34.2007.45
Ammontare della prestazione di libero passaggio (calcolata dal precedente istituto di previdenza)
30 marzo 2009Italiano63 min
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Numero d'incarto:
34.2007.45
Data decisione, Autorità:
30.03.2009, TCA
Titolo:
Ammontare della prestazione di libero passaggio (calcolata dal precedente istituto di previdenza)
AVERE DI VECCHIAIA
CAMBIO DI ISTITUTO DI PREVIDENZA
CONTRIBUTI
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
ISTITUTO DI PREVIDENZA
LEGITTIMAZIONE
LIBERO PASSAGGIO
art. 2 LFLP
art. 15 LFLP
art. 16 LFLP
art. 17 LFLP
art. 18 LFLP
art. 27 LFLP
art. 10 LPP
art. 73 LPP
art. 12 OPP 2
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.45
FC/sc
Lugano
30 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 settembre
2007 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1,
nato nel 1943 ha svolto attività lucrativa per la __________ dal gennaio 1962
al novembre 1995, allorquando la ditta è fallita.
Ai fini dell’attuazione
della previdenza professionale dei suoi dipendenti, la __________ era
inizialmente affiliata alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in
seguito: Fondazione LPP __________). Quest'ultima fondazione aveva a sua volta
concluso un contratto di riassicurazione con la __________ (in seguito: __________).
1.2. Nel corso del 1991 AT 1 è
diventato inabile al lavoro nella misura del 50% a seguito di malattia. Di
conseguenza con decisione del 3 settembre 1993 l’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) gli ha attribuito una mezza rendita d’invalidità con effetto
dal 1. luglio 1992 (doc. 7, 10,14).
Dal canto suo la
Fondazione collettiva LPP della __________, tramite la __________, ha concesso
all’assicurato una mezza rendita d’invalidità della previdenza professionale a
far tempo dal 1. luglio 1992.
1.3. A partire dal 1. gennaio 1995
la ditta __________ è stata assicurata ai fini della LPP presso la __________
Fondazione di previdenza di __________ (già __________, Fondazione collettiva
della __________) (doc. 15). La Fondazione collettiva LPP della __________ ha
quindi versato alla __________ di previdenza di __________ (in seguito:
Fondazione __________), in data 31 dicembre 1994, fr. 47'133.10 in relazione al
caso AT 1 non fornendo alla Fondazione __________ alcuna indicazione sul
capitale trasferito (doc. XXIV/5). Di conseguenza, a decorrere dal 1. gennaio
1995 nell’assicurazione delle prestazioni rischio e, quindi, nel pagamento
della rendita d’invalidità a AT 1 è subentrata la __________ quale riassicuratrice
della Fondazione __________ (alla quale la __________ ha versato, valuta 1.
gennaio 1995, fr. 68'522 quale riserva di sinistro, doc. B, doc. 12).
In data 4 marzo 1998 la Fondazione
__________ ha comunicato che dal 1. aprile 1998 il versamento della rendita di
invalidità sarebbe stato effettuato dalla sua compagnia riassicuratrice, la __________
(ora: “__________ Società di assicurazioni __________”, doc. XIX) (doc. F e 16).
Nel versamento della
rendita, a decorrere dal 1. ottobre 2002, è infine subentrata la CV 1, nella
sua qualità di riassicuratrice della fondazione CV 2 (doc. 19), alla quale la __________
ha versato con valuta 1. ottobre 2002 le riseve di sinistro per un ammontare di
fr. 42'930.30 (doc. XXIII).
In effetti, avendo la
Fondazione della __________ cessato la sua attività con effetto al 31 dicembre
2000, la stessa ha trapassato tutto l’avere contrattuale e in particolare fr.
90'326.90 a favore di AT 1 con valuta 25 settembre 2002 alla Fondazione
collettiva della CV 2, tramite la __________ (doc. G, L).
1.4. Dal maggio 1996 AT 1 era nel
frattempo entrato alle dipendenze della ditta __________ pur non raggiungendo
inizialmente un salario comportante l’obbligo assicurativo LPP. Con effetto dal
1. maggio 2003 egli è nuovamente assicurato per la previdenza professionale in
relazione alla parte attiva (50%) presso la Cassa Pensione __________
(Fondazione LPP __________, __________, doc. 23).
Con scritto 8 maggio 2007
all’assicurato la __________ ha comunicato che a titolo di prestazione di
libero passaggio a favore di AT 1, relativamente alla parte attiva del 50%,
avrebbe versato fr. 31'348.55, di cui fr. 26'726.30 quota LPP (doc. R). A fine
giugno 2007 sono effettivamente stati trasferiti fr. 31'452.05 (di cui fr.
26'814.55 parte LPP) (doc. 44).
1.5. Assistito dai __________, con
vari scritti alla __________, AT 1 ha chiesto delucidazioni in merito al
calcolo della prestazione di libero passaggio a suo favore ritenendo il calcolo
effettuato errato e, di conseguenza, la prestazione riconosciutagli troppo
esigua.
La __________, dal canto
suo, con vari scritti, ha ribadito la correttezza del calcolo operato.
1.6. Non essendo in seguito stato
possibile trovare un accordo tra le parti, AT 1, rappresentato dal Sindacato __________,
si è rivolto al TCA mediante petizione 6 settembre 2007 nei confronti della CV
1 chiedendo:
"
(...)
1. La petizione è accolta.
§ Di
conseguenza la Cassa pensioni CV 1, è condannata a versare all'attuale Cassa
pensione del signor AT 1 una prestazione di libero passaggio calcolata secondo
le disposizioni legali in materia.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili." (Doc. I, pag. 8)
A motivazione della
propria richiesta ha fatto valere:
" (...)
3.
A nostro modo di vedere il signor AT 1 ha diritto al trasferimento
verso la sua nuova Cassa pensione dell'intera prestazione d'uscita,
subordinatamente del 50%, ricevuta dalla __________ oltre al capitale e agli
interessi maturati fino all'uscita dalla __________.
La __________, per contro, suddivide il risparmio accumulato al 01.06.1992
versando poi una prestazione di libero passaggio di 31'452.05, con un capitale
di fr. 18'846.-- e gli interessi di fr. 12'960.05, ignorando la prestazione di
libero passaggio ricevuta dalla __________ di fr. 90'326.90.
Ma che fine ha fatto l'avere di vecchiaia accumulato
dall'assicurato prima di entrare alla __________?
Prove: documenti
4.
Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale sul libero
passaggio (in seguito: LFLP) l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza
prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a
una prestazione d'uscita.
L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della
prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla
prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
L'art. 15 fissa le modalità di calcolo della prestazione d'uscita
nel caso di fondi gestiti secondo il primato dei contributi. Quando lascia
l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno delle prestazioni
d'entrata che ha portato con sè, compresi gli interessi; vi si aggiungono i
contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione aumentati del 4
per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per
cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di
nascita (art. 17).
Gli istituti di previdenza devono rimettere all'assicurato
uscente almeno l'avere di vecchiaia giusta l'art. 15 LPP (art. 18 LFLP).
L'art. 15 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) regolamenta i casi d'invalidità
parziale. Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità,
l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte
corrispondente al diritto alla rendita e in una parte attiva.
In casu si contesta la suddivisione operata dalla __________,
la quale non contempla la prestazione di libero passaggio ricevuta dalla __________
di fr. 90'326.90, ma si limita a considerare il capitale di risparmio
accumulato dall'assicurato solo fino al 1° giugno 1992 (fr. 36'972.--)
per poi suddividerlo in una parte attiva (fr. 18'486.--) e una passiva (fr.
18'486.--).
Una maniera di procedere che viola le norme della legge federale
sul libero passaggio e della legge federale e relative ordinanze sulla
previdenza professionale e che va dunque censurata da questo Tribunale, a cui
si chiede di verificare il conteggio d'uscita effettuato dalla __________ e nel
caso di una violazione delle norme di cui sopra condannare l'istituto
assicurativo a versare una prestazione d'uscita corretta." (Doc. I, pag.
6-7)
Delle ulteriori motivazioni e
allegazioni si dirà, ove necessario, in sede di esame del merito della
vertenza.
1.7. Conformemente ad una
richiesta concorde delle parti, in seguito la causa è stata sospesa sino alla
fine di novembre 2007, nell’intento di trovare un componimento bonale della
lite (VII, IX).
Con scritto 23 novembre
2007 l'attore, tramite il suo rappresentante, ha informato il TCA che le
trattative erano fallite (VIII).
1.8. Con risposta del 3 gennaio
2008, la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto, in via preliminare,
di dichiarare irricevibile la petizione per carenza di legittimazione passiva
e, nel merito, di respingerla quantificando la prestazione di libero passaggio
a favore del richiedente in complessivi fr. 39'649 e adducendo tra l’altro
quanto segue:
"
(...)
D L'avere di
vecchiaia dell'attore (parte attiva e parte invalida) è stato amministrato, come
in precedenza, dalla <Fondazione collettiva __________>, presso la quale
detto avere è stato da un lato remunerato d'interessi e, dall'altro,
incrementato con l'avere risparmio del datore di lavoro dell'attore per la
parte attiva come pure con gli averi risparmio versati dalla <__________,
Società d'assicurazione sulla vita> per la parte invalida.
Lo scopo di detto avere di vecchiaia
era quello di poter versare all'attore la rendita di vecchiaia al
raggiungimento dell'età di pensionamento che coincideva, come detto, con la
soppressione delle prestazioni d'invalidità.
