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Decisione

34.2007.51

Domanda di rendita LPP a seguito del peggioramento del suo stato di salute. Domanda respinta perché il peggioramento è avvenuto quando l'assicurato non era affiliato alla cassa pensioni convenuta

17 marzo 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

cantoni prevedono una procedura semplice spedita e di regola gratuita; il giudice

accerta d'ufficio i fatti.

La

legge di procedura per i ricorsi al TCA (LPTCA, RL 3.4.1.1), applicabile in

virtù della legge cantonale di applicazione della LPP (LALPP), all’art. 21 cpv.

2 dispone che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è

retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag,

RL 3.1.1.7). Quale primo presupposto per la concessione dell’assistenza

giudiziaria il richiedente deve trovarsi nel bisogno (art. 3 Lag); inoltre essa

non è concessa se: a) la procedura per la persona richiedente non presenta

probabilità di esito favorevole, b) una persona ragionevole e di condizioni

agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta

(art. 14 cpv. 1 Lag). Infine, l’ammissione al gratuito patrocinio non è

concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se

la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei

suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv.

2 Lag)

Al

proposito va rilevato che i presupposti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

della Lag sono identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri

ambiti delle assicurazioni sociali.

Secondo

la giurisprudenza, i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (fra le tante, DTF 125 V 372 5a con riferimenti);

- secondo

il TCA, nella presente fattispecie non è adempiuto il requisito della probabilità

di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere

la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF

125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile

ticinese massimato e commentato, 2000, ad art. 157, pagg. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare, in sede giudiziale, la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10

agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I

422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c);

- nel

caso in esame, già solo il fatto che l’incapacità lavorativa dell’attore, che

ha portato al susseguente riconoscimento delle rendite d’invalidità AI e LAINF,

è da ricondurre all’infortunio del 1981 dovevano indurre l’attore,

rispettivamente il suo legale, a ritenere la presente petizione priva di esito

favorevole. Inoltre, le risposte 28 marzo 2007 e 9 maggio 2007 date dagli

istituti previdenziali convenuti all’allora rappresentante sindacale erano

chiare e non soggette a diversa interpretazione.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi,

la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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