34.2007.76
Soppressione rendita completiva AI della moglie di un assicurato beneficiario di una rendita d'invalidità LPP a seguito della 5a revisione dell'AI. Nessuna compensazione con un aumento della rendita d
13 ottobre 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
34.2007.76
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, TCA
Titolo:
Soppressione rendita completiva AI della moglie di un assicurato beneficiario di una rendita d'invalidità LPP a seguito della 5a revisione dell'AI. Nessuna compensazione con un aumento della rendita del secondo pilastro
COORDINAMENTO
art. 34 LAI
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.76
BS/sc
Lugano
13 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione 17 dicembre 2007
di
AT 1
contro
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
sentenza 18 agosto 1998 il TCA ha condannato la Fondazione CV 2 (in seguito:
Fondazione) a versare a AT 1 (coniugato e precedentemente attivo quale
operatore sociale) una mezza rendita d’invalidità della previdenza
professionale dal 1° giugno 1995 ed una rendita intera dal 1° aprile 1996 (inc.
34.1997.30; doc. 8).
Di
conseguenza, con scritto 30 novembre 1998 la Fondazione ha comunicato
all’assicurato l’ammontare delle prestazioni arretrate (doc. 9). Con successive
missive del 14 e 23 dicembre 1998 sono state quantificate, con effetto dal 1°
gennaio 1999, la rendita d’invalidità (fr. 25'490.-- annui; doc. 10) e la
rendita per ogni figlio (fr. 5'099. -- annui; doc. 11).
1.2. Il
24 febbraio 1999 la Fondazione ha comunicato all’assicurato che le prestazioni
sarebbero state ridotte per sovrassicurazione (doc. 12).
Adito
dall’assicurato mediante petizione 24 febbraio 1999, in accoglimento della
stessa, con sentenza 29 febbraio 2000 questa Corte ha stabilito che, con
effetto dall’aprile 1996, la Fondazione non era autorizzata a ridurre le
prestazioni non essendo dato un caso di sovrassicurazione, motivo per cui
l’istituto di previdenza è stato condannato a versare gli importi già ridotti
(inc. 34.1999.4; doc. 14).
1.3. Avendo
appreso della soppressione, dal 1° gennaio 2008 (entrata in vigore della 5°
revisione della LAI), della rendita d’invalidità AI completiva per la moglie
(pari a fr. 557.-- mensili), con scritto 26 novembre 2007 l’assicurato ha
chiesto alla CV 1 (in seguito: CV 1), così come - a sua detta - suggeritogli
dall’Ufficio AI, il versamento della prestazione AI abrogata (doc. 15).
In
risposta, con scritto 13 dicembre 2007 la citata società, agente quale ente d’assicurazione
della Fondazione, ha fatto presente:
" Il
giorno 26.11.2007 lei ci ha domandato in che modo la soppressione della rendita
supplementare per coniuge avrebbe influito sulla sua rendita.
La sua rendita non
subisce alcuna modificazione, poiché lei percepisce già oggi le prestazioni
intere.
Ci rincresce molto di
non poterle comunicare alcuna notizia positiva e comprendiamo che lei sia
deluso di questo.
Se ha ancora delle domande
o se vuole saperne di più sull'argomento: si metta in contatto con noi - saremo
lieti di darle altre informazioni." (Doc. 16)
1.4. Facendo
riferimento alla succitata corrispondenza, con petizione 17 dicembre 2007 AT 1
ha chiesto al TCA di verificare “se la CV 1 non deve versarmi i soldi che
l’AI non versa più”.
1.5.
Con la risposta di causa la CV 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
innanzitutto postulato l’irricevibilità della petizione essendo stata
introdotta contro una società presso cui sono stati assicurati i rischi di
decesso e di invalidità delle persone affiliate alla Fondazione e non nei
confronti di quest’ultima, erogatrice delle prestazioni previdenziali. Sostenendo
inoltre la carenza di legittimazione passiva, la CV 1 ha nel merito sostenuto
l’infondatezza della richiesta attorea. Dei singoli motivi verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo.
1.6. L’attore
ha replicato (IX) e la CV 1 ha duplicato (XIV).
