34.2007.46
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
19 giugno 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2007.46
Data decisione, Autorità:
19.06.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.46
rg/td
Lugano
19 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 10/11 settembre 2007 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con
sentenza 18 luglio 2007, cresciuta in giudicato il 4 settembre 2007, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 – unitisi
in matrimonio il 14 gennaio 1994 – e stabilito una ripartizione a metà dei
rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio.
1.2. Il 10/11 settembre
2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3. Ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori numerosi accertamenti
eseguiti dal TCA (IX-XLII) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
3. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge
alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
4. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;
cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
5. Nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento
del matrimonio (14 gennaio 1994)
Irina Strijova Lopetrone (nata
il 16 giugno 1972 e quindi non ancora sottoposta all’assicurazione vecchiaia
alla data del matrimonio; cfr. art. 7 cpv. 1 LPP) disponesse di averi
previdenziali, mentre che al momento del divorzio (4 settembre 2007, data della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) essa disponeva
di una prestazione d’uscita di fr. 687.00 presso la CV 2 (XI). Al momento del
matrimonio AT 1 disponeva per
contro di una prestazione di fr. 3'713.55 presso l’istituto di previdenza di __________
(XVII, XXI, XXXIII) dove è stato assicurato dal 1. marzo 1993 al 12 dicembre
1994 e dove il 1. marzo 1994 risulta essere stata apportata una prestazione di
fr. 23'142.15 da parte dell’istituto previdenziale cui era precedentemente
assicurato (XXXIII). In seguito è stato assicurato presso la __________ con
emissione, nel marzo 2007, di una polizza di libero passaggio (aperta presso __________,
polizza n. __________; cfr. XX). Al momento del divorzio l’avere di cui a detta
polizza ammontava a fr. 59'394.00 (XXVII). Nel febbraio 2008 il capitale
è stato trasferito dalla __________ alla AT 2, dove a tutt’oggi AT 1 risulta essere assicurato (XXVIII, XXXI,
XXXIX, XLI). Dal fascicolo emerge inoltre che il 1. giugno 1999 AT 1 ha prelevato, presso la __________,
istituto cui era a tale momento assicurato, la somma di fr. 60'000.00 per il
finanziamento della proprietà d’abitazione di cui alla part. n. __________ RFP
di __________ (XXXVII). L’ammontare della prestazione presente al momento del
divorzio come pure il suddetto prelievo da parte di AT 1 non sono stati oggetto di contestazione
alcuna da parte degli ex coniugi nelle more della presente procedura. L’importo
prelevato di fr. 60'000.00 risulta per il resto essere stato rimborsato dall’ex
marito in data 24 aprile 2008, quindi successivamente alla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio (XLI).
6. Prelievi
anticipati per il finanziamento della proprietà dell'abitazione non ancora
rimborsati al momento del divorzio non perdono la loro natura previdenziale e
mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio - senza computo di
interessi (DTF 128 V 230; SJ 2002 p. 489; Brunner, Die
Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der
Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss; Sandoz,
Prévoyance professionnelle et acquisition du logement par des personnes
mariées, in: FS Hausheer, pp. 315ss) - e devono quindi essere considerati come
Considerandi
una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122,
123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP; art. 331e cpv. 6 CO; DTF
133.
V 29 consid. 3.3.1, 132 V 332 consid. 3, 128 V 230; SVR
2006.
BVG n. 7; SJ 2002 pp. 489ss; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in: SJ 200 p. 485).
7.
Ai fini del calcolo della
prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere
aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3
LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale
(art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello
effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le
nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich
und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).
Nella
fattispecie l'avere esistente al momento del matrimonio (fr. 3’713.55), aumentato
degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'238.90) – calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve conseguenza
essere cifrato in fr. 5'952.45.
8.
L’avere
pensionistico acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione –
non senza considerare come il predetto importo di fr. 23'142.15
sia stato accumulato precedentemente al 1. marzo 1993 rispettivamente al 14
gennaio 1994, data del matrimonio (cfr. consid. 5), e non sia pertanto
suscettibile di essere diviso unitamente agli interessi su di esso maturati
sino al divorzio (fr. 13'763.00; per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch)
– ammonta quindi a fr. 76’536.40 (59'394.00
+ 60'000.00 – 23'142.15 – 13'763.00 – 5'952.45); quello
acquisito da CV 1 ammonta invece a fr. 687.00.
Stante
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1
spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) una prestazione di fr. 37'924.70
([76'536.40 : 2] – [687.00 : 2]) che dovrà esserle accreditata da parte della AT
2, che ha confermato l’attuabilità di una divisione e presso cui AT 1 dispone
(valuta 30 aprile 2008) di un avere di fr. 124'082.00 (XXXI, XXXIX, XLI).
9.
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 37'924.70, unitamente agli interessi compensativi – al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 4 settembre 2007 (data della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2 dove essa è attualmente
ancora assicurata (XI, XLIII).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a fr. 76’536.40.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a fr. 687.00.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 (n. AVS __________), presso
la CV 2, la somma di fr. 37'924.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 4 settembre 2007.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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