34.2007.71
Prepensionamento FAR. Requisiti temporali per poter beneficiare di una rendita transitoria
10 settembre 2008Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2007.71
Data decisione, Autorità:
10.09.2008, TCA
Ricorso:
TF,9C_849/2008, 14.11.2008
Titolo:
Prepensionamento FAR. Requisiti temporali per poter beneficiare di una rendita transitoria
PREPENSIONAMENTO
art. 13 cpv. 2 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.71
BS/gm
Lugano
10 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione 4 dicembre 2007
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, classe
__________ e di professione muratore, nel giugno 2005 ha inoltrato alla
Fondazione CV 1 (Fondazione CV 1) una domanda di pensionamento anticipato (sub
doc. 8/1).
Con scritto
20 ottobre 2005 l’Ufficio pagamenti della Fondazione CV 1 ha comunicato a AT 1
che la sua domanda non poteva essere accolta, poiché egli non adempiva ai
requisiti temporali per avere diritto ad una rendita transitoria avendo
lavorato dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 per due agenzie interinali non
assoggettate al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato
nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Detto ufficio ha precisato che
ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN il diritto alla rendita
transitoria è precluso al lavoratore che negli ultimi 20 anni prima del
pensionamento anticipato non ha lavorato almeno per quindici anni alle dipendenze
di un’azienda assoggettata al CCL PEAN, di cui ininterrottamente per gli ultimi
sette anni precedenti il pensionamento anticipato. Ha inoltre elencato i
requisiti necessari per la richiesta di una rendita transitoria ridotta ex art.
14 cpv. 2 CCL PEAN (doc. B).
Il 21
novembre 2005 AT 1, mediante l’inoltro di una “richiesta di verifica” alla
Fondazione CV 1, ha evidenziato che da quasi 40 anni lavora in Svizzera nel
settore edile; che per evitare di rimanere disoccupato, dietro indicazioni
dell’ufficio del lavoro, nel periodo in questione aveva sempre lavorato nel
ramo edile facendo tuttavia capo a delle agenzie di collocamento al lavoro e
che non sapeva che tale circostanza lo avrebbe penalizzato nella sua richiesta
di una rendita transitoria. Egli ha pertanto sostenuto che si tratta di una
fattispecie particolare da analizzare e valutare sotto l’aspetto dell’art. 14
cpv. 3 CCL PEAN (“caso particolare per evitare penalizzazioni ingiuste”) (doc.
C).
Ricevuta la
documentazione a sostegno della "richiesta di verifica", con scritto
10 marzo 2006 il Consiglio della Fondazione CV 1 ha confermato il rifiuto di
erogare la rendita transitoria. Non ritenendo la fattispecie in esame alla
stregua di un caso di rigore, esso ha confermato il mancato adempimento delle
condizioni temporali di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN (sub doc. 8/1).
1.2. Con la
presente petizione AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il
riconoscimento di una rendita transitoria dal 1° aprile 2006.
A
sostegno del proprio diritto al pensionamento anticipato egli ha in particolare
evidenziato:
"1) In primo luogo poiché la sua fattispecie è diversa da
quella giudicata con la sentenza TCA 34.2005.37 del 29.8.2005 di questa camera.
Il
signor AT 1 ha infatti prestato la sua attività di operaio edile per il tramite
di agenzie di collocamento prima che entrasse in vigore il CCL PEAN. Penalizzarlo
per questo sarebbe oltremodo ingiusto, poiché non poteva sapere che l'opera
fornita a questo datore di lavoro ma sempre nel suo campo avrebbe limitato le
sue prospettive pensionistiche.
2) In
secondo luogo perché il 1° aprile 2006 è entrato in vigore il nuovo cpv. 5
dell'art. 14 CCL PEAN, che permette di computare anche i periodi in cui i lavoratori
sono stati collocati presso un'impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di
una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione
svolta nell'impresa acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle
persone assoggettate e che per il periodo in questione siano stati effettuati
versamenti di contributi alla Fondazione CV 1 in conformità all'art. 8. Il
pagamento dei contributi giusta l'art. 8 è dovuto solo dall'entrata in vigore
del CCL PEAN.
Fino
al luglio 2003 nessuno pagava i contributi e quindi le agenzie di collocamento
erano esattamente sullo stesso piano delle altre ditte edili.
Anche
su questo punto la fattispecie si differenzia da quella della sentenza TCA
34.2005.37 del 29.8.2005.