E Con effetto
al 1° gennaio 1995, l'avere contrattuale della ditta __________ - e quindi
l'avere di vecchiaia dell'attore - è stato passato alla <__________>,
fondazione collettiva della attuale __________.
La <__________> , poco tempo
dopo, è confluita con altre istituzioni di previdenza dell'attuale __________
nella <__________>. La <__________> ha quindi trapassato,
nell'autunno 2002, tutto l'avere contrattuale alla <__________> la quale
da quel momento lo amministra col N° 54'113.
Ecco quindi dimostrato che la <CV 1>
non c'entra e non può quindi avere legittimazione passiva nel presente caso.
F L'assicurazione
delle prestazioni rischio - e con esse anche l'impegno di versare le prestazioni
d'invalidità all'attore - sono state trasmesse dalla <__________, Società
d'assicurazioni sulla vita> alla <__________> con effetto al 1°
gennaio 1995, poi al 1 ° aprile 1998 alla <__________> e nell'autunno
2002, infine, alla <__________>. Essa porta del resto lo stesso numero di
contratto cioè 54'113.
G Nell'incremento
dell'avere di vecchiaia non è stata fatta distinzione tra la parte attiva e
l'altra: in complesso, l'avere di vecchiaia dell'attore si è sviluppato come
segue (in CHF):
01.01.1991 (100% di capacità al lavoro) 22'748.00
01.01.1991 (50 % capacità, ½ rendita) 28'642.00
01.01.1993 (50 % capacità, ½ rendita) 34'808.00
01.01.1995 (50 % capacità, ½ rendita) 47'133.10
01.01.1996 (50 % capacità, ½ rendita) 53'726.20
25.09.2002 (50 % capacità, ½ rendita) 90'326.90
H Nella lettera
della <__________> alla __________ del 23 settembre 2002 (v. doc. L
dell'attore) l'avere di vecchiaia dell'attore è stato indicato come
"Freizügigkeitsleistung". Ora però, è noto che possono avere diritto
a detta prestazione soltanto gli assicurati che lasciano effettivamente
l'istituzione di previdenza. In occasione di un cambiamento collettivo
dell'istituzione di previdenza, di contro, non sussiste detto diritto al
percepimento di prestazioni d'uscita. Lo scritto del 23 settembre 2002 si
riferisce alla trasmissione dell'avere di vecchiaia dalla <__________>
alla __________.
Ne consegue che l'attore non può
derivare un suo diritto diretto da questo passaggio.
Fatti
I Risulta
che l'attore ha concluso il lavoro presso la __________, a seguito del
fallimento di quest'ultima, con effetto al 30 novembre 1995. A quel momento
l'attore è presumibile che lavorasse ancora al 50%: in questa misura aveva
quindi diritto alle prestazioni d'uscita. Quest'ultime, da quanto risulta, non
sono state ancora versate e perciò sono ancora dovute.
Quale successore in diritto della <__________>
per quanto concerne i rapporti di previdenza dell'attore, la <__________>
(ma, per quanto rilevato, non la qui convenuta) non contesterebbe la sua
competenza limitatamente a quanto concerne appunto il versamento di dette
prestazioni. In contestazione rimarrebbe però l'ammontare di dette prestazioni.
L Dopo questa
premessa sull'iter, mette ora conto di esporre di seguito il calcolo come si
presenterebbe.
Questo esposto avviene a titolo
abbondanziale e per intento di trasparenza ma, lo si ripete, senza
riconoscimento alcuno per quanto esposto in precedenza.
M Com'è stato
anzi indicato, l'avere di vecchiaia dell'attore comprendeva la parte attiva e
quella invalida; esso è stato come tale trasmesso da istituto ad istituto.
Con lo scioglimento del rapporto di
lavoro è ovviamente soltanto la parte attiva che viene pagata sotto forma di
prestazione d'uscita. Per questa ragione, l'avere di vecchiaia deve essere
diviso con effetto al 30 novembre 1995, ove la parte invalida deve rimanere
all'istituto di previdenza ove viene remunerato d'interessi ed incrementato con
l'avere di risparmio per far sì che si possa versare una rendita di vecchiaia al
momento del pensionamento, rendita che come detto sostituisce quella
d'invalidità.
N La
prestazione d'uscita è da determinare con valuta al 30 novembre 1995.
E' noto l'avere di vecchiaia al 1°
gennaio 1996, pari a CHF 53'726.20. Si ritiene quindi di prendere quale base
detto importo e di dividerlo a metà. Ne scende che al 1° gennaio 1996 la somma
delle prestazioni d'uscita della parte attiva è pari a CHF 26'863.10. Detto
importo beneficia degli interessi per cui esso ammonta, al 31 dicembre 2004, a
CHF 37'272.55 (CHF 26'863.10 x 38 3/4 %) che, rapportato al 30 giugno 2007,
dà CHF 39'649.00. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento
all'apposito calcolo qui prodotto.
O Secondo quanto
risulta alla <Sammelstiftung>, l'attore lavora di nuovo al 50% dal 1°
maggio 1996 e dal 1° maggio 2003 egli è assicurato per la previdenza presso la
<Fondazione LPP, __________, __________>.
Grazie agli atti nel frattempo
trasmessi dall'attore è stato possibile nel frattempo determinare in modo più
preciso le prestazioni d'uscita. Questi calcoli portano ad un saldo di CHF
8'196.95 (vale a dire CHF 39'649.00 meno CHF 31'452.05) a favore
dell'attore, importo che la <Sammelstiftung> sarebbe disposta a versare.
In tal modo, a mente di quest'ultima, le pretese dell'attore verrebbero
liquidate per quanto concerne la parte attiva del 50%.
P Va ancora
ricordato che nel quadro della parte invalida del 50% l'attore rimane comunque
assicurato.
Egli avrà diritto alla rendita
d'invalidità fino al pensionamento, all'avere di risparmio fino al
pensionamento, alla rendita di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età
di pensionamento che sarà calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia che sarà
stato a quel momento accumulato. La base è costituita dall'importo della parte
invalida dell'avere di vecchiaia al 1° gennaio 1996 (quindi CHF 26'863.10),
importo che sarà remunerato d'interessi ed incrementato degli averi di
risparmio che competono all'attore sotto forma di prestazioni d'invalidità
dell'assicurazione rischio." (Doc. X)
1.9. Nella replica 25 gennaio 2008
l’attore, sempre assistito dal suo rappresentante, con riferimento
all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in sostanza osservato
come fosse stata la compagnia assicurativa stessa ad aver generato la confusione
all’origine del suo ruolo nella procedura pendente e che pertanto la causa
doveva continuare anche nei confronti della Fondazione collettiva LPP della CV
2.
Nel merito, si è
sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni osservando tra l'altro:
"
(...)
Viene recisamente contestata invece la suddivisione operata dalla __________
dopo che l'avere contrattuale è stato trasferito a quest'ultima dalla __________
nell'autunno del 2002. La suddivisione infatti non contempla la prestazione di
libero passaggio ricevuta dalla __________ di fr. 90'326.90.
Inizialmente alla __________ non era chiaro se il capitale ceduto
dalla __________ ammontasse al 50% o al 100% (doc. M e N). In seguito, in data
30 novembre 2006, la __________ comunicava, ma non si sa su quale base, che il
capitale ceduto dalla __________ era al 100% e acconsentiva, di principio, al
trasferimento della prestazione di libero passaggio nel quadro del 50% al nuovo
istituto di previdenza professionale.
Tuttavia, tale accertamento non è chiaro come sia stato effettuato
e non risulta da nessun documento se il capitale è stato veramente ceduto al
50% o al 100%. La stessa __________ non è stata in grado di chiarirlo.
(...)
È quindi assai probabile che l'avere di vecchiaia del
ricorrente abbia già subito una precedente suddivisione dall'allora __________!
Clamoroso, a questo punto, che la __________ proceda ad
un'ulteriore suddivisione del libero passaggio del signor AT 1.
(...)
Entrambi i conteggi violano il disposto di legge (art. 3 cpv. 1
LFLP) che prevede l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di versare
la prestazione d'uscita all'assicurato che entra nel nuovo istituto. A nostro
avviso la prestazione deve essere calcolata con valuta 25 settembre 2002
e non certamente al 1 ° giugno 1992 o al 30 novembre 1995 come sostiene
controparte. (...)"
(Doc. XII, pag. 5-6)
1.10. Con duplica del 19 febbraio
2008, la CV 1, tramite il suo legale, ribadita l’eccezione di mancata
legittimazione passiva, nel merito, si è a sua volta riconfermata nelle proprie
posizioni contestando in particolare che l’avere di vecchiaia avesse subito già
in precedenza una suddivisione, ribadendo la correttezza dei conteggi
presentati e sottolineando di non poter comunque essere resa responsabile di
eventuali, e comunque contestati, errori da parte di terzi (Doc. XIV).
1.11. In seguito il TCA ha proceduto
ad alcuni accertamenti presso la convenuta, la Fondazione __________ e la __________.
Delle relative risultanze si dirà, ove necessario, nel merito.
In particolare, con
scritto 26 settembre 2008 la Fondazione __________ ha affermato:
" Il
Signor AT 1 era dipendente della ditta __________. AI 01.01.1995 quest'ultima
si affilia, per la previdenza professionale, presso la __________ o meglio la
così oggi chiamata __________. In data 29.11.1995 viene aperto il procedimento
fallimentare contro la ditta __________. A decorrere dall'11.07.1991 il signor AT
1 si trova nell'incapacità al guadagno parziale.
