34.2007.55
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assicurazione per rischi morte e invalidità (art. 7 LPP)
1 aprile 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
34.2007.55
Data decisione, Autorità:
01.04.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assicurazione per rischi morte e invalidità (art. 7 LPP)
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 25 let. a LFLP
art. 7 cpv. 1 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.55
rg/td
Lugano
1 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 3/5 ottobre 2007 dalla Pretura
di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1. Con sentenza 5 settembre 2007, cresciuta in giudicato il
1. ottobre 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha
pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in
matrimonio il 4 aprile 1986 – e, omologando la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, ha accertato il diritto di ogni coniuge alla metà
dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro durante il matrimonio.
2. Il 3/5
ottobre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
3. Ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito.
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti effettuati
dal TCA (III-XIII) si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
4. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
5. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142
CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti
di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il
giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
6. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005).
7. Nel
caso in esame dal fascicolo – come d’altronde (incontestatamente) dichiarato
dall’interessata – non risulta che in costanza di matrimonio AT 1 abbia accumulato
averi previdenziali. Gli atti confermano per contro che CV 1, il quale non
risulta essere stato assicurato al momento del matrimonio (l’asserita sua
affiliazione nel periodo 1986-1988 presso una non meglio precisata “Cassa
Edile” non ha potuto, causa la mancanza di collaborazione dell’interessato [V,
X, XI], essere debitamente indagata; giova in ogni caso rilevare come alla data
del matrimonio [4 aprile 1986] egli, nato il 19 febbraio 1965, non era ancora
soggetto all’assicurazione vecchiaia ma poteva semmai esserlo unicamente per i
rischi invalidità e decesso [cfr. art. 7 cpv. 1 LPP; cfr. Vetterli/Keel,
cit., p. 1620]), ha accumulato una avere di fr. 28'721.-- attualmente
depositato presso la CV 2 (IX).
Stante
quanto sopra a favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 14'360.50.
8. Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 14'360.50, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 1. ottobre 2007 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
Fatti
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 su un
conto di libero passaggio da aprirsi presso la CV 2 (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1
LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
9. In
Considerandi
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4.
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 28'721.--.
2.- E'
fatto ordine alla CV 2, di versare a favore di AT 1, su conto di libero
passaggio da aprirsi presso la CV 2, la somma di fr. 14'360.50 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 1. ottobre 2007.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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