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Decisione

34.2007.76

Soppressione rendita completiva AI della moglie di un assicurato beneficiario di una rendita d'invalidità LPP a seguito della 5a revisione dell'AI. Nessuna compensazione con un aumento della rendita d

13 ottobre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Nel

caso in esame l’attore ha inoltrato la petizione anche contro la CV 1, la cui

ragione sociale sino al 2005 era __________ (cfr. estratto FUSC 24 giugno 2005;

doc. 7). Essa ha assunto i rischi di decesso e di invalidità delle persone

affiliate, rispettivamente annunciate alla Fondazione CV 2 (cfr. contratto di

adesione valido sino al 31 dicembre 2006 e quello in vigore dal 1° gennaio

2007; doc. 5 e 6).

Nella

precedente vertenza giudiziaria, sfociata nella sentenza del 29 febbraio 2000, il

qui attore aveva convenuto in giudi-zio, oltre alla Fondazione, anche la __________.

Nella citata pronunzia questa Corte aveva dichiarato la petizione 24 feb-braio

1999 irricevibile poiché non diretta contro un istituto di previdenza. Inoltre

perchè la __________ non aveva la legittimazione passiva non essendovi un

rapporto diretto tra la stessa e l’attore. Le medesime considerazioni valgono

anche nel caso in esame.

Ricevibile

è invece la petizione nei confronti della Fondazione CV 2, verso cui l’attore

ha “dei diritti e doveri “ (cfr. art. 4 cpv. 4 del Regolamento previdenziale

dell’ex datore di lavoro; doc. XVII/38). Trattandosi in casu di una vertenza

tra istituto di previdenza e assicurato è data la competenza dello scrivente

Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 130 V

104 considd. 1.1 con riferimenti).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto al versamento da parte della

Fondazione di un importo pari alla rendita completiva AI per coniugi, soppressa

con effetto dal 1° gennaio 2008.

2.3. A

seguito della 4a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004, le

rendite completive per coniugi sono state soppresse (soppressione dell’art. 34

LAI), mentre le correnti rendite completive continuavano ad essere

erogate (cfr. lett. e delle disposizioni finali della 4a revisione dell’AI).

Solo

con l’entrata in vigore della 5a revisione della LAI (1° gennaio 2008) anche le

correnti rendite completive per coniugi sono state soppresse (cfr. abrogazione

della lett. e delle citate disposizioni transitorie; cfr. anche Messaggio sulla

5a revisione LAI in FF 2005 pag. 4072).

Come

spiegato nel citato Messaggio – circostanza evidenziata da entrambi le parti

convenute -, la soppressione delle correnti rendite completive potrà causare

dei costi agli istituti di previdenza professionale poiché potrà comportare la

cessazione di riduzioni dovute a sovrassicurazioni (FF 2005 pag. 4117). Gli importi

soppressi potranno essere in parte compensati dal 2° pilastro poiché gli

importi soppressi del 1° pilastro (nel caso concreto: la rendita AI completiva

per coniugi) sono sostituiti da importi del 2° pilastro (FF 2005 pag. 4073).

Detto

diversamente, qualora nel calcolo della sovrassicurazione, che ha portato ad

una riduzione della rendita per superstiti o d’invalidità LPP, fosse stata

computata la rendita completiva AI per coniugi (cfr. DTF 126 V 468 ss), la soppressione

di quest’ultima prestazione potrebbe comportare la cessazione della riduzione

operata (sulla sovrassicurazione nell’ambito della previdenza professionale

vedi la citata STCA 29 febbraio 2000 consid. 2.4).

Evidentemente

nel caso in cui l’avente diritto percepisce una rendita d’invalidità o per

superstiti intera, ossia non ridotta a seguito di sovrassicurazione,

l’abrogazione della rendita AI per coniugi non ha nessun influsso sull’importo

della prestazione del secondo pilastro.

Va

infine rammentato che né la LPP, né il regolamento della Fondazione prevedono

una rendita d’invalidità per coniugi e quindi la soppressione in parola non

comporta alcuna conseguenza sulle rendite del secondo pilastro.

