34.2007.65
Mancato Versamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro. Ripetibili a istituto di previdenza, vincente in causa, rappresentato da un avvocato
18 febbraio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2007.65
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, TCA
Titolo:
Mancato Versamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro. Ripetibili a istituto di previdenza, vincente in causa, rappresentato da un avvocato
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.65
rg/gm
Lugano
18 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 23 ottobre
2007 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto
e in diritto
che - con
contratto 23 novembre 2004 CV 1, quale datore di lavoro, ha aderito con effetto
dal 1. ottobre 2004 alla AT 1, allo scopo di attuare la previdenza professionale
dei
suoi
dipendenti;
-
a seguito del mancato pagamento da parte del datore di lavoro – anche dopo
invio di diffide (doc. U, Z) – di arretrati contributivi relativi agli anni
2004-2006 per un ammontare complessivo di fr. 29'289.40 (cfr. conteggio
definitivo 17 novembre 2006, doc. BB), sciolto il contratto d’adesione con
effetto al 31 luglio 2006 (doc. Z), adite le vie esecutive da ultimo tra-mite
precetto n. __________ dell’UEF di __________ (doc. CC), con petizione 23
ottobre 2007 la Fondazione ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di
suddetto im-porto oltre interessi di mora al 5 % dall’8 novembre 2006, nonché
di fr. 600.-- per spese di mora, postulando pure il rigetto definitivo
dell’opposizione al suevocato precetto e la rifusione di ripetibili;
- pur
avendo beneficiato di una proroga del termine per la presentazione della risposta
di causa (II-IV), allo scadere della stessa la convenuta ha postulato un ulteriore
differimento rispettivamente chiesto la sospensione della procedura (V).
Entrambe le richieste sono state respinte, i motivi addotti a sostegno delle
stesse – segnatamente l’asserita esistenza di trattative in corso con il
patrocinatore della Fondazione attrice per un componimento bonale della
vertenza – essendosi rivelati palesemente infondati (VI);
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufli-che Vorsorge,
in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsor-gestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scaden-za l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accre-diti di vecchiaia di cui all'art.
16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge;
-
nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito
delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzio-ne della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid.
1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i
motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta
sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono
considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera
sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere
le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562);
-
nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare
direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato
e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – dev’essere quindi riconosciuto,
ritenuto che le modalità di calcolo e versamento dei contributi nonché gli
addebiti per misure speciali e per il fondo di garanzia come pure quelle
relative alla disdetta del contratto d’adesione (in casu posta in essere con
effetto al 31 luglio 2006), previste nel contratto d'adesione stesso e nel relativo
piano di previdenza (doc. A, C), risultano in concreto essere state
correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in
precedenza ricordati, considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro
e i rimborsi in suo favore (doc. D-G), il credito per contributi previdenziali
non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del
contratto, cfr. artt. 2.2, 3.3 e 5 contratto d’adesione) fatto valere in
petizione deve essere riconosciuto, ad eccezione, per i motivi di seguito
esposti, dell’importo relativo ad asseriti danni di mora;
- la
Fondazione postula infatti la condanna della convenuta al rimborso di spese di
mora per fr. 600.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna
colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente
Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (STCA
Fatti
30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3
aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF 117 II
258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare
e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere
riconosciuti;
-
ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti
di CV 1 deve essere cifrato in fr. 29'289.40;
- la
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’8 novembre
2006.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., p. 46; SZS
1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è
palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto
corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
-
l’attrice chiede altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del-l’UEF di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore
segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento
del credito non deb-ba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
giusta l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la
procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di
giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia
stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella
causa T.). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se
la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe
conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una
parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un
cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare
o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V
335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di
non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato
ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o
l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione
palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione
dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in
modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28
gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla Fondazione e ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
Pur avendo beneficiato di una proroga del termine per la presentazione della risposta
di causa, allo scadere della stessa ha postulato un ulteriore differimento rispettivamente
chiesto la sospensione della procedura, richieste, come detto, entrambe
respinte i motivi addotti a loro sostegno essendosi rivelati palesemente
infondati. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, alla
convenuta vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.--;
-
l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non
ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V
361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.
SA). Tuttavia, se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o que-st’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cu-mulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore
litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi
profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si
giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato,
di fr. 500.-- per ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 29'289.40 oltre
interessi al 5% dall’8 novembre 2006.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
del 14 febbraio 2007 dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr.
29'289.40 oltre interessi al 5% dall’8 novembre 2006.
Considerandi
2.
- La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono
poste a carico di CV 1, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di
ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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