Il capitale di risparmio della parte attiva del signor AT 1 viene
tutelato dalla __________ dal 01.01.1995 al 30.11.1995, mentre quello della
parte passiva dal 01.01.1995 al 30.09.2002. Al 31.12.2000 la __________ cessa
la sua attività e il caso di prestazione del signor AT 1 viene trasmesso alla
Fondazione collettiva della CV 1.
Il precedente Istituto di previdenza e più precisamente la
Fondazione collettiva LPP della __________, ci versa, con valuta 31.12.1994 e a
favore del signor AT 1, una prestazione di libero passaggio pari a CHF
47’133.10 (v. allegato 5).
Per i rischi di decesso e invalidità dell'opera di previdenza
della Ditta __________, la __________ era a suo tempo riassicurata presso la __________.
La riserva di sinistro inerente il signor AT 1 viene così trasferita all'__________
dalla Società riassicuratrice del vecchio Istituto di previdenza, vale a dire
la __________ (v. allegato 6). A partire dal 01.01.1997 la __________ subentra
all'__________, quale società di riassicurazione della __________ e di
conseguenza le riserve di sinistro dell'__________ vengono trasferite alla __________.
In data 01.10.2002 La Fondazione collettiva CV 2 diventa portatrice del caso di
prestazione esistente. La __________ trasferisce pertanto la riserva di
sinistro alla CV 1 (v. allegati 7 e 8).
Con valuta 30.09.2002 il capitale di risparmio del signor AT 1 di
CHF 90’326.90, incluso il capitale di risparmio apportato di CHF 47'133.10,
viene trasferito alla CV 1 (v. allegato 9).
La Fondazione collettiva LPP della __________ non ci dà alcuna
indicazione sul capitale (parte attiva/passiva) che in data 01.01.1994 viene
versato alla __________ a favore del signor AT 1 (v. allegato 5). In
conseguenza al fallimento della ditta __________ non ci perviene il formulario
d'uscita e quindi la formazione del capitale di risparmio è continuata presso
la __________." (Doc. XXIV)
Dal canto suo anche la CV
1, agente per sé e per la Fondazione collettiva, ha inoltrato uno scritto in
data 9 ottobre 2008 corredato da ulteriori documenti.
L’attore, tramite il __________,
in data 10 ottobre 2008 e 24 novembre 2008 si è riconfermato nelle sue
posizioni (XXIX, XXXVI).
1.12. Con comunicazione 24 novembre
2008 (doc. XXXV), il Vicepresidente del TCA, considerato come nell’allegato di
replica AT 1, tramite il suo patrocinatore, avesse chiesto in via subordinata
al TCA che l’azione fosse considerata anche quale petizione nei confronti della
Fondazione collettiva LPP della CV 1” (cfr. XII, pag. 4) e considerato peraltro
come dagli atti di causa fin lì acquisiti fosse emerso come la corrispondenza
con l’assicurato fosse intercorsa anche con la CV 1 in rappresentanza della
Fondazione collettiva LPP della CV 1, ha ritenuto che anche la Fondazione
collettiva LPP della CV 1 andava ritenuta parte convenuta in causa. Di
conseguenza le ha intimato la petizione con assegnazione del termine per la
risposta di causa (XXXV).
In data 2 febbraio 2009
la Fondazione collettiva LPP della CV 1 ha preso posizione come segue:
" Con
riferimento alla sua ordinanza del 26 gennaio, ricevuta il 28 gennaio 2009, le
comunichiamo quanto segue:
● La __________
della «CV 1» accetta di prendere posizione e soprattutto la qualifica di parte
convenuta. Ciò nell'intento di agevolare la procedura e di evitare doppioni ed
in particolare due procedure aventi in pratica lo stesso oggetto.
● Come è
già stato sottolineato più volte dalla «CV 1, essa non ha legittimazione
passiva; quest'ultima non è invece contestata dalla __________.
● Per
quanto concerne l'iter della pratica, non possiamo far altro che far
riferimento a quanto ha già scritto l'avv. RA 2 nella risposta di causa e al
nostro scritto del 9 ottobre 2008.
● Non
abbiamo altra documentazione agli atti; tutto è quindi stato già prodotto.
● Per
quanto concerne il calcolo, facciamo riferimento contestando le pretese del
signor AT 1, ai nostri scritti dai quali si evincono altre cifre che sono
quelle dei calcoli da noi operati e che fino a prova del contrario debbono
essere considerati esatti.
In conclusione, facendo in particolare riferimento a quanto
esposto nella risposta di causa della del 3 gennaio 2008, la __________ è
disposta a versare, per liquidare la parte attiva del 50%, la somma di fr.
8'196.95 (cioè fr. 39'649.-- meno 32'452.05). Per quanto concerne la parte
invalida, il signor Santacroce rimane invece ancora in ogni caso
assicurato." (Doc. XXXVIII)
1.13. Mentre che con osservazioni 16
febbraio 2009 l’attore, tramite il suo rappresentante, si è sostanzialmente
riconfermato nelle sue allegazioni (XL), con scritto 20 febbraio 2009 la vicecancelliera
ha posto ulteriori quesiti alla Fondazione __________, la quale, tramite la __________,
ha evaso la richiesta con uno scritto del 26 febbraio 2009 di cui si dirà, ove
occorra, nel merito e che è stato trasmesso alle parti per le relative
osservazioni (XLII, XLV).
Considerandi
In ordine
2.1
La petizione è presentata sia
contro la Fondazione di previdenza a cui è stato affiliato l'assicurato, sia
contro l'assicurazione che riassicura la fondazione medesima.
L'art. 73 LPP si applica,
da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di
diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie
che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49
cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale
non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio
(art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65;
RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247
consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358
consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret,
"La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart,
"Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).
Nella
versione dell’art. 73 LPP in vigore sino alla fine del 2004 l'istituto
assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza
aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli
istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti
di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore
del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP. Il TFA ha per
esempio dichiarato irricevibile una petizione relativa ad una polizza di libero
passaggio presentata da un avente diritto nei confronti di un istituto
assicurativo (SZS 1998 p. 122 e 125 consid. 3f e DTF 122 V 320, 326 consid.
3c).
Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005,
l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza
cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la
giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti
(segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione) che
garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e
26.
cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti
(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi
dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.
1.
lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex
art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A
(cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche
Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73
LPP l’istituto assicurativo (che non rientra in quelli espressamente indicati) non
è quindi indicato quale possibile parte.
Visto quanto sopra, la
petizione presentata nei confronti dell'Istituto assicurativo non è ricevibile.
Va comunque detto che la CV
1.
non disporrebbe neppure della legittimazione passiva. In questo senso
del resto la CV 1 ha, a ragione, sollevato l'eccezione materiale di carenza di
legittimazione passiva argomentando in sostanza di fungere unicamente da
assicuratrice della eventuale debitrice delle prestazioni di previdenza, nel
caso in esame della Fondazione collettiva CV 2.
Al proposito, si rileva
che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere
parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere tali e nel processo lo
sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è
pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale dell’azione (cosiddetto
presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si
afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto
necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È
infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto
sostanziale che vien fatto valere. L’attore ha la legittimazione attiva, quando
egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto
possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che
l’azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell’obbligo che gli si
contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo
1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata).
Nel caso di specie va
pertanto esaminato se la CV 1 è titolare dell’obbligo, la cui legittimità è
tema del contendere, di versare prestazioni di libero passaggio all’attore.
Dalle disposizioni della
LPP emerge in particolare che l’Istituto assicurativo si occupa dell'assunzione
della copertura dei rischi assicurati nei confronti dell’istituto di previdenza
(art. 67; 68 LPP) sulla base di un contratto di assicurazione collettiva
concluso con la fondazione (cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge,
Berna 1985, p. 105; Helbling, Personal vorsorge und BVG, Berna, Stoccarda,
Vienna 1995, p. 78,79).
Di regola, quindi, tra
lavoratore e società di assicurazione non vi è alcun rapporto giuridico diretto
(DTF 115 V 98; 101 Ib 238). Secondo il TFA infatti i rapporti tra fondazione e
assicurato da un lato e fondazione e assicurazione dall’altro devono essere
distinti (SZS 1982 p. 76 consid. 3a). Non vi è pertanto né obbligo contributivo
da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni del
beneficiario nei confronti dell’istituto di assicurazione (SZS 1982 p. 76
consid. 3a; Helbling, op. cit., p. 80), eccezion fatta per alcuni casi di prestazione
di libero passaggio (art. 2 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul mantenimento del
libero passaggio), di conclusione di un contratto di assicurazione malattia e
infortuni (art. 87 LCA; DTF 112 II 249).
Un rapporto tra
assicurazione e assicurato può inoltre sorgere tramite cessione, da parte della
fondazione, della pretesa nei confronti della società di assicurazione nel caso
in cui si realizzi un evento assicurato (art. 73 LCA); la fondazione infine può
indicare l’assicurato quale beneficiario nel caso in cui si verifichi un evento
previdenziale (art. 76 LCA; Riemer, op. cit., p. 106). A
tal proposito va tuttavia
evidenziato che il rapporto diretto continua a vigere tra istituto assicurativo
e fondazione (Riemer, op. cit., p. 106; cfr. STCA del 16 aprile 1997 nella
causa B., 34.96.30).
Quanto sopra esposto vale
inoltre anche nell’ambito della previdenza preobbligatoria e sovraobbligatoria
(Riemer, op. cit. pp. 101-103; DTF 115 V 99; S. Beros, op. cit. p. 43; J.