1.7. Avendo
l’attore confermato il coinvolgimento procedurale della Fondazione CV 2, con
decreto 17 aprile 2008 il Vicepresidente del TCA ha intimato la petizione anche
a detta Fondazione (XV).
1.8. Mediante
risposta di causa 25 aprile 2008 la Fondazione ha chiesto la reiezione della
petizione (XVIII).
1.9. Le
parti in causa hanno in seguito avuto modo di prendere ulteriormente posizione sulla
vertenza (XXV, XXVI XXVIII, XXXI, XXXII).
considerando in
diritto
Fatti
2.1. Nel
caso in esame l’attore ha inoltrato la petizione anche contro la CV 1, la cui
ragione sociale sino al 2005 era __________ (cfr. estratto FUSC 24 giugno 2005;
doc. 7). Essa ha assunto i rischi di decesso e di invalidità delle persone
affiliate, rispettivamente annunciate alla Fondazione CV 2 (cfr. contratto di
adesione valido sino al 31 dicembre 2006 e quello in vigore dal 1° gennaio
2007; doc. 5 e 6).
Nella
precedente vertenza giudiziaria, sfociata nella sentenza del 29 febbraio 2000, il
qui attore aveva convenuto in giudi-zio, oltre alla Fondazione, anche la __________.
Nella citata pronunzia questa Corte aveva dichiarato la petizione 24 feb-braio
1999 irricevibile poiché non diretta contro un istituto di previdenza. Inoltre
perchè la __________ non aveva la legittimazione passiva non essendovi un
rapporto diretto tra la stessa e l’attore. Le medesime considerazioni valgono
anche nel caso in esame.
Ricevibile
è invece la petizione nei confronti della Fondazione CV 2, verso cui l’attore
ha “dei diritti e doveri “ (cfr. art. 4 cpv. 4 del Regolamento previdenziale
dell’ex datore di lavoro; doc. XVII/38). Trattandosi in casu di una vertenza
tra istituto di previdenza e assicurato è data la competenza dello scrivente
Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 130 V
104 considd. 1.1 con riferimenti).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto al versamento da parte della
Fondazione di un importo pari alla rendita completiva AI per coniugi, soppressa
con effetto dal 1° gennaio 2008.
2.3. A
seguito della 4a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004, le
rendite completive per coniugi sono state soppresse (soppressione dell’art. 34
LAI), mentre le correnti rendite completive continuavano ad essere
erogate (cfr. lett. e delle disposizioni finali della 4a revisione dell’AI).
Solo
con l’entrata in vigore della 5a revisione della LAI (1° gennaio 2008) anche le
correnti rendite completive per coniugi sono state soppresse (cfr. abrogazione
della lett. e delle citate disposizioni transitorie; cfr. anche Messaggio sulla
5a revisione LAI in FF 2005 pag. 4072).
Come
spiegato nel citato Messaggio – circostanza evidenziata da entrambi le parti
convenute -, la soppressione delle correnti rendite completive potrà causare
dei costi agli istituti di previdenza professionale poiché potrà comportare la
cessazione di riduzioni dovute a sovrassicurazioni (FF 2005 pag. 4117). Gli importi
soppressi potranno essere in parte compensati dal 2° pilastro poiché gli
importi soppressi del 1° pilastro (nel caso concreto: la rendita AI completiva
per coniugi) sono sostituiti da importi del 2° pilastro (FF 2005 pag. 4073).
Detto
diversamente, qualora nel calcolo della sovrassicurazione, che ha portato ad
una riduzione della rendita per superstiti o d’invalidità LPP, fosse stata
computata la rendita completiva AI per coniugi (cfr. DTF 126 V 468 ss), la soppressione
di quest’ultima prestazione potrebbe comportare la cessazione della riduzione
operata (sulla sovrassicurazione nell’ambito della previdenza professionale
vedi la citata STCA 29 febbraio 2000 consid. 2.4).
Evidentemente
nel caso in cui l’avente diritto percepisce una rendita d’invalidità o per
superstiti intera, ossia non ridotta a seguito di sovrassicurazione,
l’abrogazione della rendita AI per coniugi non ha nessun influsso sull’importo
della prestazione del secondo pilastro.
