34.2007.59
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assistenza giudiziaria negata
24 gennaio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2007.59
Data decisione, Autorità:
24.01.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assistenza giudiziaria negata
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.59
rg/sc
Lugano
24 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli l’11/15 ottobre 2007 dalla Pretura
di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con sentenza 13
settembre 2007, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa – l’8 ottobre
2007, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV
1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio l’11 agosto 1973, e stabilito
il diritto di quest’ultima all’accredito della metà della prestazione d’uscita
accumulata dal marito durante il matrimonio;
- l’11/15 ottobre 2007 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed all’istituto
di previdenza comunicato dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito
(art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (XI, XII)
di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risul-ta che in costanza
di matrimonio (e per l’esattezza sino all’8 ottobre 2007, data della crescita
in giudicato della sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini
della divisione; cfr. DTF 132 V 236) CV 1 ha accumulato un avere
previdenziale soggetto a divisione di fr. 84'855.50, attualmente depositato sul
conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 (IV/1-5);
-
contrariamente a quanto sembrava ipotizzabile sulla base di quanto
inizialmente riferito nelle more della presente procedura dal patrocinatore di CV
1 (V), quest’ultimo in realtà non risulta attualmente beneficiare di prestazioni
d’invalidità (X/1, XII), per il che tornano applicabili gli artt. 122 CC e 22 e
segg. LFLP;
-
stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio,
considerato un avere di previdenza soggetto a divisione di fr. 84'855.50, a
favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 42'427.75;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider /Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
Considerandi
- la
somma di fr. 42'427.75, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dall’8 ottobre 2007 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
8.
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B
113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________
(X/3);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4.
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);
-
entrambi gli ex coniugi __________ hanno chiesto di essere posti al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in relazione alla presente
procedura (VI, XIII, XVI);
-
presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono,
cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito
favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato
(artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di
un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di
facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le
necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art.
14.
cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'am-missione al gratuito patrocinio
non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la
designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);
- a
non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato ele-menti di
particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e
non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa.
La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base
delle attestazioni degli istituti previdenziali interessati e della documentazione,
di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari interventi delle parti
che necessitassero l’assistenza di un legale;
- di
conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, le rispettive istanze
devono essere respinte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 84'855.50.
2.- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato
a CV 1 e a favore di AT 1, presso la __________, la somma di fr. 42'427.75 oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a datare dall’8 ottobre 2007.
3.- Le domande d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentate
da CV 1 e AT 1 sono respinte.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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