34.2007.69
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
29 aprile 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2007.69
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.69
rg/td
Lugano
29 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 23/26 novembre 2007 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA 1
2. AT 2
rappr. da: RA 3
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
che - con
sentenza 26 ottobre 2007, cresciuta in giudicato il 19 novembre 2007, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________)
– unitisi in matrimonio il 27 novembre 1991 – e stabilito il diritto del marito
a 1/3 della prestazione d’uscita maturata dalla moglie durante il matrimonio;
- il 23/26
novembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
rispettive prese di posizione e degli accertamenti eseguiti dal TCA si dirà,
per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142
CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere
di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il
matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza
di matrimonio AT 1 ha accumulato una prestazione d’uscita di fr. 39'053.55, ora
depositata presso AT 2 (contratto __________; assicurazione n. __________)
(VI/1-2, VIII/3);
-
Considerandi
stante la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV
1.
spetta un accredito di fr. 13'017.85;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi
essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di
libero passaggio;
- la
somma di fr. 13'017.85, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 19 novembre 2007 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1
presso la __________ (contratto __________ - assicurazione __________) (X, XV);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4.
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 39'053.55.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 (contratto __________; assicurazione n. __________) di
versare a favore di CV 1,
presso la __________ (contratto
__________ - assicurazione __________), la somma di fr. 13'017.85 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 novembre 2007.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster