34.2007.38
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20 dicembre 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
34.2007.38
Data decisione, Autorità:
20.12.2007, TCA
Titolo:
Non essendovi alcun nesso temporale tra l'incapacità lavorativa che ha giustificato una seconda rendita AI, l'assicurato, già beneficiario di una rendita d'invalidità dell'AI e della LPP limitate nel tempo, non ha diritto ad una nuova prestazione d'invalidità del secondo pilastro
INTERRUZIONE DELL'INCAPACITÀ LAVORATIVA
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 23 LPP
art. 24 cpv. 1 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.38
BS
Lugano
20 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 luglio
2007 di
AT 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT
1, classe __________, ha lavorato dal 1° gennaio 1997 sino al 30 aprile 2001
presso la ditta __________ a __________ ed era assicurato, per il tramite del
datore di lavoro, presso la Cassa pensioni __________, precedentemente Cassa
pensioni __________ (doc. 1 e 2).
1.2. A
causa di una sindrome depressiva di media gravità accompagnata da attacchi di
panico, l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni AI.
L’istruttoria amministrativa ha permesso di accertare una piena inabilità
lavorativa dal 1° luglio 2000 sino alla valutazione peritale 21 agosto 2002 del
dr. __________, allora direttore per il Sottoceneri dell’__________ (__________)
di __________ (atti AI doc. XV).
Con
decisione 22 gennaio 2003, confermata con decisione su opposizione 14 luglio 2003,
l’Ufficio AI ha di conseguenza assegnato una rendita intera AI (scaduto l’anno
di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) dal 1° luglio 2001 al 30 novembre
2002 (tre mesi dopo la citata perizia, attestante una piena abilità lavorativa;
art. 88a cpv. 2 OAI) (doc. 7). La decisione su opposizione è stata confermata
sia dal TCA (inc. 32.2003. 74) che dal TFA (I 324/04).
1.3. Terminate
le indennità giornaliere percepite dalla cassa malati __________, la Cassa
pensioni __________ ha erogato una rendita d’invalidità LPP, nonché due rendite
per figli, dal 2 aprile 2002 sino al 30 novembre 2002 per complessivi fr.
9'398.-- (doc.8 e 9).
1.4. Nel
mese di giugno 2004 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni
AI sempre motivata da depressione e attacchi di panico.
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica
a cura del dr. __________, con decisione 26 febbraio 2007, preavvisata il 24
novembre 2006, l’Ufficio AI ha accertato un peggioramento delle condizioni di
salute dal maggio 2005 e riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità del 75%) dal 1° maggio 2006 (doc. 10 e 11).
1.5. Sulla
scorta della citata decisione AI, l’assicurato con una prima lettera 29 gennaio
2007 si è rivolto alla Cassa pensioni __________ per accertare i presupposti di
un’eventuale erogazione di una rendita d’invalidità LPP (doc. 12). Durante il
successivo scambio di corrispondenza la cassa pensioni ha spiegato di non poter
riconoscere il diritto a prestazioni. In particolare essa ha fatto presente che
la risorta incapacità lavorativa, che ha conferito il diritto alla seconda
rendita AI, è subentrata nel maggio 2005, a oltre un anno dalla cessazione
delle prestazioni d’invalidità LPP (30 dicembre 2002), motivo per cui il nuovo
caso assicurativo non è di loro competenza (doc. 13-17).
1.6. Con
petizione 23 luglio 2007, completata il 18 agosto 2007, AT 1 ha chiesto che la
Cassa pensioni __________ sia condannata a versargli una rendita d’invalidità
sulla base della decisione 26 febbraio 2007 dell’Ufficio AI in quanto “la
pratica AI non è mai stata interrotta”. Egli ha poi rilevato come la cassa
pensione avrebbe comunicato di “ricominciare a versare le prestazioni in
caso di nuove decisioni AI”.
1.7. Con
risposta di causa presentata dalla CO 1 (cfr. consid. 2.2) è stata chiesta la
reiezione della petizione.
Elencate
le norme applicabili al caso concreto, essa ha sostanzialmente evidenziato che l’inabilità
lavorativa riapparsa nel maggio 2005 non è in relazione temporale con
l’incapacità lavorativa alla base della rendita d’invalidità LPP, versata sino
al 30 dicembre 2002, avendo in quel lasso di tempo l’assicurato recuperato una
piena abilità al lavoro e quindi non sussiste alcun diritto ad ulteriori prestazioni
del secondo pilastro (XII).
