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Decisione

34.2007.45

Ammontare della prestazione di libero passaggio (calcolata dal precedente istituto di previdenza)

30 marzo 2009Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I Risulta

che l'attore ha concluso il lavoro presso la __________, a seguito del

fallimento di quest'ultima, con effetto al 30 novembre 1995. A quel momento

l'attore è presumibile che lavorasse ancora al 50%: in questa misura aveva

quindi diritto alle prestazioni d'uscita. Quest'ultime, da quanto risulta, non

sono state ancora versate e perciò sono ancora dovute.

Quale successore in diritto della <__________>

per quanto concerne i rapporti di previdenza dell'attore, la <__________>

(ma, per quanto rilevato, non la qui convenuta) non contesterebbe la sua

competenza limitatamente a quanto concerne appunto il versamento di dette

prestazioni. In contestazione rimarrebbe però l'ammontare di dette prestazioni.

L Dopo questa

premessa sull'iter, mette ora conto di esporre di seguito il calcolo come si

presenterebbe.

Questo esposto avviene a titolo

abbondanziale e per intento di trasparenza ma, lo si ripete, senza

riconoscimento alcuno per quanto esposto in precedenza.

M Com'è stato

anzi indicato, l'avere di vecchiaia dell'attore comprendeva la parte attiva e

quella invalida; esso è stato come tale trasmesso da istituto ad istituto.

Con lo scioglimento del rapporto di

lavoro è ovviamente soltanto la parte attiva che viene pagata sotto forma di

prestazione d'uscita. Per questa ragione, l'avere di vecchiaia deve essere

diviso con effetto al 30 novembre 1995, ove la parte invalida deve rimanere

all'istituto di previdenza ove viene remunerato d'interessi ed incrementato con

l'avere di risparmio per far sì che si possa versare una rendita di vecchiaia al

momento del pensionamento, rendita che come detto sostituisce quella

d'invalidità.

N La

prestazione d'uscita è da determinare con valuta al 30 novembre 1995.

E' noto l'avere di vecchiaia al 1°

gennaio 1996, pari a CHF 53'726.20. Si ritiene quindi di prendere quale base

detto importo e di dividerlo a metà. Ne scende che al 1° gennaio 1996 la somma

delle prestazioni d'uscita della parte attiva è pari a CHF 26'863.10. Detto

importo beneficia degli interessi per cui esso ammonta, al 31 dicembre 2004, a

CHF 37'272.55 (CHF 26'863.10 x 38 3/4 %) che, rapportato al 30 giugno 2007,

dà CHF 39'649.00. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento

all'apposito calcolo qui prodotto.

O Secondo quanto

risulta alla <Sammelstiftung>, l'attore lavora di nuovo al 50% dal 1°

maggio 1996 e dal 1° maggio 2003 egli è assicurato per la previdenza presso la

<Fondazione LPP, __________, __________>.

Grazie agli atti nel frattempo

trasmessi dall'attore è stato possibile nel frattempo determinare in modo più

preciso le prestazioni d'uscita. Questi calcoli portano ad un saldo di CHF

8'196.95 (vale a dire CHF 39'649.00 meno CHF 31'452.05) a favore

dell'attore, importo che la <Sammelstiftung> sarebbe disposta a versare.

In tal modo, a mente di quest'ultima, le pretese dell'attore verrebbero

liquidate per quanto concerne la parte attiva del 50%.

P Va ancora

ricordato che nel quadro della parte invalida del 50% l'attore rimane comunque

assicurato.

Egli avrà diritto alla rendita

d'invalidità fino al pensionamento, all'avere di risparmio fino al

pensionamento, alla rendita di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età

di pensionamento che sarà calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia che sarà

stato a quel momento accumulato. La base è costituita dall'importo della parte

invalida dell'avere di vecchiaia al 1° gennaio 1996 (quindi CHF 26'863.10),

importo che sarà remunerato d'interessi ed incrementato degli averi di

risparmio che competono all'attore sotto forma di prestazioni d'invalidità

dell'assicurazione rischio." (Doc. X)

1.9. Nella replica 25 gennaio 2008

l’attore, sempre assistito dal suo rappresentante, con riferimento

all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in sostanza osservato

come fosse stata la compagnia assicurativa stessa ad aver generato la confusione

all’origine del suo ruolo nella procedura pendente e che pertanto la causa

doveva continuare anche nei confronti della Fondazione collettiva LPP della CV

2.

Nel merito, si è

sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni osservando tra l'altro:

"

(...)

Viene recisamente contestata invece la suddivisione operata dalla __________

dopo che l'avere contrattuale è stato trasferito a quest'ultima dalla __________

nell'autunno del 2002. La suddivisione infatti non contempla la prestazione di

libero passaggio ricevuta dalla __________ di fr. 90'326.90.

Inizialmente alla __________ non era chiaro se il capitale ceduto

dalla __________ ammontasse al 50% o al 100% (doc. M e N). In seguito, in data

30 novembre 2006, la __________ comunicava, ma non si sa su quale base, che il

capitale ceduto dalla __________ era al 100% e acconsentiva, di principio, al

trasferimento della prestazione di libero passaggio nel quadro del 50% al nuovo

istituto di previdenza professionale.

Tuttavia, tale accertamento non è chiaro come sia stato effettuato

e non risulta da nessun documento se il capitale è stato veramente ceduto al

50% o al 100%. La stessa __________ non è stata in grado di chiarirlo.

(...)

È quindi assai probabile che l'avere di vecchiaia del

ricorrente abbia già subito una precedente suddivisione dall'allora __________!

Clamoroso, a questo punto, che la __________ proceda ad

un'ulteriore suddivisione del libero passaggio del signor AT 1.

(...)

Entrambi i conteggi violano il disposto di legge (art. 3 cpv. 1

LFLP) che prevede l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di versare

la prestazione d'uscita all'assicurato che entra nel nuovo istituto. A nostro

avviso la prestazione deve essere calcolata con valuta 25 settembre 2002

e non certamente al 1 ° giugno 1992 o al 30 novembre 1995 come sostiene

controparte. (...)"

(Doc. XII, pag. 5-6)

1.10. Con duplica del 19 febbraio

2008, la CV 1, tramite il suo legale, ribadita l’eccezione di mancata

legittimazione passiva, nel merito, si è a sua volta riconfermata nelle proprie

posizioni contestando in particolare che l’avere di vecchiaia avesse subito già

in precedenza una suddivisione, ribadendo la correttezza dei conteggi

presentati e sottolineando di non poter comunque essere resa responsabile di

eventuali, e comunque contestati, errori da parte di terzi (Doc. XIV).

1.11. In seguito il TCA ha proceduto

ad alcuni accertamenti presso la convenuta, la Fondazione __________ e la __________.

Delle relative risultanze si dirà, ove necessario, nel merito.

In particolare, con

scritto 26 settembre 2008 la Fondazione __________ ha affermato:

" Il

Signor AT 1 era dipendente della ditta __________. AI 01.01.1995 quest'ultima

si affilia, per la previdenza professionale, presso la __________ o meglio la

così oggi chiamata __________. In data 29.11.1995 viene aperto il procedimento

fallimentare contro la ditta __________. A decorrere dall'11.07.1991 il signor AT

1 si trova nell'incapacità al guadagno parziale.

Il capitale di risparmio della parte attiva del signor AT 1 viene

tutelato dalla __________ dal 01.01.1995 al 30.11.1995, mentre quello della

parte passiva dal 01.01.1995 al 30.09.2002. Al 31.12.2000 la __________ cessa

la sua attività e il caso di prestazione del signor AT 1 viene trasmesso alla

Fondazione collettiva della CV 1.

Il precedente Istituto di previdenza e più precisamente la

Fondazione collettiva LPP della __________, ci versa, con valuta 31.12.1994 e a

favore del signor AT 1, una prestazione di libero passaggio pari a CHF

47’133.10 (v. allegato 5).

Per i rischi di decesso e invalidità dell'opera di previdenza

della Ditta __________, la __________ era a suo tempo riassicurata presso la __________.

