34.2007.42
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28 gennaio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2007.42
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, TCA
Titolo:
Assicurata beneficiaria di una rendita d'invalidità LPP. Prestazione va calcolata secondo il tenore del regolamento in vigore alla nascita del diritto alla rendita, indipendentemente dal fatto che tale diritto sia stato differito a causa del versamento di indennità per perdita di guadagno
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 23 cpv. 1 LPP
art. 26 cpv. 2 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.42
BS
Lugano
28 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 2 agosto 2007
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Fondo di Previdenza per il Personale __________
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, classe
1950, è affiliata, per il tramite del suo datore di lavoro, presso il Fondo di
previdenza per il personale dell’__________ (in seguito: Fondo di previdenza).
Dal 29
settembre 2004 essa è portatrice di una malattia invalidante e nel gennaio 2006
ha potuto riprendere parzialmente la sua attività lavorativa.
Con
decisione 24 novembre 2006, preavvisata il 26 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha
posto l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità del 100%, con
decorrenza dal 1° settembre 2005, e di una mezza rendita dal 1° aprile 2006 (doc.
AI 11, 12).
1.2. Scaduto, il
12 settembre 2006, il diritto alle indennità per perdita di guadagno per malattia
(cfr. doc. 14), con scritto 26 febbraio 2007 il Fondo di previdenza ha
comunicato all’assicurata , secondo gli art. 30 seguenti del Regolamento, il
diritto a percepire, dal 13 ottobre 2006, una rendita d’invalidità del 50% pari
alla metà dello stipendio assicurato di fr. 62'335 annui, corrispondente a un
importo mensile di fr. 1'299 (doc. 4).
L’assicurata,
con scritto 6 marzo 2007 e per il tramite del RA 1, ha fatto presente che il
momento invalidante è subentrato allorquando il vecchio regolamento (art. 42)
prevedeva che l’ammontare annuo della rendita d’invalidità corrispondeva al 60%
del salario assicurato in vigore al termine dei 720 giorni di indennità e non
al 50%, come stabilito dal nuovo regolamento, entrato in vigore al 1° gennaio
2006, in casu non applicabile (doc. 1).
Respingendo
in data 26 aprile 2006 la richiesta dell’assicurata, il Fondo ha ribadito che
nel caso in esame risulta essere applicabile l’art. 32 del nuovo regolamento
che stabilisce l’ammontare delle rendita completa al 50% del salario assicurato
in vigore al termine di versamento delle indennità giornaliere (doc. 3).
1.3. Con la
presente petizione AT 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto la condanna
del Fondo di previdenza al versamento di una rendita mensile di fr. 1'588,40,
oltre ad interessi, dal 13 ottobre 2006.
Facendo
presente che l’AI le ha riconosciuto un’incapacità al guadagno dal 1° settembre
2005 ed invocando la protezione dei diritti acquisiti, l’attrice sostiene che
applicabile è il vecchio regolamento e non quello nuovo entrato in vigore al 1°
gennaio 2006.
1.4. Con risposta
di causa il Fondo di previdenza, rappresentato dall’avv. RA 2, ha invece
postulato la reiezione della petizione.
Negando
l’esistenza di un diritto acquisito, esso è del parere che determinante è la
nuova regolamentazione poiché il diritto al versamento della rendita è sorto
con il termine dell’erogazione delle indennità giornaliere, avvenuto nel
settembre 2006.
Le parti,
con i rispettivi allegati di replica e duplica, si sono riconfermate nelle loro
antitetiche posizioni.
considerando, in diritto
Fatti
2.1. Nel caso in
esame pacifico è che l’attrice ha diritto a percepire dal Fondo di previdenza
convenuto una mezza rendita d’invalidità LPP dal 13 ottobre 2006.
Contestato
è invece l’ammontare della prestazione, rispettivamente controverso è sapere
quale regolamento applicare.
Secondo
l’attrice, essendo l’invalidità sorta il 1° settembre 2005, la rendita ammonta
al 60% del salario assicurato al termine del versamento delle indennità
giornaliera così come stabilito dall’art. 42 cpv. 2 del Regolamento valido dal
1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 (in seguito: Regolamento 2001).
Il Fondo convenuto
è invece del parere che il diritto alla rendita è differito sino al termine del
versamento delle indennità giornaliere, in casu il 12 settembre 2006, motivo
per cui è applicabile l’art. 32 cpv. 1 del nuovo regolamento, entrato in vigore
al 1° gennaio 2006 (in seguito: Regolamento 2006), il quale fissa l’ammontare
della rendita completa al 50% del salario assicurato.
2.2. L’art. 23
cpv. 1 lett. a LPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005), che è una
disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40%
ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui
causa ha portato all’invalidità.
Sino al
31 dicembre 2004 il vecchio art. 23 cpv. 1 LPP stabiliva che il diritto alle
prestazioni d’invalidità alle persone che, nel senso dell’AI, erano invalide
per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa aveva portato all’invalidità.