Considerato
che dal 1° gennaio 2006 al 30 marzo 2006 il richiedente è stato disoccupato, è
senz'altro dato il suo diritto alla rendita dal 1° aprile 2006 senza necessità
di inoltrare una nuova richiesta ma semplicemente in base a un riesame della domanda
in funzione della modifica legislativa. (...)" (doc. I)
1.3. Con la risposta
di causa la Fondazione CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha postulato la
reiezione della petizione.
Ricapitolati
Fatti
i fatti e la normativa convenzionale applicabile, in sintesi, essa ha ribadito
come i periodi lavorativi svolti per conto di agenzie interinali non siano
computabili ai fini del requisito di durata occupazionale in un’azienda
assoggettata al CCL PEAN. Riguardo alla modifica del contratto collettivo citata
dall’attore, la convenuta ha precisato che la stessa, entrata in vigore al 1°
aprile 2006, non è applicabile al caso concreto avendo l’attore inoltrato
richiesta di pensionamento anticipato nel giugno 2005 per la concessione di una
rendita transitoria dal 1° gennaio 2006. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto occorra, nel prosieguo.
considerando in diritto
In
ordine
2.1. La presente
fattispecie trae origine da una controversia in ambito previdenziale nel
contesto del CCL PEAN e la competenza materiale e territoriale di questa Corte
a statuire nel merito è stata più volte confermata (STCA 29 agosto 2005 nella
causa S, consid. 2.2 e 2.3, inc. 34.2005.37; STCA 29 maggio 2007 nella causa
T., consid. 2.2 e 2.3, inc. 34.2006.37; da ultimo STCA 7 agosto 2008 nella
causa C.SA, consid. 2.1, inc. 34.2007.36).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita (di vecchiaia) transitoria
da parte della Fondazione CV 1.
La
Fondazione convenuta sostiene che, non presentando l’attore sette anni
ininterrotti di attività lucrativa presso un’impresa assoggettata al CCL prima
della domanda di prepensionamento, non ha diritto alla chiesta prestazione
assicurativa.
Per
contro, l’attore ritiene che la fattispecie in esame si differenzia da quella
esaminata dal TCA con sentenza 29 agosto 2005 (inc. 34.2005.37), motivo per cui
implicitamente egli è dell’avviso che il periodo lavorativo presso le agenzie
interinali è computabile ai fini dell’erogazione della rendita transitoria.
2.3. Va qui
ricordato che il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la
Società Svizzera degli Impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il
Sindacato __________ (__________) e il Sindacato __________ dall’altra, allo
scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono
sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le
conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un
pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi
cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr.
Preambolo). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003.
Preposta
all’attuazione del CCL è la Fondazione CV 1, la quale è competente per l’intera
attuazione del CCL (art. 23 CCL PEAN). La stessa è stata istituita nel marzo
2003, in applicazione dei suoi statuti e in osservanza del CCL, ha emanato il
Regolamento PEAN che disciplina concretamente il pensionamento anticipato (cfr.
il Preambolo e l’art. 1 Regolamento PEAN).
I
lavoratori, che ricadono dal profilo geografico, aziendale e personale nel
campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a
determinate condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr.
disposizioni transitorie ex art. 28 cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1
Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti
di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle
rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni
sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL-PEAN;
art. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).
Le
prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un
contributo pari all’1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8
CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio
dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31
dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e
quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e art. 36 cpv.
3 Regolamento PEAN).
Con
decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag.
3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente
il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito
obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad
eccezione del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate
all’art. 2 cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state
apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007.
2.4. Facendo uso
della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà
contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile
con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP; Brühwiler,
Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer,
Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum
Haftpflichtrecht, in SZS 1987, p. 123/124), il CCL PEAN e il
relativo regolamento prevedono dunque la possibilità di chiedere il
pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria (evidenziatura
del redattore).
Il
lavoratore assoggettato al CCL PEAN può fare richiesta di una rendita
transitoria se, conformemente all’art. 14 cpv. 1 CCL PEAN (cfr. anche art. 13
cpv. 1 Regolamento PEAN):
a) ha compiuto il 60° anno d’età (questo a partire dal 1° gennaio 2006;
vedi disposizione transitoria art. 28 cpv. 1 CCL PEAN);
b) non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS;
c) negli ultimi vent’anni ha lavorato almeno quindici anni – di cui gli
ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – in
un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN;
d) rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo
l’articolo 15.