La riserva di sinistro inerente il signor AT 1 viene così trasferita all'__________

dalla Società riassicuratrice del vecchio Istituto di previdenza, vale a dire

la __________ (v. allegato 6). A partire dal 01.01.1997 la __________ subentra

all'__________, quale società di riassicurazione della __________ e di

conseguenza le riserve di sinistro dell'__________ vengono trasferite alla __________.

In data 01.10.2002 La Fondazione collettiva CV 2 diventa portatrice del caso di

prestazione esistente. La __________ trasferisce pertanto la riserva di

sinistro alla CV 1 (v. allegati 7 e 8).

Con valuta 30.09.2002 il capitale di risparmio del signor AT 1 di

CHF 90’326.90, incluso il capitale di risparmio apportato di CHF 47'133.10,

viene trasferito alla CV 1 (v. allegato 9).

La Fondazione collettiva LPP della __________ non ci dà alcuna

indicazione sul capitale (parte attiva/passiva) che in data 01.01.1994 viene

versato alla __________ a favore del signor AT 1 (v. allegato 5). In

conseguenza al fallimento della ditta __________ non ci perviene il formulario

d'uscita e quindi la formazione del capitale di risparmio è continuata presso

la __________." (Doc. XXIV)

Dal canto suo anche la CV

1, agente per sé e per la Fondazione collettiva, ha inoltrato uno scritto in

data 9 ottobre 2008 corredato da ulteriori documenti.

L’attore, tramite il __________,

in data 10 ottobre 2008 e 24 novembre 2008 si è riconfermato nelle sue

posizioni (XXIX, XXXVI).

1.12. Con comunicazione 24 novembre

2008 (doc. XXXV), il Vicepresidente del TCA, considerato come nell’allegato di

replica AT 1, tramite il suo patrocinatore, avesse chiesto in via subordinata

al TCA che l’azione fosse considerata anche quale petizione nei confronti della

Fondazione collettiva LPP della CV 1” (cfr. XII, pag. 4) e considerato peraltro

come dagli atti di causa fin lì acquisiti fosse emerso come la corrispondenza

con l’assicurato fosse intercorsa anche con la CV 1 in rappresentanza della

Fondazione collettiva LPP della CV 1, ha ritenuto che anche la Fondazione

collettiva LPP della CV 1 andava ritenuta parte convenuta in causa. Di

conseguenza le ha intimato la petizione con assegnazione del termine per la

risposta di causa (XXXV).

In data 2 febbraio 2009

la Fondazione collettiva LPP della CV 1 ha preso posizione come segue:

" Con

riferimento alla sua ordinanza del 26 gennaio, ricevuta il 28 gennaio 2009, le

comunichiamo quanto segue:

● La __________

della «CV 1» accetta di prendere posizione e soprattutto la qualifica di parte

convenuta. Ciò nell'intento di agevolare la procedura e di evitare doppioni ed

in particolare due procedure aventi in pratica lo stesso oggetto.

● Come è

già stato sottolineato più volte dalla «CV 1, essa non ha legittimazione

passiva; quest'ultima non è invece contestata dalla __________.

● Per

quanto concerne l'iter della pratica, non possiamo far altro che far

riferimento a quanto ha già scritto l'avv. RA 2 nella risposta di causa e al

nostro scritto del 9 ottobre 2008.

● Non

abbiamo altra documentazione agli atti; tutto è quindi stato già prodotto.

● Per

quanto concerne il calcolo, facciamo riferimento contestando le pretese del

signor AT 1, ai nostri scritti dai quali si evincono altre cifre che sono

quelle dei calcoli da noi operati e che fino a prova del contrario debbono

essere considerati esatti.

In conclusione, facendo in particolare riferimento a quanto

esposto nella risposta di causa della del 3 gennaio 2008, la __________ è

disposta a versare, per liquidare la parte attiva del 50%, la somma di fr.

8'196.95 (cioè fr. 39'649.-- meno 32'452.05). Per quanto concerne la parte

invalida, il signor Santacroce rimane invece ancora in ogni caso

assicurato." (Doc. XXXVIII)

1.13. Mentre che con osservazioni 16

febbraio 2009 l’attore, tramite il suo rappresentante, si è sostanzialmente

riconfermato nelle sue allegazioni (XL), con scritto 20 febbraio 2009 la vicecancelliera

ha posto ulteriori quesiti alla Fondazione __________, la quale, tramite la __________,

ha evaso la richiesta con uno scritto del 26 febbraio 2009 di cui si dirà, ove

occorra, nel merito e che è stato trasmesso alle parti per le relative

osservazioni (XLII, XLV).

Considerandi

In ordine

2.1

La petizione è presentata sia

contro la Fondazione di previdenza a cui è stato affiliato l'assicurato, sia

contro l'assicurazione che riassicura la fondazione medesima.

L'art. 73 LPP si applica,

da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di

diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie

che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49

cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale

non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio

(art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65;

RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247

consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358

consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret,

"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart,

"Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).

Nella

versione dell’art. 73 LPP in vigore sino alla fine del 2004 l'istituto

assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza

aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli

istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti

di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore

del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP. Il TFA ha per

esempio dichiarato irricevibile una petizione relativa ad una polizza di libero

passaggio presentata da un avente diritto nei confronti di un istituto

assicurativo (SZS 1998 p. 122 e 125 consid. 3f e DTF 122 V 320, 326 consid.

3c).

Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005,

l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza

cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la

giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti

(segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione) che

garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e

26.

cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti

(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi

dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1.

lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex

art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A

(cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche

Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73

LPP l’istituto assicurativo (che non rientra in quelli espressamente indicati) non

è quindi indicato quale possibile parte.

Visto quanto sopra, la

petizione presentata nei confronti dell'Istituto assicurativo non è ricevibile.

Va comunque detto che la CV

1.

non disporrebbe neppure della legittimazione passiva. In questo senso

del resto la CV 1 ha, a ragione, sollevato l'eccezione materiale di carenza di

legittimazione passiva argomentando in sostanza di fungere unicamente da

assicuratrice della eventuale debitrice delle prestazioni di previdenza, nel

caso in esame della Fondazione collettiva CV 2.

Al proposito, si rileva

che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere

parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere tali e nel processo lo

sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è

pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale dell’azione (cosiddetto

presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si

afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto

necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È

infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto

sostanziale che vien fatto valere. L’attore ha la legittimazione attiva, quando

egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto

possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che

l’azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell’obbligo che gli si

contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo

1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata).

Nel caso di specie va

pertanto esaminato se la CV 1 è titolare dell’obbligo, la cui legittimità è

tema del contendere, di versare prestazioni di libero passaggio all’attore.

Dalle disposizioni della

LPP emerge in particolare che l’Istituto assicurativo si occupa dell'assunzione

della copertura dei rischi assicurati nei confronti dell’istituto di previdenza

(art. 67; 68 LPP) sulla base di un contratto di assicurazione collettiva

concluso con la fondazione (cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge,

Berna 1985, p. 105; Helbling, Personal vorsorge und BVG, Berna, Stoccarda,

Vienna 1995, p. 78,79).

Di regola, quindi, tra

lavoratore e società di assicurazione non vi è alcun rapporto giuridico diretto

(DTF 115 V 98; 101 Ib 238). Secondo il TFA infatti i rapporti tra fondazione e

assicurato da un lato e fondazione e assicurazione dall’altro devono essere

distinti (SZS 1982 p. 76 consid. 3a). Non vi è pertanto né obbligo contributivo

da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni del

beneficiario nei confronti dell’istituto di assicurazione (SZS 1982 p. 76

consid. 3a; Helbling, op. cit., p. 80), eccezion fatta per alcuni casi di prestazione

di libero passaggio (art. 2 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul mantenimento del

libero passaggio), di conclusione di un contratto di assicurazione malattia e

infortuni (art. 87 LCA; DTF 112 II 249).