L’art. 24
cpv. 1 LPP (sempre nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) stabilisce che
l’assicurato ha diritto alla rendita d’invalidità se, nel senso dell’AI, è
invalido per almeno il 70 per cento (lett. a), a tre quarti di rendita se è
invalido per almeno il 60 per cento (lett. b), a una mezza rendita se è
invalido per almeno il 50 per conto (lett. c), a un quarto di rendita se è
invalido per almeno ai 40 per cento (lett.c). Antecedentemente, invece, l’art.
24 cpv. 1 vLPP stabiliva il diritto alla rendita intera se l’assicurato era
invalido ai sensi dell’AI per almeno due terzi ed alla mezza rendita se
invalido per almeno la metà.
L’art. 26
cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni
d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Per l'art. 29 cpv.
1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro almeno il 40% in media.
Ai sensi
dell’art. 26 cpv. 2 LPP l’istituto previdenziale può stabilire che nelle sue
disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni d’invalidità sia
differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo. L’art. 26 OPP2
stabilisce inoltre che l’istituto previdenziale può differire la rendita
d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera, se
l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80% per cento
del salario di cui è privato (lett. a) e che le indennità giornaliere sono
state finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro (lett. b) (cfr. in
merito: Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2006, n. 776 pag. 289).
2.3. Secondo i
principi generali di diritto, si applicano, in caso di cambiamento del diritto,
salvo disposizioni transitorie contrarie, le norme in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid.
Considerandi
2.
, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2).
Questi
principi valgono nel caso di cambiamento delle disposizioni regolamentari e
statutarie degli istituti di previdenza (DTF 121 V 100 consid. 1a e riferimenti).
Per quel
che concerne le rendite, fa stato il regolamento valido al momento della
nascita del relativo diritto e non secondo la disposizione regolamentare
applicabile al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa che ha
portato all’invalidità. Qualora il nuovo regolamento non preveda una normativa
transitoria statuente l’applicazione del precedente regolamento in vigore al
momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, è applicabile la nuova
regolamentazione (DTF 121 V 101 consid. 2 e 3; Stauffer, op. cit., N 1355 pag.
152).
Nel caso
in esame è pacifico che il diritto alla rendita AI è sorto nel mese di
settembre 2005, motivo per cui, a mente del TCA, applicabile è il Regolamento
2001.
Il differimento del diritto alla rendita al 13 settembre 2006, giorno in
cui all’assicurata non è stata più versata un’indennità perdita di guadagno, non
è rilevante. Si tratta infatti di una norma (art. 26 cpv. 2 LPP) di
coordinamento temporale che mira ad evitare un cumulo di redditi sostituivi con
una rendita del secondo pilastro (cfr. DTF 120 V 61 ss). Inoltre, nella
sentenza 9 agosto 2002 nella causa J. (B 109/01) il TFA, facendo riferimento
all’art. 26 cpv. 2 LPP ed alla disposizione regolamentare applicabile in quel
caso, ha ribadito che determinante è il regolamento valevole al momento in cui
è sorto il diritto alla rendita d’invalidità, mentre è irrilevante il fatto che
il versamento della prestazione in oggetto sia stato differito in quanto, a
seguito di un accordo con il datore di lavoro, l’assicurata aveva continuato a
percepire, nonostante la malattia, un salario (cfr. anche Vetter-Schreiber,
op.cit. pag.96 e Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen
Vorsorge, Basilea 2006, nota 338 pag. 143).
Pertanto,
come detto sopra, in casu è applicabile il Regolamento 2001. Ne consegue quindi
che la mezza rendita d’invalidità, erogabile dal 13 ottobre 2006, corrisponde
al 60% del salario assicurato in vigore al termine dei 720 giorni di indennità
(fr. 62'335.--), così come previsto dall’art. 42 cpv. 2 del Regolamento 2001, ammontante
a fr. 18'700,50 annui ([62'335 x 60%] : 2), rispettivamente a fr. 1'558,40 mensili,
riservata la facoltà del Fondo di eventualmente ridurre la prestazione in caso
di sovrassicurazione (artt. 34a LPP e 24 OPP2).
2.4
L’attrice ha chiesto la corresponsione d’interessi di mora.
A
tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in
caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di
mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992
per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo
il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del
versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono
validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid.
4b.).
In
tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2
CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la
questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura
Dispositivo
dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal
proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore
(cfr. DTF 119 V 134).
Nel
caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che le parti non hanno
pattuito un interesse di mora superiore a quello previsto dalla legge. Di
conseguenza può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.
Per
quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art.
105 cpv. 1 CO secondo cui
" il
debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od
al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal
giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda
giudiziale." (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)
Dagli
atti non risulta che l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti
della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 2 agosto
2007, data dell’inoltro della petizione, limitatamente alla differenza tra la
rendita erogata e quella di diritto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta .
§ AT 1 ha diritto ad una
mezza rendita d’invalidità di fr. 1'558,40 mensili, oltre a interessi di mora
del 5% dal 2 agosto 2007 limitatamente alla differenza tra la rendita erogata e
quella di diritto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Il Fondo di previdenza per il personale __________ verserà all’attrice
fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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