34.2007.72
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
7 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2007.72
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.72
rg/td
Lugano
7 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 7/10 dicembre 2007 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
che - con sentenza 12
novembre 2007, cresciuta in giudicato il 4 dicembre 2007, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 –
unitisi in matrimonio il 26 giugno 1999 – e stabilito una ripartizione a metà delle
rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;
- il 7/10 dicembre 2007 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza e di libero passaggio comunicati dal giudice del divorzio di
determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di
posizione e degli ulteriori accertamenti eseguiti dal TCA (VII-IX, XII-XV) si
dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde
per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il
matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni delle
parti non risulta che esse disponessero di averi previdenziali al momento del matrimonio.
Risulta invece che il 4 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini della divisione; DTF
132 V 236) AT 1 – assicurato quale dipendente di __________ dapprima (nel periodo 1.
settembre 1999-31 dicembre 2000) presso __________ (XV) ed in seguito presso __________
(IV/1, VII/1, XV) – disponeva (unicamente) di un avere di fr. 17'726.-- di cui
alla polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (IV); CV 1 – che risulta essere stata assicurata
presso la __________ dal 1. gennaio al 6 aprile 2001 (V/6) ed in seguito dal 1.
ottobre 2001 al 31 agosto 2006 (VII/3) – disponeva per contro di un avere di
Considerandi
fr. 20'200.85 depositato sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV
2.
(IX/2), su cui sono confluite le prestazioni d’uscita accumulate nei
rispettivi succitati periodi, entrambi antecedenti alla data del matrimonio
(V/3-4-5-6, IX/2);
-
ne consegue che a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129
V 254) un accredito di fr. 2'474.85;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 2'474.85, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 4 dicembre 2007 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
8.
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B
113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 sulla
polizza di libero passaggio n. __________ ad esso intestata presso la AT 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT
1, interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 17'726.--.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio
e soggetto a divisione ammonta a fr. 20'200.85.
3.- E'
fatto ordine alla CV 2,
a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato
a CV 1, di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero passaggio n. __________
presso la AT 2, la somma di fr. 2'474.85 oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a datare dal 4 dicembre 2007.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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