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, 124).
Di regola, quindi,
l’assicurato non può far valere i suoi diritti previdenziali nei confronti
dell’assicuratore, bensì deve chiamare in causa la debitrice della prestazione
e meglio il fondo di previdenza (art. 23-24 LPP in caso di rendita di
invalidità).
Per completezza va detto
che tuttavia il TFA ha già riconosciuto la legittimazione passiva di un
istituto assicurativo evidenziando che, nella fattispecie particolare, malgrado
inizialmente non fosse stato concluso alcun rapporto giuridico, l’assicurazione
" aveva
emesso la polizza di libero passaggio e attraverso un nutrito scambio di
corrispondenza con il ricorrente rispettivamente il suo patrocinatore, ha
assunto una parte diretta e determinante con l’assicurato, mentre d’altro canto
il fondo di previdenza, egualmente convenuto nella causa, ha lasciato che fosse
la compagnia assicuratrice a contestare le pretese e le argomentazioni
dell’attore."
(STFA del 10 giugno 1996
in re L. M p. 5 consid. 1; cfr. anche STCA del 16 aprile 1997 nella causa B.,
34.96.30
dove pure, in un caso analogo, è stata riconosciuta la legittimazione
passiva dell’assicurazione; cfr. anche STCA del 23 marzo 1998 nella causa F.,
34.96
).
Nella specie, dal
regolamento della Fondazione CV 2 (doc. V), emerge che quest’ultima garantisce
prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti. Poiché, quindi, la
fondazione convenuta si occupa di previdenza professionale in senso stretto,
l’art. 89 bis cpv. 6 CCS e, quindi, 73 LPP è applicabile.
Di conseguenza, nella sua
qualità di debitrice della prestazione oggetto della lite, è la fondazione
convenuta che deve essere chiamata in causa, non l’assicuratore.
A ragione la CV 1 ha quindi
sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Considerato peraltro come
la Fondazione collettiva CV 2 abbia ammesso, mediante presa di posizione del 2
febbraio 2009 in risposta allo scritto 24 novembre 2008 del Vicepresidente del
TCA, la qualifica di parte convenuta, risulta in concreto superfluo esaminare
più in dettaglio la questione a sapere se eccezionalmente si dovrebbe entrare
nel merito anche della petizione presentata nei confronti della CV 1 CV 1. In
un'ipotesi come quella presente, a mente del TCA, deve prevalere la
giurisprudenza federale secondo cui la petizione va respinta per carenza di
legittimazione passiva.
In concreto quindi, la
petizione contro la CV 1, anche se fosse stata ricevibile, sarebbe comunque in
ogni caso stata da respingere nel merito per carenza della legittimazione
passiva.
Debitrice della
prestazione di libero passaggio è per contro la Fondazione collettiva CV 2.
Nel merito
2.2
Oggetto
del contendere non è tanto l’obbligo della Fondazione collettiva LPP CV 2 (in
seguito: __________) di riconoscere una prestazione di libero passaggio
all’attore, quanto l’ammontare della stessa.
2.3
Il 1. gennaio 2005 è entrata
in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose
disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.
1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del
10.
settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza nel caso in
esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una prestazione di libero
passaggio dovuta all’attore a dipendenza dell’ultima uscita da un istituto di
previdenza, collocabile al 30 novembre 1995 rispettivamente dell’entrata nel
nuovo istituto di previdenza con effetto al 1. maggio 2003, non tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP
del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti,
bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003
nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03
consid. 1).
Né del resto, per quanto
concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni
transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.
2.4
A proposito della prestazione
di libero passaggio, in data 1. gennaio 1995 è entrata in vigore la Legge
federale sul libero passaggio (LFLP), che ha introdotto, tra l’altro,
l’istituto del libero passaggio integrale (cfr. art. 15 LFLP; F. Schöbi, Das
Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge, AJP 12/94 p. 1501).
Secondo la disposizione
transitoria di cui all’art. 27 cpv. 1 LFLP
"
le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto
vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita
da un istituto".
(cfr. Erika Schnyder, Le
nouveau droit du libre passage, Aspects de la sécurité sociale 2/1995, p. 31;
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza
professionale no. 32, p. 3). La LFLP è immediatamente applicabile alla data
fissata dal Consiglio federale e quindi a partire dal 1. gennaio 1995 (J. A.
Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionelle (LFLP) et son ordonnance, SZS 1994 p. 408).
Dagli atti dell’incarto emerge,
come detto, che AT 1 ha terminato la propria attività lavorativa per la ditta __________
con effetto al 30 novembre 1995. Successivamente solo a far tempo dal maggio
2003.
ha nuovamente intrapreso un’attività lavorativa soggetta a obbligo di
contribuzione LPP. L’ultima uscita da un istituto di previdenza è quindi
situabile al 30 novembre 1995. A quel momento la LFLP era già in vigore e
risulta pertanto in concreto applicabile per eventualmente definire i suoi
diritti all’uscita dall’istituto di previdenza.
2.5
Per l'art. 10 cpv. 2 LPP
l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di
lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza prende fine ex lege
contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro e a questo
momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr. DTF 120
V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der
Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza
obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr.
DTF 120 V 20 e 115 V 33).
Secondo
l’art. 2 LFLP
"
l’assicurato che lascia l’Istituto di previdenza prima che insorga un
caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto ad una prestazione
d’uscita (cpv. 1).
L’Istituto di previdenza fissa nel
regolamento l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve
essere almeno uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le
disposizioni della sezione 4 (cpv. 2)."
In virtù dell’art. 15 LFLP
(Diritti dell’assicurato nel sistema del primato dei contributi)
"
Nei fondi di risparmio i diritti dell’assicurato corrispondono all’avere
di risparmio; negli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei
contributi, essi corrispondono alla riserva matematica (cpv. 1)
L’avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i
contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della
concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti (cpv.
2).
La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali
riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della
compilazione del bilancio a cassa chiusa (cpv. 3).
I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di
solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l’avere a
risparmio personale o la riseva matematica” (cpv. 4)
L’art. 16 LFLP regola dal canto
suo il calcolo della prestazione d’uscita nel sistema del primato delle
prestazioni.
L’importo minimo della
prestazione di libero passaggio è stabilito all’art. 17 LFLP (nella sua
versione in vigore sino alla fine del 2004), secondo cui:
"
Quando lascia l’istituto di previdenza, l’assicurato ha diritto almeno
alle prestazioni d’entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si
aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione,
aumentati del 4% per anno d’età a partire dai vent’anni, al massimo però del
100%. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di
nascita (cpv. 1).
Le somme che servono alla copertura delle prestazioni possono
essere dedotte dai contributi dell’assicurato soltanto se il regolamento fissa
la deduzione in percentuale dei contributi e se tali somme sono impiegate per
finanziare:
a. I diritti a prestazioni di
invalidità fino al limite ordinario d’età;
b. I diritti a prestazioni per i
superstiti che sorgono prima del limite
ordinario di età;
c. I diritti a rendite transitorie
fino al limite ordinario di età. Il Consiglio
federale disciplina nei dettagli
le condizioni di questa eventuale
deduzione. (cpv. 2)
Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei
contributi, le somme che servono alla copertura di misure speciali ai sensi
dell’art. 70 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità possono essere dedotte
dai contributi dell’assicurato. (cpv. 3)
Le somme che servono alla copertura delle prestazioni secondo il
capoverso 2 e delle misure speciali secondo il capoverso 3 possono essere
dedotte dai contributi dell’assicurato soltanto se la parte non impiegata per
le prestazioni e le misure frutta interessi. (cpv. 4)"
Secondo l’art. 6 cpv. 5
OLP
"
L’aumento di cui all’articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per
cento nel 21esimo anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4%."
L’art. 18
LFLP precisa infine che
"
Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all’assicurato
uscente almeno l’avere di vecchiaia giusta l’articolo 15 della legge federale
del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità."
D'altra parte, nel caso in
cui, come nella presente fattispecie, l’assicurato viene messo al beneficio di
una mezza rendita d’invalidità, giusta l'art. 15 OPP2 l’istituto di previdenza
divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla
parte d'incapacità lavorativa sarà trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di
vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente
il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia
di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso
di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo
scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di
previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella
misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora
valida.
Con riferimento
all’esigibilità della prestazione d’uscita, secondo l’art. 2 cpv. 3 LFLP (nella
sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2004):
"
la prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’Istituto di
previdenza e a partire da tale momento sulla stessa dev’essere versato un
interesse di mora.”
L’art. 7 OLP precisa che il
tasso equivale al tasso minimo stabilito nella LPP (ossia quello fissato dall’art.
12.
OPP2) aumentato dell’1%, rispettivamente di un quarto percento dal 1.
gennaio 2000 e nuovamente del 1% dal 1. gennaio 2005 (cfr. in proposito J. A.
Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle (LFLP) et son ordonnance (OLP), SZS 1994 p. 410/411; Messaggio
relativo alla legge federale sul libero passaggio p. 513; F. Schöbi, op. cit.;
p. 1504; SVR 1998 Nr. 5 consid. 4c).
In base a tale normativa l’esigibiltà
della prestazione d’uscita subentrava dunque con la conclusione del contratto
di lavoro e questo indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro avesse
annunciato all’istituto di previdenza la fine del rapporto di lavoro e che
l’assicurato avesse comunicato dove versare la prestazione di libero passaggio.
Da questo momento, secondo la regolamentazione in vigore sino alla fine del
2004, l’istituto di previdenza era tenuto a versare sulla prestazione d’uscita
un interesse di mora secondo l’art. 26 cpv. 2 LFLP in relazione con l’art. 7
OLP (art. 2 cpv. 4 LFLP).
Con la prima revisione della
LPP la messa in mora dell’istituto di previdenza è stata regolata nel senso che
l’istituto di previdenza cade in mora (e solo da questo momento è dovuto un
interesse di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LFLP) se trenta giorni dopo aver
ricevuto tutte le indicazioni necessarie non ha ancora versato la prestazione
d’uscita esigibile (art. 2 cpv. 4 LFLP). Prima di questo momento sulla
prestazione esigibile deve essre versato unicamente l’interesse minimo secondo
l’art. 15 cpv. 2 LPP (art. 2 cpv. 3 LFLP).
2.6
A proposito della prestazione
di libero passaggio l’art. 4.7 del Regolamento della Fondazione LPP convenuta
prevede che:
"
4.7
Quali prestazioni diventano esigibili all'uscita dalla previdenza
per il personale?
4.7.1
Diritto e ammontare della prestazione d'uscita.
Se il rapporto di lavoro viene sciolto dalla persona assicurata o
dal suo datore di lavoro prima del pensionamento e se non sussiste alcun
diritto a prestazioni di previdenza, la persona assicurata esce dalla
previdenza per il personale. Alla persona assicurata spetta una prestazione
d'uscita secondo l'art. 15 LFLP.
La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia
disponibile al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza.
La prestazione d'uscita corrisponde almeno alle prestazioni
d'entrata apportare dalla persona assicurata e alle somme di riscatto,
interessi compresi, più la somma dei contributi fruttiferi d'interesse che la
persona assicurata ha versato alla previdenza per la vecchiaia, con un
supplemento dipendente dall'età.
All'età di 25 anni questo supplemento corrisponde al 20% dei
contributi propri. Per ogni anno di età successivo, esso aumenta del 4%, e
dall'età di 45 anni ammonta al 100% dei contributi propri. Viene applicato il
tasso d'interesse LPP.
In ogni caso la prestazione d'uscita comprende l'avere di
vecchiaia secondo la LPP.
(...)
Per determinare la prestazione d'uscita, almeno 1/3
di tutti i contributi va considerato quale contributo della persona assicurata.
4.7.2
Esigibilità e impiego.
La prestazione d'uscita diventa esigibile al termine del rapporto
di previdenza.
Al fine di tutelare la copertura previdenziale, la prestazione
d'uscita generalmente viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo
datore di lavoro.
Prima della sua uscita, la persona assicurata notifica alla
fondazione a quale nuovo istituto di previdenza va versata la prestazione
d'uscita.
Se una persona assicurata non entra in un nuovo istituto di
previdenza, essa comunica alla fondazione se vuole mantenere la copertura
previdenziale sotto forma di una polizza di libero passaggio o di un conto di
libero passaggio. Se tale comunicazione non perviene alla fondazione entro 6
mesi dopo la cessazione del rapporto di previdenza, la prestazione d'uscita
viene versata all'istituto collettore. Rimane tutelato il diritto della persona
assicurata a cambiare in ogni momento la forma del mantenimento della copertura
previdenziale.
Se la fondazione non trasferisce la prestazione di libero
passaggio esigibile nel corso di 30 giorni dopo avere ricevuto tutte le
indicazioni necessarie, scaduto questo termine è dovuto un interesse di mora
secondo la LFLP." (Doc. V)
Infine, per l’art. 9.4 (“Tassi
d’interesse, Stato al 1. gennaio 2005”) il tasso minimo LPP ammonta al 2.5% e
gli interessi di mora secondo la LFLP corrispondono al tasso d’interesse LPP
più l’uno per cento.
2.7
Nella fattispecie, come
detto, il rapporto di lavoro che legava AT 1 - beneficiario di una mezza rendita
d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. luglio 1992 - con
la ditta __________ è stato sciolto a seguito del fallimento della ditta medesima
con effetto dalla fine di novembre 1995 (doc. 52 e 53).
Risulta che in seguito l’attore
ha ricominciato a lavorare, nella misura del 50%, con effetto dal 1. maggio
1996.
per conto della ditta __________ senza tuttavia inizialmente attingere il
minimo salariale soggetto a obbligo previdenziale. L’intero suo avere
previdenziale è rimasto presso la Fondazione __________, la quale era anche
debitrice della mezza rendita di invalidità versata all’assicurato per il
tramite della sua società assicuratrice (cfr. consid. 1.2. e 1.3).
In particolare dalla
documentazione all'inserto risulta che con riferimento alla metà dell'avere di
vecchiaia corrispondente alla parte valida dell'attore, l’allora istituto di
previdenza dell’attore, vale a dire la Fondazione __________, non ha proceduto
alla costituzione di un conto o di una polizza di libero passaggio, o, in
difetto di istruzioni da parte dell’avente diritto, a trasferire la prestazione
d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 4 cpv. 2 LFLP citato.
Né è dato di sapere con
esattezza come sia stato gestito l’avere previdenziale dell’attore. Dal
conteggio prodotto in corso di causa dalla Fondazione __________ - la quale in
data 31 dicembre 1994 aveva ricevuto a favore di AT 1 fr. 47'133.10 dal
precedente istituto di previdenza, la Fondazione collettiva LPP della __________
(XXIV/5) - risulta che nel periodo dal gennaio 1995 al 30 settembre 2002
l’avere previdenziale complessivo è stato gestito come segue:
" Evoluzione
risparmio 1.1.1995 - 30.9.2002
Elenco contributo di risparmio
Parte abile 1995 p.a. 2'598.80
Certificato di
previdenza valido dal 1.1.1995 (v. allegato 4)
parte inabile 1995 fino a 1997 p.a. 2'325.60
Lettera __________
27.7.1995
(v. allegato 6)
1998.
fino a 2002 p.a. 2'790.80
Scambio età categorica
(v. art. 16 LPP)
Evoluzione risparmio
31.12.1994
Contributo apporto 47'133.10
Interesse 4% 1995
1'885.30
Contributo di
risparmio parte abile 1.1.-30.11.95 2'382.20
Subtotale 51'400.60
Contributo di
risparmio parte inabile 1995 2'325.60
31.12.1995
Capitale totale 53'726.20
Interesse 4% 1996
2'149.00
Contributo di
risparmio parte inabile 1996 2'325.60
31.12.1996
Capitale totale 58'200.80
Interesse 4% 1997
2'328.00
Contributo di
risparmio parte inabile 1997 2'325.60
31.12.1997
Capitale totale 62'854.40
Interesse 4% 1998
2'514.20
Contributo di
risparmio parte inabile 1998 2'790.80
31.12.1998
Capitale totale 68'159.40
Interesse 4% 1999
2'726.40
Contributo di
risparmio parte inabile 1999 2'790.80
31.12.1999
Capitale totale 73'676.60
Interesse 4% 2000
2'947.10
Contributo di
risparmio parte inabile 2000 2'790.80
31.12.2000
Capitale totale 79'414.50
Interesse 4% 2001
3'176.60
Contributo di
risparmio parte inabile 2001 2'790.80
31.12.2001
Capitale totale 85'381.90
Interesse 4% 1.1.-30.9.02
2'851.90
Contributo di
risparmio parte inabile 1.1.-30.9.02 2'093.10
30.09.2002
Capitale totale 90'326.90
(Doc. XLV/2)
A seguito di tale conteggio nel
settembre 2002 la Fondazione __________ ha provveduto a trasferire alla Fondazione
collettiva CV 2 fr. 90'326.90 a favore di AT 1 (doc. G, L).
2.8
Si tratta ora di determinare
l’ammontare della prestazione di libero passaggio dovuta all’attore
relativamente alla parte attiva (50%). Tale prestazione va trasferita al nuovo
istituto di previdenza al quale l’assicurato è affiliato a partire dal mese di
maggio 2003 a dipendenza della ripresa di un’attività lavorativa parziale (50%)
soggetta a obbligo contributivo LPP (doc. H).
La Fondazione convenuta ha
quantificato la prestazione da versare all’istituto di previdenza dell’assicurato
in fr. 39'649 (interessi compresi sino al 30 giugno 2007), di cui fr. 31'452.05
sono già stati versati all’__________, per il tramite della CV 1, alla fine di giugno
2007.
(doc. S e 44).
Come si è detto, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro al 30 novembre 1995, l'avere di vecchiaia
della parte attiva (50%) (prestazione di libero passaggio) è rimasto presso la Fondazione
__________ ed è stato gestito analogamente ad un conto di libero passaggio, il
capitale iniziale essendo stato regolarmente aumentato con gli interessi prescritti
dalla legge.
In effetti, la Fondazione __________,
benché al corrente del fatto che l’assicurato aveva interrotto la propria
attività lavorativa, svolta nella misura della capacità lavorativa residua del
50%, non ha ritenuto di procedere né alla costituzione di una polizza di libero
passaggio, né a chiedere ulteriori istruzioni all'interessato né tantomeno a
trasferire, trascorsi due anni dalla cessazione dell'assicurazione, la
prestazione d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 4 cpv. 2
LFLP dianzi citato. L’avere di vecchiaia (prestazione di libero passaggio)
della parte attiva della polizza (50%) è quindi di fatto rimasto
nell'assicurazione del contratto, non essendo stato effettuato nessun
trasferimento né su un conto di libero passaggio presso una banca o presso
l'istituto collettore, e ha continuato ad essere aumentato con gli interessi
legali del 4% (cfr. sopra al consid. 2.7 e il doc. XLV/2).