1.8 Il
2 ottobre 2007 l’attore ha trasmesso l’intero incarto AI ribadendo di essere
sempre stato inabile nella misura del 100% (XIV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nel
caso in esame, AT 1 ha introdotto la petizione nei confronti della Cassa pensioni
__________.
Con
scritto 5 settembre 2007 la CO 1 (in seguito: CO 1) ha precisato che la Cassa
pensioni __________ è un’istituzione di previdenza comune, senza personalità
giuridica, all’interno della stessa fondazione. Rinunciando per motivi di
economia processuale a chiedere la reiezione della petizione per mancanza della
legittimazione passiva, la Fondazione ha chiesto la relativa correzione della
denominazione di parte convenuta (V).
Interpellato
in merito dal TCA, il 20 settembre 2007 l’attore ha dato il suo assenso alla
modifica della parte convenuta (X).
2.3. Trattandosi
in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto,
è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in
relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Nel
merito
2.4. Oggetto
del contendere è l’eventuale assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità LPP
a seguito della decisione 26 febbraio 2007 dell’Ufficio AI, mediante la quale
egli è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2006.
2.5 L’art.
23 lett. a LPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005), che è una disposizione
minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le
persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano
assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha
portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia
assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS
1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128
consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118 V 35; Moser,
Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer,
Bundessozialversiche-rungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
Per
poter aver diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.
23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra
un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa
importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. Pratique
VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 nella causa V., B
100/00 e del 2 agosto 2000 nella causa B., B 78/99). Non è invece decisivo essere
assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b;
SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 nella causa R.
consid. 2).
Il
richiedente dev'essere quindi assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità
lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge
l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123
V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p.
465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 nella causa
R consid. 2).
Questa
soluzione è stata introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,
nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla
decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita
AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263
consid. 1°, 120 V 116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata
anche in bollettino UFAS no. 36).
Di
conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al
momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le
prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa
il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 LPP no. 14, 1994 p.
38; DTF 118 V 98).
I
medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.6. Ai
sensi dell’art. 24 cpv. 1 LPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) l’assicurato
ha diritto alla rendita intera d’invalidità, nel senso dell’AI, per almeno il
70 per cento (lett. a); a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60
per cento (lett. b); a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per
cento (lett. c); a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per
cento (lett. d).
L’art.
26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni
d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2
l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni
regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che
l’assicurato riscuote il salario completo.
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
Nel
caso di specie la rendita d’invalidità è disciplinata dall’art. 6.2 del regolamento
della Cassa pensioni __________ (__________).
2.7. Secondo
la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare
la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,
120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche
SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa
B., B 64/99).
Secondo
la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di
previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro
deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine
dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale
(cfr. DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e
DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In
tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF
120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p.
210).
Il
TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di
lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a
quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118
consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva
stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita
solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è
ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30
novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).
Per
risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso
concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del
medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.
Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un
guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento
(SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.;
DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid.
2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il
riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre
mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da
ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117; cfr.
anche STFA 21 novembre 2002, B 23/01 consid. 2.2., riassunta in SZS 2003 S. 509
). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la
ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una
prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità
lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa
del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B 4/02 e riferimenti a SZS
1997 p. 67).
2.8. Da
un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte non può che
confermare l’assenza di un nesso temporale tra le affezioni psichiche che hanno
portato al riconoscimento della seconda rendita AI e l’incapacità lavorativa che
aveva giustificato l’erogazione della precedente rendita LPP.
Va
al riguardo fatto presente che dalla perizia 21 agosto 2002 del dr. __________ risulta
come l’assicurato sia stato ritenuto “in grado di svolgere un’attività
lavorativa nella misura del 100%”, con prognosi favorevole “anche se il
paziente non appare molto motivato a ritentare un nuovo inserimento lavorativo”
(perizia pag. 11, sub. XIV). Di conseguenza, con decisione su opposizione 26
marzo 2003, confermata sia del TCA che dal TFA (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI
aveva limitato la rendita al 30 novembre 2002, ossia tre mesi dopo il miglioramento
della situazione psichica accertata dal perito.