2.4. In una

sentenza 8C_522/2008 del 22 agosto 2008 (citata nella sentenza 38.2008.28 del

29 settembre 2008 del TCA) il Tribunale federale ha confermato la decisione

dell'amministrazione che ha soppresso la rendita completiva del coniuge dopo

l'entrata in vigore della 5a revisione dell'AI, sottolineando in

particolare che, in virtù dell'art. 190 della Costituzione federale, i

Tribunale devono applicare le norme contenute nelle leggi federali anche

qualora esse fossero contrarie alla Costituzione.

Al

riguardo l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

2.

Strittig ist, ob der Beschwerdeführer mit Wirkung

ab 1. Januar 2008 weiterhin Anspruch auf eine IV-Zusatzrente für seine

Ehegattin hat. Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm sei diese IV-Zusatzrente

mit Verfügung vom 5. Mai 1995 unbefristet und unkündbar zugesprochen worden,

deren Aufhebung verletze den Grundsatz von Treu und Glauben.

2.1 Ein Hauptziel der mit der Botschaft des

Bundesrates vom 22. Juni 2005 vorgelegten Änderung des Bundesgesetzes über die

Invalidenversicherung (nachfolgend: Botschaft zur 5. IV-Revision, in: BBl 2005

Considerandi

4459.

ff.) war es, durch verschiedene Sparmassnahmen einen Beitrag zur

langfristigen finanziellen Konsolidierung der Invalidenversicherung zu leisten

(vgl. Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4461). Als eine dieser

Sparmassnahmen sah der Bundesrat die Aufhebung der laufenden Zusatzrenten

(Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4504) vor. Bereits mit Inkrafttreten

der 4. IV-Revision zum 1. Januar 2004 (AS 2003 3837 3853) ist Art. 34 IVG

aufgehoben worden (AS 2003 3837 3844). Ab diesem Zeitpunkt konnten folglich keine

neuen Zusatzrenten mehr zugesprochen werden (Botschaft des Bundesrates vom 21.

Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die

Invalidenversicherung, in: BBl 2001 3205 ff., insbesondere S. 3288 und 3298).

War mit Schlussbestimmung lit. e der Änderung vom 21. März 2003 (4.

IV-Revision) noch eine ausdrückliche Besitzstandswahrung der nach bisherigem

Recht (vor dem 1. Januar 2004) zugesprochenen IV-Zusatzrenten in das IVG

aufgenommen worden (AS 2003 3837 3852), sollten mit Inkrafttreten der 5.

IV-Revision nach der bundesrätlichen Vorlage durch ersatzlose Streichung der

eben genannten Schlussbestimmung auch sämtliche noch laufenden, vor dem 1.

Januar 2004 zugesprochenen IV-Zusatzrenten aufgehoben werden. Trotz

abweichender Minderheitsanträge (Amtl. Bull. 2006 N 402, 2006 S 610) fand die

Vorlage des Bundesrats - im Wissen darum, dass die Streichung der

Besitzstandswahrung ohne Übergangsfrist mit Blick auf Treu und Glauben in der

Gesetzgebung problematisch erscheine (Amtl. Bull. 2006 S 610) und die Aufhebung

der IV-Zusatzrenten zu sozialen Härtefällen führen könne (Amtl. Bull. 2006 N

404) - bereits in erster Lesung sowohl im National- wie auch im Ständerat

mehrheitlich Zustimmung (Amtl. Bull. 2006 N 404, 2006 S 611). Gegen die von den

Räten in den Schlussabstimmungen vom 6. Oktober 2006 (Amtl. Bull. 2006 N 1602,

2006.

S 922) beschlossene Änderung des IVG (AS 2007 5129 ff.) wurde das

Referendum ergriffen. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen die

5.

IV-Revision anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Juni 2007 mit einem

Ja-Stimmenanteil von gut 59% an und stimmten damit der ursprünglich vom

Bundesrat vorgeschlagenen und vom Parlament unverändert übernommenen Aufhebung

aller noch laufenden IV-Zusatzrenten mit Inkrafttreten der 5. IV-Revision per

1.

Januar 2008 zu.

