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Decisione

34.2007.65

Mancato Versamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro. Ripetibili a istituto di previdenza, vincente in causa, rappresentato da un avvocato

18 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7

giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3

aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF 117 II

258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare

e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere

riconosciuti;

-

ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti

di CV 1 deve essere cifrato in fr. 29'289.40;

- la

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’8 novembre

2006.

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., p. 46; SZS

1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è

palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto

corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

-

l’attrice chiede altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ del-l’UEF di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore

segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento

del credito non deb-ba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,

nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione;

-

giusta l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la

procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di

giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia

stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio

processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124

V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella

causa T.). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se

la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe

conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una

parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un

cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare

o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V

335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di

non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato

ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o

l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28

gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dalla Fondazione e ha interposto opposizione al precetto esecutivo.

Pur avendo beneficiato di una proroga del termine per la presentazione della risposta

di causa, allo scadere della stessa ha postulato un ulteriore differimento rispettivamente

chiesto la sospensione della procedura, richieste, come detto, entrambe

respinte i motivi addotti a loro sostegno essendosi rivelati palesemente

infondati. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, alla

convenuta vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.--;

-

l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non

ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V

361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.

SA). Tuttavia, se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o que-st’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,

vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata

hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,

in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori

condizioni (cu-mulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte

non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore

litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi

profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel

caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si

giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato,

di fr. 500.-- per ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 29'289.40 oltre

interessi al 5% dall’8 novembre 2006.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

del 14 febbraio 2007 dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr.

29'289.40 oltre interessi al 5% dall’8 novembre 2006.

Considerandi

2.

- La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono

poste a carico di CV 1, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di

ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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