34.2007.66
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
12 marzo 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
34.2007.66
Data decisione, Autorità:
12.03.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.66
RG/sc
Lugano
12 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella
causa deferitagli il 7/8 novembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142
cpv. 2 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con sentenza 8
agosto 2007, cresciuta in giudicato il 4 settembre 2007, il Pretore del
Distretto __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio
il 7 giugno 2003 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio in cui è stato pattuito il diritto della ex moglie all’accredito,
presso il suo istituto previdenziale, di fr. 4'892.85 a debito dell’avere
pensionistico dell’ex marito (I);
- nell’impossibilità di
procedere al trasferimento di quanto di spettanza della ex moglie (II/1), il
7/8 novembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP;
- il
TCA, costatata sia l’assenza di un una conferma da parte dell’istituto
previdenziale interessato circa l’attuabilità della regolamentazione adottata
dagli ex coniugi, sia la mancata comunicazione da parte di AT 1 degli estremi
del conto su cui accreditare l’importo di sua spettanza, ha chiesto a CV 2,
istituto previdenziale dell’ex marito, la quantificazione dell’attuale ammontare
della prestazione d’uscita nonché una conferma dell’attuabilità della divisione
concordata tra gli ex coniugi (IV), invitando altresì il legale della ex moglie
a voler trasmettere la documentazione comprovante l’apertura di un conto di libero
passaggio (III);
-
dopo aver reintegrato, ai fini del trasferimento, il capitale pensionistico
di CV 1 nel frattempo trasferito su un conto di libero passaggio esterno, con
scritto 26 novembre 2007 la CV 2 ha confermato l’attuabilità di una divisione,
precisando che il capitale pensionistico ammonta in data 4 settembre 2007 a fr.
18'418.20 (VII);
-
la richiesta d’apertura di un conto di libero passaggio su cui accreditare la
prestazione spettante a AT 1 è rimasta priva di riscontro;
- stante
quanto sopra, richiamati gli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA, 142
CC, 3-5, 22 cpv. 1 e 25a LFLP, la somma di fr. 4'892.85, unitamente agli
interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 4 settembre 2007, data
della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile
2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio
2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà essere trasferita a favore di AT
1 su un conto di libero passaggio da aprirsi presso la __________ (artt. 4 cpv.
2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 (nata il 28 agosto 1976; n.
AVS __________), su un conto da aprirsi a suo nome presso la __________, la
somma di fr. 4'892.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Considerandi
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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