Qualora
il lavoratore non adempie pienamente al requisito della durata dell’occupazione
di cui sopra, egli può chiedere un rendita transitoria ridotta se,
secondo l’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 2 Regolamento PEAN):
a) negli ultimi vent’anni ha lavorato soltanto dieci anni in un’impresa
rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni
prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente
e/o
b) negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato
per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della
lettera a del presente capoverso.
Infine,
l’art. 14 cpv. 3 CCL (cfr. art. 13 cpv. 4 Regolamento PEAN) recita che:
"In
casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di
fondazione può concedere una rendita transitoria
anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo prolungato ai sensi
del capoverso 2 lettera b del presente articolo e se ha svolto un’attività lavorativa
in un ramo diverso dal settore dell’edilizia principale per motivi legati alla
Considerandi
situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio di fondazione deve
richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati
durante il succitato periodo, e può prevedere una riduzione della rendita."
2.5
Dal profilo
aziendale, l’art. 2 del Decreto 5 giugno 2003 stabilisce:
"1
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad
eccezione del Canton __________.
2.
Ne sono escluse:
a. le imprese di impermeabilizzazione del Canton __________;
b. le imprese del marmo del Canton __________;
c. le imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori
speciali con resina sintetica del Canton __________;
d. i mestieri della pietra del Canton __________;
e. le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini
del Canton __________ e del distretto di __________.
3.
Sono parimenti escluse:
a. le aziende
che forniscono personale a prestito;
b. i
datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori dal
campo d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2."
(doc.
6; le evidenziature sono del redattore)
Con
effetto dal 1° aprile 2006 è stato introdotto un nuovo art. 14 cpv. 5 CCL PEAN
(art. 13 cpv. 1bis Regolamento PEAN), approvato dal Consiglio federale l’8
agosto 2006 (doc. 5). Il testo nuovo ha il seguente tenore:
"Quale
durata dell’occupazione conforme all’articolo 14 capoverso 1
lettera c e l’articolo 21 capoverso 1 vengono
computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso
un’impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce
personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell’impresa
acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate
(articolo 3 capoverso 1) e che per il periodo in questione siano stati
effettuati versamenti di contributi alla Fondazione CV 1 in conformità
all’articolo 8." (evidenziature del redattore)
2.6
Questo Tribunale, in una
fattispecie analoga alla presente (il lavoratore durante gli ultimi due periodi
di attività lucrativa prima della domanda di prepensionamento era stato
retribuito da un’agenzia di collocamento per il lavoro svolto in due imprese di
costruzioni) ha confermato il diniego di una rendita transitoria CV 1 in
difetto dell’adempimento dei sette anni ininterrotti ex art. 14 cpv. 1 lett. c
CCL PEAN (art. 13 cpv. 1 lett. c Regolamento PEAN) in un’impresa rientrante nel
campo di applicazione del contratto collettivo in parola (STCA 29 agosto 2005 nella
causa S., inc. 34.2005.37).
In quell’occasione la scrivente
Corte aveva statuito che l’operato della Fondazione CV 1 si era basato “su una corretta applicazione delle norme applicabili e deve essere
condivisa da questo TCA, l’attività lavorativa dell’attore per conto di
un’agenzia di collocamento di lavoro temporaneo non potendo in effetti essere
computata come attività assoggettata al CCL PEAN” (sentenza
citata, consid. 2.10 pag. 22).
Il TCA
aveva inoltre ritenuto legittimo il requisito temporale ex art. 14 cpv. 1 lett.
c CCL PEAN, pur definendolo severo, in quanto il pensionamento anticipato nel
settore dell’edilizia principale è gestito e finanziato da datori di lavoro e
lavoratori attivi nel citato settore (STCA 29 agosto 2005 citata, consid. 2.10 pag. 23).
2.7
Nel caso
concreto, l’attore sostiene che la presente fattispecie si differisce da quella
giudicata dal TCA nella citata sentenza 29 agosto 2005, avendo egli prestato la
sua attività di operaio edile per il tramite di agenzie di collocamento al
lavoro prima dell’entrata in vigore del CCL PEAN (1° luglio 2003). Questa
circostanza è priva di qualsiasi pertinenza e rilevanza.
