Lexipedia

Decisione

34.2007.72

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

7 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni delle

parti non risulta che esse disponessero di averi previdenziali al momento del matrimonio.

Risulta invece che il 4 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini della divisione; DTF

132 V 236) AT 1 – assicurato quale dipendente di __________ dapprima (nel periodo 1.

settembre 1999-31 dicembre 2000) presso __________ (XV) ed in seguito presso __________

(IV/1, VII/1, XV) – disponeva (unicamente) di un avere di fr. 17'726.-- di cui

alla polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (IV); CV 1 – che risulta essere stata assicurata

presso la __________ dal 1. gennaio al 6 aprile 2001 (V/6) ed in seguito dal 1.

ottobre 2001 al 31 agosto 2006 (VII/3) – disponeva per contro di un avere di

Considerandi

fr. 20'200.85 depositato sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV

2.

(IX/2), su cui sono confluite le prestazioni d’uscita accumulate nei

rispettivi succitati periodi, entrambi antecedenti alla data del matrimonio

(V/3-4-5-6, IX/2);

-

ne consegue che a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129

V 254) un accredito di fr. 2'474.85;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 2'474.85, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 4 dicembre 2007 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],

8.

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B

113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 sulla

polizza di libero passaggio n. __________ ad esso intestata presso la AT 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT

1, interessi di mora giusta i

combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 17'726.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio

e soggetto a divisione ammonta a fr. 20'200.85.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2,

a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato

a CV 1, di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero passaggio n. __________

presso la AT 2, la somma di fr. 2'474.85 oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a datare dal 4 dicembre 2007.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente

giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster