34.2007.41
Domanda di revisione della STCA 34.1994.44. Istanza respinta in quanto la richiedente non ha fatto valere alcun valido motivo di revisione
10 dicembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2007.41
Data decisione, Autorità:
10.12.2007, TCA
Titolo:
Domanda di revisione della STCA 34.1994.44. Istanza respinta in quanto la richiedente non ha fatto valere alcun valido motivo di revisione
REVISIONE
REVISIONE PROCESSUALE
art. 14 LPTCA
art. 15 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.41
FC
Lugano
10 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’istanza del 26 agosto 2007
di
AT 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 19 ottobre 1999 da questo Tribunale (inc. 34.1994.44)
nella causa da lei promossa contro la
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
sentenza 19 ottobre 1999 lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto la petizione
presentata da AT 1, già insegnante di scienze presso la scuola propedeutica per
le professioni sanitarie, contro la Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa), assegnandole
una "mezza rendita di invalidità della previdenza professionale dalla
data della cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro"
(inc. 34.1994.44).
In
quella sede, il TCA ha, tra l’altro, stabilito che l’eczema atopico alle mani
di cui era portatrice l’assicurata era ininfluente sulla sua capacità
lavorativa (cfr. pag. 25 della sentenza).
Tale
sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Considerato
come AT 1 abbia in seguito contestato di fronte al TCA l’ammontare e la
decorrenza della mezza rendita fissati dalla Cassa in data 24 dicembre 1999, con
sentenza 22 febbraio 2001 questo Tribunale ne ha parzialmente accolto la petizione,
riconoscendo all’assicurata una mezza rendita di fr. 1'982.-, oltre al supplemento
di fr. 799.-, il tutto con effetto dal 1° ottobre 1993 e confermando l’importo
della prestazione di libero passaggio determinata dalla convenuta (inc.
34.2000.4).
Con giudizio 10 settembre 2003 il TFA, in accoglimento del ricorso di diritto
amministrativo presentato dalla Cassa, ha riformato la pronunzia cantonale nel
senso di assegnare all’as-sicurata un mezza rendita d’invalidità LPP pari a fr.
1'949,- men-sili, per 13 mensilità, oltre al supplemento AVS/AI di fr. 799.-,
per 12 mensilità, con effetto dal 1° ottobre 1993 (B 28/01).
1.3. Nuovamente
adito dall’assicurata, il TCA, con giudizio dell’8 novembre 2004, ne ha
parzialmente ammesso la petizione, riconoscendole interessi moratori del 5%
sull’intero ammontare delle rendite d’invalidità dovute retroattivamente e
stabilendo che la Cassa non era autorizzata ad operare una compensazione delle
rendite di invalidità di spettanza della ricorrente per il periodo 1. giugno
1993-31 ottobre 2003 con le prestazioni versate dallo Stato del __________
(inc. 34.2003.60).
1.4. Con
scritto 26 luglio 2007 AT 1 ha presentato un’”istanza di revisione” della sentenza
del TCA del 19 ottobre 1999 (inc. 34.1994.44) intesa alla modifica del relativo
dispositivo nel senso che all’assicurata venga attribuita una rendita intera
anziché una mezza (I). Secondo l’istante il TCA, al momento dell’allestimento
della sentenza del 19 ottobre 1999, sarebbe incorso in un errore invertendo i
nomi del dr. __________, perito che aveva allestito la perizia sul suo stato di
salute, e del dr. __________, specialista in dermatologia, che l’aveva in cura.
Un simile errore avrebbe impedito al Tribunale di rendersi correttamente conto
della situazione invalidante e in particolare delle limitazioni causatele
dall’eczema alle mani. Fossero stati riportati correttamente i nomi, il
risultato della sentenza sarebbe stato differente nel senso che le sarebbe
stata riconosciuta una rendita intera di invalidità (I).
1.5. La
Cassa, in risposta, ha postulato che la domanda di revisione venga ritenuta irricevibile
e comunque, se ricevibile, respinta (IV).
1.6. In
data 25 settembre 2007 AT 1 si è nuovamente riconfermata nelle sue domande e
allegazioni producendo ulteriore documentazione (XI). Nelle sue osservazioni
del 5 ottobre 2007 la Cassa ha ribadito la sua posizione (XIII).
considerando, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 14 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA (LPTCA), contro le
decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
(processuale)
a)
se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A
norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14.
2.3. Perché
il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é dunque
necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si
sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni
di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
Fatti
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della sentenza contestata e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (STFA non
pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in
causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944).
Per
quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o
fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al
momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a
detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa.
In
sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti
ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141 consid. 2). Non é pertanto sufficiente, ad
esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata
fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire
oggettivamente incompleta la base su cui si è fondata la precedente decisione.
Per la revisione di una sentenza non basta che, successivamente, il medico perito
tragga, da fatti già conosciuti all’epoca della sentenza principale, delle
conclusioni differenti da quelle tratte dal Tribunale. Non costituisce neppure
motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in
modo inesatto fatti già conosciuti durante la procedura principale. Occorre
piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti
determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr.
DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, DTF 108 V
171 consid. 1).
2.4. In
concreto, con la sentenza 19 ottobre 1999 il TCA, fondandosi sulla perizia del
2 luglio 1999 del dr. __________ e sul referto del 13 dicembre 1993 del dr. __________,
aveva tra l’altro constatato che la dermatite da contatto alle mani di cui era
portatrice l’assicurata era da considerare ininfluente sulla sua capacità lavorativa
(34.1999.44).
L’istante
si è limitata in questa sede in sostanza a sostenere che il TCA, nel valutare i
due certificati medici in parola, sarebbe incorso in una svista nel senso che
avrebbe scambiato i nomi dei due medici interessati. Di conseguenza, a suo dire
un fatto determinante ai fini del giudizio sarebbe rimasto non provato a suo
svantaggio.
A
sostegno della sua domanda di revisione (processuale) AT 1 produce copia del
certificato 13 dicembre 1993 del dr. __________, facente parte dell’incarto
34.1994.44, oltre che estratti da letteratura giuridica in tema di revisione
processuale.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale deve constatare che l’assicurata non ha fatto
valere nuovi fatti rilevanti venuti a sua conoscenza dopo la sentenza del 19 ottobre
1999 né prodotto nuovi mezzi di prova circa l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili,
ai sensi della succitata giurisprudenza, di far apparire come oggettivamente
insufficienti o errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è
postulata la revisione e, quindi, di indurre questa Corte a concludere
diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 19 ottobre 1999.
In
effetti l’istante si limita in realtà a censurare l’interpretazione data dal
TCA ai due richiamati certificati medici in punto al problema dell’eczema alle
mani, criticando in sostanza il mancato riconoscimento di una grado di
invalidità superiore a dipendenza di tale patologia.
In
proposito val la pena di richiamare la giurisprudenza per la quale non
costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia – forse -
apprezzato giuridicamente in modo inesatto fatti conosciuti durante la
procedura principale, occorrendo piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia
avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o
rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2,
293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1). Decidere se una circostanza è
giuridicamente di rilievo è parimenti questione di valutazione giuridica, di
modo che la revisione non entra in considerazione quando il giudice ha
scientemente rifiutato di tener conto di un certo fatto non ritenendolo decisivo
(RJAM 1982 n. 479 p. 64 e DTF 122 II 18). Soltanto, dunque, fonda un’istanza di
revisione il nuovo mezzo di prova che accerta fatti nuovi suscettibili di
dimostrare che gli elementi posti alla base della prima pronuncia erano
oggettivamente insufficienti od errati (RCC 1985 p. 335 consid. 2b; RAMI 1991
p. 15ss). In effetti, la domanda di revisione non può servire ad ottenere un
riesame di questioni di diritto, bensì unicamente ad evitare che il giudice
fondi il proprio convincimento su uno stato di fatto incompleto ed ignori
determinati elementi di fatto che risultano dagli atti di causa (Rolando Forni,
Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in
Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, p. 92 cit. in STFA del 26 maggio 1999
nella causa G., I 543/98).
Per
poter ritenere fondata l’istanza di revisione qui in discussione AT 1 avrebbe,
dunque, dovuto fornire la prova dell’esistenza di nuove circostanze di fatto
suscettibili di far apparire oggettivamente insufficienti od errati gli
elementi posti alla base della prima pronunzia.
Per
contro l’istante si è limitata essenzialmente a censurare le conclusioni circa
l’eventuale valenza invalidante dell’affezione alle mani tratte dal TCA sulla
base del certificato 13 dicembre 1993 del dr. __________ prevalendosi di un
presunto – e peraltro decisamente nebuloso – scambio di nomi.
In
proposito val la pena di nuovamente rilevare che la revisione
quale rimedio straordinario, suscettibile di essere esercitato contro una
decisione cresciuta in giudicato, è ricevibile soltanto a severe condizioni e
in particolare non è possibile nel caso in cui le censure che con essa vengono
sollevate avrebbero potuto essere fatte valere facendo uso dei rimedi ordinari
di diritto (cfr. VPB 1996 Nr. 38 E.5; DTF 103 Ib 89 consid. 3; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfharen und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, pag.
262). Se così non fosse, vi sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A.
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La
rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300).
In
concreto, atteso che l'asserita non corretta valutazione dello stato di salute
e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa posta alla base della
pronuncia dedotta in revisione avrebbe potuto, se del caso, essere censurata
facendo uso del rimedio ordinario di diritto (ricorso di diritto amministrativo
al TFA), gli estremi per procedere ad una revisione non appaiono integrati.
In
simili condizioni, non avendo AT 1 fatto valere alcun valido motivo di
revisione (processuale) o prodotto alcun mezzo di prova nuovo, l’istanza di
revisione, nella misura in cui la si voglia considerare ricevibile, risulta
priva di fondamento e va di conseguenza respinta.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. L’istanza
di revisione è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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