A
seguito della seconda domanda di prestazioni del giugno 2004 l’Ufficio AI ha
incaricato il dr. __________ di esperire una perizia. Con rapporto 9 novembre
2006 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha accertato un’incapacità
lavorativa del 75% a decorrere dal maggio/giugno 2005. Dalla perizia stessa si
evince che nel periodo fra le due decisioni AI l’assicurato non ha ripreso
un’attività lavorativa, non per motivi di salute (“Sul piano lavorativo il
periziando, dall’anno 2000, non svolge più la propria attività lucrativa di
autista di trasporti internazionale e non si è nemmeno più prodigato nella
ricerca di un altro posto di lavoro..”; perizia pag. 2). Per quanto riguarda
il lato finanziario, dal citato rapporto risulta che l’assicurato “da circa
4 anni non ha introiti propri; si mantiene grazie alla rendita dell’invalidità
del figlio e allo stipendio della consorte…” (perizia pag. 2).
In
queste circostanze, dunque è da ritenere che, con il grado di verosimiglianza
preponderante valido nell’assicurazione sociale (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111
V 188 consid. 2b), vi è stato un recupero della piena capacità lavorativa di
lunga durata. Infatti, fra la cessazione della rendita LPP (30 novembre 2002) e
l’insorgere dell’incapaci-tà lavorativa (maggio/giugno 2005), che ha portato al
riconoscimento della seconda rendita d’invalidità, sono trascorsi quasi due
anni e mezzo. L’interruzione dell’incapacità lavorativa è da considerare parimenti
duratura anche volendo far risalire la ricaduta psichica al primo ricovero
presso la Clinica __________ di __________ avvenuto il 2 aprile 2004.
Vero
che durante questo lasso di tempo non risultano altri indizi esterni che permettono
di corroborare ulteriormente la piena capacità lavorativa riacquistata, quali
la corresponsione di indennità di disoccupazione, alle quali comunque l’attore
non avrebbe avuto diritto visto che dal 2000 non ha più lavorato e versato
contributi AD. Ma è altrettanto vero che, come riportato sopra, non vi sono
motivi per non ritenere assodato un recupero della piena abilità lavorativa di lunga
durata.
Va
inoltre fatto presente che l’inizio dell’incapacità lavorativa alla base della
seconda rendita d’invalidità (1° maggio 2005) è da ricondurre ad un periodo in
cui l’affiliazione dell’attore presso la convenuta era da tempo cessata (30
aprile 2001, rispettivamente, ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LPP, 30 maggio 2001
per i rischi decesso ed invalidità). Spetterebbe teoricamente all’istituto di
previdenza presso cui l’attore era in quel momento (1° maggio 2005) assicurato
rispondere del risorgere dell’invalidità, anche se, come visto sopra, non
avendo egli ripreso un’attività lucrativa, tale affiliazione non risulterebbe
data.
Infine,
sulla base dello scritto 4 gennaio 2005 della Cassa pensioni __________
l’attore non può rivendicare il diritto a nuove prestazioni LPP. Se da un lato
l’istituto di previdenza aveva fatto presente che avrebbe ripreso l’erogazione
di una rendita, cessata al 30 novembre 2002, “solo in caso che
l’assicurazione AI ricomincerà a versare delle prestazioni”, dall’altro nel
medesimo scritto precisava che, a ricezione della nuova decisione AI, “potrà
esaminare un continuo diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro”
(doc. A4). Tale esame è stato eseguito, il cui esito negativo è stato spiegato
all’allora legale dell’attore (cfr. consid. 1.5).
Visto
quanto sopra, venendo a mancare il nesso temporale non è necessario esaminare
quello materiale (il danno alla salute giustificante il diritto alla seconda
rendita AI è da ricondurre alla medesima affezione invalidante alla base della
rendita d’invalidità LPP?) essendo i due nessi requisiti cumulativi per
l’eventuale versamento di una prestazione (cfr. consid. 2.7).
Pertanto,
l'Istituto previdenziale, a seguito della decisione 26 febbraio 2007
dell’Ufficio AI, ha rettamente negato il diritto ad una rendita d’invalidità
del secondo pilastro. Ne consegue la reiezione della petizione.
2.9. Per
quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1),
applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio
gratuita. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LPTCA al ricorrente, rispettivamente
attore, in caso di agire temerario o per leggerezza, possono essere accollate
la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Ne
consegue che la richiesta della convenuta di mettere a carico dell’attore, risultante
dal punto di vista procedurale perdente, i costi di procedura non può essere
accolta. Del resto, non vi è motivo per ritenere la petizione temeraria, né la convenuta
lo ha d’altronde sostenuto.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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