2.2

Nach Art. 190 BV (bis Ende 2006: Art. 191 BV)

sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen

rechtsanwendenden Behörden massgebend. Bundesgesetze sind grundsätzlich

anzuwenden, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen (BGE 131 II 562 E. 3.2; 131 V 256 E. 5.3; 129 II 249 E. 5.4; Urteil 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007, E. 3.1) und zum

Beispiel den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV)

beeinträchtigen (vgl. BGE 130 I 26 E. 8.2 S. 60). Das Bundesgericht hat sich an den unmissverständlich

klaren Willen des Bundesgesetzgebers zu halten, auch wenn es mit Blick auf das

Vertrauen der Rechtsunterworfenen in die Gesetzgebungsorgane nicht leicht

verständlich erscheinen mag, dass mit Inkrafttreten der 4. IV-Revision per 1.

Januar 2004 eine unbefristete Besitzstandswahrung hinsichtlich laufender

IV-Zusatzrenten in das IVG aufgenommen wurde, um diese nur gerade vier Jahre

später ohne Übergangsregelung mit der per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen 5.

IV-Revision wieder ersatzlos aufzuheben. Dies ändert jedoch nichts an der vom

Bundesgericht zu beachtenden Verbindlichkeit dieser Gesetzesänderung.

2.5

Nel caso in esame va ricordato che, a seguito di un calcolo

errato da parte della Fondazione del salario che l’assicurato avrebbe percepito

da sano (reddito presumibilmente perso), con la citata sentenza 29 febbraio

2000.

questa Corte aveva annullato la riduzione delle prestazioni d’invalidità per

sovrassicurazione.

Dagli

atti prodotti dalla Fondazione, in particolare dai relativi certificati di

rendita, risulta che la prestazione annua versata all’attore nel 2001 ammontava

a fr. 24'566,40 rispettivamente a fr. 5’133,20 per ogni figlio (doc. 24). Nel

2007.

la rendita d’invalidità, a seguito degli adeguamenti, è stata aumentata a

fr. 26'286.-- all’anno, mentre quella per figlio a fr. 5'259,60 (doc. 24). Se

si tiene conto che al 1° gennaio 1999 dette prestazioni erano rispettivamente

di fr. 25'490.-- e di fr. 5'099.-, ciò significa che l’attore ha percepito

delle rendite intere, non ridotte. Non essendo stata nel concreto

operata una riduzione per sovrassicurazione, la soppressione della rendita

completiva AI per coniugi non ha avuto alcuna influenza sulle prestazioni

del 2° pilastro.

È

vero che nella lettera d’informazione 19 novembre 2007 sulla soppressione delle

rendite completive l’Ufficio AI ha consigliato gli assicurati toccati da questa

misura di rivolgersi alla cassa pensione poiché “questa potrebbe

essere chiamata a compensare la rendita completiva” (sottolineatura del

redattore). L'amministrazione ha tuttavia anche spiegato quando tale

compensazione potrebbe essere chiesta (doc. 15).

Va

poi evidenziato che se, nel caso concreto, la Fondazione dovesse assumersi gli

importi soppressi, questo significherebbe un aumento non giustificato della

rendita della previdenza professionale, visto che l’attore ha già diritto ad

una rendita d’invalidità LPP del 100%.

Questo

Tribunale non misconosce che con il venir meno della rendita complementare AI

per coniugi l’attore è privato di un’importante fonte di reddito. Cionondimeno

va fatto presente che tale misura è stata decisa nell’ambito delle misure di

risparmio previste per l’AI e la soppressione è stata giustificata anche dal

fatto che i beneficiari delle rendite completive percepiscono spesso anche

prestazioni della previdenza professionale (cfr. FF 2005 pag. 4073 e la

sentenza federale riprodotta al consid. 2.4).

In

conclusione, visto quanto sopra, la richiesta dell’attore dev’essere disattesa

e la petizione, nella misura in cui è ricevibile, respinta.

2.6

Sia

la CV 1 che la Fondazione hanno chiesto la rifusione di ripetibili.

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto

a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell’ipotesi – non realizzata nella

fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri

temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V

361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis

2000.

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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