34.2007.61
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Non si fa luogo a divisione non essendo accertata l'affiliazione degli ex coniugi ad un istituto di previdenza (accertamento che imcombe inve
8 gennaio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2007.61
Data decisione, Autorità:
08.01.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Non si fa luogo a divisione non essendo accertata l'affiliazione degli ex coniugi ad un istituto di previdenza (accertamento che imcombe invero al giudice del divorzio)
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.61
rg/td
Lugano
8 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 12/15 ottobre 2007 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 12 settembre 2007, cresciuta in giudicato il 5 ottobre 2007, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT
1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 5 marzo 2001 – e omologato la
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stata pattuita
una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali;
- il 12/15
ottobre 2007 il giudice del divorzio – precisando in particolare di non
disporre, per quanto riguarda CV 1, di alcun attestato di cassa pensioni,
rispettivamente evidenziando come AT 1 abbia dichiarato di non aver accumulato
averi previdenziali – ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP;
- il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ di fornire i nominativi dei
rispettivi istituti previdenziali cui sono stati affiliati durante il
matrimonio. Entrambi sono rimasti silenti;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142
CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
Considerandi
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999,
p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti
di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il
giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- una
divisione giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante
il matrimonio di una prestazione d’usci-ta da dividersi a norma dell’art. 122
CC, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza
professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad
una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di
istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia
gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero
passaggio, cfr. Sutter/Freiburg-haus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in:
Fam/Pra/Kom-mentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condizione non essendo
adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF
128.
V 41, 127 III 433; STF 18 dicembre 2003 nella causa A., in: SJ
2004.
pp. 369ss; Baumann /Lauterburg, cit., art. 122 n. 1). Se è dato un
caso d’applica-zione dell’art. 122 CC – nel caso in cui quindi sussistano prestazioni
d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente diritti verso istituti
di libero passaggio – e i coniugi non si sono accordati sulla divisione della
prestazione d’usci-ta o sulle modalità d’esecuzione della divisione, il giudice
del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle proporzioni della
divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P., B 1/00) e rimette
d’ufficio la causa al giudice competente ai sen-si della LFLP a procedere alla
divisione (art. 142 cpv. 2 CC). Compete in primis al
giudice del divorzio esaminare se siano effettivamente integrati gli estremi di
cui all’art. 122 CC, che (al pari dell’ipotesi normativa di cui all’art. 124
CC) trova come detto applicazione solo se vi é affiliazione ad un istituto
della previdenza professionale (DTF 130 III 299 consid. 3.3; STF
9.
gennaio 2007 nella causa A. [B 142/05]). L’art. 142 cpv. 1 e 2 CC (decisione
da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di ripartizione e consecutiva
trasmissione del-l’incarto al giudice competente ai sensi della LFLP) presuppo-ne,
come detto, un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la mancata intesa
dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss);
- in concreto né dalla sentenza di divorzio – rispettivamente dalla
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 16
febbraio 2007 – né dai relativi atti di causa si evincono elementi che
permettano di stabilire se e presso quali istituti previdenziali gli ex coniugi
__________ siano (o siano stati) affiliati, se abbiano quindi accumulato averi
previdenziali durante il matrimonio e se dispongano di un diritto ad una prestazione
d’uscita nei confronti di qualsivoglia istituto ai sensi dell’art. 122 CC;
dalla sentenza di divorzio risulta unicamente che AT 1 ha dichiarato di non
aver accumulato averi previdenziali durante il matrimonio. Per il resto, come
accennato, nelle more della presente procedura, alla richiesta del TCA volta a
sapere quali fossero gli istituti di previdenza cui sono stati affiliati
durante il matrimonio, gli ex coniugi non hanno dato riscontro alcuno;
- in
simili circostanze – rilevato come non manchi di suscitare perplessità il modus
operandi del giudice del divorzio, il quale ha nella specie deciso la quota di
ripartizione e trasmesso la causa allo scrivente Tribunale in applicazione
dell’art. 142 CC senza che fosse in realtà accertata l’effettiva esistenza
delle premesse per un’applicazione dell’art. 122 CC – stante l’as-senza in base
agli atti di causa di elementi giustificanti una di-visione delle prestazioni
d’uscita ai sensi di detta norma e degli artt. 22 e segg. LFLP rispettivamente di
concreti indizi che permettano di determinare se e presso quali istituti previdenziali
le parti abbiano maturato pretese, non è dato procedere ad alcuna divisione
giusta l’art. 25a LFLP.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non
si fa luogo ad alcuna divisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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