Va
infine rammentato che né la LPP, né il regolamento della Fondazione prevedono
una rendita d’invalidità per coniugi e quindi la soppressione in parola non
comporta alcuna conseguenza sulle rendite del secondo pilastro.
2.4. In una
sentenza 8C_522/2008 del 22 agosto 2008 (citata nella sentenza 38.2008.28 del
29 settembre 2008 del TCA) il Tribunale federale ha confermato la decisione
dell'amministrazione che ha soppresso la rendita completiva del coniuge dopo
l'entrata in vigore della 5a revisione dell'AI, sottolineando in
particolare che, in virtù dell'art. 190 della Costituzione federale, i
Tribunale devono applicare le norme contenute nelle leggi federali anche
qualora esse fossero contrarie alla Costituzione.
Al
riguardo l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
2.
Strittig ist, ob der Beschwerdeführer mit Wirkung
ab 1. Januar 2008 weiterhin Anspruch auf eine IV-Zusatzrente für seine
Ehegattin hat. Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm sei diese IV-Zusatzrente
mit Verfügung vom 5. Mai 1995 unbefristet und unkündbar zugesprochen worden,
deren Aufhebung verletze den Grundsatz von Treu und Glauben.
2.1 Ein Hauptziel der mit der Botschaft des
Bundesrates vom 22. Juni 2005 vorgelegten Änderung des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung (nachfolgend: Botschaft zur 5. IV-Revision, in: BBl 2005
Considerandi
4459.
ff.) war es, durch verschiedene Sparmassnahmen einen Beitrag zur
langfristigen finanziellen Konsolidierung der Invalidenversicherung zu leisten
(vgl. Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4461). Als eine dieser
Sparmassnahmen sah der Bundesrat die Aufhebung der laufenden Zusatzrenten
(Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4504) vor. Bereits mit Inkrafttreten
der 4. IV-Revision zum 1. Januar 2004 (AS 2003 3837 3853) ist Art. 34 IVG
aufgehoben worden (AS 2003 3837 3844). Ab diesem Zeitpunkt konnten folglich keine
neuen Zusatzrenten mehr zugesprochen werden (Botschaft des Bundesrates vom 21.
Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung, in: BBl 2001 3205 ff., insbesondere S. 3288 und 3298).
War mit Schlussbestimmung lit. e der Änderung vom 21. März 2003 (4.
IV-Revision) noch eine ausdrückliche Besitzstandswahrung der nach bisherigem
Recht (vor dem 1. Januar 2004) zugesprochenen IV-Zusatzrenten in das IVG
aufgenommen worden (AS 2003 3837 3852), sollten mit Inkrafttreten der 5.
IV-Revision nach der bundesrätlichen Vorlage durch ersatzlose Streichung der
eben genannten Schlussbestimmung auch sämtliche noch laufenden, vor dem 1.
Januar 2004 zugesprochenen IV-Zusatzrenten aufgehoben werden. Trotz
abweichender Minderheitsanträge (Amtl. Bull. 2006 N 402, 2006 S 610) fand die
Vorlage des Bundesrats - im Wissen darum, dass die Streichung der
Besitzstandswahrung ohne Übergangsfrist mit Blick auf Treu und Glauben in der
Gesetzgebung problematisch erscheine (Amtl. Bull. 2006 S 610) und die Aufhebung
der IV-Zusatzrenten zu sozialen Härtefällen führen könne (Amtl. Bull. 2006 N
404) - bereits in erster Lesung sowohl im National- wie auch im Ständerat
mehrheitlich Zustimmung (Amtl. Bull. 2006 N 404, 2006 S 611). Gegen die von den
Räten in den Schlussabstimmungen vom 6. Oktober 2006 (Amtl. Bull. 2006 N 1602,
2006.
S 922) beschlossene Änderung des IVG (AS 2007 5129 ff.) wurde das
Referendum ergriffen. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen die
5.
IV-Revision anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Juni 2007 mit einem
Ja-Stimmenanteil von gut 59% an und stimmten damit der ursprünglich vom
Bundesrat vorgeschlagenen und vom Parlament unverändert übernommenen Aufhebung
aller noch laufenden IV-Zusatzrenten mit Inkrafttreten der 5. IV-Revision per
1.