Un rapporto tra

assicurazione e assicurato può inoltre sorgere tramite cessione, da parte della

fondazione, della pretesa nei confronti della società di assicurazione nel caso

in cui si realizzi un evento assicurato (art. 73 LCA); la fondazione infine può

indicare l’assicurato quale beneficiario nel caso in cui si verifichi un evento

previdenziale (art. 76 LCA; Riemer, op. cit., p. 106). A

tal proposito va tuttavia

evidenziato che il rapporto diretto continua a vigere tra istituto assicurativo

e fondazione (Riemer, op. cit., p. 106; cfr. STCA del 16 aprile 1997 nella

causa B., 34.96.30).

Quanto sopra esposto vale

inoltre anche nell’ambito della previdenza preobbligatoria e sovraobbligatoria

(Riemer, op. cit. pp. 101-103; DTF 115 V 99; S. Beros, op. cit. p. 43; J.

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, 124).

Di regola, quindi,

l’assicurato non può far valere i suoi diritti previdenziali nei confronti

dell’assicuratore, bensì deve chiamare in causa la debitrice della prestazione

e meglio il fondo di previdenza (art. 23-24 LPP in caso di rendita di

invalidità).

Per completezza va detto

che tuttavia il TFA ha già riconosciuto la legittimazione passiva di un

istituto assicurativo evidenziando che, nella fattispecie particolare, malgrado

inizialmente non fosse stato concluso alcun rapporto giuridico, l’assicurazione

" aveva

emesso la polizza di libero passaggio e attraverso un nutrito scambio di

corrispondenza con il ricorrente rispettivamente il suo patrocinatore, ha

assunto una parte diretta e determinante con l’assicurato, mentre d’altro canto

il fondo di previdenza, egualmente convenuto nella causa, ha lasciato che fosse

la compagnia assicuratrice a contestare le pretese e le argomentazioni

dell’attore."

(STFA del 10 giugno 1996

in re L. M p. 5 consid. 1; cfr. anche STCA del 16 aprile 1997 nella causa B.,

34.96.30

dove pure, in un caso analogo, è stata riconosciuta la legittimazione

passiva dell’assicurazione; cfr. anche STCA del 23 marzo 1998 nella causa F.,

34.96

).

Nella specie, dal

regolamento della Fondazione CV 2 (doc. V), emerge che quest’ultima garantisce

prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti. Poiché, quindi, la

fondazione convenuta si occupa di previdenza professionale in senso stretto,

l’art. 89 bis cpv. 6 CCS e, quindi, 73 LPP è applicabile.

Di conseguenza, nella sua

qualità di debitrice della prestazione oggetto della lite, è la fondazione

convenuta che deve essere chiamata in causa, non l’assicuratore.

A ragione la CV 1 ha quindi

sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Considerato peraltro come

la Fondazione collettiva CV 2 abbia ammesso, mediante presa di posizione del 2

febbraio 2009 in risposta allo scritto 24 novembre 2008 del Vicepresidente del

TCA, la qualifica di parte convenuta, risulta in concreto superfluo esaminare

più in dettaglio la questione a sapere se eccezionalmente si dovrebbe entrare

nel merito anche della petizione presentata nei confronti della CV 1 CV 1. In

un'ipotesi come quella presente, a mente del TCA, deve prevalere la

giurisprudenza federale secondo cui la petizione va respinta per carenza di

legittimazione passiva.

In concreto quindi, la

petizione contro la CV 1, anche se fosse stata ricevibile, sarebbe comunque in

ogni caso stata da respingere nel merito per carenza della legittimazione

passiva.

Debitrice della

prestazione di libero passaggio è per contro la Fondazione collettiva CV 2.

Nel merito

2.2

Oggetto

del contendere non è tanto l’obbligo della Fondazione collettiva LPP CV 2 (in

seguito: __________) di riconoscere una prestazione di libero passaggio

all’attore, quanto l’ammontare della stessa.

2.3

Il 1. gennaio 2005 è entrata

in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose

disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.

1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10.

settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

Di conseguenza nel caso in

esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una prestazione di libero

passaggio dovuta all’attore a dipendenza dell’ultima uscita da un istituto di

previdenza, collocabile al 30 novembre 1995 rispettivamente dell’entrata nel

nuovo istituto di previdenza con effetto al 1. maggio 2003, non tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP

del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti,

bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003

nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03

consid. 1).

Né del resto, per quanto

concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni

transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

2.4

A proposito della prestazione

di libero passaggio, in data 1. gennaio 1995 è entrata in vigore la Legge

federale sul libero passaggio (LFLP), che ha introdotto, tra l’altro,

l’istituto del libero passaggio integrale (cfr. art. 15 LFLP; F. Schöbi, Das

Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenvorsorge, AJP 12/94 p. 1501).

Secondo la disposizione

transitoria di cui all’art. 27 cpv. 1 LFLP

"

le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto

vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita

da un istituto".

(cfr. Erika Schnyder, Le

nouveau droit du libre passage, Aspects de la sécurité sociale 2/1995, p. 31;

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza

professionale no. 32, p. 3). La LFLP è immediatamente applicabile alla data

fissata dal Consiglio federale e quindi a partire dal 1. gennaio 1995 (J. A.

Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance

professionelle (LFLP) et son ordonnance, SZS 1994 p. 408).

Dagli atti dell’incarto emerge,

come detto, che AT 1 ha terminato la propria attività lavorativa per la ditta __________

con effetto al 30 novembre 1995. Successivamente solo a far tempo dal maggio

2003.

ha nuovamente intrapreso un’attività lavorativa soggetta a obbligo di

contribuzione LPP. L’ultima uscita da un istituto di previdenza è quindi

situabile al 30 novembre 1995. A quel momento la LFLP era già in vigore e

risulta pertanto in concreto applicabile per eventualmente definire i suoi

diritti all’uscita dall’istituto di previdenza.

2.5

Per l'art. 10 cpv. 2 LPP

l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di

lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza prende fine ex lege

contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro e a questo

momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr. DTF 120

V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der

Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza

obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr.

DTF 120 V 20 e 115 V 33).

Secondo

l’art. 2 LFLP

"

l’assicurato che lascia l’Istituto di previdenza prima che insorga un

caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto ad una prestazione

d’uscita (cpv. 1).

L’Istituto di previdenza fissa nel

regolamento l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve

essere almeno uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le

disposizioni della sezione 4 (cpv. 2)."

In virtù dell’art. 15 LFLP

(Diritti dell’assicurato nel sistema del primato dei contributi)

"

Nei fondi di risparmio i diritti dell’assicurato corrispondono all’avere

di risparmio; negli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei

contributi, essi corrispondono alla riserva matematica (cpv. 1)

L’avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i

contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della

concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti (cpv.

2).

La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali

riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della

compilazione del bilancio a cassa chiusa (cpv. 3).

I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di

solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l’avere a

risparmio personale o la riseva matematica” (cpv. 4)

L’art. 16 LFLP regola dal canto

suo il calcolo della prestazione d’uscita nel sistema del primato delle

prestazioni.

L’importo minimo della

prestazione di libero passaggio è stabilito all’art. 17 LFLP (nella sua

versione in vigore sino alla fine del 2004), secondo cui:

"

Quando lascia l’istituto di previdenza, l’assicurato ha diritto almeno

alle prestazioni d’entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si

aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione,

aumentati del 4% per anno d’età a partire dai vent’anni, al massimo però del

100%. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di

nascita (cpv. 1).

Le somme che servono alla copertura delle prestazioni possono

essere dedotte dai contributi dell’assicurato soltanto se il regolamento fissa

la deduzione in percentuale dei contributi e se tali somme sono impiegate per

finanziare:

a. I diritti a prestazioni di

invalidità fino al limite ordinario d’età;

b. I diritti a prestazioni per i

superstiti che sorgono prima del limite

ordinario di età;

c. I diritti a rendite transitorie

fino al limite ordinario di età. Il Consiglio

federale disciplina nei dettagli

le condizioni di questa eventuale

deduzione. (cpv. 2)

Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei

contributi, le somme che servono alla copertura di misure speciali ai sensi

dell’art. 70 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità possono essere dedotte

dai contributi dell’assicurato. (cpv. 3)

Le somme che servono alla copertura delle prestazioni secondo il

capoverso 2 e delle misure speciali secondo il capoverso 3 possono essere

dedotte dai contributi dell’assicurato soltanto se la parte non impiegata per

le prestazioni e le misure frutta interessi. (cpv. 4)"

Secondo l’art. 6 cpv. 5

OLP

"

L’aumento di cui all’articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per

cento nel 21esimo anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4%."

