ (doc.
1).
Da queste
“spiegazioni” si deduce comunque che la CV 1 è stata ed è principalmente attiva
nel settore dell’edilizia. Da una parte va fatto presente che nel 2003 la convenuta
ha comunque ricevuto diversi appalti nel settore edilizio, anche se la gran
parte di questi lavori sono stati subappaltati a terzi, dall’altra essa aveva in
organico un muratore (__________).
Oltre a
questo, numerosi sono gli elementi che portano a concludere che la società
convenuta sia stata e rimanga attiva nel campo dell’edilizia, vale a dire:
·
l’adesione di CV 1 datata il 1° marzo 2004 al
Contratto nazionale mantello collettivo per l’edilizia principale (sub doc. I);
·
in data 21 aprile 2005 CV 1 ha compilato il
modulo di autodichiarazione al CNM, anch’esso dichiarato di obbligatorietà
generale, e di assoggettamento allo stesso dei salari per l’anno 2003 (sub doc.
I);
·
il 26 maggio 2003, 9 marzo 2004 e il 22 marzo la
CV 1 ha compilato il formulario per l’adesione all’albo delle imprese 2005 per
gli anni 2003 – 2005 (cfr. IX);
·
la “decisione” 15 luglio 2005 della CPP circa l’assoggetta-mento
della CV 1 al CNM;
·
il riassunto dell’incontro avvenuto il 23 agosto
2005.
presso la Sottocommissione regionale edilizia e genio del __________ in
cui fra l’altro si legge che la CV 1 dal 1981 al 31 dicembre 2004 si è sempre
occupata di lavori nell’ambito dell’edilizia e che l’assenza dal gennaio 2005
del muratore __________ è dovuta ad infortunio (sub doc. I).
A
conferma che, malgrado __________ non svolgeva più alcuna attività di muratore a
seguito dell’infortunio occorsogli il 1° gennaio 2005, non vi è stato un
mutamento aziendale duraturo, va fatto riferimento alla “decisione” 11 gennaio
2006.
della Fondazione __________. In particolare:
"
(...)
Rileva inoltre che la classificazione __________
è rimasta invariata e che la ditta si è sempre considerata un'impresa attiva
nel settore dell'edilizia principale. Da un lato ha firmato, il 22 marzo 2005,
il modulo «Commissione di vigilanza LEPIC» nel quale
dichiara di essere un'impresa generale di costruzioni e dall'altro ha
confermato, il 21 aprile 2005, nell'autodichiarazione CNM 2005, di essere
attiva esclusivamente nel settore dell'edilizia principale (cfr. pag. 2
dell'autodichiarazione). La motivazione avanzata dalla CV 1, secondo cui non è
più attiva nel settore dell'edilizia principale dal 1° gennaio 2005, è quindi
in contraddizione con le sue stesse dichiarazioni. (...)" (Doc. N pag. 5)
Va poi
ricordato che la società convenuta aveva (rettamente) notificato alla
Fondazione AT 1 i salari 2003, 2004 e 2005 (quest’ultimo a titolo provvisorio)
di tre suoi dipendenti, eccetto __________ (doc. E). In questo contesto appare
poco verosimile che alla Fondazione attrice, come in definitiva sostiene la convenuta,
siano stati erroneamente versati i contributi (cfr. contestazione 29 ottobre
2005.
di CV 1 alla Fondazione AT 1, doc. M p. 2).
In
conclusione, in virtù del citato principio dell’uniformità salariale e visti i
menzionati accertamenti, considerata non da ultimo la mancata produzione,
malgrado le ripetute richieste del TCA (l’ultima di cui all’ordinanza 10 marzo
2008, nella quale parte convenuta è stata resa attenta circa il suo obbligo di
collaborazione e le conseguenze sul piano probatorio in caso d’inadempienza;
cfr. consid. 1.5), da parte della CV 1 della documentazione attestante la
tipologia dei mandati/commesse/appalti (e relative fatturazioni) svolti nel
periodo 2003-2007 – e che la convenuta sostiene, alla stregua di semplice
allegazione rimasta allo stadio di puro parlato, non essere stati di natura
edile –, l’attività della CV 1 è da ritenersi principalmente indirizzata e
caratterizzata al settore edile, ritenuto inoltre che l’impresa non dispone di
reparti aziendali autonomi attivi in altri settori (quale la pittura). Tenuto
conto che la società ha sede nel Cantone Ticino e che i collaboratori non
ricoprono una posizione dirigenziale ai sensi dell’art. 1 cpv. 5 del
decreto 5 giugno 2003, la convenuta è assoggettata al CCL PEAN dal 1° luglio
2003.