Januar 2008 zu.
2.2
Nach Art. 190 BV (bis Ende 2006: Art. 191 BV)
sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen
rechtsanwendenden Behörden massgebend. Bundesgesetze sind grundsätzlich
anzuwenden, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen (BGE 131 II 562 E. 3.2; 131 V 256 E. 5.3; 129 II 249 E. 5.4; Urteil 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007, E. 3.1) und zum
Beispiel den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV)
beeinträchtigen (vgl. BGE 130 I 26 E. 8.2 S. 60). Das Bundesgericht hat sich an den unmissverständlich
klaren Willen des Bundesgesetzgebers zu halten, auch wenn es mit Blick auf das
Vertrauen der Rechtsunterworfenen in die Gesetzgebungsorgane nicht leicht
verständlich erscheinen mag, dass mit Inkrafttreten der 4. IV-Revision per 1.
Januar 2004 eine unbefristete Besitzstandswahrung hinsichtlich laufender
IV-Zusatzrenten in das IVG aufgenommen wurde, um diese nur gerade vier Jahre
später ohne Übergangsregelung mit der per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen 5.
IV-Revision wieder ersatzlos aufzuheben. Dies ändert jedoch nichts an der vom
Bundesgericht zu beachtenden Verbindlichkeit dieser Gesetzesänderung.
2.5
Nel caso in esame va ricordato che, a seguito di un calcolo
errato da parte della Fondazione del salario che l’assicurato avrebbe percepito
da sano (reddito presumibilmente perso), con la citata sentenza 29 febbraio
2000.
questa Corte aveva annullato la riduzione delle prestazioni d’invalidità per
sovrassicurazione.
Dagli
atti prodotti dalla Fondazione, in particolare dai relativi certificati di
rendita, risulta che la prestazione annua versata all’attore nel 2001 ammontava
a fr. 24'566,40 rispettivamente a fr. 5’133,20 per ogni figlio (doc. 24). Nel
2007.
la rendita d’invalidità, a seguito degli adeguamenti, è stata aumentata a
fr. 26'286.-- all’anno, mentre quella per figlio a fr. 5'259,60 (doc. 24). Se
si tiene conto che al 1° gennaio 1999 dette prestazioni erano rispettivamente
di fr. 25'490.-- e di fr. 5'099.-, ciò significa che l’attore ha percepito
delle rendite intere, non ridotte. Non essendo stata nel concreto
operata una riduzione per sovrassicurazione, la soppressione della rendita
completiva AI per coniugi non ha avuto alcuna influenza sulle prestazioni
del 2° pilastro.
È
vero che nella lettera d’informazione 19 novembre 2007 sulla soppressione delle
rendite completive l’Ufficio AI ha consigliato gli assicurati toccati da questa
misura di rivolgersi alla cassa pensione poiché “questa potrebbe
essere chiamata a compensare la rendita completiva” (sottolineatura del
redattore). L'amministrazione ha tuttavia anche spiegato quando tale
compensazione potrebbe essere chiesta (doc. 15).
Va
poi evidenziato che se, nel caso concreto, la Fondazione dovesse assumersi gli
importi soppressi, questo significherebbe un aumento non giustificato della
rendita della previdenza professionale, visto che l’attore ha già diritto ad
una rendita d’invalidità LPP del 100%.
Questo
Tribunale non misconosce che con il venir meno della rendita complementare AI
per coniugi l’attore è privato di un’importante fonte di reddito. Cionondimeno
va fatto presente che tale misura è stata decisa nell’ambito delle misure di
risparmio previste per l’AI e la soppressione è stata giustificata anche dal
fatto che i beneficiari delle rendite completive percepiscono spesso anche
prestazioni della previdenza professionale (cfr. FF 2005 pag. 4073 e la
sentenza federale riprodotta al consid. 2.4).
In
conclusione, visto quanto sopra, la richiesta dell’attore dev’essere disattesa
e la petizione, nella misura in cui è ricevibile, respinta.
2.6
Sia
la CV 1 che la Fondazione hanno chiesto la rifusione di ripetibili.
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto
a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell’ipotesi – non realizzata nella
fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri
temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V
361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis
2000.
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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