L’art. 18

LFLP precisa infine che

"

Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all’assicurato

uscente almeno l’avere di vecchiaia giusta l’articolo 15 della legge federale

del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità."

D'altra parte, nel caso in

cui, come nella presente fattispecie, l’assicurato viene messo al beneficio di

una mezza rendita d’invalidità, giusta l'art. 15 OPP2 l’istituto di previdenza

divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla

parte d'incapacità lavorativa sarà trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di

vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente

il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia

di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso

di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo

scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di

previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella

misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora

valida.

Con riferimento

all’esigibilità della prestazione d’uscita, secondo l’art. 2 cpv. 3 LFLP (nella

sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2004):

"

la prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’Istituto di

previdenza e a partire da tale momento sulla stessa dev’essere versato un

interesse di mora.”

L’art. 7 OLP precisa che il

tasso equivale al tasso minimo stabilito nella LPP (ossia quello fissato dall’art.

12.

OPP2) aumentato dell’1%, rispettivamente di un quarto percento dal 1.

gennaio 2000 e nuovamente del 1% dal 1. gennaio 2005 (cfr. in proposito J. A.

Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle (LFLP) et son ordonnance (OLP), SZS 1994 p. 410/411; Messaggio

relativo alla legge federale sul libero passaggio p. 513; F. Schöbi, op. cit.;

p. 1504; SVR 1998 Nr. 5 consid. 4c).

In base a tale normativa l’esigibiltà

della prestazione d’uscita subentrava dunque con la conclusione del contratto

di lavoro e questo indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro avesse

annunciato all’istituto di previdenza la fine del rapporto di lavoro e che

l’assicurato avesse comunicato dove versare la prestazione di libero passaggio.

Da questo momento, secondo la regolamentazione in vigore sino alla fine del

2004, l’istituto di previdenza era tenuto a versare sulla prestazione d’uscita

un interesse di mora secondo l’art. 26 cpv. 2 LFLP in relazione con l’art. 7

OLP (art. 2 cpv. 4 LFLP).

Con la prima revisione della

LPP la messa in mora dell’istituto di previdenza è stata regolata nel senso che

l’istituto di previdenza cade in mora (e solo da questo momento è dovuto un

interesse di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LFLP) se trenta giorni dopo aver

ricevuto tutte le indicazioni necessarie non ha ancora versato la prestazione

d’uscita esigibile (art. 2 cpv. 4 LFLP). Prima di questo momento sulla

prestazione esigibile deve essre versato unicamente l’interesse minimo secondo

l’art. 15 cpv. 2 LPP (art. 2 cpv. 3 LFLP).

2.6

A proposito della prestazione

di libero passaggio l’art. 4.7 del Regolamento della Fondazione LPP convenuta

prevede che:

"

4.7

Quali prestazioni diventano esigibili all'uscita dalla previdenza

per il personale?

4.7.1

Diritto e ammontare della prestazione d'uscita.

Se il rapporto di lavoro viene sciolto dalla persona assicurata o

dal suo datore di lavoro prima del pensionamento e se non sussiste alcun

diritto a prestazioni di previdenza, la persona assicurata esce dalla

previdenza per il personale. Alla persona assicurata spetta una prestazione

d'uscita secondo l'art. 15 LFLP.

La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia

disponibile al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza.

La prestazione d'uscita corrisponde almeno alle prestazioni

d'entrata apportare dalla persona assicurata e alle somme di riscatto,

interessi compresi, più la somma dei contributi fruttiferi d'interesse che la

persona assicurata ha versato alla previdenza per la vecchiaia, con un

supplemento dipendente dall'età.

All'età di 25 anni questo supplemento corrisponde al 20% dei

contributi propri. Per ogni anno di età successivo, esso aumenta del 4%, e

dall'età di 45 anni ammonta al 100% dei contributi propri. Viene applicato il

tasso d'interesse LPP.

In ogni caso la prestazione d'uscita comprende l'avere di

vecchiaia secondo la LPP.

(...)

Per determinare la prestazione d'uscita, almeno 1/3

di tutti i contributi va considerato quale contributo della persona assicurata.

4.7.2

Esigibilità e impiego.

La prestazione d'uscita diventa esigibile al termine del rapporto

di previdenza.

Al fine di tutelare la copertura previdenziale, la prestazione

d'uscita generalmente viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo

datore di lavoro.

Prima della sua uscita, la persona assicurata notifica alla

fondazione a quale nuovo istituto di previdenza va versata la prestazione

d'uscita.

Se una persona assicurata non entra in un nuovo istituto di

previdenza, essa comunica alla fondazione se vuole mantenere la copertura

previdenziale sotto forma di una polizza di libero passaggio o di un conto di

libero passaggio. Se tale comunicazione non perviene alla fondazione entro 6

mesi dopo la cessazione del rapporto di previdenza, la prestazione d'uscita

viene versata all'istituto collettore. Rimane tutelato il diritto della persona

assicurata a cambiare in ogni momento la forma del mantenimento della copertura

previdenziale.

Se la fondazione non trasferisce la prestazione di libero

passaggio esigibile nel corso di 30 giorni dopo avere ricevuto tutte le

indicazioni necessarie, scaduto questo termine è dovuto un interesse di mora

secondo la LFLP." (Doc. V)

Infine, per l’art. 9.4 (“Tassi

d’interesse, Stato al 1. gennaio 2005”) il tasso minimo LPP ammonta al 2.5% e

gli interessi di mora secondo la LFLP corrispondono al tasso d’interesse LPP

più l’uno per cento.

2.7

Nella fattispecie, come

detto, il rapporto di lavoro che legava AT 1 - beneficiario di una mezza rendita

d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. luglio 1992 - con

la ditta __________ è stato sciolto a seguito del fallimento della ditta medesima

con effetto dalla fine di novembre 1995 (doc. 52 e 53).

Risulta che in seguito l’attore

ha ricominciato a lavorare, nella misura del 50%, con effetto dal 1. maggio

1996.

per conto della ditta __________ senza tuttavia inizialmente attingere il

minimo salariale soggetto a obbligo previdenziale. L’intero suo avere

previdenziale è rimasto presso la Fondazione __________, la quale era anche

debitrice della mezza rendita di invalidità versata all’assicurato per il

tramite della sua società assicuratrice (cfr. consid. 1.2. e 1.3).

In particolare dalla

documentazione all'inserto risulta che con riferimento alla metà dell'avere di

vecchiaia corrispondente alla parte valida dell'attore, l’allora istituto di

previdenza dell’attore, vale a dire la Fondazione __________, non ha proceduto

alla costituzione di un conto o di una polizza di libero passaggio, o, in

difetto di istruzioni da parte dell’avente diritto, a trasferire la prestazione

d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 4 cpv. 2 LFLP citato.