Sulla parte passiva invece
la Fondazione __________, nell’ambito della liberazione dal pagamento dei
premi, ha continuato a versare l’accredito di vecchiaia, secondo le
disposizioni legali (art. 14 OPP2) e regolamentari.
Tale modo di procedere non
può rimanere esente da critica nella misura in cui la Fondazione __________
non solo non ha proceduto alla suddivisione dell’assicurazione in parte attiva
e in parte passiva (conformemente ai già richiamati disposti legali; cfr. anche
l’art. 3.3.2. del Regolamento della Fondazione __________, doc. XXIV/3) - suddivisione
questa che invero avrebbe dovuto essere operata già dal precedente istituto
previdenziale -, ma preso atto dell'uscita dal servizio dell’assicurato e,
quindi, del verificarsi di un caso di libero passaggio nella misura della parte
valida, non ha proceduto a trattare quest'ultima conformemente agli art. 3-5
LFLP in relazione all'art. 15 OPP2 (all’art. 7.4.3 del Regolamento della
Fondazione della __________, doc. XXIV/3).
In particolare l'istituto
di previdenza avrebbe dovuto interpellare l'assicurato in merito alla
destinazione da dare alla sua prestazione di libero passaggio e,
contestualmente, indicare all'assicurato tutte le possibilità esistenti secondo
la legge e il regolamento per il mantenimento della previdenza in caso di
libero passaggio. Nel caso ancora non vi fosse stata reazione da parte
dell'interessato, la fondazione avrebbe dovuto procedere secondo l'art. 4 cpv.
2.
LFLP (e all’art. 7.4.3. del Regolamento applicabile) e, quindi, versare la prestazione
d'uscita all'istituto collettore.
Ora, queste inottemperanze
- che, sia detto di transenna, non costituiscono purtroppo un caso isolato
nella realtà degli istituti di previdenza dove non è raro che, per svariati
motivi, prestazioni d'uscita vengano trattenute "in sospeso" per anni
(cfr. in proposito Boll. UFAS n. 17 e 32 e, con riferimento ad un caso dove la
prestazione d'uscita è rimasta presso il precedente istituto di previdenza per
oltre dieci anni, DTF 127 V 314) - non hanno tuttavia arrecato danno
all'assicurato, l'avere di libero passaggio essendo stato accreditato dei
relativi interessi legali (cfr. il conteggio ripreso al consid. 2.7 che
precede). In queste condizioni, l'istituto di previdenza ha a non averne dubbio
fatto quantomeno fronte al suo obbligo di far in modo che la prestazione
d'uscita dell'assicurato potesse comunque venir utilizzata conformemente agli
scopi nell'evenienza di un caso di previdenza (DTF 127 V 325seg.) e, quindi,
nell'ottica dello scopo della prestazione d'uscita che è quello di finanziare
eventuali future prestazioni previdenziali legali (DTF 127 V 318 e 326). Anzi
va osservato che avendo la Fondazione __________ riconosciuto sull’avere
previdenziale dell’assicurato il saggio d’interesse minimo LPP, tasso che
comunque è superiore ai tassi realizzabili sul mercato e che non è applicabile
ai conti di libero passaggio (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1053; cfr.
anche Bollettino edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 31,
nota 181), la gestione dell’avere previdenziale non ha sicuramente provocato
all’assicurato un pregiudizio.
Né del resto in corso di causa
l'attore ha sostenuto al riguardo altrimenti.
Questo Tribunale non può peraltro
fare a meno di osservare che anche il comportamento dell'attore non è esente da
critiche. Egli infatti, dopo aver cessato l’attività lavorativa nel novembre
1995, non ha ritenuto di fornire alla Fondazione __________ le istruzioni
necessarie in merito all'uscita della parte attiva del suo avere di vecchiaia
contravvenendo all'obbligo statuito dagli art. 4 cpv. 1 LFLP e art. 1 cpv. 2
OLP per i quali, all'uscita, l'assicurato deve dare precise indicazioni sulla
destinazione da dare alla propria prestazione d'uscita. Né in seguito, e fino
al momento della ripresa dell’attività lavorativa nel maggio 2003, egli si è
preoccupato di chiedere chiarimenti in merito alla sua posizione.
A seguito della ripresa di
un’attività lavorativa al 50% attingente il minimo assicurabile LPP, vale a
dire dal 1° maggio 2003 egli è assicurato per la previdenza presso la Cassa
pensione __________ (Fondazione LPP, __________, __________), la quale ha fatto
presente la necessità di trasferire la precedente prestazione d’uscita
dell’assicurato (doc. H). La CV 1 ha comunicato alla Cassa __________ che a
titolo di prestazione di libero passaggio a favore di AT 1, relativamente alla
parte attiva del 50%, avrebbe versato fr. 31'452.05 (doc. S).
Per calcolare la prestazione di
libero passaggio da riconoscere all’attore la Fondazione convenuta aveva
inizialmente effettuato la suddivisione tra la parte passiva e quella attiva retroattivamente
al mese di luglio 1992, momento in cui all’attore è stata riconosciuta la
rendita di invalidità.
In questa sede l’interessata ha
per contro corretto tale posizione, procedendo alla suddivisione retroattivamente
al 30 novembre 1995, vale a dire al momento in cui, essendo fallita la __________,
è terminato il rapporto di lavoro in essere con tale ditta e di conseguenza
l’assicurato è uscito dall’allora istituto di previdenza, vale a dire la
Fondazione __________.
L’avere previdenziale complessivo
dell’assicurato alla fine del 1995 è stato quindi desunto dalla convenuta dal
conteggio operato dalla Fondazione __________ (cfr. per esteso sopra al consid.
2.
) e, quindi, fissato in fr. 53’726.
Dopo aver diviso
quest’ammontare in parte attiva e parte passiva, di fr. 26’863 ciascuna, ha
quindi computato gli interessi in seguito maturati sulla parte relativa alla
parte attiva calcolandoli nel modo seguente:
"
Die Verzinsung hat unseres Erachtens wie folgt
zu geschehen: Bis vor In-Kraft-Treten der 1 BVG-Revision (01.01.2005) ist der
Verzugszins im Sinne von aArt. 4 Abs. 2 FZG zu gewährt. Dieser entsprach dem
BVG-Mindestzins plus einem Verzungs-Zusatz. Diese beiden Sätze ha sich wie
folgt entwickelt:
Periode
BVG-Mindestzins
(Art. 12 BVV2)
Verzungs-Zusatz
(aArt. 7 FZV)
Total
1996.
4.
%
1.
%
5.
%
1997.
4.
%
1.
%
5.
%
1998.
4.
%
1.
%
5.
%
1999.
4.
%
1.
%
5.
%
2000.
4.
%
¼ %
4.
¼ %
2001.
4.
%
¼ %
4.
¼ %
2002.
4.
%
¼ %
4.
¼ %
2003.
3.
¼ %
¼ %
3.
½ %
2004.
2.
¼ %
¼ %
2.
½ %
Total
38.
¾ %
Per 31.12.2004 betrug die Austrittsleistung somit
CHF 37'272.55 (CHF 26'863.10 x 38 ¾ %).
Ab In-Kraft-Treten der 1. BVG-Revision
(01.01.2005) wird der Verzugszins nur noch geschuldet, wenn sich die
Vorsorgeeinrichtung tatsächlich im Verzug befindet (Art. 2 Abs. 3 und 4 FZG).
Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die
Austrittsleistung ist deshalb ab dem 01.01.2005 mit dem BVG-Mindestzins zu
äufnen, das heisst:
Berechnungsperiode
BVG-Mindestzins
(Art.
12.
BVV2)
Zinsbetrag
Total per
Ende der Berechnungsperiode
Jan - Dez 2005
2.
½ %
931.81
38'204.36
Jan - Dez 2006
2.
½ %
955.11
39'159.47
Jan - Juni 2007
2.
½ %
489.53
39'649.00
Die Austrittsleistung per 30.06.2007 betrug
somit, gemäss unseren Berechnungen, CHF 39'649." (Doc. 48)
Al 30 giugno 2007 la
prestazione d’uscita a favore di AT 1 relativa alla parte valida è stata quindi
determinata in fr. 39'649. Considerato l’importo già versato di fr. 31'452.05, in
questa sede la Fondazione ha quindi riconosciuto di dover versare ulteriori fr.
8’196.95 a favore dell’assicurato.
2.9
L’attore non contesta l’avere
previdenziale così come accertato sino al trasferimento ad opera della
Fondazione __________, né del resto il calcolo operato dalla convenuta in
quanto tale, ma pretende una prestazione di libero passaggio maggiore non
ritenendo in sostanza accettabile che a fronte di una “prestazione di libero
passaggio” versata a suo favore nel 2002 di fr. 90'326.90 gliene spetti ora
una di “soli” fr. 39'649. Contesta in modo particolare il fatto che la
suddivisione dell’avere di vecchiaia tra parte abile e inabile venga effettuato
al mese di novembre 1995, la stessa dovendo, a suo avviso, essere praticata con
valuta 25 settembre 2002. Mette in effetti in discussione il fatto che i fr.
90'326.90 trasferiti dalla Fondazione __________ corrispondessero all’intero
avere di vecchiaia dell’assicurato, ritenendo probabile che una suddivisione
tra parte abile e inabile fosse in realtà già avvenuta in precedenza (cfr. I e
III).
2.10
Ora, tutto ben ponderato
questo Tribunale deve concludere che il calcolo operato dalla Fondazione
convenuta per determinare la prestazione di libero passaggio dovuta all’attore
meriti, nella sostanza, tutela.
Innanzitutto, per quanto
concerne la data determinante per quantificare la prestazione di libero
passaggio dovuta all’attore, va detto che a ragione la Fondazione convenuta
l’ha fissata alla fine di novembre 1995, ossia nel momento in cui è terminato
il contratto di lavoro in essere tra l’attore e la __________, la quale a
quell’epoca era affiliata per la previdenza professionale dei suoi dipendenti
alla Fondazione __________. È a questo momento infatti che è situabile l’ultima
uscita da un istituto di previdenza dell’attore.
Come è stato ricordato infatti,
per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è
sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza
prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro
e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile
(cfr. DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche
Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia
nella previdenza obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331
b cpv. 1 CO, cfr. DTF 120 V 20 e 115 V 33).
Va detto che nella misura della
parte abile, tale conclusione vale anche nel caso in cui l’assicurato sia, come
era l’attore, parzialmente inabile al lavoro. In effetti, l’art. 15 OPP2
prescrive che nel caso in cui l’assicurato viene messo al beneficio di una
mezza rendita d’invalidità, l’istituto di previdenza divide l’avere di
vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte d'incapacità
lavorativa viene trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di vecchiaia
dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente il diritto
alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia di
un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso
di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP.
Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di
previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella
misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora
valida, e, quindi, nella misura della metà dell’avere di vecchiaia (cfr. anche
Stauffer, op. cit., n. 1045).
A rigore, considerato come
l’attore sia divenuto parzialmente invalido nel luglio 1992 (erogazione della
mezza rendita di invalidità dal 1. luglio 1992, doc. B), è già a questo momento
che l’avere di vecchiaia avrebbe dovuto venir diviso in due parti confomemente
a quanto disposto dal citato art. 15 OPP2.
Nel caso particolare non è
più ricostruibile con esattezza come sia stato gestito l’avere di vecchiaia
dell’assicurato precedentemente al 1. gennaio 1995 (cfr. in merito anche XLV),
unico dato certo, e determinante in questa sede, e peraltro non contestato dall’assicurato
(cfr. XII pag. 5), essendo l’ammontare dell’avere previdenziale di AT 1 versato
dalla Fondazione collettiva della __________ alla Fondazione __________ (a
quella epoca denominata __________) alla fine del 1994, ossia fr. 47'133.10.
Per l’anno 1995 la Fondazione
della __________, subentrata nella copertura LPP, come si evince dal conteggio
prodotto (doc. XLV/2 riportato per esteso al consid. 2.7 che precede), pur non
avendo – come si è detto - proceduto ad una formale suddivisione dell’avere di
vecchiaia di AT 1 in parte attiva e passiva come prescritto dall’art. 15 OPP2
(cfr. sopra al consid. 2.5), ha comunque accreditato a favore dell’attore per
la parte abile gli accrediti di vecchiaia di legge (art. 16 LPP) e per la parte
inabile gli interessi legali (doc. XLV/2).
Va detto a titolo
abbondanziale che volendo per ipotesi ricostruire retrospettivamente l’avere di
vecchiaia dell’assicurato al momento della concessione della rendita di
invalidità, e operare quindi la suddivisione a metà dell’avere di risparmio a
questa data, partendo cioè dalla somma trasferita di fr. 47'133.10 e deducendo
i relativi accrediti annui, si otterrebbe un valore di fr. 37'289.05 (al 1. luglio
1992) calcolato come segue:
31.12.1995
(51)
15%
4%
31.12.1994
(50) 47'133.10 Capitale
Riserva secondo il conteggio
15%
2'325.45 del 17.04.96
4% 1'723.35
31.12.1993
(49) 43'084.30
15%
2'325.45
4% 1'567.65
31.12.1992
(48) 39'191.20
15%
1'356.50
4% 862.70
30.06.1992
(48) 37'289.05
50% = 18'644.50
01.07.1992
18'644.50
(cfr. anche i doc. 40 e 51)
Operando a tale data la
ripartizione a metà (di fr. 18'644.50 ciascuna) e procedendo in seguito
all’aggiunta, sulla parte valida, dei relativi accrediti di vecchiaia sino alla
fine del 1995 (l’assicurato ha continuato a lavorare al 50% sino al fallimento
della ditta), si otterrebbe comunque un avere di previdenza a favore
dell’attore al 30 novembre 1995 di fr. 26'589.20 e, quindi, di ammontare leggermente
inferiore ai fr. 26'863.10 ottenuti operando, come ha fatto la Fondazione
convenuta, la suddivisione a metà direttamente alla fine del 1995.
Né del resto va biasimata
la Fondazione convenuta laddove, per per definire l’ammontare della prestazione
di libero passaggio al momento determinante, vale a dire alla fine del 1995 (in
realtà come si è visto, la data precisa sarebbe il 30.11.1995 e non il
31.12
, considerato dalla convenuta per semplicità, ma la differenza di un
mese oltre ad essere poco significativa risulta comunque a favore dell’assicurato
per cui non necessita di correzione), ha considerato l’avere, noto, a quella
data, di fr. 53'726.20, così come definito dalla Fondazione __________. In
effetti, essendo la Fondazione convenuta subentrata nel presente caso
assicurativo solo a decorrere dall’ottobre 2002, un controllo della correttezza
di tale importo non rientrava né nelle sue competenze né del resto nelle sue
possibilità, considerato come dall’istruttoria è emerso che non risulta
determinabile come sia stato formato l’avere di previdenza di AT 1 precedentemente
al 1. gennaio 1995 allorquando è subentrata la Fondazione __________.
Non va del resto
dimenticato che l’attore ha affermato di non contestare la formazione
del suo avere previdenziale fino al trasferimento a favore della convenuta ad
opera della Fondazione __________ (cfr. XII p. 5).
A titolo meramente
abbondanziale va comunque osservato che l’importo previdenziale trasferito alla
Fondazione __________ dalla Fondazione collettiva della __________, di fr.
47'133.10, appare comunque, a prima vista, e considerando i precedenti
certificati previdenziali agli atti (cfr. doc. E; doc. 1-8, 60-62), corretto e
rispettoso dei disposti legali applicabili.
Quanto poi al periodo
successivo, come si è visto, dal conteggio prodotto dalla Fondazione __________
risulta che per l’anno 1995, ultimo anno di attività lavorativa dell’assicurato
prima della cessazione a novembre 1995, detto istituto di previdenza ha
proceduto correttamente ad accreditare sull’avere previdenziale apportato dal
precedente istituto di previdenza i contributi (art. 15 LPP) e gli interessi
(doc. XLV/2).
Inoltre va in ogni modo rilevato
che dai vari certificati agli atti si desume che la prestazione d’uscita
quantificata dalla Fondazione __________ fosse, almeno a prima vista, conforme
all’avere di vecchiaia LPP e quindi alla prestazione minima garantita dagli
art. 15 e 18 LFLP, comprendendo peraltro la prestazione apportata
dall’assicurato di fr. 47'133.10 (cfr. anche doc. 15, 40-3 e 5-8; cfr. anche
l’art. 7 del Regolamento della Fondazione __________ applicabile alla fine del
1995, doc. XXIV/3).
Di eventuali inottemperanze
commesse dagli istituti di previdenza che hanno preceduto la Fondazione della CV
1.
non potrebbe comunque evidentemente essere chiamata a rispondere la qui
convenuta in causa e per tale motivo un esame della pregressa formazione
dell’avere di vecchiaia esula dall’oggetto della presente lite.
D’altra parte, va ricordato
all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In questo
senso non si può tralasciare di osservare come l’attore non ha fornito alcun
elemento che potesse in qualche modo lasciar dubitare della correttezza
dell’avere di vecchiaia alla fine di novembre 1995, così come esposto dalla
Fondazione della __________.
Per quanto concerne
d’altra parte l’evoluzione dell’avere previdenziale dell’assicurato
successivamente alla fine del 1995, momento in cui, come detto, è divenuta
esigibile a suo favore una prestazione di libero passaggio nella misura della
parte abile (50%), la Fondazione convenuta ha quindi aggiunto alla metà dei fr.
53'726.20 gli interessi dovuti conformemente alla legge (cfr. Art. 2 cpv. 3
LFLP) ossia del 4% (art. 12 OPP2, 4%; nel 2003 del 3.25%, nel 2004 del 2,25%,
dal 2005 del 2.5%), oltre all’1% (un quarto per cento dal 1. gennaio 2000 sino
a fine 2004) considerato come per l'art. 7 OFLP il tasso di interesse di mora
equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP aumentato dell'1%
(rispettivamente appunto di un quarto per cento dal 1. gennaio 2000 sino a fine
2004).
Adducendo come dal 1.
gennaio 2005 l’interesse di mora sia dovuto solo nel caso di messa in mora
dell’istituto di previdenza (cfr. art. 2 e 4 LFLP nella versione in vigore dal
1.
gennaio 2005; cfr. in proposito Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1050segg.;
cfr. sopra consid. 2.5), da questa data la Fondazione ha computato soltanto
l’interesse minimo LPP del 2,5%. Il calcolo effettuato dalla Fondazione conclude
per un ammontare di fr. 39'649 al 30 giugno 2007 (cfr. sopra per esteso al
consid. 2.8).
