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Decisione

34.2007.41

Domanda di revisione della STCA 34.1994.44. Istanza respinta in quanto la richiedente non ha fatto valere alcun valido motivo di revisione

10 dicembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la

base fattuale della sentenza contestata e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (STFA non

pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in

causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944).

Per

quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o

fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al

momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a

detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse

avuto conoscenza nella procedura amministrativa.

In

sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti

ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141 consid. 2). Non é pertanto sufficiente, ad

esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata

fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire

oggettivamente incompleta la base su cui si è fondata la precedente decisione.

Per la revisione di una sentenza non basta che, successivamente, il medico perito

tragga, da fatti già conosciuti all’epoca della sentenza principale, delle

conclusioni differenti da quelle tratte dal Tribunale. Non costituisce neppure

motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in

modo inesatto fatti già conosciuti durante la procedura principale. Occorre

piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti

determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr.

DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, DTF 108 V

171 consid. 1).

2.4. In

concreto, con la sentenza 19 ottobre 1999 il TCA, fondandosi sulla perizia del

2 luglio 1999 del dr. __________ e sul referto del 13 dicembre 1993 del dr. __________,

aveva tra l’altro constatato che la dermatite da contatto alle mani di cui era

portatrice l’assicurata era da considerare ininfluente sulla sua capacità lavorativa

(34.1999.44).

L’istante

si è limitata in questa sede in sostanza a sostenere che il TCA, nel valutare i

due certificati medici in parola, sarebbe incorso in una svista nel senso che

avrebbe scambiato i nomi dei due medici interessati. Di conseguenza, a suo dire

un fatto determinante ai fini del giudizio sarebbe rimasto non provato a suo

svantaggio.

A

sostegno della sua domanda di revisione (processuale) AT 1 produce copia del

certificato 13 dicembre 1993 del dr. __________, facente parte dell’incarto

34.1994.44, oltre che estratti da letteratura giuridica in tema di revisione

processuale.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale deve constatare che l’assicurata non ha fatto

valere nuovi fatti rilevanti venuti a sua conoscenza dopo la sentenza del 19 ottobre

1999 né prodotto nuovi mezzi di prova circa l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili,

ai sensi della succitata giurisprudenza, di far apparire come oggettivamente

insufficienti o errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è

postulata la revisione e, quindi, di indurre questa Corte a concludere

diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 19 ottobre 1999.

In

effetti l’istante si limita in realtà a censurare l’interpretazione data dal

TCA ai due richiamati certificati medici in punto al problema dell’eczema alle

mani, criticando in sostanza il mancato riconoscimento di una grado di

invalidità superiore a dipendenza di tale patologia.

In

proposito val la pena di richiamare la giurisprudenza per la quale non

costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia – forse -

apprezzato giuridicamente in modo inesatto fatti conosciuti durante la

procedura principale, occorrendo piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia

avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o

rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2,

293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1). Decidere se una circostanza è

giuridicamente di rilievo è parimenti questione di valutazione giuridica, di

modo che la revisione non entra in considerazione quando il giudice ha

scientemente rifiutato di tener conto di un certo fatto non ritenendolo decisivo

(RJAM 1982 n. 479 p. 64 e DTF 122 II 18). Soltanto, dunque, fonda un’istanza di

revisione il nuovo mezzo di prova che accerta fatti nuovi suscettibili di

dimostrare che gli elementi posti alla base della prima pronuncia erano

oggettivamente insufficienti od errati (RCC 1985 p. 335 consid. 2b; RAMI 1991

p. 15ss). In effetti, la domanda di revisione non può servire ad ottenere un

riesame di questioni di diritto, bensì unicamente ad evitare che il giudice

fondi il proprio convincimento su uno stato di fatto incompleto ed ignori

determinati elementi di fatto che risultano dagli atti di causa (Rolando Forni,

Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in

Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, p. 92 cit. in STFA del 26 maggio 1999

nella causa G., I 543/98).

Per

poter ritenere fondata l’istanza di revisione qui in discussione AT 1 avrebbe,

dunque, dovuto fornire la prova dell’esistenza di nuove circostanze di fatto

suscettibili di far apparire oggettivamente insufficienti od errati gli

elementi posti alla base della prima pronunzia.

Per

contro l’istante si è limitata essenzialmente a censurare le conclusioni circa

l’eventuale valenza invalidante dell’affezione alle mani tratte dal TCA sulla

base del certificato 13 dicembre 1993 del dr. __________ prevalendosi di un

presunto – e peraltro decisamente nebuloso – scambio di nomi.

In

proposito val la pena di nuovamente rilevare che la revisione

quale rimedio straordinario, suscettibile di essere esercitato contro una

decisione cresciuta in giudicato, è ricevibile soltanto a severe condizioni e

in particolare non è possibile nel caso in cui le censure che con essa vengono

sollevate avrebbero potuto essere fatte valere facendo uso dei rimedi ordinari

di diritto (cfr. VPB 1996 Nr. 38 E.5; DTF 103 Ib 89 consid. 3; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfharen und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, pag.

262). Se così non fosse, vi sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A.

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La

rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300).

In

concreto, atteso che l'asserita non corretta valutazione dello stato di salute

e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa posta alla base della

pronuncia dedotta in revisione avrebbe potuto, se del caso, essere censurata

facendo uso del rimedio ordinario di diritto (ricorso di diritto amministrativo

al TFA), gli estremi per procedere ad una revisione non appaiono integrati.

In

simili condizioni, non avendo AT 1 fatto valere alcun valido motivo di

revisione (processuale) o prodotto alcun mezzo di prova nuovo, l’istanza di

revisione, nella misura in cui la si voglia considerare ricevibile, risulta

priva di fondamento e va di conseguenza respinta.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. L’istanza

di revisione è respinta.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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