Né è dato di sapere con

esattezza come sia stato gestito l’avere previdenziale dell’attore. Dal

conteggio prodotto in corso di causa dalla Fondazione __________ - la quale in

data 31 dicembre 1994 aveva ricevuto a favore di AT 1 fr. 47'133.10 dal

precedente istituto di previdenza, la Fondazione collettiva LPP della __________

(XXIV/5) - risulta che nel periodo dal gennaio 1995 al 30 settembre 2002

l’avere previdenziale complessivo è stato gestito come segue:

" Evoluzione

risparmio 1.1.1995 - 30.9.2002

Elenco contributo di risparmio

Parte abile 1995 p.a. 2'598.80

Certificato di

previdenza valido dal 1.1.1995 (v. allegato 4)

parte inabile 1995 fino a 1997 p.a. 2'325.60

Lettera __________

27.7.1995

(v. allegato 6)

1998.

fino a 2002 p.a. 2'790.80

Scambio età categorica

(v. art. 16 LPP)

Evoluzione risparmio

31.12.1994

Contributo apporto 47'133.10

Interesse 4% 1995

1'885.30

Contributo di

risparmio parte abile 1.1.-30.11.95 2'382.20

Subtotale 51'400.60

Contributo di

risparmio parte inabile 1995 2'325.60

31.12.1995

Capitale totale 53'726.20

Interesse 4% 1996

2'149.00

Contributo di

risparmio parte inabile 1996 2'325.60

31.12.1996

Capitale totale 58'200.80

Interesse 4% 1997

2'328.00

Contributo di

risparmio parte inabile 1997 2'325.60

31.12.1997

Capitale totale 62'854.40

Interesse 4% 1998

2'514.20

Contributo di

risparmio parte inabile 1998 2'790.80

31.12.1998

Capitale totale 68'159.40

Interesse 4% 1999

2'726.40

Contributo di

risparmio parte inabile 1999 2'790.80

31.12.1999

Capitale totale 73'676.60

Interesse 4% 2000

2'947.10

Contributo di

risparmio parte inabile 2000 2'790.80

31.12.2000

Capitale totale 79'414.50

Interesse 4% 2001

3'176.60

Contributo di

risparmio parte inabile 2001 2'790.80

31.12.2001

Capitale totale 85'381.90

Interesse 4% 1.1.-30.9.02

2'851.90

Contributo di

risparmio parte inabile 1.1.-30.9.02 2'093.10

30.09.2002

Capitale totale 90'326.90

(Doc. XLV/2)

A seguito di tale conteggio nel

settembre 2002 la Fondazione __________ ha provveduto a trasferire alla Fondazione

collettiva CV 2 fr. 90'326.90 a favore di AT 1 (doc. G, L).

2.8

Si tratta ora di determinare

l’ammontare della prestazione di libero passaggio dovuta all’attore

relativamente alla parte attiva (50%). Tale prestazione va trasferita al nuovo

istituto di previdenza al quale l’assicurato è affiliato a partire dal mese di

maggio 2003 a dipendenza della ripresa di un’attività lavorativa parziale (50%)

soggetta a obbligo contributivo LPP (doc. H).

La Fondazione convenuta ha

quantificato la prestazione da versare all’istituto di previdenza dell’assicurato

in fr. 39'649 (interessi compresi sino al 30 giugno 2007), di cui fr. 31'452.05

sono già stati versati all’__________, per il tramite della CV 1, alla fine di giugno

2007.

(doc. S e 44).

Come si è detto, dopo la

cessazione del rapporto di lavoro al 30 novembre 1995, l'avere di vecchiaia

della parte attiva (50%) (prestazione di libero passaggio) è rimasto presso la Fondazione

__________ ed è stato gestito analogamente ad un conto di libero passaggio, il

capitale iniziale essendo stato regolarmente aumentato con gli interessi prescritti

dalla legge.

In effetti, la Fondazione __________,

benché al corrente del fatto che l’assicurato aveva interrotto la propria

attività lavorativa, svolta nella misura della capacità lavorativa residua del

50%, non ha ritenuto di procedere né alla costituzione di una polizza di libero

passaggio, né a chiedere ulteriori istruzioni all'interessato né tantomeno a

trasferire, trascorsi due anni dalla cessazione dell'assicurazione, la

prestazione d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 4 cpv. 2

LFLP dianzi citato. L’avere di vecchiaia (prestazione di libero passaggio)

della parte attiva della polizza (50%) è quindi di fatto rimasto

nell'assicurazione del contratto, non essendo stato effettuato nessun

trasferimento né su un conto di libero passaggio presso una banca o presso

l'istituto collettore, e ha continuato ad essere aumentato con gli interessi

legali del 4% (cfr. sopra al consid. 2.7 e il doc. XLV/2).

Sulla parte passiva invece

la Fondazione __________, nell’ambito della liberazione dal pagamento dei

premi, ha continuato a versare l’accredito di vecchiaia, secondo le

disposizioni legali (art. 14 OPP2) e regolamentari.

Tale modo di procedere non

può rimanere esente da critica nella misura in cui la Fondazione __________

non solo non ha proceduto alla suddivisione dell’assicurazione in parte attiva

e in parte passiva (conformemente ai già richiamati disposti legali; cfr. anche

l’art. 3.3.2. del Regolamento della Fondazione __________, doc. XXIV/3) - suddivisione

questa che invero avrebbe dovuto essere operata già dal precedente istituto

previdenziale -, ma preso atto dell'uscita dal servizio dell’assicurato e,

quindi, del verificarsi di un caso di libero passaggio nella misura della parte

valida, non ha proceduto a trattare quest'ultima conformemente agli art. 3-5

LFLP in relazione all'art. 15 OPP2 (all’art. 7.4.3 del Regolamento della

Fondazione della __________, doc. XXIV/3).

In particolare l'istituto

di previdenza avrebbe dovuto interpellare l'assicurato in merito alla

destinazione da dare alla sua prestazione di libero passaggio e,

contestualmente, indicare all'assicurato tutte le possibilità esistenti secondo

la legge e il regolamento per il mantenimento della previdenza in caso di

libero passaggio. Nel caso ancora non vi fosse stata reazione da parte

dell'interessato, la fondazione avrebbe dovuto procedere secondo l'art. 4 cpv.

2.

LFLP (e all’art. 7.4.3. del Regolamento applicabile) e, quindi, versare la prestazione

d'uscita all'istituto collettore.

Ora, queste inottemperanze

- che, sia detto di transenna, non costituiscono purtroppo un caso isolato

nella realtà degli istituti di previdenza dove non è raro che, per svariati

motivi, prestazioni d'uscita vengano trattenute "in sospeso" per anni

(cfr. in proposito Boll. UFAS n. 17 e 32 e, con riferimento ad un caso dove la

prestazione d'uscita è rimasta presso il precedente istituto di previdenza per

oltre dieci anni, DTF 127 V 314) - non hanno tuttavia arrecato danno

all'assicurato, l'avere di libero passaggio essendo stato accreditato dei

relativi interessi legali (cfr. il conteggio ripreso al consid. 2.7 che

precede). In queste condizioni, l'istituto di previdenza ha a non averne dubbio

fatto quantomeno fronte al suo obbligo di far in modo che la prestazione

d'uscita dell'assicurato potesse comunque venir utilizzata conformemente agli

scopi nell'evenienza di un caso di previdenza (DTF 127 V 325seg.) e, quindi,

nell'ottica dello scopo della prestazione d'uscita che è quello di finanziare

eventuali future prestazioni previdenziali legali (DTF 127 V 318 e 326). Anzi

va osservato che avendo la Fondazione __________ riconosciuto sull’avere

previdenziale dell’assicurato il saggio d’interesse minimo LPP, tasso che

comunque è superiore ai tassi realizzabili sul mercato e che non è applicabile

ai conti di libero passaggio (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1053; cfr.

anche Bollettino edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 31,

nota 181), la gestione dell’avere previdenziale non ha sicuramente provocato

all’assicurato un pregiudizio.

Né del resto in corso di causa

l'attore ha sostenuto al riguardo altrimenti.

Questo Tribunale non può peraltro

fare a meno di osservare che anche il comportamento dell'attore non è esente da

critiche. Egli infatti, dopo aver cessato l’attività lavorativa nel novembre

1995, non ha ritenuto di fornire alla Fondazione __________ le istruzioni

necessarie in merito all'uscita della parte attiva del suo avere di vecchiaia

contravvenendo all'obbligo statuito dagli art. 4 cpv. 1 LFLP e art. 1 cpv. 2

OLP per i quali, all'uscita, l'assicurato deve dare precise indicazioni sulla

destinazione da dare alla propria prestazione d'uscita. Né in seguito, e fino

al momento della ripresa dell’attività lavorativa nel maggio 2003, egli si è

preoccupato di chiedere chiarimenti in merito alla sua posizione.