Infatti, anche
se l’attore avesse lavorato in un periodo successivo al 1° luglio 2003 e
sino al 1° aprile 2006 (entrata in vigore della citata modifica dell’art. 14
cpv. 5 CCL PEAN) non sarebbe stato assoggettato al contratto collettivo.
Parimenti
irrilevante è asserire di essere stato penalizzato, “poiché non poteva sapere che l'opera fornita a questo datore di
lavoro ma sempre nel suo campo avrebbe limitato le sue prospettive pensionistiche”.
Infatti, quando l’insorgente lavorò per conto di
agenzie di lavoro interinale il CCL PEAN non era ancora entrato in vigore e
quindi nemmeno il relativo regime pensionistico. Non si vede pertanto quale
avrebbero potuto essere – per quanto qui interessa - le sue aspettative
pensionistiche a tale epoca.
L’attore,
con riferimento al nuovo art. 14 cpv. 5 CCL PEAN (cfr. consid. 2.6.), evidenzia
che il periodo lavorativo svolto per conto delle agenzie di collocamento debba
essere computato ai fini dei presupposti temporali per avere diritto ad una
rendita transitoria.
Quanto al
diritto applicabile, va ricordato che dal profilo temporale il giudice
delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato
giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; DTF
129.
V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr.
3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C.,
B 28/01).
Di conseguenza, come
rettamente evidenziato dalla Fondazione convenuta nella risposta di causa,
visto che l’attore, nato nel 1945, con il compimento del 60° anno di età
avrebbe avuto diritto al pensionamento anticipato dal 1. gennaio 2006 (cfr.
art. 28 cpv. 1 CCL PEAN, art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN), la nuova normativa
non è applicabile.
Determinante è che
l’attore ha lavorato per conto di agenzie di collocamento prima
dell’estensione dell’obbligatorietà (1° aprile 2006) del CCL PEAN a questo
genere di aziende per le attività assoggettate alla convenzione salariale in
parola (cfr. certificati di lavoro sub doc.8/1 e cfr. petizione). La modifica
del contratto collettivo è avvenuta a seguito dell’introduzione, al 1° aprile
2006, dell’art. 20 cpv. 3 prima frase della Legge federale sul collocamento e
il personale a prestito (RS 823.11), avente il seguente tenore “se un’impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di
lavoro di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile,
il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni
del contratto collettivo".
In queste
circostanze, dunque, la presente fattispecie non si differenzia sostanzialmente
da quella alla base della STCA 29 agosto 2006 (cfr. consid. 2.6). .
2.8
Questa Corte
non misconosce che l’attore per quasi 40 anni ha lavorato nel settore
dell’edilizia e che, a seguito degli ultimi periodi lavorativi prestati presso
un’agenzia di collocamento per evitare di rimanere disoccupato, non si vede
riconosciuto il diritto ad una rendita transitoria CV 1. Tuttavia, visto il
chiaro tenore delle disposizioni del CCL PEAN applicabili al presente caso, il
TCA non può che confermare quanto stabilito dalla Fondazione convenuta.
Del
resto, in questa sede è rimasto incontestato il fatto la Fondazione CV 1 non
abbia riconosciuto una rendita transitoria per evitare una penalizzazione ai
sensi dell’art. 14 cpv. 3 CLL PEAN (cfr. consid. 2.5; sulla competenza del TCA
di statuire in merito a simile norma potestativa vedi la citata STCA 29 agosto
2005.
consid. 2.11). Infatti, a prescindere dalla motivazione adottata, l’attore
non adempiva ai requisiti per inoltrare una domanda di riconoscimento di caso
di rigore, non presentando egli un periodo di disoccupazione maggiore di due
anni (al riguardo vedi il citato scritto 10 marzo 2006 della Fondazione
convenuta) e non avendo lavorato in un ramo diverso da quello edilizio per
motivi legati alla sua disoccupazione.
2.9
In
conclusione, siccome l’attore negli ultimi sette anni precedenti la richiesta
di prepensionamento non presenta un periodo lavorativo ininterrotto presso
un’azienda assoggettata al CCL PEAN, la Fondazione convenuta ha legittimamente
negato il diritto ad una rendita transitoria. Ne consegue che la petizione deve
essere respinta.
2.10
La Fondazione
CV 1 ha chiesto la rifusione di ripetibili.
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente,
nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento
processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza
(DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo
1992.
nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione é respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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