Il calcolo operato dalla
convenuta non presta il fianco a censura alcuna almeno fino al computo degli
interessi sino al 31 dicembre 2004.
Per il proseguio va per contro
osservato l’art. 2 cpv. 4 LFLP, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005, per
il quale “se trenta giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie
l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione d’uscita esigibile, da
tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l’art. 26 cpv. 2” (cfr.
sopra consid. 2.5 e anche il tenore analogo delll’art. 4.7.2, 5. cifra e l’art.
9.4
del Regolamento della Fondazione convenuta applicabile, doc. V e vedi sopra
al consid. 2.6).
Nella specie, considerato come già
con lettera 27 maggio 2003 la Fondazione collettiva LPP __________ avesse
chiesto alla Fondazione convenuta il trasferimento della prestazione di libero
passaggio per la parte attiva a favore di AT 1, con indicazione precisa delle
coordinate di pagamento (doc. 23; cfr. anche doc. 26), la Fondazione della CV 1
aveva conoscenza dei dati utili per trasferire la prestazione di libero
passaggio alla Cassa __________ già dalla fine di maggio 2003. Il 1. gennaio
2005, al momento dell’entrata in vigore del nuovo tenore dell’art. 2 cpv. 4
LFLP, la Fondazione era dunque già in mora e sono quindi dovuti interessi nella
misura del 3,5% (cfr. consid. 2.5. e anche l’art. 9.4 del Regolamento al
consid. 2.6 che precede).
All’attore è quindi dovuta una
prestazione di libero passaggio di fr. 37'272.55 (cfr. doc. 48 e sopra consid.
2.
) oltre interessi di mora al 3,5% sino alla fine di giugno 2007, quando è
avvenuto il versamento della prima quota di fr. 31'452.05 (doc. R, S, 44; cfr.
consid. 1.4). Sul saldo di fr. 9'173.95 (fr. 40'626 – 31'452.05) sono
ulteriormente dovuti interessi di mora del 3.5% dal 1. luglio 2007 sino alla
data del versamento.
Come pertinentemente osservato
dalla Fondazione convenuta va ancora ricordato che nel quadro della parte
invalida del 50% l’assicurato è comunque rimasto assicurato, beneficiando dell’esonero
parziale dal pagamento dei premi, avendo egli diritto alla mezza rendita di
invalidità sino al pensionamento e in seguito alla rendita di vecchiaia (di cui
egli è verosimilmente divenuto titolare dal mese di novembre 2008). La pensione
di vecchiaia è calcolata sulla base dell’avere di vecchiaia a quel momento
accumulato e che è stato costantemente accreditato degli specifici contributi
di risparmio annui calcolati sulla base del salario che era assicurato al
momento dell’insorgenza dell’incapacità al guadagno (cfr. doc. 43 certificato assicurativo
valido dal 1. gennaio 2007).
2.11
A simili conclusioni non
possono mutare le allegazioni dell’attore. In particolare egli non può essere
seguito laddove ritiene non escluso che l’avere di fr. 90'326.90 trasferito
alla Fondazione convenuta in realtà rappresenti già la metà del suo avere
previdenziale relativo alla sola parte attiva, ragione per cui non sarebbe
corretto procedere ad una ulteriore suddivisione per metà dello stesso, ma egli
avrebbe diritto alla globalità della stessa.
Ora, tale tesi contrasta palesemente
con i documenti agli atti e in particolare con i certificati assicurativi dai
quali emerge la formazione del capitale di fr. 47'133 ricevuto dalla Fondazione
__________ da parte della Fondazione collettiva __________ nel 1995 e, quindi,
la susseguente formazione del capitale presso la Fondazione __________ sino al capitale
finale nel 2002 di fr. 90'326.90 (doc. 5,6,8). Dalla documentazione agli atti
risulta in maniera incontrovertibile che l’avere previdenziale in discussione era
costituito sia dalla parte attiva che da quella passiva, i certificati
assicurativi precedentemente emessi fornendo a questo proposito dati
incontrovertibili (doc. 4-8). Anche il fondo di garanzia LPP, interpellato in
merito, ha confermato la non esistenza di ulteriori averi LPP tranne quelli in
questione (doc. 40-4). Del resto la tesi ipotizzata dall’attore non reggerebbe
nemmeno ad un calcolo retrospettivo degli accrediti dovuti per legge ed è in
ogni modo priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In via subordinata l’attore
chiede di percepire il 50% della “prestazione d’uscita” ricevuta dalla Fondazione
__________ oltre al capitale e agli interessi maturati sino all’uscita dalla CV
1, la prestazione dovendo in ogni modo essere calcolata con valuta 25 settembre
2002.
(cfr. XII, pag. 6). Censura il fatto che la convenuta, disattendendo
quanto prescritto dalla legge, segnatamente l’art. 3 cpv. 1 LFLP, ignori la
“prestazione di libero passaggio” ricevuta dalla Fondazione __________.
Ora, a prescindere da quanto
già detto sopra, l’affermazione dell’attore parte dall’errato presupposto di
considerare l’avere previdenziale versato dalla Fondazione __________ alla
Fondazione CV 2 quale “prestazione di libero passaggio”. In realtà il
trasferimento dell’avere previdenziale alla Fondazione CV 2 è avvenuto a
seguito della cessazione dell’attività da parte della Fondazione della __________
(cfr. in proposito XXIV) e, quindi, di un cambiamento collettivo
dell’istituzione di previdenza, che, in quanto tale non fa nascere il diritto
ad una prestazione di libero passaggio (cfr. il tenore esplicito dell’art. 2
LFLP e in proposito Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1044; cfr. anche DTF 125
V 425 dove il TFA ha espressamente negato che un cambio di istituto di
previdenza dia luogo ad un caso di libero passaggio, questa fattispecie essendo
regolata dall’art. 23 cpv. 4 lett. c LFLP e l’art. 53b cpv. 1 lett. c LPP nella
versione in vigore dal 1. gennaio 2005).
Alla data del trapasso, in base
al contratto di assunzione, tutte le riserve di rischio e i capitali di
copertura furono trasferiti dalla Fondazione __________ (rispettivamente dalla
sua riassicuratrice, la __________, in seguito __________) alla Fondazione CV 2
(rispettivamente alla CV 1). Parimenti si deve concludere per il trasferimento
avvenuto dalla Fondazione collettiva LPP della __________ alla Fondazione della
__________, essendo pure motivato dal trasferimento collettivo dell’ex datrice
di lavoro da una Fondazione previdenziale all’altra (cfr. XXIV/5).
Come già ampiamente illustrato
in precedenza il versamento a favore del caso AT 1 dei fr. 90'326.90 inglobava
l’intero avere previdenziale dell’assicurato e, quindi, sia la parte attiva che
quella passiva, ossia il caso di prestazione inerente l’attore, la fondazione
convenuta divenendo pure titolare dell’obbligo di versargli la mezza rendita di
invalidità dovuta. Considerato come durante l’appartenenza alla Fondazione __________
il capitale di risparmio acquisito non avesse, come detto, subito alcuna
suddivisione in conformità all’incapacità al guadagno, è tutto il capitale di
risparmio a suo tempo apportato e poi maggiorato da contributi di risparmio da
un lato e da interessi dall’altro, che è stato integralmente versato al nuovo
istituto di previdenza. Appare quindi ovvio che l’attore non può pretendere di
ottenerne il versamento globale a titolo di prestazione di libero passaggio.
Si trattava tutt’al più di
determinare, come ha fatto la Fondazione convenuta, quale parte dell’avere
trasferito si riferisse alla parte attiva giacchè solo in questa misura era
dato un diritto ad una prestazione di libero passaggio. La parte invalida deve
per contro rimanere nell’istituto di previdenza tenuto al pagamento della
rendita ove viene renumerato d’interessi e incrementato con l’avere di
risparmio al fine di poter versare la rendita di vecchiaia all’assicurato al
raggiungimento dell’età termine, in sostituzione di quella d’invalidità.
2.12
RI
1.
ha chiesto l’esecuzione di una perizia specialistica.
Al proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della vertenza.
Come
illustrato nei considerandi che precedono, gli accertamenti eseguiti dal TCA
sono da ritenere esaustivi e completi, per cui non è necessario procedere né ad
una perizia giudiziaria né ad altri atti istruttori.
2.13
In parziale accolgimento della
petizione, la Fondazione convenuta è quindi tenuta a versare alla Cassa __________,
a favore di AT 1, ulteriori fr. 9'173.95 oltre interessi del 3.5% dal 1. luglio
2007.
sino al versamento, a titolo di prestazione di libero passaggio, già
dedotta la parte, di fr. 31'452.05, già versata.
2.14
In quanto l'attore è
parzialmente vittorioso in causa la Fondazione della __________ verserà a AT 1,
assistito dal RA 1, fr. 1'000 a titolo di spese ripetibili (cfr. RAMI 1996 p.
261.
seg.; RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19 gennaio 2001 in re D.I).
Per quel che riguarda invece
l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione presentata
contro la CV 1, __________ è irricevibile.
2.- La petizione presentata
contro la Fondazione coll. LPP CV 2, Zurigo è parzialmente accolta.
§ La
Fondazione coll. LPP CV 2, __________ è condannata a versare a AT 1, __________
fr. 9'173.95 a titolo di prestazione di libero passaggio residua oltre
interessi del 3.5% dal 1. luglio 2007.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La
Fondazione coll. LPP CV 2, __________ verserà a AT 1 fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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