A seguito della ripresa di

un’attività lavorativa al 50% attingente il minimo assicurabile LPP, vale a

dire dal 1° maggio 2003 egli è assicurato per la previdenza presso la Cassa

pensione __________ (Fondazione LPP, __________, __________), la quale ha fatto

presente la necessità di trasferire la precedente prestazione d’uscita

dell’assicurato (doc. H). La CV 1 ha comunicato alla Cassa __________ che a

titolo di prestazione di libero passaggio a favore di AT 1, relativamente alla

parte attiva del 50%, avrebbe versato fr. 31'452.05 (doc. S).

Per calcolare la prestazione di

libero passaggio da riconoscere all’attore la Fondazione convenuta aveva

inizialmente effettuato la suddivisione tra la parte passiva e quella attiva retroattivamente

al mese di luglio 1992, momento in cui all’attore è stata riconosciuta la

rendita di invalidità.

In questa sede l’interessata ha

per contro corretto tale posizione, procedendo alla suddivisione retroattivamente

al 30 novembre 1995, vale a dire al momento in cui, essendo fallita la __________,

è terminato il rapporto di lavoro in essere con tale ditta e di conseguenza

l’assicurato è uscito dall’allora istituto di previdenza, vale a dire la

Fondazione __________.

L’avere previdenziale complessivo

dell’assicurato alla fine del 1995 è stato quindi desunto dalla convenuta dal

conteggio operato dalla Fondazione __________ (cfr. per esteso sopra al consid.

2.

) e, quindi, fissato in fr. 53’726.

Dopo aver diviso

quest’ammontare in parte attiva e parte passiva, di fr. 26’863 ciascuna, ha

quindi computato gli interessi in seguito maturati sulla parte relativa alla

parte attiva calcolandoli nel modo seguente:

"

Die Verzinsung hat unseres Erachtens wie folgt

zu geschehen: Bis vor In-Kraft-Treten der 1 BVG-Revision (01.01.2005) ist der

Verzugszins im Sinne von aArt. 4 Abs. 2 FZG zu gewährt. Dieser entsprach dem

BVG-Mindestzins plus einem Verzungs-Zusatz. Diese beiden Sätze ha sich wie

folgt entwickelt:

Periode

BVG-Mindestzins

(Art. 12 BVV2)

Verzungs-Zusatz

(aArt. 7 FZV)

Total

1996.

4.

%

1.

%

5.

%

1997.

4.

%

1.

%

5.

%

1998.

4.

%

1.

%

5.

%

1999.

4.

%

1.

%

5.

%

2000.

4.

%

¼ %

4.

¼ %

2001.

4.

%

¼ %

4.

¼ %

2002.

4.

%

¼ %

4.

¼ %

2003.

3.

¼ %

¼ %

3.

½ %

2004.

2.

¼ %

¼ %

2.

½ %

Total

38.

¾ %

Per 31.12.2004 betrug die Austrittsleistung somit

CHF 37'272.55 (CHF 26'863.10 x 38 ¾ %).

Ab In-Kraft-Treten der 1. BVG-Revision

(01.01.2005) wird der Verzugszins nur noch geschuldet, wenn sich die

Vorsorgeeinrichtung tatsächlich im Verzug befindet (Art. 2 Abs. 3 und 4 FZG).

Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die

Austrittsleistung ist deshalb ab dem 01.01.2005 mit dem BVG-Mindestzins zu

äufnen, das heisst:

Berechnungsperiode

BVG-Mindestzins

(Art.

12.

BVV2)

Zinsbetrag

Total per

Ende der Berechnungsperiode

Jan - Dez 2005

2.

½ %

931.81

38'204.36

Jan - Dez 2006

2.

½ %

955.11

39'159.47

Jan - Juni 2007

2.

½ %

489.53

39'649.00

Die Austrittsleistung per 30.06.2007 betrug

somit, gemäss unseren Berechnungen, CHF 39'649." (Doc. 48)

Al 30 giugno 2007 la

prestazione d’uscita a favore di AT 1 relativa alla parte valida è stata quindi

determinata in fr. 39'649. Considerato l’importo già versato di fr. 31'452.05, in

questa sede la Fondazione ha quindi riconosciuto di dover versare ulteriori fr.

8’196.95 a favore dell’assicurato.

2.9

L’attore non contesta l’avere

previdenziale così come accertato sino al trasferimento ad opera della

Fondazione __________, né del resto il calcolo operato dalla convenuta in

quanto tale, ma pretende una prestazione di libero passaggio maggiore non

ritenendo in sostanza accettabile che a fronte di una “prestazione di libero

passaggio” versata a suo favore nel 2002 di fr. 90'326.90 gliene spetti ora

una di “soli” fr. 39'649. Contesta in modo particolare il fatto che la

suddivisione dell’avere di vecchiaia tra parte abile e inabile venga effettuato

al mese di novembre 1995, la stessa dovendo, a suo avviso, essere praticata con

valuta 25 settembre 2002. Mette in effetti in discussione il fatto che i fr.

90'326.90 trasferiti dalla Fondazione __________ corrispondessero all’intero

avere di vecchiaia dell’assicurato, ritenendo probabile che una suddivisione

tra parte abile e inabile fosse in realtà già avvenuta in precedenza (cfr. I e

III).

2.10

Ora, tutto ben ponderato

questo Tribunale deve concludere che il calcolo operato dalla Fondazione

convenuta per determinare la prestazione di libero passaggio dovuta all’attore

meriti, nella sostanza, tutela.

Innanzitutto, per quanto

concerne la data determinante per quantificare la prestazione di libero

passaggio dovuta all’attore, va detto che a ragione la Fondazione convenuta

l’ha fissata alla fine di novembre 1995, ossia nel momento in cui è terminato

il contratto di lavoro in essere tra l’attore e la __________, la quale a

quell’epoca era affiliata per la previdenza professionale dei suoi dipendenti

alla Fondazione __________. È a questo momento infatti che è situabile l’ultima

uscita da un istituto di previdenza dell’attore.

Come è stato ricordato infatti,

per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è

sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza

prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro

e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile

(cfr. DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche

Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia

nella previdenza obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331

b cpv. 1 CO, cfr. DTF 120 V 20 e 115 V 33).

Va detto che nella misura della

parte abile, tale conclusione vale anche nel caso in cui l’assicurato sia, come

era l’attore, parzialmente inabile al lavoro. In effetti, l’art. 15 OPP2

prescrive che nel caso in cui l’assicurato viene messo al beneficio di una

mezza rendita d’invalidità, l’istituto di previdenza divide l’avere di

vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte d'incapacità

lavorativa viene trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di vecchiaia

dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente il diritto

alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia di

un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso

di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP.

Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di

previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella

misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora

valida, e, quindi, nella misura della metà dell’avere di vecchiaia (cfr. anche

Stauffer, op. cit., n. 1045).

A rigore, considerato come

l’attore sia divenuto parzialmente invalido nel luglio 1992 (erogazione della

mezza rendita di invalidità dal 1. luglio 1992, doc. B), è già a questo momento

che l’avere di vecchiaia avrebbe dovuto venir diviso in due parti confomemente

a quanto disposto dal citato art. 15 OPP2.

Nel caso particolare non è

più ricostruibile con esattezza come sia stato gestito l’avere di vecchiaia

dell’assicurato precedentemente al 1. gennaio 1995 (cfr. in merito anche XLV),

unico dato certo, e determinante in questa sede, e peraltro non contestato dall’assicurato

(cfr. XII pag. 5), essendo l’ammontare dell’avere previdenziale di AT 1 versato

dalla Fondazione collettiva della __________ alla Fondazione __________ (a

quella epoca denominata __________) alla fine del 1994, ossia fr. 47'133.10.

Per l’anno 1995 la Fondazione

della __________, subentrata nella copertura LPP, come si evince dal conteggio

prodotto (doc. XLV/2 riportato per esteso al consid. 2.7 che precede), pur non

avendo – come si è detto - proceduto ad una formale suddivisione dell’avere di

vecchiaia di AT 1 in parte attiva e passiva come prescritto dall’art. 15 OPP2

(cfr. sopra al consid. 2.5), ha comunque accreditato a favore dell’attore per

la parte abile gli accrediti di vecchiaia di legge (art. 16 LPP) e per la parte

inabile gli interessi legali (doc. XLV/2).

