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Decisione

34.2007.6

Ripartizione delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale in caso di divorzio.Capitali pensionistici soggetti a divisione. Capitale versato in contanti al marito durante il matrimonio a t

14 maggio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

-

competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo

scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2

LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura

anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nella

fattispecie dalla documentazione acquisita agli atti emerge che durante il

matrimonio (segnatamente dal 30 agosto 1995 al 22 gennaio 2007, data della

crescita in giudicato della sentenza di divorzio a valere quale momento

determinante ai fini della divisione; STFA 28 febbraio 2006 nella causa

X e Y [B 16/05 e 17/05]) CV 1 ha accumulato un avere soggetto a divisione di

fr. 20'769.85 (calcolato in applicazione degli artt. 22 e 22a LFLP)

presso la CV 3 (X/1). Al momento del divorzio essa disponeva

pure di una prestazione d’uscita di fr. 7’581.-- presso la CV 2, accumulata a

far tempo dal 1. settembre 2005 (XIV);

- per

quanto riguarda AT 1, dagli atti all’inserto risulta che al momento del

divorzio disponeva presso la AT 2 di una prestazione d’uscita di fr. 88'824.--,

quale avere previdenziale accumulato a far tempo dal 1. luglio 1999 (IV/1,

IX/2, XI);

-

relativamente a suddette risultanze entrambi gli ex coniugi nulla hanno osservato;

-

CV 1 chiede nondimeno che venga in questa sede operata anche una

compensazione a suo favore dei capitali percepiti (in contanti) dall’ex marito

nel giugno 1996 - a seguito della cessazione del rapporto d’impiego che lo

legava, in Italia, al __________ - sia a titolo di liquidazione, senza

trasferimento ad altro fondo, della sua posizione previdenziale presso la __________

(fondo pensione del __________), sia a titolo di trattamento di fine rapporto

riconosciutogli dal datore di lavoro (XVI/1-4). A tale richiesta si oppone AT 1

il quale, oltre ad evidenziare la natura non pensionistica del capitale

percepito a titolo di trattamento di fine rapporto, fa in sostanza rilevare

come in ogni caso non trattasi, per la totalità delle somme ricevute, di

capitali pensionistici non ancora percepiti (XVIII);

-

se è dato un caso d’applicazione dell’art. 122 CC - che presuppone che uno o

entrambi i coniugi siano affiliati ad un istituto di previdenza e dispongano

quindi di un diritto ad una prestazione d’uscita nei confronti di tale

istituto (DTF 130 III 297, 128 V 41, 127 III 433. La nozione di istituto

di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia gli

istituti di previdenza in senso stretto sia, come accennato, gli istituti di

libero passaggio: DTF 130 V 111; STCA 29 gennaio nella causa V.G,

inc. 34.2002.02; Sutter /Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, ad art. 122/141-142 n. 3; Baumann/Lauterburg, Fam/Pra/Kommentar,

ad art. 122 n. 6ss) - e i coniugi non si sono accordati sulla divisione della

prestazione d’uscita o sulle modalità d’esecuzione della divisione, il giudice

del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle proporzioni della

divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P. [B 1/00]) e

rimette d’ufficio la causa al giudice competente ai sensi della LFLP a

procedere alla divisione (art. 142 cpv. 2 CC). L’applicazione

dell’art. 142 cpv. 1 e 2 CC presuppone quindi un caso di applicazione dell’art.

122 CC, quest’ultima condizione non essendo adempiuta

quando sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41

consid. 3b, 127 III 433 consid. 2b; sentenza TF del 18 dicembre 2003

nella causa A. [5C.108/2003], in: SJ 2004 pp. 369ss; Baumann/Lauterburg,

cit., ad art. 122 n. 1), ritenuto che non soggetti a divisione ex art. 122 CC

sono parimenti i capitali pensionistici versati in contanti durante il

matrimonio e quindi usciti dal ciclo previdenziale (art. 22 cpv. 2 ultima frase

LFLP; DTF 129 V 254, 127 III 437; 128 V 48; FF 1996

I 110; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

in: SVZ 2000 p. 255; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger

sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000,

p. 213; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Walser, Berufliche

Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, p. 58; STCA 29

gennaio 2003 nella causa V.G, inc. 34.2002.02), eccezion fatta

per quelli indebitamente prelevati senza il consenso del coniuge ex art. 5 cpv.

2 LFLP (STFA 30 gennaio 2004 nella causa A. [B 19/03]; Geiser,

La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: AA.VV., Il

nuovo diritto del divorzio, atti CFPG, 2002, pp. 27ss, 50; Zünd,

Probleme im Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur Barauszahlung der

Austrittleistung des nicht am Vorsorgeverhältnis beteiligten Ehegatten (Art. 5

Abs. 2 und 3 FZG), in: SZS 2000 pp. 421s; SJZ 2001 pp. 84s). L'eventuale compensazione delle aspettative previdenziali deve in

tal caso essere considerata ad opera del giudice del divorzio in applicazione

dell'art. 124 CC (DTF 129 V 254, 128 V 41ss, 127 III 437; JdT

2002 p. 350; STCA 29 gennaio 2003 nella causa V.G, inc. 34.2002.02; Zünd,

Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete

und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in: AJP 2002 pp.

662ss; Schneider/Bruchez, cit., in: SVZ 2000 p. 255; Grüttner/

Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei

Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: FamPra 2002 pp. 641ss, 650);

- ora,

in applicazione di summenzionata normativa e giurisprudenza, la postulata

divisione dei capitali percepiti da AT 1 a seguito della cessazione del suo rapporto

d’impiego presso il __________ - pur ammettendo, per pura ipotesi di lavoro, che

trattasi di averi pensionistici rientranti nella sfera d’applicazione degli

artt. 122 CC e 25a LFLP - risulta all’evidenza improponibile in questa sede già

solo in considerazione del fatto che non trattasi di aspettative che l’ex marito

vanta nei confronti di un istituto previdenziale, detti capitali, di cui CV 1 postula

la ripartizione, essendo stati da AT 1 incontestatamente già prelevati e quindi

usciti dal ciclo previdenziale. La postulata compensazione non può del

resto neppure essere riconosciuta per ipotetica applicazione del diritto che

regge il rapporto di previdenza, in casu quello __________ (sul tema

dell’applicazione - nell’ambito del divorzio con connotazione internazionale e

con particolare riferimento agli art. 63 cpv. 2 e 15 LDIP - per quanto riguarda

gli aspetti previdenziali, del diritto che li disciplina, cfr. STF 8

marzo 2007 nella causa X [5C.297/2006]; STFA 2 febbraio 2004 nella causa

C. [B 45/00]; DTF 131 III 289; Schwander, Neues Scheidungsrecht

im IPRG und im übergangsrecht,

in: AJP p. 1651; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit

internationalem Konnex, in: FamPra 2006 pp. 244ss; Candrian, Scheidung

und Trennung im internationalen Privatrecht der Schweiz, Diss. 1994, pp. 148s),

il quale né prevede una divisione tra i coniugi in caso di divorzio delle loro

aspettative previdenziali (segnatamente quelle connesse ai fondi pensionistici

complementari [artt. 2117 e 2123 Codice civile italiano] disciplinati dal

Decreto legge 21 aprile 1993, N. 124), né tanto meno la possibilità per un

coniuge di poter far valere, in sede di divorzio, pretese nei confronti

dell’istituto previdenziale dell’altro coniuge a dipendenza del versamento di

capitali pensionistici effettuati in contanti in costanza di matrimonio (sull’eventuale

applicazione, ad opera del giudice del divorzio, dell’art. 124 CC in fattispecie

con connotazione internazionale, in cui non è data la possibilità di una

ripartizione in virtù del diritto applicabile al rapporto di previdenza, cfr. Bucher,

Aspects internationaux du nouveau droit du divorce, in: SemJud 2001 p. 29ss,

35);

- per

quanto concerne in particolare il summenzionato trattamento di fine rapporto

(disciplinato dall’art. 2120 Codice civile italiano), oltre che per i

surriferiti motivi, una eventuale sua considerazione ai fini di una divisione

in sede di divorzio, pur volendo ammettere - per pura ipotesi di lavoro - che

in esso convergano profili di natura previdenziale, appare nella specie esclusa

anche in considerazione del fatto che il diritto, sancito dall’art. 12bis della

Legge n. 898/1970, del coniuge divorziato, sussistenti determinati presupposti,

a una quota di siffatta indennità di fine lavoro non è dato allorquando essa è

maturata - come in casu - anteriormente al momento della proposizione della

domanda di divorzio (cfr. sentenze Corte di cassazione civile n. 5553 del 7

giugno 1999 e n. 19427 del 18 dicembre 2003; cfr. ordinanza Corte

costituzionale del 19 novembre 2002 n. 463);

- stante quanto sopra, atti istruttori, quali quelli richiesti da CV

1 (XVI), volti ad ulteriormente far luce sull’entità delle somme incassate da AT

1 a titolo di liquidazione al termine della propria attività lavorativa in __________,

rispettivamente di quanto da esso accumulato dalla data del matrimonio sino

alla liquidazione, appaiono superflui;

-

gli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio e soggetti in questa

sede a divisione ex art. 25a LFLP ammontano quindi per AT 1 a fr. 88'824.--,

per CV 1 a fr. 28'350.85. Considerati i consecutivi crediti di fr. 14'175.45

rispettivamente di fr. 44'412.--, alla ex moglie spetta a saldo (art. 122 cpv.

Considerandi

2.

CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 30'236.55;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, cit., in: SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 30'236.55, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 22 gennaio 2007 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso

la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 88'824.--.

2.

- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 28'350.85.

3.

- E'

fatto ordine alla AT 2 (contratto n. __________) di versare a favore di CV 1,

presso la CV 2, la somma di fr. 30'236.55 oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a datare dal 22 gennaio 2007.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.

-

CV 1 verserà a AT 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

6.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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