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Decisione

34.2007.61

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Non si fa luogo a divisione non essendo accertata l'affiliazione degli ex coniugi ad un istituto di previdenza (accertamento che imcombe inve

8 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

34.2007.61

Data decisione, Autorità:

08.01.2008, TCA

Titolo:

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Non si fa luogo a divisione non essendo accertata l'affiliazione degli ex coniugi ad un istituto di previdenza (accertamento che imcombe invero al giudice del divorzio)

DIVORZIO

art. 122 CC

art. 25 let. a LFLP

Raccomandata

Incarto n.

34.2007.61

rg/td

Lugano

8 gennaio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 12/15 ottobre 2007 dalla

Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

CV 1

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

considerato

in fatto e in diritto

che - con

sentenza 12 settembre 2007, cresciuta in giudicato il 5 ottobre 2007, il Segretario

assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT

1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 5 marzo 2001 – e omologato la

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stata pattuita

una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali;

- il 12/15

ottobre 2007 il giudice del divorzio – precisando in particolare di non

disporre, per quanto riguarda CV 1, di alcun attestato di cassa pensioni,

rispettivamente evidenziando come AT 1 abbia dichiarato di non aver accumulato

averi previdenziali – ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità

giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP;

- il

TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ di fornire i nominativi dei

rispettivi istituti previdenziali cui sono stati affiliati durante il

matrimonio. Entrambi sono rimasti silenti;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta

l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142

CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e

la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e

all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno

Considerandi

aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999,

p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta

in giudicato);

- a

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente

ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti

di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il

giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- una

divisione giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante

il matrimonio di una prestazione d’usci-ta da dividersi a norma dell’art. 122

CC, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza

professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad

una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di

istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia

gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero

passaggio, cfr. Sutter/Freiburg-haus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in:

Fam/Pra/Kom-mentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condi­zione non essendo

adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF

128.

V 41, 127 III 433; STF 18 dicembre 2003 nella causa A., in: SJ

2004.

pp. 369ss; Baumann /Lauterburg, cit., art. 122 n. 1). Se è dato un

caso d’applica-zione dell’art. 122 CC – nel caso in cui quindi sussistano prestazioni

d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente diritti verso istituti

di libero passaggio – e i coniugi non si sono accordati sulla divisione della

prestazione d’usci-ta o sulle modalità d’esecuzione della divisione, il giudice

del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle proporzioni della

divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P., B 1/00) e rimette

d’ufficio la causa al giudice competente ai sen-si della LFLP a procedere alla

divisione (art. 142 cpv. 2 CC). Compete in primis al

giudice del divorzio esaminare se siano effettivamente integrati gli estremi di

cui all’art. 122 CC, che (al pari dell’ipotesi normativa di cui all’art. 124

CC) trova come detto applicazione solo se vi é affiliazione ad un istituto

della previdenza professionale (DTF 130 III 299 consid. 3.3; STF

9.

gennaio 2007 nella causa A. [B 142/05]). L’art. 142 cpv. 1 e 2 CC (decisione

da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di ripartizione e consecutiva

trasmissione del-l’incarto al giudice competente ai sensi della LFLP) presuppo-ne,

come detto, un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la mancata intesa

dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss);

- in concreto né dalla sentenza di divorzio – rispettivamente dalla

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 16

febbraio 2007 – né dai relativi atti di causa si evincono elementi che

permettano di stabilire se e presso quali istituti previdenziali gli ex coniugi

__________ siano (o siano stati) affiliati, se abbiano quindi accumulato averi

previdenziali durante il matrimonio e se dispongano di un diritto ad una prestazione

d’uscita nei confronti di qualsivoglia istituto ai sensi dell’art. 122 CC;

dalla sentenza di divorzio risulta unicamente che AT 1 ha dichiarato di non

aver accumulato averi previdenziali durante il matrimonio. Per il resto, come

accennato, nelle more della presente procedura, alla richiesta del TCA volta a

sapere quali fossero gli istituti di previdenza cui sono stati affiliati

durante il matrimonio, gli ex coniugi non hanno dato riscontro alcuno;

- in

simili circostanze – rilevato come non manchi di suscitare perplessità il modus

operandi del giudice del divorzio, il quale ha nella specie deciso la quota di

ripartizione e trasmesso la causa allo scrivente Tribunale in applicazione

dell’art. 142 CC senza che fosse in realtà accertata l’effettiva esistenza

delle premesse per un’applicazione dell’art. 122 CC – stante l’as-senza in base

agli atti di causa di elementi giustificanti una di-visione delle prestazioni

d’uscita ai sensi di detta norma e degli artt. 22 e segg. LFLP rispettivamente di

concreti indizi che permettano di determinare se e presso quali istituti previdenziali

le parti abbiano maturato pretese, non è dato procedere ad alcuna divisione

giusta l’art. 25a LFLP.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Non

si fa luogo ad alcuna divisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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