Va detto a titolo

abbondanziale che volendo per ipotesi ricostruire retrospettivamente l’avere di

vecchiaia dell’assicurato al momento della concessione della rendita di

invalidità, e operare quindi la suddivisione a metà dell’avere di risparmio a

questa data, partendo cioè dalla somma trasferita di fr. 47'133.10 e deducendo

i relativi accrediti annui, si otterrebbe un valore di fr. 37'289.05 (al 1. luglio

1992) calcolato come segue:

31.12.1995

(51)

15%

4%

31.12.1994

(50) 47'133.10 Capitale

Riserva secondo il conteggio

15%

2'325.45 del 17.04.96

4% 1'723.35

31.12.1993

(49) 43'084.30

15%

2'325.45

4% 1'567.65

31.12.1992

(48) 39'191.20

15%

1'356.50

4% 862.70

30.06.1992

(48) 37'289.05

50% = 18'644.50

01.07.1992

18'644.50

(cfr. anche i doc. 40 e 51)

Operando a tale data la

ripartizione a metà (di fr. 18'644.50 ciascuna) e procedendo in seguito

all’aggiunta, sulla parte valida, dei relativi accrediti di vecchiaia sino alla

fine del 1995 (l’assicurato ha continuato a lavorare al 50% sino al fallimento

della ditta), si otterrebbe comunque un avere di previdenza a favore

dell’attore al 30 novembre 1995 di fr. 26'589.20 e, quindi, di ammontare leggermente

inferiore ai fr. 26'863.10 ottenuti operando, come ha fatto la Fondazione

convenuta, la suddivisione a metà direttamente alla fine del 1995.

Né del resto va biasimata

la Fondazione convenuta laddove, per per definire l’ammontare della prestazione

di libero passaggio al momento determinante, vale a dire alla fine del 1995 (in

realtà come si è visto, la data precisa sarebbe il 30.11.1995 e non il

31.12

, considerato dalla convenuta per semplicità, ma la differenza di un

mese oltre ad essere poco significativa risulta comunque a favore dell’assicurato

per cui non necessita di correzione), ha considerato l’avere, noto, a quella

data, di fr. 53'726.20, così come definito dalla Fondazione __________. In

effetti, essendo la Fondazione convenuta subentrata nel presente caso

assicurativo solo a decorrere dall’ottobre 2002, un controllo della correttezza

di tale importo non rientrava né nelle sue competenze né del resto nelle sue

possibilità, considerato come dall’istruttoria è emerso che non risulta

determinabile come sia stato formato l’avere di previdenza di AT 1 precedentemente

al 1. gennaio 1995 allorquando è subentrata la Fondazione __________.

Non va del resto

dimenticato che l’attore ha affermato di non contestare la formazione

del suo avere previdenziale fino al trasferimento a favore della convenuta ad

opera della Fondazione __________ (cfr. XII p. 5).

A titolo meramente

abbondanziale va comunque osservato che l’importo previdenziale trasferito alla

Fondazione __________ dalla Fondazione collettiva della __________, di fr.

47'133.10, appare comunque, a prima vista, e considerando i precedenti

certificati previdenziali agli atti (cfr. doc. E; doc. 1-8, 60-62), corretto e

rispettoso dei disposti legali applicabili.

Quanto poi al periodo

successivo, come si è visto, dal conteggio prodotto dalla Fondazione __________

risulta che per l’anno 1995, ultimo anno di attività lavorativa dell’assicurato

prima della cessazione a novembre 1995, detto istituto di previdenza ha

proceduto correttamente ad accreditare sull’avere previdenziale apportato dal

precedente istituto di previdenza i contributi (art. 15 LPP) e gli interessi

(doc. XLV/2).

Inoltre va in ogni modo rilevato

che dai vari certificati agli atti si desume che la prestazione d’uscita

quantificata dalla Fondazione __________ fosse, almeno a prima vista, conforme

all’avere di vecchiaia LPP e quindi alla prestazione minima garantita dagli

art. 15 e 18 LFLP, comprendendo peraltro la prestazione apportata

dall’assicurato di fr. 47'133.10 (cfr. anche doc. 15, 40-3 e 5-8; cfr. anche

l’art. 7 del Regolamento della Fondazione __________ applicabile alla fine del

1995, doc. XXIV/3).

Di eventuali inottemperanze

commesse dagli istituti di previdenza che hanno preceduto la Fondazione della CV

1.

non potrebbe comunque evidentemente essere chiamata a rispondere la qui

convenuta in causa e per tale motivo un esame della pregressa formazione

dell’avere di vecchiaia esula dall’oggetto della presente lite.

D’altra parte, va ricordato

all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In questo

senso non si può tralasciare di osservare come l’attore non ha fornito alcun

elemento che potesse in qualche modo lasciar dubitare della correttezza

dell’avere di vecchiaia alla fine di novembre 1995, così come esposto dalla

Fondazione della __________.

Per quanto concerne

d’altra parte l’evoluzione dell’avere previdenziale dell’assicurato

successivamente alla fine del 1995, momento in cui, come detto, è divenuta

esigibile a suo favore una prestazione di libero passaggio nella misura della

parte abile (50%), la Fondazione convenuta ha quindi aggiunto alla metà dei fr.

53'726.20 gli interessi dovuti conformemente alla legge (cfr. Art. 2 cpv. 3

LFLP) ossia del 4% (art. 12 OPP2, 4%; nel 2003 del 3.25%, nel 2004 del 2,25%,

dal 2005 del 2.5%), oltre all’1% (un quarto per cento dal 1. gennaio 2000 sino

a fine 2004) considerato come per l'art. 7 OFLP il tasso di interesse di mora

equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP aumentato dell'1%

(rispettivamente appunto di un quarto per cento dal 1. gennaio 2000 sino a fine

2004).

Adducendo come dal 1.

gennaio 2005 l’interesse di mora sia dovuto solo nel caso di messa in mora

dell’istituto di previdenza (cfr. art. 2 e 4 LFLP nella versione in vigore dal

1.

gennaio 2005; cfr. in proposito Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1050segg.;

cfr. sopra consid. 2.5), da questa data la Fondazione ha computato soltanto

l’interesse minimo LPP del 2,5%. Il calcolo effettuato dalla Fondazione conclude

per un ammontare di fr. 39'649 al 30 giugno 2007 (cfr. sopra per esteso al

consid. 2.8).

Il calcolo operato dalla

convenuta non presta il fianco a censura alcuna almeno fino al computo degli

interessi sino al 31 dicembre 2004.

Per il proseguio va per contro

osservato l’art. 2 cpv. 4 LFLP, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005, per

il quale “se trenta giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie

l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione d’uscita esigibile, da

tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l’art. 26 cpv. 2” (cfr.

sopra consid. 2.5 e anche il tenore analogo delll’art. 4.7.2, 5. cifra e l’art.

9.4

del Regolamento della Fondazione convenuta applicabile, doc. V e vedi sopra

al consid. 2.6).

Nella specie, considerato come già

con lettera 27 maggio 2003 la Fondazione collettiva LPP __________ avesse

chiesto alla Fondazione convenuta il trasferimento della prestazione di libero

passaggio per la parte attiva a favore di AT 1, con indicazione precisa delle

coordinate di pagamento (doc. 23; cfr. anche doc. 26), la Fondazione della CV 1

aveva conoscenza dei dati utili per trasferire la prestazione di libero

passaggio alla Cassa __________ già dalla fine di maggio 2003. Il 1. gennaio

2005, al momento dell’entrata in vigore del nuovo tenore dell’art. 2 cpv. 4

LFLP, la Fondazione era dunque già in mora e sono quindi dovuti interessi nella

misura del 3,5% (cfr. consid. 2.5. e anche l’art. 9.4 del Regolamento al

consid. 2.6 che precede).

