34.2007.58
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assistenza giudiziaria negata
15 febbraio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2007.58
Data decisione, Autorità:
15.02.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assistenza giudiziaria negata
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.58
rg/gm
Lugano
15 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 12/15 ottobre 2007 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
1. Con sentenza 4 settembre 2007, cresciuta in giudicato il 24 settembre
2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il
divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 10 maggio
1985 – e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni
d’uscita accumulate durante il matrimonio.
2. Il 12/15 ottobre
2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
3. Ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di
previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori
accertamenti eseguiti dal TCA (VIII-XI) si dirà, per quanto necessario, nel
prosieguo.
4. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
5. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde
per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il
matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
6. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
7. Nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza
di matrimonio AT 1 ha accumulato un avere previdenziale soggetto a divisione di
fr. 7'560.-- presso la AT 2 (IV). Per contro dal fascicolo emerge che CV 1 ha accumulato una
prestazione soggetta a divisione di fr. 146'535.50, ora depositata presso CV 2
(X, XI; cfr. anche osservazioni 5 novembre 2007 di CV 1 e allegati).
Stante
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, considerati i
suddetti averi accumulati dagli ex coniugi __________, i rispettivi crediti di
fr. 73'267.75 e fr. 3'780.--, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2
CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 69'487.75.
8. Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 69'487.75, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
Considerandi
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura
in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 24 settembre 2007 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
8.
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B
113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 presso la AT 2.
9.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4.
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
10.
CV 1 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura (VII).
Presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,
l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del
processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag).
Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura
in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il
suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF
119.
Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente
che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in
grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non
è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari).
A
non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di
particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e
non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa.
La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base
delle attestazioni degli istituti previdenziali interessati e della documentazione,
di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari interventi delle
parti che necessitassero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio, l’istanza deve di conseguenza essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 146'535.50.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 7'560.--.
3.- E'
fatto ordine a CV 2 di versare a favore di AT 1, presso la AT 2, la somma di
fr. 69'487.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare
dal 24 settembre 2007.
4.- La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentate
da CV 1 é respinta.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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