2.6
La società convenuta ha
chiesto l’audizione di __________ (dipendente della CV 1) e di __________
(segretario della Sottocommissione regionale edilizia e genio del __________,
nonché sindacalista presso l’__________).
Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene che gli atti all’inserto contengono elementi chiari e
sufficienti per statuire in merito all’assoggettamento di CV 1. In questo
senso, a prescindere dal fatto che non è dato a sapere su cosa i due testi
dovrebbero deporre, l’audizione di entrambi non è tuttavia necessaria. Non
occorre sentire __________, dal febbraio 2006 unico operaio rimasto alle
dipendenze della società convenuta (cfr. riposta punto no. 5). Infatti, al
considerando precedente sono stati esaurientemente esposti i motivi per
ritenere dato l’assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN. Parimenti non necessario è
sentire __________, visto che, come già detto al consid. 2.5, agli atti è
contenuto il riassunto dell’incontro 23 agosto 2005 tra il citato e la società
convenuta (sub. doc. I).
2.7
Considerato l’obbligo di assoggettamento,
la CV 1 deve versare i contributi previsti per il datore di lavoro e per i
lavoratori. Nel periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2004 essi
ammontano al 4,66% rispettivamente al 1% del salario
determinante (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN); dal 1° gennaio 2005 il contributo del
datore di lavoro è del 4% e quello del lavoratore è rimasto invariato all’1%(art.
8.
CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN). Inoltre, per ogni lavoratore
l’impresa assoggettata versa fr. 680.-- (contributo d’entrata; art. 28 cpv. 3
CCL PEAN),
Per quel
che concerne gli interessi va fatto riferimento all’art. 9 cpv. 3 e 4 RPEAN:
"
Il
datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili
entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più
tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa
salariale determinante per la fattura definitiva o all’ultima notifica della
massa salariale a tenore del cpv. 2.” (cpv. 3)
"
La
Fondazione fattura un importo di CHF 50.– per ogni richiamo e addebita
interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza della fattura”. (cpv. 4)
In data
30.
aprile 2008 la Fondazione AT 1, sulla scorta della documentazione agli atti,
ha allestito il seguente conteggio di contributi ancora da versare:
"
(...)
CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA CV 1
SALARI
%
CONTRIBUTI
PAGATO
DA PAGARE
CONTRIBUTO
D'ENTRATA
2003.
2004.
2005.
2006.
1° trim. 2007
fr.
117'316.50
fr.
224'693.80
fr.
153'197.10
fr.
58'736.50
5.66
5.66
5.00
5.00
5.00
fr.
2'720.00
fr.
6'640.10
fr.
12'717.65
fr.
7'659.85
fr.
2'936.85
625.95
fr.
2'040.00
fr.
4'832.05
fr.
9'277.20
fr.
4'000.00
fr.
0.00
0.00
fr.
680.00
fr.
1'080.05
fr.
3'440.45
fr.
3'659.85
fr.
2'936.85
625.95
TOTALE
fr.
553.943.90
33'300.40
20'149.25
13'151.15
Chiedo pertanto che la ditta convenuta sia condannata a versare alla Fondazione
AT 1 in __________ l'importo di fr. 13'151.15, con il rilievo
che, in parziale modificazione e per semplificazione dei petitum n. 2 e 3, gli
interessi del 5% sono calcolati dal 1. di aprile dell'anno successivo alla
scadenza dei contributi per ogni anno e3 quindi su fr. 680.-- (contributi
d'entrata) dal 1. aprile 2004, su fr. 1'808.05 dal 1. aprile 2004, su fr.
3'440.45 dal 1. aprile 2005, su fr. 3'659.85 dal 1. aprile 2006, su fr.
2'936.85 dal 1. aprile 2007 e su fr. 625.95 dal 1. luglio 2007 (ultimo
trimestre 2007)."
(Doc. XXXII)
Il citato
conteggio risulta essere corretto. I contributi sono stati determinati sulla
base dei salari dichiarati dalla CV 1 alla Cassa __________ per il periodo 1°
luglio 2003 - marzo 2007 (primo trimestre) ed il contributo di entrata per i
quattro dipendenti della società corrisponde a fr. 2'720.-- (4 x 680).
Per
quanto riguarda gli interessi, al conteggio semplificato della Fondazione AT 1
può essere prestata adesione.
2.8
La
Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili.
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente,
nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento
processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza
(DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo
1992.
nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 13'151.15, oltre interessi al 5% conformemente
al considerando 2.7.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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