All’attore è quindi dovuta una

prestazione di libero passaggio di fr. 37'272.55 (cfr. doc. 48 e sopra consid.

2.

) oltre interessi di mora al 3,5% sino alla fine di giugno 2007, quando è

avvenuto il versamento della prima quota di fr. 31'452.05 (doc. R, S, 44; cfr.

consid. 1.4). Sul saldo di fr. 9'173.95 (fr. 40'626 – 31'452.05) sono

ulteriormente dovuti interessi di mora del 3.5% dal 1. luglio 2007 sino alla

data del versamento.

Come pertinentemente osservato

dalla Fondazione convenuta va ancora ricordato che nel quadro della parte

invalida del 50% l’assicurato è comunque rimasto assicurato, beneficiando dell’esonero

parziale dal pagamento dei premi, avendo egli diritto alla mezza rendita di

invalidità sino al pensionamento e in seguito alla rendita di vecchiaia (di cui

egli è verosimilmente divenuto titolare dal mese di novembre 2008). La pensione

di vecchiaia è calcolata sulla base dell’avere di vecchiaia a quel momento

accumulato e che è stato costantemente accreditato degli specifici contributi

di risparmio annui calcolati sulla base del salario che era assicurato al

momento dell’insorgenza dell’incapacità al guadagno (cfr. doc. 43 certificato assicurativo

valido dal 1. gennaio 2007).

2.11

A simili conclusioni non

possono mutare le allegazioni dell’attore. In particolare egli non può essere

seguito laddove ritiene non escluso che l’avere di fr. 90'326.90 trasferito

alla Fondazione convenuta in realtà rappresenti già la metà del suo avere

previdenziale relativo alla sola parte attiva, ragione per cui non sarebbe

corretto procedere ad una ulteriore suddivisione per metà dello stesso, ma egli

avrebbe diritto alla globalità della stessa.

Ora, tale tesi contrasta palesemente

con i documenti agli atti e in particolare con i certificati assicurativi dai

quali emerge la formazione del capitale di fr. 47'133 ricevuto dalla Fondazione

__________ da parte della Fondazione collettiva __________ nel 1995 e, quindi,

la susseguente formazione del capitale presso la Fondazione __________ sino al capitale

finale nel 2002 di fr. 90'326.90 (doc. 5,6,8). Dalla documentazione agli atti

risulta in maniera incontrovertibile che l’avere previdenziale in discussione era

costituito sia dalla parte attiva che da quella passiva, i certificati

assicurativi precedentemente emessi fornendo a questo proposito dati

incontrovertibili (doc. 4-8). Anche il fondo di garanzia LPP, interpellato in

merito, ha confermato la non esistenza di ulteriori averi LPP tranne quelli in

questione (doc. 40-4). Del resto la tesi ipotizzata dall’attore non reggerebbe

nemmeno ad un calcolo retrospettivo degli accrediti dovuti per legge ed è in

ogni modo priva di qualsivoglia supporto probatorio.

In via subordinata l’attore

chiede di percepire il 50% della “prestazione d’uscita” ricevuta dalla Fondazione

__________ oltre al capitale e agli interessi maturati sino all’uscita dalla CV

1, la prestazione dovendo in ogni modo essere calcolata con valuta 25 settembre

2002.

(cfr. XII, pag. 6). Censura il fatto che la convenuta, disattendendo

quanto prescritto dalla legge, segnatamente l’art. 3 cpv. 1 LFLP, ignori la

“prestazione di libero passaggio” ricevuta dalla Fondazione __________.

Ora, a prescindere da quanto

già detto sopra, l’affermazione dell’attore parte dall’errato presupposto di

considerare l’avere previdenziale versato dalla Fondazione __________ alla

Fondazione CV 2 quale “prestazione di libero passaggio”. In realtà il

trasferimento dell’avere previdenziale alla Fondazione CV 2 è avvenuto a

seguito della cessazione dell’attività da parte della Fondazione della __________

(cfr. in proposito XXIV) e, quindi, di un cambiamento collettivo

dell’istituzione di previdenza, che, in quanto tale non fa nascere il diritto

ad una prestazione di libero passaggio (cfr. il tenore esplicito dell’art. 2

LFLP e in proposito Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1044; cfr. anche DTF 125

V 425 dove il TFA ha espressamente negato che un cambio di istituto di

previdenza dia luogo ad un caso di libero passaggio, questa fattispecie essendo

regolata dall’art. 23 cpv. 4 lett. c LFLP e l’art. 53b cpv. 1 lett. c LPP nella

versione in vigore dal 1. gennaio 2005).

Alla data del trapasso, in base

al contratto di assunzione, tutte le riserve di rischio e i capitali di

copertura furono trasferiti dalla Fondazione __________ (rispettivamente dalla

sua riassicuratrice, la __________, in seguito __________) alla Fondazione CV 2

(rispettivamente alla CV 1). Parimenti si deve concludere per il trasferimento

avvenuto dalla Fondazione collettiva LPP della __________ alla Fondazione della

__________, essendo pure motivato dal trasferimento collettivo dell’ex datrice

di lavoro da una Fondazione previdenziale all’altra (cfr. XXIV/5).

Come già ampiamente illustrato

in precedenza il versamento a favore del caso AT 1 dei fr. 90'326.90 inglobava

l’intero avere previdenziale dell’assicurato e, quindi, sia la parte attiva che

quella passiva, ossia il caso di prestazione inerente l’attore, la fondazione

convenuta divenendo pure titolare dell’obbligo di versargli la mezza rendita di

invalidità dovuta. Considerato come durante l’appartenenza alla Fondazione __________

il capitale di risparmio acquisito non avesse, come detto, subito alcuna

suddivisione in conformità all’incapacità al guadagno, è tutto il capitale di

risparmio a suo tempo apportato e poi maggiorato da contributi di risparmio da

un lato e da interessi dall’altro, che è stato integralmente versato al nuovo

istituto di previdenza. Appare quindi ovvio che l’attore non può pretendere di

ottenerne il versamento globale a titolo di prestazione di libero passaggio.

Si trattava tutt’al più di

determinare, come ha fatto la Fondazione convenuta, quale parte dell’avere

trasferito si riferisse alla parte attiva giacchè solo in questa misura era

dato un diritto ad una prestazione di libero passaggio. La parte invalida deve

per contro rimanere nell’istituto di previdenza tenuto al pagamento della

rendita ove viene renumerato d’interessi e incrementato con l’avere di

risparmio al fine di poter versare la rendita di vecchiaia all’assicurato al

raggiungimento dell’età termine, in sostituzione di quella d’invalidità.

2.12

RI

1.

ha chiesto l’esecuzione di una perizia specialistica.

Al proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

Come

illustrato nei considerandi che precedono, gli accertamenti eseguiti dal TCA

sono da ritenere esaustivi e completi, per cui non è necessario procedere né ad

una perizia giudiziaria né ad altri atti istruttori.

2.13

In parziale accolgimento della

petizione, la Fondazione convenuta è quindi tenuta a versare alla Cassa __________,

a favore di AT 1, ulteriori fr. 9'173.95 oltre interessi del 3.5% dal 1. luglio

2007.

sino al versamento, a titolo di prestazione di libero passaggio, già

dedotta la parte, di fr. 31'452.05, già versata.

2.14

In quanto l'attore è

parzialmente vittorioso in causa la Fondazione della __________ verserà a AT 1,

assistito dal RA 1, fr. 1'000 a titolo di spese ripetibili (cfr. RAMI 1996 p.

261.

seg.; RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19 gennaio 2001 in re D.I).

Per quel che riguarda invece

l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che

secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù

dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione presentata

contro la CV 1, __________ è irricevibile.

2.- La petizione presentata

contro la Fondazione coll. LPP CV 2, Zurigo è parzialmente accolta.

§ La

Fondazione coll. LPP CV 2, __________ è condannata a versare a AT 1, __________

fr. 9'173.95 a titolo di prestazione di libero passaggio residua oltre

interessi del 3.5% dal 1. luglio 2007.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La

Fondazione coll. LPP CV 2, __________ verserà a AT 1 fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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