34.2007.67
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sulla prestazione al momento del matrimonio sino al divorzio
28 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2007.67
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sulla prestazione al momento del matrimonio sino al divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.67
RG/sc
Lugano
28 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli l’8/12 novembre 2007 dalla Pretura
di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
3. AT 3
a
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
che - con sentenza 11
ottobre 2007, cresciuta in giudicato il 5 novembre 2007, il Pretore del
Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 - unitisi in
matrimonio il 17 dicembre 1999 - e omologato la convenzione 24 gennaio 2007 in
cui le parti è stato pattuito il diritto della ex moglie all’accredito della
metà dell’avere pensionistico accumulato dall’ex marito durante il matrimonio;
- l’8/12 novembre 2007 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli accertamenti eseguiti dal TCA
(VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV) si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento
del matrimonio (17 dicembre 1999) AT 1 disponeva di una prestazione di fr.
3'313.-- presso la __________ (XV). Il 5 novembre 2007 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini della
divisione; DTF 132 V 236) egli disponeva per
contro di un avere di fr. 14'119.-- sul conto di libero passaggio n. __________
presso la AT 2 (VIII), nonché di una prestazione d’uscita di fr. 2'197.55
presso il AT 3 (XIV);
- ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle,
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,
op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in
ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo
quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare
Considerandi
(art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du
divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/ Lauterburg, Art. 122,
N. 65ss);
- di
conseguenza l'avere esistente al momento del matrimonio (fr. 3'313.--), aumentato
degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 913.90) – calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve essere
cifrato in fr. 4'226.90;
-
di conseguenza la prestazione accumulata durante il matrimonio da AT 1 e
soggetta a divisione ammonta a complessivi fr. 12'089.65 ([14’119 + 2'197.55] –
4'226.90);
-
stante la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV
1.
spetta un accredito complessivo di fr. 6'044.85;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 6'044.85, di cui fr. 4'946.05 a carico del conto di libero
passaggio n. __________ presso la AT 2 e fr. 1'098.80 a carico del AT 3, unitamente
agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 5 novembre 2007 (data della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile
2003.
nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio
2003.
nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a
favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2
(II/1);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di __________, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4.
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 12'089.65.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ e a favore
di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato, la somma di fr.
4'946.05 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5
novembre 2007.
3.- E' fatto ordine al AT 3 di versare a favore di CV 1, sul conto
di libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2, la somma di fr. 1'098.80
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5 novembre
2007.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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