34.2007.77
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
5 maggio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
34.2007.77
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.77
rg/td
Lugano
5 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 17/19 dicembre 2007 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
che - con sentenza 19
novembre 2007, cresciuta in giudicato il 13 dicembre 2007, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 4 giugno
1999 – e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni
d’uscita accumulate durante il matrimonio;
- il 17/19 dicembre 2007 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti eseguiti dal
TCA si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- a norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti
di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura; il
giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1.
gennaio 2005);
-
nel caso in esame, nelle more della presente procedura gli ex coniugi __________
– entrambi patrocinati in causa – hanno di comune accordo stabilito in fr.
40'000.-- l’importo da accreditare a favore di AT 1 presso l’istituto previdenziale
a cui è attualmente assicurata (XXIII). Alla luce delle risultanze istruttorie
(IX, XIII, XVIII, XXIV), richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal
giudice del divorzio (vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73
LPP; DTF 130 III 341), siffatto accordo è senz’altro suscettibile di
essere omologato (in argomento cfr. DTF 132 V 337; Sutter/Freiburghaus,
Kom-mentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 226), ritenuto come l’istituto
previdenziale a cui è attualmente assicurato CV 1, segnatamente la CV 2, ha dal
canto suo confermato l’attuabilità di una siffatta soluzione (XXX);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 40'000.--, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 13 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere accreditata a favore di AT 1 presso la AT 2 (IX, XIX), dove essa risulta essere a tutt’oggi assicurata;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, presso la AT 2, la somma di
fr. 40'000.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare
dal 13 dicembre 2007.
Fatti
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
Considerandi
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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