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Decisione

34.2007.46

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

19 giugno 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

4. Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

5. Nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento

del matrimonio (14 gennaio 1994)

Irina Strijova Lopetrone (nata

il 16 giugno 1972 e quindi non ancora sottoposta all’assicurazione vecchiaia

alla data del matrimonio; cfr. art. 7 cpv. 1 LPP) disponesse di averi

previdenziali, mentre che al momento del divorzio (4 settembre 2007, data della

crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) essa disponeva

di una prestazione d’uscita di fr. 687.00 presso la CV 2 (XI). Al momento del

matrimonio AT 1 disponeva per

contro di una prestazione di fr. 3'713.55 presso l’istituto di previdenza di __________

(XVII, XXI, XXXIII) dove è stato assicurato dal 1. marzo 1993 al 12 dicembre

1994 e dove il 1. marzo 1994 risulta essere stata apportata una prestazione di

fr. 23'142.15 da parte dell’istituto previdenziale cui era precedentemente

assicurato (XXXIII). In seguito è stato assicurato presso la __________ con

emissione, nel marzo 2007, di una polizza di libero passaggio (aperta presso __________,

polizza n. __________; cfr. XX). Al momento del divorzio l’avere di cui a detta

polizza ammontava a fr. 59'394.00 (XXVII). Nel febbraio 2008 il capitale

è stato trasferito dalla __________ alla AT 2, dove a tutt’oggi AT 1 risulta essere assicurato (XXVIII, XXXI,

XXXIX, XLI). Dal fascicolo emerge inoltre che il 1. giugno 1999 AT 1 ha prelevato, presso la __________,

istituto cui era a tale momento assicurato, la somma di fr. 60'000.00 per il

finanziamento della proprietà d’abitazione di cui alla part. n. __________ RFP

di __________ (XXXVII). L’ammontare della prestazione presente al momento del

divorzio come pure il suddetto prelievo da parte di AT 1 non sono stati oggetto di contestazione

alcuna da parte degli ex coniugi nelle more della presente procedura. L’importo

prelevato di fr. 60'000.00 risulta per il resto essere stato rimborsato dall’ex

marito in data 24 aprile 2008, quindi successivamente alla crescita in

giudicato della sentenza di divorzio (XLI).

6. Prelievi

anticipati per il finanziamento della proprietà dell'abitazione non ancora

rimborsati al momento del divorzio non perdono la loro natura previdenziale e

mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio - senza computo di

interessi (DTF 128 V 230; SJ 2002 p. 489; Brunner, Die

Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der

Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss; Sandoz,

Prévoyance professionnelle et acquisition du logement par des personnes

mariées, in: FS Hausheer, pp. 315ss) - e devono quindi essere considerati come

Considerandi

una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122,

123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP; art. 331e cpv. 6 CO; DTF

133.

V 29 consid. 3.3.1, 132 V 332 consid. 3, 128 V 230; SVR

2006.

BVG n. 7; SJ 2002 pp. 489ss; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in: SJ 200 p. 485).

7.

Ai fini del calcolo della

prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere

aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3

LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale

(art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello

effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le

nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich

und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del

matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando

esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

Nella

fattispecie l'avere esistente al momento del matrimonio (fr. 3’713.55), aumentato

degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'238.90) – calcolati in applicazione

dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve conseguenza

essere cifrato in fr. 5'952.45.

8.

L’avere

pensionistico acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione –

non senza considerare come il predetto importo di fr. 23'142.15

sia stato accumulato precedentemente al 1. marzo 1993 rispettivamente al 14

gennaio 1994, data del matrimonio (cfr. consid. 5), e non sia pertanto

suscettibile di essere diviso unitamente agli interessi su di esso maturati

sino al divorzio (fr. 13'763.00; per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch)

– ammonta quindi a fr. 76’536.40 (59'394.00

+ 60'000.00 – 23'142.15 – 13'763.00 – 5'952.45); quello

acquisito da CV 1 ammonta invece a fr. 687.00.

Stante

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1

spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) una prestazione di fr. 37'924.70

([76'536.40 : 2] – [687.00 : 2]) che dovrà esserle accreditata da parte della AT

2, che ha confermato l’attuabilità di una divisione e presso cui AT 1 dispone

(valuta 30 aprile 2008) di un avere di fr. 124'082.00 (XXXI, XXXIX, XLI).

9.

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 37'924.70, unitamente agli interessi compensativi – al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 4 settembre 2007 (data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2 dove essa è attualmente

ancora assicurata (XI, XLIII).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B

105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 76’536.40.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 687.00.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 (n. AVS __________), presso

la CV 2, la somma di fr. 37'924.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dal 4 settembre 2007.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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