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Decisione

34.2007.73

Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardanti i contributi posti in esecuzione

12 giugno 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e

previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi ammesso,

atteso che le modalità di calcolo e versamento dei contributi nonché di

addebito per misure speciali e per il fondo di garanzia previste nel contratto

d'adesione e nel regolamento (doc. A, C), risultano in concreto essere state

correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in

precedenza ricordati, considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro

e i rimborsi in suo favore (cfr. estratti sub doc. E-G), il credito per contributi

non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del

contratto) fatto valere in petizione, dedotta la somma di fr. 164.25 nel

frattempo, come visto, riconosciuto a credito dell’Associazione a titolo di

sussidio per l’anno 2006 (cfr. consid. 1.3, 1.4), deve essere riconosciuto.

5.2. Disatteso

deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 400.--.

Secondo

l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore

eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna

colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale

ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13 maggio

2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella

causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa

F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF

117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a

sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono

essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi essere riconosciuti i

costi (fr. 400.--) addebitati al datore di lavoro nell’aprile 2007 (cfr.

estratto conto sub doc. G) e compresi nell’importo di fr. 6'312.50 fatto valere

in petizione.

5.3. Dall’estratto

conto 1. gennaio – 24 settembre 2007 (doc. G), risulta inoltre che con valuta

23 aprile 2007 la Fondazione ha addebitato al datore di lavoro la somma di fr.

70.-- a titolo di anticipo delle spese di un precedente precetto spiccato il 16

aprile 2007 (doc. M).

Al

riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’e-secuzione in

quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal

debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA

30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7

giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3

aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).

Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti

della convenuta deve essere cifrato in fr. 5'678.25 (6'312.50 – 164.25 –

400 – 70).

6. La Fondazione chiede

anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 13 giugno 2007.

Secondo l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;

cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora

con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a

quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

7. Postulata è altresì la

pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell’UEF di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé

et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente

sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'ese­cuzione.

8. L'assicuratore che

vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto

a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992

nella causa F.P. c. S. SA).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ L’CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 fr. 5'678.25 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2007.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

del 7 agosto 2007 dell’UEF di __________ limitatamente all’im-porto di fr. 5'678.25

oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2007.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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