34.2007.73
Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardanti i contributi posti in esecuzione
12 giugno 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2007.73
Data decisione, Autorità:
12.06.2008, TCA
Titolo:
Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardanti i contributi posti in esecuzione
CONTRIBUTI
art. 11 LPP
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.73
rg/sc
Lugano
12 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 13 dicembre
2007 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in fatto
e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. ottobre 2005, tramite contratto d’adesione 23 novembre 2005 con
la AT 1, il __________ (dal maggio 2007: CV 1, cfr. doc. B), quale datore di
lavoro, ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.
1.2.
A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di diffide e sciolto il
contratto d’adesione con effetto al 31 maggio 2007 (doc. I, N, O) – di
arretrati contributivi per un ammontare complessivo di fr. 6'312.50 (di cui al
conteggio definitivo 13 giugno 2007, doc. P), adite le vie esecutive da ultimo
con PE n. __________ dell’UEF di __________ (doc. R), con la petizione in
oggetto la AT 1 ha chiesto la condanna dell’CV 1 al pagamento di suddetto
importo oltre interessi di mora al 5 % dal 13 giugno 2007, nonché al rimborso
di fr. 400.-- per spese di mora, postulando altresì il rigetto definitivo
dell’opposizione al suevocato precetto con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
1.3. Senza
contestare la fondatezza della pretesa attorea se non con riferimento alla sua
esatta quantificazione avuto riguardo all’in-vocato diritto ad un non ancora
definito sussidio relativo al 2006 del Fondo di garanzia – suscettibile di
modificare l’ammontare del credito posto in giudizio –, con la risposta di
causa l’ente convenuto dichiara la propria disponibilità, a dipendenza dell’ac-certamento
di suddetto sussidio, al pagamento di quanto dovuto tramite acconti mensili di
fr. 1000.--, non senza evidenziare le difficoltà esistenti nella gestione finanziaria
dell’Associazione.
In
replica la Fondazione – facendo rilevare la tardività della richiesta di
sussidio per l’anno 2006 presentata dall’Associazione solo nel gennaio 2008,
ritenuto che il relativo formulario di richiesta era stato trasmesso al datore
di lavoro già nel marzo 2007 – riconferma la propria domanda di giudizio.
In
duplica la convenuta ribadisce la necessità, ai fini del giudizio, di attendere
una decisione da parte della Fondazione in merito a predetto sussidio.
1.4.
Il 13 marzo 2008 il TCA, sulla scorta del formulario (doc. S agli atti)
relativo alla richiesta di sussidio per l’anno 2006 compilato dal datore di
lavoro nel gennaio 2008 ha chiesto alla Fondazione di trasmettere la sua
decisione nel merito (IX). Solo a seguito del sollecito 17 aprile 2008 (X)
l’attrice ha comunicato, producendo la relativa decisione, che l’Associazione è
stata posta al beneficio di un sussidio per struttura d’età sfavorevole ammontante
a fr. 164.25 (XI).
Con scritto 3
maggio 2008 la convenuta ha dichiarato di non avere osservazioni al riguardo
(XIII).
2. La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
3. L'art. 11 LPP impone
al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione
ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi
(Brühwiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeit-geber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto
può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv.
1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le
prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi
non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
4. Nel processo
riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
5.1. Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,
nessuna precisa contestazione, se non in punto al sussidio 2006 del Fondo di
garanzia, essendo del resto stata sollevata, ritenuto che sia le asserite
difficoltà sul piano finanziario sia la dichiarata disponibilità della
convenuta a saldare il debito contributivo in rate mensili di fr. 1000.-- (questione
su cui non compete allo scrivente TCA statuire ma che potrà se del caso essere
in seguito discussa con la Fondazione attrice), non sono circostanze
suscettibili di influire sul presente giudizio.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente
Fatti
i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e
previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi ammesso,
atteso che le modalità di calcolo e versamento dei contributi nonché di
addebito per misure speciali e per il fondo di garanzia previste nel contratto
d'adesione e nel regolamento (doc. A, C), risultano in concreto essere state
correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in
precedenza ricordati, considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro
e i rimborsi in suo favore (cfr. estratti sub doc. E-G), il credito per contributi
non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del
contratto) fatto valere in petizione, dedotta la somma di fr. 164.25 nel
frattempo, come visto, riconosciuto a credito dell’Associazione a titolo di
sussidio per l’anno 2006 (cfr. consid. 1.3, 1.4), deve essere riconosciuto.
5.2. Disatteso
deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 400.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna
colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale
ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13 maggio
2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella
causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa
F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF
117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a
sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono
essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi essere riconosciuti i
costi (fr. 400.--) addebitati al datore di lavoro nell’aprile 2007 (cfr.
estratto conto sub doc. G) e compresi nell’importo di fr. 6'312.50 fatto valere
in petizione.
5.3. Dall’estratto
conto 1. gennaio – 24 settembre 2007 (doc. G), risulta inoltre che con valuta
23 aprile 2007 la Fondazione ha addebitato al datore di lavoro la somma di fr.
70.-- a titolo di anticipo delle spese di un precedente precetto spiccato il 16
aprile 2007 (doc. M).
Al
riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’e-secuzione in
quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA
30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3
aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti
della convenuta deve essere cifrato in fr. 5'678.25 (6'312.50 – 164.25 –
400 – 70).
6. La Fondazione chiede
anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 13 giugno 2007.
Secondo l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;
cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora
con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
7. Postulata è altresì la
pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé
et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo
che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione
al giudice dell'esecuzione.
8. L'assicuratore che
vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto
a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992
nella causa F.P. c. S. SA).
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 fr. 5'678.25 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2007.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
del 7 agosto 2007 dell’UEF di __________ limitatamente all’im-porto di fr. 5'678.25
oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2007.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a
carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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