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Decisione

34.2007.59

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assistenza giudiziaria negata

24 gennaio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risul-ta che in costanza

di matrimonio (e per l’esattezza sino all’8 ottobre 2007, data della crescita

in giudicato della sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini

della divisione; cfr. DTF 132 V 236) CV 1 ha accumulato un avere

previdenziale soggetto a divisione di fr. 84'855.50, attualmente depositato sul

conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 (IV/1-5);

-

contrariamente a quanto sembrava ipotizzabile sulla base di quanto

inizialmente riferito nelle more della presente procedura dal patrocinatore di CV

1 (V), quest’ultimo in realtà non risulta attualmente beneficiare di prestazioni

d’invalidità (X/1, XII), per il che tornano applicabili gli artt. 122 CC e 22 e

segg. LFLP;

-

stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio,

considerato un avere di previdenza soggetto a divisione di fr. 84'855.50, a

favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 42'427.75;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider /Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

Considerandi

- la

somma di fr. 42'427.75, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dall’8 ottobre 2007 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],

8.

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B

113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________

(X/3);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA

4.

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

-

entrambi gli ex coniugi __________ hanno chiesto di essere posti al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in relazione alla presente

procedura (VI, XIII, XVI);

-

presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono,

cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito

favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato

(artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di

un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di

facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le

necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art.

14.

cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'am-missione al gratuito patrocinio

non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la

designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);

- a

non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato ele-menti di

particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e

non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa.

La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base

delle attestazioni degli istituti previdenziali interessati e della documentazione,

di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari interventi delle parti

che necessitassero l’assistenza di un legale;

- di

conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, le rispettive istanze

devono essere respinte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 84'855.50.

2.- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato

a CV 1 e a favore di AT 1, presso la __________, la somma di fr. 42'427.75 oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a datare dall’8 ottobre 2007.

3.- Le domande d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentate

da CV 1 e AT 1 sono respinte.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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